Decurtazione Stipendio in aspettativa

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sid_one

Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da sid_one »

Buon giorno a tutti,
qualcuno mi sa dire dopo quanto tempo di aspettativa per infermità viene decurtato lo stipendio? grazie.


maximo

Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da maximo »

ciao,spero che tu abbia inoltrato domanda per la causa di servizio, se così non fosse allora ti decurteranno lo stipendio dopo i 12 mesi di convalescenza ciaooooooooooooooooo
sid_one

Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da sid_one »

ok, quindi non dopo il 6° mese?
Si, ho fatto la domanda di causa di servizio, veramente ne ho fatte due, per due differenti patologie, ma alla sezione personale mi hanno riferito che lo stipendio non viene decurtato solo se si ha il mod. "C".
forse si saranno sbagliati? grazie.
maximo

Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da maximo »

La decurtazione dopo il 6 mese di aspettativa credo non sia mai esistita ,comunque io sono della Polizia Penitenziaria e penso che sia uguale anche per l'Esercito ,devi avanzare richiesta di causa di servizio della patologia per la quale sei in aspettativa e non ti tolgono nulla fino a quando il CDV non si pronuncia ,se si pronuncia negativamente ti decurtano lo stipendio ,anche se si ha il mod c ,ma passa tempo.Ripeto non so da voi come funziona spero di esserti stato d'aiuto ,tra l'altro sono un ex tuo collega ciao .
max
perry
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Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da perry »

Ciao, mi permetto di inserirmi. La decurtazione stipendiale avviene al superamento del 12° mese di aspettativa non dipendente da causa di servizio, mentre non esiste decurtazione se la patologia sofferta è si causa di servizio, almeno per 24 mesi (difatti il decreto di aspettativa fino ai citati termini è di competenza del C.te di corpo).Calcola che in aspettativa si transita al superamento dei 45 gg di lic. straordinaria nell'anno in corso, per tanto, l'inizio dell'aspettativa potrebbe essere nel tuo caso, a decorrere dal 46° giorno di convalescenza. In merito al blocco della decurtazione stipendiale, ciò avviene nel caso si faccia domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta che è la causa dell'assenza sanitaria.Non c'entra nulla il modello "C" si o modello "C" no, ci deve essere solo una semplice istanza (la novità è stata introdotta dal contratto di lavoro delle Forze armate DPR 171/2007 e DPR 52/2009).La decurtazione che citi dopo 6 mesi forse viene confusa con il trattamento previsto dopo 12 mesi di aspettativa e cioè che dal 12° al 18° mese si percepisce il 50% e nei 6 mesi successivi 0%, per poi essere posti in congedo al 24° mese.Il gioco che molti fanno facendo domanda di causa di servizio è che se NON venisse riconosciuta la patologia sofferta come dipendente, ci sarebbe il recupero delle somme dovuta da parte dell'amministrazione a patto che il NON riconoscimento avvenga oltre 24 mesi dalla domanda, ed attualmente il Ministero viaggia con 5/6 anni di ritardo,e perciò essendo passati più 2 anni dalla domanda, non si restituirà nessuna somma percepita all'amministrazione.
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Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da Admin »

Con la normativa attuale non esiste più alcuna decurtazione legata al fattore temporale.

Con quella precedente invece, le decurtazioni scattavano al 12° mese se la patologia sofferta non era stata già stata riconosciuta come causa di servizio, al 24° mese di convalescenza se invece era SI dipendente da causa di servizio accertata.

Attualmente il criterio è diverso: nessuna decurtazione automatica. Al termine del periodo di convalescenza, se nel frattempo essa viene riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio, si applica il parametro della precedente normativa (24 mesi) mentre se non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio il parametro è 12 mesi. Nel senso che dopo la conclusione della convalescenza, si procede, eventualmente, alla decurtazione delle somme stipendiali mediante conguaglio a partire dal 12° mese (NO dipendente) oppure dal 24° mese (SI dipendente).
sid_one

Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da sid_one »

Grazie a tutti,
mi postreste indicare la normativa di riferimento?
Filippodj

Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da Filippodj »

La nuova normativa è quella del DPR 171/2007

art 12. Licenza straordinaria e aspettativa

2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

Quindi, chi dal 1.11.2007 si trova in aspettativa in attesa di essere riconosciuto la causa di servizio, prenderà per intero lo stipendio!

