Diniego autoriz. al camb. del proprio nome.
Inviato: sab apr 30, 2011 9:37 pm
Per opportuna notizia.
Numero 01639/2011 e data 30/04/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 aprile 2011
NUMERO AFFARE 01492/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Maria Michelina ………..;
avverso diniego autorizzazione al cambiamento del proprio nome.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 16 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sergio Siracusa;
Premesso:
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la Sig.ra Maria Michelina ………… chiede l’annullamento del provvedimento in data 19 febbraio 2009 con cui il Prefetto di ……… ha negato l’autorizzazione al cambiamento del nome di battesimo da Maria Michelina in Maria Michela.
2. La signora OMISSIS motiva la sua richiesta specificando che il nome di Michela era quello di sua nonna alla quale era molto affezionata e che il nome impostole di Michelina era stato un errore di suo padre a motivo del fatto che la nonna in famiglia era chiamata con tale vezzeggiativo.
3. L’Amministrazione reputa legittimo il provvedimento impugnato e si esprime per la reiezione del ricorso.
Considerato:
4. Il ricorso è da respingere.
5. L’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, comma 1, stabilisce che “…chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio nome un altro nome ovvero vuol cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza….”
Nel caso in esame non si ritiene che le argomentazioni addotte dalla ricorrente rientrino nelle previsioni del sopra citato art. 89, alla luce anche del fatto che il consolidato orientamento della giurisprudenza ha confermato il tratto di eccezionalità che le norme ministeriali attribuiscono al cambiamento di nome.
Neppure appare rilevante al proposito il desiderio della ricorrente di voler assumere per motivi affettivi il nome della propria nonna, dal momento che la stessa era conosciuta in famiglia con il vezzeggiativo di Michelina.
6. In conclusione la richiesta della ricorrente non appare fondata e il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Siracusa Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
Numero 01639/2011 e data 30/04/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 aprile 2011
NUMERO AFFARE 01492/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Maria Michelina ………..;
avverso diniego autorizzazione al cambiamento del proprio nome.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 16 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sergio Siracusa;
Premesso:
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la Sig.ra Maria Michelina ………… chiede l’annullamento del provvedimento in data 19 febbraio 2009 con cui il Prefetto di ……… ha negato l’autorizzazione al cambiamento del nome di battesimo da Maria Michelina in Maria Michela.
2. La signora OMISSIS motiva la sua richiesta specificando che il nome di Michela era quello di sua nonna alla quale era molto affezionata e che il nome impostole di Michelina era stato un errore di suo padre a motivo del fatto che la nonna in famiglia era chiamata con tale vezzeggiativo.
3. L’Amministrazione reputa legittimo il provvedimento impugnato e si esprime per la reiezione del ricorso.
Considerato:
4. Il ricorso è da respingere.
5. L’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, comma 1, stabilisce che “…chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio nome un altro nome ovvero vuol cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza….”
Nel caso in esame non si ritiene che le argomentazioni addotte dalla ricorrente rientrino nelle previsioni del sopra citato art. 89, alla luce anche del fatto che il consolidato orientamento della giurisprudenza ha confermato il tratto di eccezionalità che le norme ministeriali attribuiscono al cambiamento di nome.
Neppure appare rilevante al proposito il desiderio della ricorrente di voler assumere per motivi affettivi il nome della propria nonna, dal momento che la stessa era conosciuta in famiglia con il vezzeggiativo di Michelina.
6. In conclusione la richiesta della ricorrente non appare fondata e il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Siracusa Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci