Per opportuna notizia.
Numero 01639/2011 e data 30/04/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 aprile 2011
NUMERO AFFARE 01492/2010
OGGETTO:
Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Maria Michelina ………..;
avverso diniego autorizzazione al cambiamento del proprio nome.
LA SEZIONE
Vista la relazione OMISSIS del 16 marzo 2010 con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Sergio Siracusa;
Premesso:
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la Sig.ra Maria Michelina ………… chiede l’annullamento del provvedimento in data 19 febbraio 2009 con cui il Prefetto di ……… ha negato l’autorizzazione al cambiamento del nome di battesimo da Maria Michelina in Maria Michela.
2. La signora OMISSIS motiva la sua richiesta specificando che il nome di Michela era quello di sua nonna alla quale era molto affezionata e che il nome impostole di Michelina era stato un errore di suo padre a motivo del fatto che la nonna in famiglia era chiamata con tale vezzeggiativo.
3. L’Amministrazione reputa legittimo il provvedimento impugnato e si esprime per la reiezione del ricorso.
Considerato:
4. Il ricorso è da respingere.
5. L’art. 89 del d.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, comma 1, stabilisce che “…chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio nome un altro nome ovvero vuol cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza….”
Nel caso in esame non si ritiene che le argomentazioni addotte dalla ricorrente rientrino nelle previsioni del sopra citato art. 89, alla luce anche del fatto che il consolidato orientamento della giurisprudenza ha confermato il tratto di eccezionalità che le norme ministeriali attribuiscono al cambiamento di nome.
Neppure appare rilevante al proposito il desiderio della ricorrente di voler assumere per motivi affettivi il nome della propria nonna, dal momento che la stessa era conosciuta in famiglia con il vezzeggiativo di Michelina.
6. In conclusione la richiesta della ricorrente non appare fondata e il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio Siracusa Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Licia Grassucci
Diniego autoriz. al camb. del proprio nome.
Re: Diniego autoriz. al camb. del proprio nome.
23/12/2013 201303113 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 13/11/2013
Numero 04956/2013 e data 23/12/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 novembre 2013
NUMERO AFFARE 03113/2013
OGGETTO:
Ministero dell'Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, contro il Prefetto di Reggio Emilia, per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’ istanza di cambiamento del cognome della figlia minore;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2153 in data 12/8/2013 con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Con istanza in data 27 ottobre 2011, la signora -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la potestà con affido esclusivo della figlia minore, si rivolgeva al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Reggio Emilia, chiedendo l’autorizzazione al cambiamento del cognome della figlia -OMISSIS- in ‘-OMISSIS-’.
Sostiene la ricorrente di essersi separata dal Sig. -OMISSIS- a causa delle condotte violente di quest’ultimo, che l’avevano costretta ad uscire di casa con la figlia cercando rifugio in un centro antiviolenza nonché a chiedere un ordine di protezione ex art. 342 bis c.c..
A seguito del ricorso presentato dalla -OMISSIS-, il Tribunale di Reggio Emilia in data 22 aprile 2005 aveva quindi ordinato al signor -OMISSIS- la cessazione immediata delle violenze e minacce poste in essere in danno di moglie e figlia nonché il divieto di avvicinarsi ai luoghi delle stesse abitualmente frequentati (abitazione, luogo di lavoro della signora -OMISSIS-, asilo della figlia ecc.. ).
Successivamente il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza .… aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, affidando in via esclusiva la minore -OMISSIS- alla sola madre con possibilità per il padre di incontrarla solamente secondo un calendario di incontri programmati e solo alla presenza di un assistente dei servizi sociali, con l’obbligo a carico del signor -OMISSIS- di provvedere al mantenimento della figlia con versamento della somma mensile di euro 300,00.
La richiesta della ricorrente a cambiare il cognome della figlia veniva respinta con provvedimento del prefetto di Reggio Emilia del ….. 2013. prot n…./Area II, in armonia con le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, del codice civile, 89 del d.P.R n.396/2000, così come modificato dal d.P.R n.54/2012, nonché con le disposizioni impartite con le circolari n.15 del 2008 e n.14 del 2012.
Avverso il decreto prefettizio, l’interessata ha presentato il ricorso in oggetto, lamentando l’illegittimità del provvedimento sostanzialmente per carenza di motivazione e di istruttoria.
L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato, ricordando i consolidati principi secondo cui il nome e il cognome sono elementi fondanti l’identità personale, disciplinati dall’art. 6 del codice civile, il quale prevede espressamente che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge.
Con l’entrata in vigore del d.P.R. del 24/11/2000, n. 396, che disciplina, tra l’altro, anche le modifiche del nome e del cognome, l’Amministrazione, con circolare n. 17 del 23/10/2001, ha inoltre espresso l’avviso secondo cui le predette modifiche rivestono carattere eccezionale e possono essere autorizzate solamente “in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide significative motivazioni”. In tal senso peraltro si è anche espressa la giurisprudenza amministrativa, precisando che il decreto di autorizzazione al mutamento del cognome costituisce provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale, deve essere contemperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare (Consiglio di Stato Sez. I – parere 17/3/2004 n. 515; Consiglio di Stato , Sez. IV – 27/4/2004 n. 2572).
Nella fattispecie in esame, in particolare, trattandosi di cognome minore, difetta in maniera evidente il presupposto essenziale per l’esame della domanda, ovvero il consenso di entrambi i genitori esercenti la potestà.
Considerato:
La Sezione ritiene che il provvedimento non sia sufficientemente motivato, atteso che, nel caso di specie, evidentemente non è possibile acquisire l’assenso di entrambi i genitori, tenuto conto che il padre risulta irreperibile dal 2006 all’anagrafe del comune di ultima residenza e che, dati i comportamenti pregressi del medesimo, appare molto difficile ipotizzare una sua disponibilità a presentare insieme alla madre una domanda congiunta volta al cambiamento del cognome della figlia minore.
D’altra parte la stessa Amministrazione richiama la circolare n.14 del 21/5/2012, che la Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha provveduto ad emanare al fine di chiarire gli aspetti normativi in tale delicata materia, menzionando espressamente la possibilità di richiedere il cambiamento del cognome del minore, mediante domanda congiunta di entrambi i genitori, o dell’affidatario ex artt. 2 ss., legge 4/5/1983, n. 184, ovvero di un solo genitore esercente la potestà, in caso di comprovati gravi motivi o evidente interesse del minore all’accoglimento.
L’ipotesi che il cognome di un soggetto possa essere fonte di imbarazzo, vergogna o paura o comunque provocare sentimenti negativi, come nel caso di specie, è infatti espressamente prevista dalla normativa di riferimento.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione ed istruttoria del decreto prefettizio, che non ha congruamente valutato la situazione di fatto, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale, nel riesaminare il provvedimento, valuterà anche l’opportunità di sentire il Pubblico Ministero presso il locale Tribunale per i minorenni.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Rocco Antonio Cangelosi Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
Numero 04956/2013 e data 23/12/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 novembre 2013
NUMERO AFFARE 03113/2013
OGGETTO:
Ministero dell'Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS-, contro il Prefetto di Reggio Emilia, per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’ istanza di cambiamento del cognome della figlia minore;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2153 in data 12/8/2013 con la quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi;
Premesso:
Con istanza in data 27 ottobre 2011, la signora -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la potestà con affido esclusivo della figlia minore, si rivolgeva al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Reggio Emilia, chiedendo l’autorizzazione al cambiamento del cognome della figlia -OMISSIS- in ‘-OMISSIS-’.
Sostiene la ricorrente di essersi separata dal Sig. -OMISSIS- a causa delle condotte violente di quest’ultimo, che l’avevano costretta ad uscire di casa con la figlia cercando rifugio in un centro antiviolenza nonché a chiedere un ordine di protezione ex art. 342 bis c.c..
A seguito del ricorso presentato dalla -OMISSIS-, il Tribunale di Reggio Emilia in data 22 aprile 2005 aveva quindi ordinato al signor -OMISSIS- la cessazione immediata delle violenze e minacce poste in essere in danno di moglie e figlia nonché il divieto di avvicinarsi ai luoghi delle stesse abitualmente frequentati (abitazione, luogo di lavoro della signora -OMISSIS-, asilo della figlia ecc.. ).
Successivamente il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza .… aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, affidando in via esclusiva la minore -OMISSIS- alla sola madre con possibilità per il padre di incontrarla solamente secondo un calendario di incontri programmati e solo alla presenza di un assistente dei servizi sociali, con l’obbligo a carico del signor -OMISSIS- di provvedere al mantenimento della figlia con versamento della somma mensile di euro 300,00.
La richiesta della ricorrente a cambiare il cognome della figlia veniva respinta con provvedimento del prefetto di Reggio Emilia del ….. 2013. prot n…./Area II, in armonia con le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, del codice civile, 89 del d.P.R n.396/2000, così come modificato dal d.P.R n.54/2012, nonché con le disposizioni impartite con le circolari n.15 del 2008 e n.14 del 2012.
Avverso il decreto prefettizio, l’interessata ha presentato il ricorso in oggetto, lamentando l’illegittimità del provvedimento sostanzialmente per carenza di motivazione e di istruttoria.
L’Amministrazione ritiene il ricorso infondato, ricordando i consolidati principi secondo cui il nome e il cognome sono elementi fondanti l’identità personale, disciplinati dall’art. 6 del codice civile, il quale prevede espressamente che non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità indicati dalla legge.
Con l’entrata in vigore del d.P.R. del 24/11/2000, n. 396, che disciplina, tra l’altro, anche le modifiche del nome e del cognome, l’Amministrazione, con circolare n. 17 del 23/10/2001, ha inoltre espresso l’avviso secondo cui le predette modifiche rivestono carattere eccezionale e possono essere autorizzate solamente “in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide significative motivazioni”. In tal senso peraltro si è anche espressa la giurisprudenza amministrativa, precisando che il decreto di autorizzazione al mutamento del cognome costituisce provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell’interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale, deve essere contemperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare (Consiglio di Stato Sez. I – parere 17/3/2004 n. 515; Consiglio di Stato , Sez. IV – 27/4/2004 n. 2572).
Nella fattispecie in esame, in particolare, trattandosi di cognome minore, difetta in maniera evidente il presupposto essenziale per l’esame della domanda, ovvero il consenso di entrambi i genitori esercenti la potestà.
Considerato:
La Sezione ritiene che il provvedimento non sia sufficientemente motivato, atteso che, nel caso di specie, evidentemente non è possibile acquisire l’assenso di entrambi i genitori, tenuto conto che il padre risulta irreperibile dal 2006 all’anagrafe del comune di ultima residenza e che, dati i comportamenti pregressi del medesimo, appare molto difficile ipotizzare una sua disponibilità a presentare insieme alla madre una domanda congiunta volta al cambiamento del cognome della figlia minore.
D’altra parte la stessa Amministrazione richiama la circolare n.14 del 21/5/2012, che la Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha provveduto ad emanare al fine di chiarire gli aspetti normativi in tale delicata materia, menzionando espressamente la possibilità di richiedere il cambiamento del cognome del minore, mediante domanda congiunta di entrambi i genitori, o dell’affidatario ex artt. 2 ss., legge 4/5/1983, n. 184, ovvero di un solo genitore esercente la potestà, in caso di comprovati gravi motivi o evidente interesse del minore all’accoglimento.
L’ipotesi che il cognome di un soggetto possa essere fonte di imbarazzo, vergogna o paura o comunque provocare sentimenti negativi, come nel caso di specie, è infatti espressamente prevista dalla normativa di riferimento.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto per difetto di motivazione ed istruttoria del decreto prefettizio, che non ha congruamente valutato la situazione di fatto, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, la quale, nel riesaminare il provvedimento, valuterà anche l’opportunità di sentire il Pubblico Ministero presso il locale Tribunale per i minorenni.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e il provvedimento annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
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