Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 1168/61

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sharda
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Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 1168/61

Messaggio da sharda »

Un pò tutti abbiamo cercato informazioni sull'I.S.A. spettante agli invalidi di servizio, come ha specificato Roberto Mandarino gli appartenenti all'Arma percepiscono tale indennita mensilmente, ora leggendo la Legge 1168 del 61 si tratta di lire 55.000 annue, anche nella mia pensione c'è la dicitura indennità speciale annua importo mensile € 2,50. Mi domando, tutto in Italia quando bisogna pagare si rivaluta, mentre questa indennità è rimasta sempre uguale, solo trasformata da lire in euro.
saluti sharda


Roberto Mandarino
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Re: Invalidi di Servizio- Indennità Speciale Annua Legge 116

Messaggio da Roberto Mandarino »

Confermo che l' i.s.a. di cui alla Legge 1168/61 non è mai stata rivalutata.

Tuttavia qualora lei non superi un certo reddito annuo lordo, che per l'anno 2009 è stato pari ad euro 14.047,35 e presenti all'I.N.P.S. ex INPDAP oltre al modulo in allegato anche una dichiarazione attestante il fatto che non presta opera retribuita, avrà diritto ad un'altra indennità speciale annua e cioè quella prevista dall' art.111 del D.P.R. 1092/1973 (gli invalidi di servizio di prima categoria percepiscono a domanda tale i.s.a. a prescindere dal loro reddito personale).

Saluti Roberto Mandarino
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2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
sharda
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 1168/61

Messaggio da sharda »

sempre cortese nelle risposte, grazie
sharda
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

Messaggio da sharda »

I.N.P.D.A.P nega indennità speciale annua anche per reddito, avuto notizia in giornata odierna presso ufficio provinciale, in attesa comunicazione scritta.
Dove posso trovare la tabella reddituale per poter accedere alla predetta indennità, aggiornata per l'anno in corso. ho letto.....hai la mente che fa scherzi, che fosse di 15050 annue....che può darmi una dritta!!!!
grazie gianpaolo
sharda
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

Messaggio da sharda »

buongiorno a tutti
dove si trovano per conoscere i limiti di reddito indennità speciale annua 2015
Grazie dalla sezione ANC di Recoaro Terme
claudio1000

Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

Messaggio da claudio1000 »

Effettivamente dal sito del MEF l'isa è aggiornata al 2009 ed è pari a € 14047,35.

http://www.dag.mef.gov.it/pensioni/tabe ... ale_annua/" onclick="window.open(this.href);return false;

Comunque desideravo sapere se alla fine l'INPS ti ha concesso la predetta indennità.

Grazie ciao.
sharda
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

Messaggio da sharda »

due volte fatta domanda due volte negata, non hanno considerato il reddito, ma solo la invalidità, per loro niente
panorama
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.
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PUGLIA SENTENZA 141 29/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 141 2017 PENSIONI 29/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Alfio Vecchio ha pronunciato la seguente
SENTENZA N° 141/2017

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 32960 del registro di segreteria, promosso ad istanza di
XX, nato a X), il X ed ivi residente alla Via XXX, cod. fisc. XX, rapp. dall’avv. Antonio Castello che difende

nei confronti di
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro protempore

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in
FATTO

Il sig. X è titolare di pensione privilegiata tabellare di 8^ categoria n. OMISSIS;

In data 13.05.2016, il ricorrente avanzava richiesta, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari, al fine di ottenere la liquidazione dell'indennità speciale annua , di cui all'art. 111 del DPR n. 1092/1973;

Con missiva del 08.07.2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sez. territoriale di Bari, riscontrava la predetta richiesta sostenendo che "... l'importo a tale titolo è nullo poiché, il trattamento pensionistico attribuito in Suo favore non comprende alcuno degli assegni accessori previsti dalle norme vigenti".

Il ricorrente ritiene di aver diritto all'accertamento del diritto alla liquidazione dell'Indennità Speciale Annua, si cui all'art. 111 del DPR n. 1092/1973, giusto quanto previsto dall'art. 70 del DPR n. 915/1978 e dell'adeguamento automatico di cui alla Legge n. 342/1989

Il sig. X con il presente ricorso chiede: “accogliere il ricorso e, per l'effetto;

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente (in attuazione del dettato normativo nonché in ossequio alla consolidata giurisprudenza), ad ottenere la liquidazione dell'Indennità Speciale Annua di cui all'art. 111 del DPR n. 1092/1973;

2) condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato, Sez. di Bari, in persona del Dirigente pro-tempore, alla corresponsione della predetta indennità, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge;

Con memoria di costituzione depositata in data 23.2.2017, l’amministrazione convenuta dopo aver richiamato la giurisprudenza contraria alla tesi attorea, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale in caso di accoglimento del ricorso.

Considerato in
DIRITTO

Il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto.

Ai fini della risoluzione della controversia risulta utile ricostruire il quadro normativo. L’articolo 111 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 stabilisce che:
“1. Ai mutilati ed invalidi civili che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 99.
2. L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi iscritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche…per un ammontare superiore a….
3. L'indennità speciale è corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno…”.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, l'indennità speciale annua è invece disciplinata dall'art. 25 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 che, al primo comma, come sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, prevede che “Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”,
ed al secondo comma prevede che
“L'indennità speciale , pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70”.

Con la legge n. 111 del 2 maggio 1984 è stato introdotto l'adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

In particolare, l'art. 5 della citata legge n. 111 del 1984, nel disciplinare l'adeguamento automatico degli assegni accessori, ha stabilito, al primo comma, che “All'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo”
ed al secondo comma, che
“L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro”.

Con la legge 29 gennaio 1987 n. 13 è stata posta la disciplina dell'adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.

In base all'art. 2, primo comma, di detta legge “a decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria … sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”;
per il secondo comma dello stesso art. 2, dalla data del 1° luglio 1986 “è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111”.

Dal quadro normativo testé citato, risulta, dunque, escluso il principio della estensione in linea generale agli invalidi per servizio del beneficio dell'indennità speciale annua già riconosciuta ai grandi invalidi di guerra.

