Bonus pensione
Bonus pensione
Messaggio da Luigi. Specchia »
Maturo 40 anni di servizio effettivo nel Corpo a 59 anni, ho diritto al moltiplicatore c. d. Bonus dei 60 anni anche se non ho raggiunto il 60° anno di età?
Re: Bonus pensione
Ciao Luigi. Specchia,
quale appartenente della Polizia Penitenziaria, non hai diritto al moltiplicatore prima del compimento del 60° anno di età anagrafica (limite di età).
Riporto il seguente intervento.
Intervento chiarificatore INPS sulle modalità di calcolo delle pensioni dei militari i quali possono chiedere: a) o l’incremento del montante Individuale dei contributi; b) o in alternativa il collocamento in ausiliaria. La legge infatti per il personale escluso dalla ausiliaria (Forze di polizia ad ordinamento civile e vigili del fuoco) che raggiunge l’età ordinamentale di pensione – pensione da liquidare con il sistema contributivo o con quello misto – il montante individuale dei contributi viene incrementato di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).
Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare (carabinieri, guardia di finanza) l’incremento è alternativo al collocamento in ausiliaria. Con il D.Lgs. n. 94/2017 questo moltiplicatore è stato esteso anche alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica).
Tale opzione può essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:
1. per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
2. a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo;
3. a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (scivolo). E’ escluso dall’applicazione di quest’ultimo beneficio, il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Capitanerie di Porto.
quale appartenente della Polizia Penitenziaria, non hai diritto al moltiplicatore prima del compimento del 60° anno di età anagrafica (limite di età).
Riporto il seguente intervento.
Intervento chiarificatore INPS sulle modalità di calcolo delle pensioni dei militari i quali possono chiedere: a) o l’incremento del montante Individuale dei contributi; b) o in alternativa il collocamento in ausiliaria. La legge infatti per il personale escluso dalla ausiliaria (Forze di polizia ad ordinamento civile e vigili del fuoco) che raggiunge l’età ordinamentale di pensione – pensione da liquidare con il sistema contributivo o con quello misto – il montante individuale dei contributi viene incrementato di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).
Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare (carabinieri, guardia di finanza) l’incremento è alternativo al collocamento in ausiliaria. Con il D.Lgs. n. 94/2017 questo moltiplicatore è stato esteso anche alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica).
Tale opzione può essere esercitata nelle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio attivo:
1. per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e per il ruolo di appartenenza;
2. a domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 di servizio militare effettivo;
3. a domanda, qualora il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (scivolo). E’ escluso dall’applicazione di quest’ultimo beneficio, il personale appartenente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Capitanerie di Porto.
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