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Aspettativa 18 mesi
Inviato: dom dic 11, 2022 10:46 am
da mefra71
Buongiorno, sono un Ass.capo coord.Pol.Pen. in aspettativa da 17 mesi e mezzo causa incidente in itinere con richiesta di causa di servizio in corso di valutazione ma non definita. Purtroppo la CMV non ha deciso nulla sulla mia posizione nell'ultima visita ma mi ha dato un ulteriore visita da fare, pertanto la valutazioe finale sara' fatta dopo la scadenza del 18°mese. Cosa succede al superamento del periodo massimo di aspettativa?
Grazie per le risposte.
Re: Aspettativa 18 mesi
Inviato: dom dic 11, 2022 10:48 am
da mauri64
Ciao mefra71,
in merito a quanto rappresentato, dovrai attendere la disponibilità degli esperti competenti.
Re: Aspettativa 18 mesi
Inviato: dom dic 11, 2022 2:12 pm
da nonno Alberto
Ciao,
Vediamo se riusciamo a fare il punto....
mefra71 ha scritto: ↑dom dic 11, 2022 10:46 am
Buongiorno, sono un Ass.capo coord.Pol.Pen. in aspettativa da 17 mesi e mezzo
Hai fruito del congedo straordinario di gg. 45 ?
causa incidente in itinere con richiesta di causa di servizio in corso di valutazione ma non definita.
Purtroppo la CMV non ha deciso nulla sulla mia posizione nell'ultima visita ma mi ha dato un ulteriore visita da fare,
Certo ed corretto.
Non hai indicato la/le patologie, non è improbabile che la Cmv nel valutare la causa di servizio e l'idoneità, ti propone per i servizi parziali, verrai collocato in aspettativa speciale in attesa del riconoscimento o meno da parte del comitato di verifica Roma.
Sebbene si tratta di incidente in itinere, il Comitato di verifica terrà conto che nella dinamica non ci sia dolo o colpa grave.
pertanto la valutazioe finale sara' fatta dopo la scadenza del 18°mese.
Oltre la scadenza di quanto ?
Fai una verifica se dall'aspettativa sia stata decurtato il congedo straordinario.
Cosa succede al superamento del periodo massimo di aspettativa?
La procedura è :
All'approssimarsi del compimento del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 68, comma 3, (diciotto mesi ininterrotti), ovvero dall'art. 70, comma 2 (trenta mesi nel quinquennio) del D.P.R. 3/57, al dipendente deve essere data comunicazione scritta, debitamente notificata, della facoltà, prevista dall'art. 70 del medesimo D.P.R., di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, per un massimo di sei mesi.
Quindi, prima di superare i 548 giorni di aspettativa continuata, parla con il tuo ufficio e presenta domanda.
Re: Aspettativa 18 mesi
Inviato: dom dic 11, 2022 7:01 pm
da mefra71
Buona sera, grazie nonno Alberto per le risposte , l'infermità è' la rottura del gomito DX . Dal periodo di aspettativa è stato decurtato in congedo str.
Se la cmv mi propone i servizi parziali (non il ruolo civile) e mi colloca in aspettativa speciale, Devo richiedere io lo stesso la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni ?
Grazie
Re: Aspettativa 18 mesi
Inviato: dom dic 11, 2022 7:11 pm
da nonno Alberto
Re: Aspettativa 18 mesi
Inviato: dom dic 11, 2022 7:50 pm
da mefra71
Grazie nonno Alberto, ma è vero che per richiedere l'aspettativa ai sensi dell'art 70 D.P.R.3/1957 c'è il vincolo che bisogna chiederla 40 gg prima della scadenza dei 18 mesi?
Re: Aspettativa 18 mesi
Inviato: dom dic 11, 2022 11:29 pm
da nonno Alberto
mefra71 ha scritto: ↑dom dic 11, 2022 7:50 pm
Grazie nonno Alberto,
ma è vero che per richiedere l'aspettativa ai sensi dell'art 70 D.P.R.3/1957 c'è il vincolo che bisogna chiederla 40 gg prima della scadenza dei 18 mesi?
Non mi risulta.....ma forse bisogna essere dei veggenti
Mentre, mi risulta questo :
all'approssimarsi del compimento del periodo massimo di aspettativa al dipendente deve essere data comunicazione scritta, debitamente notificata, della facoltà, prevista dall'art. 70 del medesimo D.P.R., di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, per un massimo di sei mesi.
Quindi, per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dall'art. 68, comma 3, (diciotto mesi ininterrotti), ovvero dall'art. 70, comma 2 e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.
E se poi vogliamo essere pignoli.......
Il Consiglio di Stato, con parere n. 409 del 5.7.1990, ha ritenuto che il mancato invio di detta comunicazione vizia, per eccesso di potere, l'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio del dipendente per infermità.
Inoltre :
affinché si possa consentire all'ufficio l'acquisizione del provvedimento concessivo della predetta aspettativa, di competenza del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione all'interessato dovrà essere inviata almeno sessanta giorni prima del compimento del periodo massimo di aspettativa e l'eventuale istanza dovrà essere trasmessa al Dipartimento, almeno trenta giorni prima del predetto periodo massimo, corredata delle certificazioni sanitarie e/o dei verbali di visita medico-collegiale redatti dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, riguardanti tutto il periodo di inidoneità al servizio concesso al dipendente.
Il dipendente, al quale venga concesso l'intero periodo di aspettativa fruibile per infermità e quello eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 3/57, alla scadenza, sarà sottoposto presso la competente C.M.O. ad ulteriore visita per l'accertamento dell'idoneità o meno al servizio.