Va osservato, infatti, che l'art. 7 del D.P.R. 834/1981 si limita a ridisciplinare l'indennità speciale annua , modificando l'art. 25 del d.P.R. 915/1978, per i soli invalidi di guerra di prima categoria, prevedendone la liquidazione d'ufficio e l'erogazione indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa.

Va quindi considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 13/1987 ha soppresso, con riferimento agli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, il meccanismo di adeguamento automatico in misura pari al 60% (di quello previsto per i pensionati di guerra) di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 111/1984, che viene abrogato a decorrere dal 1° luglio 1986.

Ha altresì disposto (comma 1) che gli “assegni accessori” dei grandi invalidi per servizio sono erogati, sempre a decorrere dal 1° luglio 1986, nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per i grandi invalidi di guerra.

Tuttavia è altresì indubbio che detta disciplina non riguarda l'indennità speciale annua , dovendosi intendere per “assegni accessori” quelli interessati dall'adeguamento automatico di cui all'art. 5 comma 1 della legge 111/1984, che l’art. 2, comma 2, L. n. 13/1987 andava ad abrogare, ossia l'assegno di superinvalidità, l'indennità di assistenza e di accompagnamento e l'assegno per cumulo di infermità.

L'esplicita limitazione contenuta nel secondo comma del citato art. 5, secondo cui “l'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati”, comma non abrogato dall'art. 2 della legge n. 13/1987, impedisce, infatti, di ricomprendere l'indennità speciale annua tra gli assegni accessori, individuati dal citato art. 5, comma 1, della L. n. 111/1984.

La vigenza di tale previsione, dunque, conferma l'interpretazione per cui l'estensione - dal 1° luglio 1986 - agli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio delle misure dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra, non può che essere ammessa per le sole competenze accessorie (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e di accompagnamento ed assegno per cumulo di infermità) citate all'art.5, comma 1, della L.n. 111/84

Ulteriore conferma dell'esclusione dell'indennità speciale annua dal novero degli assegni per gli invalidi di guerra si desume dall'art. 3 comma 1 della l. 13/1987, a termini del quale “Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , nonché i commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656”.

L’omesso richiamo all'art. 7 del D.P.R. 834/1981, concernente l'I.S.A., dà fondamento alla perdurante applicabilità, per i mutilati ed invalidi per servizio, dell'art. 111 del D.P.R. 1092/1973.

La correttezza di una siffatta soluzione appare confermata dalla diversa natura e dal differente importo delle indennità delle quali si discute: le quali, pur avendo uguale denominazione (“indennità speciale annua ”), disciplinano benefici sostanzialmente distinti.

Infatti la prima, ex art.11 D.P.R. n.1092/1973, si aggiunge alla tredicesima mensilità prevista dall'art. 94 dello stesso testo normativo, essendo “pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità...”, la quale ultima può non comprendere alcuni assegni accessori.

Diversamente l'indennità di cui all'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 915/78 (come sostituito dall'art. 7 D.P.R. n. 834/1981) costituisce essa stessa la tredicesima mensilità attribuita agli invalidi di guerra (“L'indennità speciale , pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre...”).

Ne consegue che estendere a favore dei grandi invalidi per servizio la stessa misura dell'indennità prevista per i grandi invalidi di guerra porterebbe ad una ingiustificata duplicazione a favore dei primi della tredicesima mensilità (si vedano C. conti, Sez. III, n. 72 del 28.01.2013; id. II, n. Sez. I, n.102 del 14.03.2011, Sez. II, n. 16 del 19.01.2010).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Orientamenti oscillanti della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 marzo 2017.
IL GIUDICE
F.to Alfio Vecchio

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
IL GIUDICE
F.to Alfio Vecchio

Depositata in Segreteria il 29/03/2017
Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)


In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 29/03/2017

Il Responsabile della Segreteria
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
panorama
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 258 02/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 258 2017 PENSIONI 02/05/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:
Luciano CALAMARO Presidente
Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Domenico GUZZI Consigliere
Oriana CALABRESI Consigliere
Luisa de PETRIS Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello iscritto al n. 41800 del registro generale, proposto da INPDAP / INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Mangiapane dell’Avvocatura Centrale dell’INPS –appellante-

contro
C.. Maria Giselda residente in Pescara, via OMISSIS –appellata-

e nei confronti
del MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro p.t.;

avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo n. 433/10 del 9 agosto 2010, non notificata.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 11 aprile 2017 il relatore, Cons. Luisa de Petris, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’ente previdenziale appellante, non comparsi l’appellata e il Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato dinanzi la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, la signora C.. quale titolare di pensione ordinaria di reversibilità dal 1.12.1978, aveva chiesto il riconoscimento dell’I.S.A. (indennità speciale annua ) prevista per i grandi invalidi di guerra ai sensi dell’art. 7 del DPR 834/1981.

Il primo giudice nel riconoscere la carenza in fattispecie dei presupposti per l’applicabilità della norma invocata in ricorso (non essendo il de cuius titolare di pensione di guerra), nonché dell’art. 111 del DPR 1092/73 disciplinante l’I.S.A. per i mutilati e invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata (non essendo il de cuius titolare neanche di siffatto trattamento pensionistico), ha tuttavia riscontrato che “la documentazione a fascicolo e le deduzioni di parte ricorrente, accentrate sulla grave patologia del de cuius e sul suo decesso in costanza di servizio, appaiono compatibili con diverso trattamento, in questo contesto non attribuibile, per il quale non è fuori luogo, come spettanza in astratto, il riferimento alla specifica corresponsione della indennità speciale annua , da verificarsi eventualmente nella concretezza”. Sulla scorta di tali considerazioni e “in parziale accoglimento del ricorso”, ha riconosciuto “alla ricorrente, in astratto, il diritto alle corresponsioni riconducibili al quadro fattuale rappresentato, ivi compresa la I.S.A., pur non dovendosi condannare le Amministrazioni resistenti, stante la attuale natura del trattamento pensionistico in essere, in quanto comprensivo di 13^ mensilità, all’erogazione del beneficio di cui alla domanda”, contestualmente disponendo la “rimessione degli atti alla ricorrente per l’attivazione dei procedimenti soggetti all’onere della domanda e alle amministrazioni convenute ai fini dell’azione di eventuali conseguenti provvedimenti”.

Avverso la sentenza, non notificata, l’INPDAP / INPS ha interposto appello notificato il 20 settembre 2011 e depositato il 12 ottobre 2011, deducendo:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. e 112 c.p.c. per motivazione contraddittoria, illogica e viziata da ultrapetizione, stante anche l’evidente genericità della domanda introduttiva del giudizio;
2) violazione e falsa applicazione della legge 13/1987 e dell’art. 7 del DPR 834/1981. Ha concluso chiedendo l’annullamento/riforma dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge citate e, conseguentemente, dichiararsi che “l’appellata non ha diritto a percepire l’ISA ai sensi dell’art. 7 del DPR 834/1981”.

Le altre parti pur ritualmente notificate dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza, non si sono costituite in giudizio.

All’odierna udienza il rappresentante dell’Inps si è riportato agli atti concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è fondato.

1) La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell’I.S.A. spettante ai grandi invalidi di guerra ex art. 25 DPR 915/78 come modificato dall’art. 7 del DPR 834/81. Tale era il petitum della domanda giudiziaria sia pure formulato erroneamente con richiamo ad una norma inconferente nella fattispecie (art. 7 L.306/1951). Pur avendo accertato la insussistenza, nella specie, dei presupposti normativi per l’attribuzione dell’invocata prestazione (non essendo il de cuius titolare di pensione di guerra), il giudice unico ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti per accertare l’effettivo bene della vita invocato dalla ricorrente “indipendentemente dalla individuazione della norma che lo prevede”, così interpretando la volontà della pensionata come tesa ad ottenere un’I.S.A. purchessia. Esaminato il quadro normativo in materia, è addivenuto quindi alla conclusione che l’invocata prestazione astrattamente concedibile sarebbe stata quella, obiettivamente diversa, ancorché di identica denominazione, contemplata dall’art. 111 DPR 1092/73 per i mutilati e invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata. Acclarato tuttavia che il de cuius non era titolare nemmeno di tale trattamento pensionistico privilegiato (per il quale, peraltro, mai era stata presentata domanda amministrativa), ma solo di pensione ordinaria, il primo giudice avrebbe dovuto conseguentemente decidere la causa con una pronuncia di rigetto del ricorso, atteso che non vi erano le condizioni per riconoscere né l’emolumento originariamente richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, né l’I.S.A. contemplata per i grandi invalidi di servizio dal predetto art. 111.

Viceversa, pur consapevole della “mancanza di fondamento per la richiesta di entrambe le ISA”, il giudice territoriale si è spinto oltre paventando la possibilità astratta e meramente teorica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento –ora per allora- del trattamento privilegiato in capo al de cuius (stante l’avvenuto decesso di questi in costanza di servizio e con corresponsione dell’equo indennizzo), trattamento per il quale “non è fuori luogo, come spettanza in astratto, il riferimento alla specifica corresponsione della indennità speciale annua , da verificarsi eventualmente nella concretezza”.

Tali considerazioni integrano visibilmente una violazione del principio di cui al noto brocardo “ne eat iudex ultra petita partium” consacrato nell’art. 112 c.p.c.

2) Ne è derivata una motivazione contraddittoria e illogica sfociata in un dispositivo di “parziale accoglimento” della domanda con riconoscimento “alla ricorrente, in astratto, del diritto alle corresponsioni riconducibili al quadro fattuale rappresentato, ivi compresa la I.S.A., pur non dovendosi condannare le Amministrazioni resistenti, stante la attuale natura del trattamento pensionistico in essere, in quanto comprensivo di 13^ mensilità, all’erogazione del beneficio di cui alla domanda”.

Il vizio logico è evidente ed insanabile atteso che dopo aver affermato, in parte motiva, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcuna delle fattispecie di I.S.A. contemplate dal quadro normativo (ex art. 7 del DPR 834/81 per le pensioni di guerra, nonché ex art. 111 DPR 1092/73 per le pensioni privilegiate), ha poi statuito anche in dispositivo, con ciò cadendo in palese contraddizione, l’ “accoglimento parziale” della domanda riconoscendo “in astratto” l’I.S.A. su una inesistente pensione privilegiata per il cui ipotetico ed eventuale riconoscimento in via amministrativa ha “rimesso gli atti alla ricorrente”. Tale determinazione esula dal petitum originario ed è evidentemente contraria alle risultanze di causa da cui emerge inconfutabilmente che, a fronte della pensione ordinaria del de cuius, la ricorrente è titolare -allo stato- di una pensione comune di reversibilità per la quale non è prevista da alcuna norma l’invocata indennità speciale annua .

Conclusivamente, l’impugnata sentenza va annullata per i riscontrati vizi motivazionali.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante il principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

Le spese legali, viceversa, sono poste a carico della appellata C.. in ragione della soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, azione, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata sentenza;

- condanna C.. Maria Giselda alla rifusione in favore dell’appellante delle spese legali che si liquidano in complessivi € 300,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’ 11 aprile 2017.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luisa de Petris) (Luciano Calamaro)
f.to Luisa de Petris f.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il -2 mag. 2017

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
f.to Sabina Rago
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

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SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 1331 15/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 1331 2016 PENSIONI 15/12/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati:
Dott. Luciano CALAMARO Presidente
Dott. Piero Carlo FLOREANI Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA Consigliere
Dott. Francesca PADULA Consigliere
Dott. Marco SMIROLDO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 38737 del registro di segreteria proposto dall’ l’INPDAP - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, ora Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Filippo Mangiapane, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria, n. 29

avverso
la sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Veneto n. 514/2009 depositata in data 25 giugno 2009

contro
Amato Sergio, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Ugolini, elettivamente domiciliato in Verona, alla via Provolo n.26

Visti gli atti di causa.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 13 dicembre 2016 il relatore Presidente Luciano Calamaro, l’avvocato Filippo Mangiapane per l’appellante e l’avvocato Ugolini per la parte appellata.

Ritenuto in
FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso presentato dal Signor Amato Sergio ed è stato riconosciuto in suo favore il diritto a percepire l’ indennità speciale annua (I.S.A.) nella misura prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall'art. 7 del d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati da computarsi ai sensi della sentenza delle SS.RR della Corte dei conti 10/QM/2002.

Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l’INPDAP, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13 e dell’art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Sostiene, al riguardo, che all’interessato, titolare di pensione privilegiata di 1^ ctg. non spetta il diritto all’ indennità speciale annua , secondo quanto stabilito per i grandi invalidi di guerra dall’art. 25 del d.P.R. n. 915/1978, come modificato dall’art. 7 del d.P.R. n. 834/1981.

Ha osservato che non esiste la corrispondenza, che l’equiparazione di cui all’art. 2 della l. n. 13 del 1987 richiede, tra gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio e gli assegni accessori dei grandi invalidi di guerra, poiché a questi ultimi è riconosciuta la tredicesima mensilità che assolve alla funzione della richiesta indennità .

A tal fine ha richiamato giurisprudenza.

Conclusivamente viene invocato l’accoglimento dell’appello e la declaratoria del diritto dell’INPDAP di ripetere quanto versato in conseguenza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Con vittoria di spese.

La parte appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 28 novembre 2016 confutando diffusamente i motivi di appello.

Alla udienza pubblica le parti hanno confermato le richieste in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’articolo 111 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 stabilisce che: “1. Ai mutilati ed invalidi civili che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima; non si considera l' indennità integrativa speciale di cui all'art. 99. 2. L' indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi iscritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche…per un ammontare superiore a…. 3. L' indennità speciale è corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno…”.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, l' indennità speciale annua è invece disciplinata dall'art. 25 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che al primo comma, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, prevede che “Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”, ed al secondo comma prevede che “L' indennità speciale , pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70”.

Con la legge n. 111 del 2 maggio 1984 è stato introdotto l'adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

In particolare, l'art. 5 della citata legge n. 111 del 1984, nel disciplinare l'adeguamento automatico degli assegni accessori, ha stabilito, al primo comma, che “All'assegno di superinvalidità, all' indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo” ed al secondo comma, che “L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro”.

Con la legge 29 gennaio 1987 n. 13 è stata posta la disciplina dell'adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.

In base all'art. 2, primo comma, di detta legge “a decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria … sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”; per il secondo comma dello stesso art. 2, dalla data del 1° luglio 1986 “è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111”.

La sentenza impugnata, in accoglimento delle pretese avanzate dal ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, ha ritenuto che dal complesso normativo sopra richiamato sia ricavabile il principio della estensione in linea generale del beneficio dell' indennità speciale annua già riconosciuta agli invalidi per servizio ai grandi invalidi di guerra.

L’assunto non è condivisibile.

Va osservato, infatti, che l'art. 7 del d.P.R. 834/1981 si limita a ridisciplinare l' indennità speciale annua , modificando l'art. 25 del d.P.R. 915/1978, per i soli invalidi di guerra di prima categoria, prevedendone la liquidazione d'ufficio e l'erogazione indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa.

Va quindi considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 13/1987 ha soppresso, con riferimento agli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, il meccanismo di adeguamento automatico in misura pari al 60% (di quello previsto per i pensionati di guerra) di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 111/1984, che viene abrogato a decorrere dal 1° luglio 1986.

Ha altresì disposto (comma 1) che gli “assegni accessori” dei grandi invalidi per servizio sono erogati, sempre a decorrere dal 1° luglio 1986, nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per i grandi invalidi di guerra.

Tuttavia detta disciplina non riguarda l' indennità speciale annua , dovendosi intendere per “assegni accessori” quelli interessati dall'adeguamento automatico di cui all'art. 5 comma 1 della legge 111/1984, che l’art. 2, comma 2, l. n. 13/1987 andava ad abrogare, ossia l'assegno di superinvalidità, l' indennità di assistenza e di accompagnamento e l'assegno per cumulo di infermità.

Ricomprendere l' indennità speciale annua tra gli assegni accessori, individuati dal citato art. 5, comma 1, della l. n. 111/1984, costituisce operazione ermeneutica non consentita dal dato testuale, ma anche dall'esplicita indicazione contenuta nel secondo comma del citato art. 5, secondo cui “l'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati”, comma non abrogato dall'art. 2 della legge n. 13/1987.

La sopravvivenza di detta disposizione, dunque, conferma la interpretazione in base alla quale l'estensione - dal 1° luglio 1986 - agli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio delle misure dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra riguarda soltanto gli assegni e le indennità prima citati.

Ulteriore conferma dell'esclusione dell' indennità speciale annua dal novero degli assegni per gli invalidi di guerra , si desume dall'art. 3 comma 1 della l. 13/1987, a termini del quale “Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , nonché i commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656”.

L’omesso richiamo all'art. 7 del d.P.R. 834/1981, concernente l'I.S.A., dà fondamento alla perdurante applicabilità, per i mutilati ed invalidi per servizio, dell'art. 111 del d.P.R. 1092/1973.

Occorre inoltre osservare che le indennità indicate dalla richiamata disposizione e dall''art. 25 del d.P.R. 915/1978, pur avendo uguale denominazione (“ indennità speciale annua ”), disciplinano benefici sostanzialmente distinti.

Infatti la prima si aggiunge alla tredicesima mensilità prevista dall'art. 94 dello stesso testo normativo, essendo “pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità...”, la quale ultima può non comprendere alcuni assegni accessori.

Diversamente l' indennità di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915/78 (come sostituito dall'art. 7 d.P.R. n. 834/1981) costituisce essa stessa la tredicesima mensilità attribuita agli invalidi di guerra (“L' indennità speciale , pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre...”).

Ne consegue che estendere a favore dei grandi invalidi per servizio la stessa misura dell' indennità prevista per i grandi invalidi di guerra porterebbe ad una ingiustificata duplicazione a favore dei primi della tredicesima mensilità (si vedano C.conti, Sez. III, n. 72 del 28.01.2013,
Sez. I, n.102 del 14.03.2011, Sez. II, n. 16 del 19.01.2010).

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto.

In ordine alla richiesta dell’appellante di specifica declaratoria del diritto a ripetere quanto corrisposto al pensionato in virtù della sentenza di primo grado, si deve osservare che l’accoglimento dell’appello legittima l’azione restitutoria, non avendo l’interessato diritto a percepire l’ indennità di cui è causa, per cui eventuali erogazioni a tale titolo debbono essere recuperate.

Orientamenti oscillanti della giurisprudenza alla data di proposizione dell’originario ricorso, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale accoglie l’appello in epigrafe.
Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016.

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Luciano CALAMARO)
f.to Luciano CALAMARO

Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Daniela D’Amaro)
f.to Daniela D’Amaro
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

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Ricorso perso.
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LOMBARDIA SENTENZA 213 12/12/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 213 2016 PENSIONI 12/12/2016



SENT.N. 213/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO
dott.ssa Giuseppina Veccia

nell'udienza del 24 novembre 2016 ha pronunciato
SENTENZA

Nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n.28561 del registro di Segreteria, instaurato con il ricorso proposto da F. P., nato a Omissis (AQ) il giorno Omissis, residente a Omissis (MI), Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall' avv. Carlo Nola presso lo studio del quale, in Milano, Via Washington 71, è elettivamente domiciliato,

contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - sede di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per
il riconoscimento del diritto a percepire sul proprio trattamento pensionistico l'indennità speciale annua nella misura prevista dagli artt. 1 e 2 della L. n. 13/1987 e dall'art. 7 del DPR n. 834/1981, a decorrere dal 1° dicembre 2010, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati.

VISTI gli atti di causa;
Sentite, alla pubblica udienza del 24 novembre 2016, le parti comparse, come da verbale

Premesso in FATTO

Con il ricorso in esame, il sig. F. P., titolare della pensione privilegiata di 1° categoria n. 10199762, riconosciutagli con decreto del 30.4.1998 n. 176/9 cod. 6 del Ministero della Difesa, ha riferito di aver presentato all'INPS, in data 30.4.2015, richiesta dell'indennità speciale annua prevista dall'art. 111 del D.P.R. 1092/73.

A detta richiesta l'Istituto previdenziale ha risposto con lettera del 16.3.2016 replicando di aver già provveduto ad erogare al richiedente, per tale indennità, l'importo di euro 185,80, come rilevabile dal cedolino di pensione del dicembre 2015.

Ritiene il ricorrente che l'indennità speciale richiesta non corrisponderebbe a quella erogata dall'INPS e ciò in quanto, mentre l'assegno accessorio di cui all'art. 111 D.P.R.1092/1973, compete “ai militari ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di una pensione privilegiata o assegno rinnovabile" ed è "pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori e l'importo alla tredicesima mensilità", quella dallo stesso ricorrente invocata è prevista dall'art. 7 del D.P.R. 834/198, in materia di pensioni di guerra, a favore degli invalidi di prima categoria, ed è pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun annuo, compresi i relativi assegni accessori.

L'equiparazione posta a fondamento della domanda attrice deriverebbe dalla legge del 15.7.1950 n. 539 con cui sarebbero stati estesi agli invalidi di servizio tutti i benefici previsti in favore degli invalidi di guerra, dalle disposizioni all'epoca vigenti, benefici economici compresi, nonché dagli artt.1 e 2 della L. n. 13/1987, relativa all'adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato, ed alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.

Per questi ultimi, il ricorrente richiama altresì l'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 (indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra), che ha come di seguito modificato il primo comma dell'art. 25 del D. P.R. 23 dicembre 1978 n. 915: “Agli invalidi di prima categoria è corrisposto una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”.

In conclusione, il sig. F. P. ritiene che, ferma restando la spettanza - ai sensi dell'art. 111 del DPR n. 1092/1973 - in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, di "un'indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità”, il quadro normativo sopraindicato e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente farebbero ritenere fondata l'estensione dei benefici – già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra – agli invalidi per servizio, cosicché anche al ricorrente spetterebbe l'indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra.

Pertanto, le conclusioni di parte ricorrente sono per l'affermazione del proprio diritto a percepire l'indennità speciale annua (ISA) nella misura prevista dagli artt. 1 e 2 della L. n. 13/1987 e dall'art. 7 del D.P.R. n. 834/1981, nei limiti da farsi decorrere al 1° dicembre 2010, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, e per la condanna dell'INPS al pagamento delle spese e competenze di causa oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Con memoria del 14 novembre 2016 si è costituito l'INPS.

L'istituto convenuto, richiamando brevemente i fatti di causa, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso - ai sensi dell’art. 71, lett. b), del regio decreto 1933 n. 1038, riprodotto dall’art. 153, lett. b), del d.lgs. 2016 n.174 - per difetto di previa domanda amministrativa, considerato che la citata istanza del 30.04.2015 aveva espressamente per oggetto l’indennità speciale annua ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 1092/73 mentre l'odierno ricorso si appunterebbe su una diversa fattispecie, concernente il calcolo dell’indennità, fondata su differenti riferimenti normativi.

Nel merito, l'Istituto ha negato il diritto sostanzialmente invocato dall'odierno ricorrente a vedersi corrispondere l’indennità speciale annua , ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 1978 n. 915, così come sostituito dall’art. 7 del D.P.R. 1981 n. 834, richiamando giurisprudenza contraria a tale pretesa; in ogni caso, ha eccepito la prescrizione dei ratei maturati prima del quinquennio antecedente alla domanda amministrativa del 30/4/2015 (ove si qualifichi la domanda come domanda di indennità speciale annua ai sensi dell’art. 111 del d.P.R. 1973 n. 1092) o antecedente al ricorso (ove si qualifichi la domanda come domanda di prestazione diversa dall’indennità speciale annua ai sensi dell’art. 111 del d.P.R. 1973 n. 1092).

All'odierna udienza l'avv. Peco per l'INPS e l'avv. Nola per il sig. F. P., hanno ribadito, ciascuno per le rispettive conclusioni, quanto rassegnato in atti.

Al termine, è stato letto il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del d.lgs. n.174/2016.

Ritenuto in
DIRITTO

Preliminarmente, questo Giudice esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di previa istanza amministrativa, formulata dall'INPS, ai sensi dell'art. 71, lett. b), del regio decreto 1933 n. 1038, riprodotto dall’art. 153, lett. b), del d.lgs. 2016 n.174.

Tale eccezione non merita accoglimento.

Al riguardo deve, innanzitutto, evidenziarsi che la giurisprudenza non è univoca nell’individuare l’ambito precettivo della norma in questione, essendo affermato – da un lato – che essa richieda sempre e comunque una previa pronuncia amministrativa di diniego sullo specifico oggetto del contendere (cfr. tra l’altro Sez. III n. 546 del 2011 e n. 137 del 2013) ma – dall’altro – che una specifica pronuncia non occorra nelle ipotesi in cui si controverta di un diritto nascente direttamente dalla legge (cfr. Sez. III n. 219 del 2002, Sez. II n. 170 del 2007, Sez. app. Sicilia n. 154 del 2010, Sez. I n. 78 del 2011).

Ora, nel caso in esame, si osserva che, trattandosi dell'attribuzione di un assegno accessorio che, qualora dovuto, non sarebbe subordinato ad un'istanza dell'interessato, dovendo essere nei compiti dell'Amministrazione erogarlo nella misura di legge, la previa istanza in sede amministrativa non costituisce presupposto indefettibile per l'ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale, né appare ostativo alla difesa dinanzi a questa Corte il richiamo, nella domanda amministrativa, di una previsione normativa differente da quella posta a fondamento del ricorso introduttivo, stante la devoluzione a questo Giudice dell'intero rapporto pensionistico che impone, anche per ragioni di economia processuale, di esaminare in toto la correttezza del trattamento pensionistico erogato e dedotto in giudizio.

Nel merito, l’articolo 111 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 stabilisce che: “1. Ai mutilati ed invalidi civili che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 99. 2. L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi iscritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche…per un ammontare superiore a…. 3. L'indennità speciale è corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno…”.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra, l'indennità speciale annua è invece disciplinata dall'art. 25 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 che, al primo comma, come sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, prevede che “Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”, ed al secondo comma prevede che “L'indennità speciale , pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre, è corrisposta, a domanda, anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª che non svolgano un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che, inoltre, si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70”.

Con la legge n. 111 del 2 maggio 1984 è stato introdotto l'adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

In particolare, l'art. 5 della citata legge n. 111 del 1984, nel disciplinare l'adeguamento automatico degli assegni accessori, ha stabilito, al primo comma, che “All'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo” ed al secondo comma, che “L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro”.

Con la legge 29 gennaio 1987 n. 13 è stata posta la disciplina dell'adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.

In base all'art. 2, primo comma, di detta legge “a decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria … sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”; per il secondo comma dello stesso art. 2, dalla data del 1° luglio 1986 “è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111”.

Dal quadro normativo testé citato, risulta, dunque, escluso il principio della estensione in linea generale agli invalidi per servizio del beneficio dell'indennità speciale annua già riconosciuta ai grandi invalidi di guerra.

Va osservato, infatti, che l'art. 7 del D.P.R. 834/1981 si limita a ridisciplinare l'indennità speciale annua , modificando l'art. 25 del d.P.R. 915/1978, per i soli invalidi di guerra di prima categoria, prevedendone la liquidazione d'ufficio e l'erogazione indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa.

Va quindi considerato che l'art. 2, comma 2, della legge n. 13/1987 ha soppresso, con riferimento agli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra, il meccanismo di adeguamento automatico in misura pari al 60% (di quello previsto per i pensionati di guerra) di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 111/1984, che viene abrogato a decorrere dal 1° luglio 1986.

Ha altresì disposto (comma 1) che gli “assegni accessori” dei grandi invalidi per servizio sono erogati, sempre a decorrere dal 1° luglio 1986, nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per i grandi invalidi di guerra.

Tuttavia è altresì indubbio che detta disciplina non riguarda l'indennità speciale annua , dovendosi intendere per “assegni accessori” quelli interessati dall'adeguamento automatico di cui all'art. 5 comma 1 della legge 111/1984, che l’art. 2, comma 2, L. n. 13/1987 andava ad abrogare, ossia l'assegno di superinvalidità, l'indennità di assistenza e di accompagnamento e l'assegno per cumulo di infermità.

L'esplicita limitazione contenuta nel secondo comma del citato art. 5, secondo cui “l'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati”, comma non abrogato dall'art. 2 della legge n. 13/1987, impedisce, infatti, di ricomprendere l'indennità speciale annua tra gli assegni accessori, individuati dal citato art. 5, comma 1, della L. n. 111/1984.

La vigenza di tale previsione, dunque, conferma l'interpretazione per cui l'estensione - dal 1° luglio 1986 - agli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio delle misure dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra, non può che essere ammessa per le sole competenze accessorie (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e di accompagnamento ed assegno per cumulo di infermità) citate all'art.5, comma 1, della L.n.111/84

Ulteriore conferma dell'esclusione dell'indennità speciale annua dal novero degli assegni per gli invalidi di guerra si desume dall'art. 3 comma 1 della l. 13/1987, a termini del quale “Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , nonché i commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656”.

L’omesso richiamo all'art. 7 del D.P.R. 834/1981, concernente l'I.S.A., dà fondamento alla perdurante applicabilità, per i mutilati ed invalidi per servizio, dell'art. 111 del D.P.R. 1092/1973.

La correttezza di una siffatta soluzione appare confermata dalla diversa natura e dal differente importo delle indennità delle quali si discute: le quali, pur avendo uguale denominazione (“indennità speciale annua ”), disciplinano benefici sostanzialmente distinti.

Infatti la prima, ex art.11 D.P.R. n.1092/1973, si aggiunge alla tredicesima mensilità prevista dall'art. 94 dello stesso testo normativo, essendo “pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità...”, la quale ultima può non comprendere alcuni assegni accessori.

Diversamente l'indennità di cui all'art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 915/78 (come sostituito dall'art. 7 D.P.R. n. 834/1981) costituisce essa stessa la tredicesima mensilità attribuita agli invalidi di guerra (“L'indennità speciale , pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre...”).

Ne consegue che estendere a favore dei grandi invalidi per servizio la stessa misura dell'indennità prevista per i grandi invalidi di guerra porterebbe ad una ingiustificata duplicazione a favore dei primi della tredicesima mensilità (si vedano C. conti, Sez. III, n. 72 del 28.01.2013; id. II, n. Sez. I, n.102 del 14.03.2011, Sez. II, n. 16 del 19.01.2010).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Orientamenti oscillanti della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia
respinge la domanda di F. P..
Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 24 novembre 2016.

IL GIUDICE
Giuseppina Veccia


DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 12/12/2016
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

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L'Indennità speciale annua è un particolare trattamento economico accessorio corrisposto agli invalidi di guerra e del servizio.

L'indennità speciale annua è un assegno accessorio erogato in favore degli invalidi di guerra e dei dipendenti pubblici invalidi per causa di servizio. Regolato dall'articolo 25 del DPR 918/1975 e dall'articolo 111 del DPR 1092/1973 l'indennità compete ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile ed ai titolari di pensione di guerra nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l’importo della tredicesima mensilità non considerando l’indennità integrativa speciale, qualora la medesima sia corrisposta a parte e non inglobata nella base pensionabile.

L'indennità speciale annua, in sostanza, non è altro che la 13^ mensilità delle pensioni di guerra e dei relativi assegni accessori entrambi, come noto, erogati per 12 mensilità annue; mentre per quanto riguarda i titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile l'indennità costituisce la 13^ mensilità degli assegni accessori riconosciuti all'invalido (es. assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno di incollocabilità, assegno di cumulo). Per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 1° gennaio ovvero cessate nel corso dell’anno, analogamente a quanto previsto per la tredicesima mensilità, l’indennità speciale annua è corrisposta in ragione di 1/12 per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni. L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Inps o dalle direzioni territoriali del Tesoro (nel caso delle pensioni di guerra).



Condizioni per il diritto

Per il conseguimento dell'indennità il titolare di pensione privilegiata o assegno rinnovabile di prima categoria non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi; se titolare di trattamento ascrivibile dalla 2^ alla 8^ categoria tabellare non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e non deve aver conseguito, nell’anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un ammontare rispettivamente superiore a 16.717,21 € (anno 2016) e a 16.942,89 € (anno 2017) ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 del DPR 915/1978 e dell’adeguamento automatico di cui alla legge n. 342/1989 (si veda tavola soprastante). La concessione è effettuata dalla competente sede provinciale Inpdap previa domanda dell'interessato; opera, ai fini del pagamento, la prescrizione quinquennale. La domanda deve contenere l’obbligo a comunicare tempestivamente alla competente sede INPDAP il venir meno delle condizioni previste.

Per quanto riguarda gli invalidi di guerra l'indennità viene concessa per i titolari di pensione di guerra di prima categoria anche a prescindere dall'eventuale svolgimento di attività lavorativa (circostanza che, invece, preclude al riconoscimento della prestazione agli invalidi del servizio) mentre per i titolari di trattamento pensionistico di guerra ricompreso tra la seconda e l'ottava categoria l'indennità speciale annua è riconosciuta al ricorrere delle medesime condizioni sopra individuate con riferimento agli invalidi per il servizio (assenza di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e redditi Irpef, nell’anno precedente quello considerato, inferiore a 16.942,89 €).
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

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L'indennità Speciale Annua non spetta agli invalidi per servizio.
(Corte dei Conti, Sezioni Riunite 23.7.2009 5/2009/QM)
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La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima così formulata: “Sussistenza o meno, ai sensi della legge n. 13 del 1987, articoli 1 e 2, del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) all’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (articolo 25 del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981)”. La questione è stata proposta in sede di giudizio di primo grado introdotto con il ricorso proposto dal sig. FARIELLO Mario, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria a far data dal 1° febbraio 2000 con assegno integrativo ex articolo 2, comma 2, legge n. 9 del 1980 e assegno di cumulo di infermità di settima categoria, avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, del diritto all’indennità speciale annua prevista per i grandi invalidi di guerra dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987. Il ricorrente sostiene che il quadro normativo risultante dalle disposizioni precitate evidenzia l’intento del legislatore di estendere i benefici, già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, agli invalidi per servizio, sicché anche in favore di questi – in quanto titolari di pensione privilegiata di prima categoria – deve essere attribuita l’indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra e, cioè, una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, ivi inclusi i relativi assegni accessori; la domanda pensionistica era corredata di nutrita giurisprudenza asseritamente favorevole alla parte privata (Sezione Veneto n. 917/06; Sezione Emilia Romagna n. 603/06; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 713/03; Sezione Puglia n. 5713/03; Sezione Marche n. 21/07 e 98/09). L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, si è costituito con memoria depositata in data 10 marzo 2009 osservando: 1) che agli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987 si occupano unicamente dell’adeguamento e dell’aggancio automatico di assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra; 2) che la legge n. 13 del 1987 in nessun modo equipara o estende ai grandi invalidi per servizio la cosiddetta I.S.A. Spettante ai grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, in aggiunta o in sostituzione della parimenti denominata I.S.A. Prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973; 3) che detta diversa I.S.A. Opera unicamente la parificazione economica degli assegni accessori, dalla legge espressamente indicati, delle due categorie di pensionati di guerra e di servizio, sopprimendo il meccanismo di adeguamento nella misura pari al 60% ed introducendo il meccanismo dell’adeguamento al 100%, limitatamente gli assegni accessori espressamente nominati; 4) che l’articolo 1 della legge n. 342 del 1989, nel prevedere al primo comma l’adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio, ribadisce al secondo comma la tassatività degli assegni stessi ed il loro particolare ambito di applicabilità, non riconducibile ad alcuna...