Inoltre la licenza accumulata durante l'aspettativa, non viene persa, ma totalmente pagata, o fruita dopo il rientro in servizio!
Roberto Mandarino
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Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Filippodj,

la normativa che ha inserito è relativa esclusivamente al personale che viene dichiarato "parzialmente idoneo" a causa di una patologia per la quale ha in corso l'iter per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Tutto il restante personale è sottoposto alla normativa di cui al D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 art.15 comma 3 (che riporto in basso e in allegato).

Saluti Roberto Mandarino

___________

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 art.15 comma 3

3. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, fermi restando i limiti
previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare
e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale
collocato in aspettativa per infermita', in attesa della pronuncia
sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione o infermita', competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta
la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la meta' delle
somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo
di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo
mese continuativo di aspettativa.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: Decurtazione Stipendio in aspettativa

Messaggio da panorama »

Tanto per notizia nel caso possa interessare a qualcuno.

Questa sentenza del Tar Lazio parla del trattamento economico previsto dalla legge 266/99 e dal Decreto Interministeriale 18/4/02 per il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio nelle Forze Armate e la data dell’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile del Ministero della Difesa.

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24/09/2012 201208030 Sentenza 1B


N. 08030/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06905/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6905 del 2005, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Lgtevere dei Mellini, 17 Sc B Int10;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento del
diniego di corresponsione del trattamento economico previsto dalla l. 266/99 e D.I. 18/04/02 per il periodo intercorrente tra il collocamento in congedo assoluto e la data di assunzione in servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 4 luglio 2005, depositato nei termini, il Sig. OMISSIS ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Distretto Militare di Salerno datato 26 maggio 2005, con il quale veniva rigettata la sua istanza tesa ad ottenere la corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge 266/99 e dal Decreto Interministeriale 18/4/02 per il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio nelle Forze Armate e la data dell’effettiva assunzione in servizio in qualità di personale civile del Ministero della Difesa; con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la declaratoria del suo diritto alla corresponsione del trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità (1 agosto 2000) per il periodo intercorrente tra la data di collocamento in congedo assoluto e la data di assunzione in servizio quale dipendente civile del Ministero della Difesa, con la conseguenziale condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute comprensive della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e degli interessi anatocistici.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge 266/99. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 decreto interministeriale 18 aprile 2002.

Sostiene il ricorrente che il legislatore, nel riferirsi al trattamento economico, intendeva quello goduto il giorno in cui si viene dichiarato “per la prima volta” non idoneo al servizio, e non quello eventualmente goduto al momento del definitivo giudizio di non idoneità al servizio.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 1 settembre 2005 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Va premesso, in punto di fatto, che il ricorrente, all’atto del giudizio provvisorio di non idoneità del 1 agosto 2000, percepiva l’intero trattamento economico fisso, mentre, all’atto del giudizio definitivo di non idoneità del 17 aprile 2002, lo stesso non percepiva alcun trattamento economico, in quanto la corresponsione degli assegni fissi era stata sospesa alla data del 22 novembre 2001 per il superamento del periodo complessivo (un anno e sei mesi) di aspettativa, così come previsto dall’art. 26 della legge n. 187/1976.

Sostiene il ricorrente che il diniego è illegittimo, atteso che occorre fare riferimento al trattamento economico goduto il giorno in cui il ricorrente è stato dichiarato “per la prima volta” non idoneo al servizio, e non a quello eventualmente goduto al momento del giudizio definitivo di non idoneità al servizio.

La tesi di parte ricorrente non può essere condivisa.

Va, infatti, osservato che la normativa di riferimento dispone che il personale delle Forze Armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita nelle qualifiche del personale civile del Ministero della Difesa, mentre l’art. 3, terzo comma, del decreto interministeriale 18 aprile 2002 prescrive che detto personale, nel periodo intercorrente tra la cessazione dal servizio ed il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Ancorchè la sopracitata normativa non chiarisca cosa debba intendersi per “giudizio di non idoneità” appare logica l’interpretazione che della norma ha fatto l’Amministrazione, allorquando ha preso in considerazione il momento in cui è stato adottato il giudizio definitivo di inidoneità (17 aprile 2002), per rigettare la domanda presentata dal ricorrente, il quale, alla suddetta data, avendo superato il periodo di 18 mesi di aspettativa, non godeva di alcun trattamento economico così come previsto dall’art. 3, terzo comma, del sopracitato decreto interministeriale.

Tale interpretazione appare, pertanto, la più conforme al dettato normativo, solo se si considera che il temporaneo giudizio di non idoneità si pone come presupposto logico-temporale del successivo e definitivo giudizio di inidoneità, sul quale si fonda il collocamento del militare in congedo assoluto ed il suo conseguente transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2012
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