Qui sotto la sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni Bencivenga Presidente
dott. Rocco Di Passio Consigliere
dott. Luigi Di Murro Consigliere relatore
dott.ssa Maria Fratocchi Consigliere
dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere
dott.ssa Rita Loreto Consigliere
dott.ssa Pina Maria Adriana La Cava Consigliere

ha emanato la seguente

SENTENZA
Numero 5/2009 QM

nel giudizio sulla questione di massima iscritta al n. 257/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni Riunite, deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 20701/PC del registro di segreteria della medesima Sezione, proposto dal sig. FARIELLO Mario, nato a Castello del Maltese (CE) il 10 aprile 1942 e residente in Ancona, alla Via Agugliano n. 1 avverso l’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona;

Visti tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi all’udienza del 24 giugno 2009, con l’assistenza della Segretaria Adele Mei, il Consigliere relatore, dott. Luigi Di Murro, l’Avv. Dario Marinuzzi per l’I.N.P.D.A.P., Sede centrale di Roma, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Genenerale dott. Fiorenzo Santoro.

FATTO

La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima così formulata: “Sussistenza o meno, ai sensi della legge n. 13 del 1987, articoli 1 e 2, del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) all’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (articolo 25 del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981)”.

La questione è stata proposta in sede di giudizio di primo grado introdotto con il ricorso proposto dal sig. FARIELLO Mario, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria a far data dal 1° febbraio 2000 con assegno integrativo ex articolo 2, comma 2, legge n. 9 del 1980 e assegno di cumulo di infermità di settima categoria, avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, del diritto all’indennità speciale annua prevista per i grandi invalidi di guerra dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987.

Il ricorrente sostiene che il quadro normativo risultante dalle disposizioni precitate evidenzia l’intento del legislatore di estendere i benefici, già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, agli invalidi per servizio, sicché anche in favore di questi – in quanto titolari di pensione privilegiata di prima categoria – deve essere attribuita l’indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra e, cioè, una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, ivi inclusi i relativi assegni accessori; la domanda pensionistica era corredata di nutrita giurisprudenza asseritamente favorevole alla parte privata (Sezione Veneto n. 917/06; Sezione Emilia Romagna n. 603/06; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 713/03; Sezione Puglia n. 5713/03; Sezione Marche n. 21/07 e 98/09).

L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, si è costituito con memoria depositata in data 10 marzo 2009 osservando: 1) che agli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987 si occupano unicamente dell’adeguamento e dell’aggancio automatico di assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra; 2) che la legge n. 13 del 1987 in nessun modo equipara o estende ai grandi invalidi per servizio la cosiddetta I.S.A. Spettante ai grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, in aggiunta o in sostituzione della parimenti denominata I.S.A. Prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973; 3) che detta diversa I.S.A. Opera unicamente la parificazione economica degli assegni accessori, dalla legge espressamente indicati, delle due categorie di pensionati di guerra e di servizio, sopprimendo il meccanismo di adeguamento nella misura pari al 60% ed introducendo il meccanismo dell’adeguamento al 100%, limitatamente gli assegni accessori espressamente nominati; 4) che l’articolo 1 della legge n. 342 del 1989, nel prevedere al primo comma l’adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio, ribadisce al secondo comma la tassatività degli assegni stessi ed il loro particolare ambito di applicabilità, non riconducibile ad alcuna delle due I.S.A. In esame; 5) che l’eventuale estensione a favore dei grandi invalidi per servizio della cosiddetta I.S.A. Prevista per i grandi invalidi di guerra condurrebbe ad una ingiustificata duplicazione in favore dei primi della tredicesima mensilità. La parte pubblica resistente ha versato in giudizio giurisprudenza della Corte dei conti asseritamente maggioritaria e favorevole alla medesima (Sezione Liguria n. 759/04 e 404/07; Sezione Abruzzo n. 421/06; Sezione Emilia Romagna n. 571/07 e n. 37/08; Sezione Piemonte n. 33/08 e n. 52/08; Sezione Lombardia n. 871/08; Sezione Sicilia n. 918/08; Sezione Lazio n. 1631/08; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 294/08).

La Sezione remittente osserva che, con le pronunce favorevoli alla tesi del ricorrente, si sostiene che la legge n. 13 del 1987 ha esteso agli invalidi per servizio i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, facendosi perno sulla proposizione del comma 1 dell’art. 2, statuente la corresponsione degli assegni accessori ai grandi invalidi civili nelle stesse misure dei corrispondenti assegni accessori dei grandi invalidi di guerra; inoltre l’I.S.A. Spettante ai grandi invalidi per servizio ha natura di assegno accessorio al trattamento pensionistico e, in quanto tale, risulta chiaramente assoggettata al dettato dell’art. 2 comma 1 della l. n. 13 del 1987.

Per converso la giurisprudenza favorevole alla tesi dell’I.N.P.D.A.P. Pone specifica attenzione alla proposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo medesimo che ha cancellato il meccanismo di adeguamento degli assegni accessori precedentemente recato dall’art. 5, comma 1, della l. n. 111 del 1984 senza con ciò comportare l’abrogazione dell’intero testo del medesimo art. 5, attesa la necessità di fornite il parametro di applicazione del comma 2 dello stesso articolo, vigente e mai abrogato, stabilente il principio di tassatività degli assegni pensionistici dei grandi invalidi assoggettati ad adeguamento con riferimento alla normativa pensionistica di guerra, con la conseguenza che, per gli invalidi di servizio, l’I.S.A. – in quanto non espressamente ricompresa tra gli accessori menzionati nell’art. 5, comma 1, della legge n. 111 del 1984 – non può rientrare nel novero degli assegni soggetti all’adeguamento del 100 per cento sulla base di quanto previsto dalla normativa pensionistica di guerra; viene inoltre esclusa l’eventuale diretta applicabilità dell’art. 2 comma 1 della l. n. 13 del 1987 all’I.S.A. Dei grandi invalidi civili attesa la sostanziale diversità tra detta I.S.A. E l’omonimo istituto previsto dall’ordinamento pensionistico di guerra non sussistendo la necessaria corrispondenza tra gli assegni in argomento, richiesta per l’applicazione del predetto art. 1, comma 2; ed ancora, l’I.S.A. Ex articolo 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973, oltre ad essere riconosciuta nei confronti di tutti i titolari di pensione privilegiata e non solo in favore dei grandi invalidi per servizio, è una speciale mensilità aggiuntiva che non ha carattere accessorio in senso tecnico considerato che, nello stabilire le modalità di calcolo della stessa, la disposizione precitata fa riferimento agli “assegni accessori” come emolumenti dalla medesima distinti, si aggiunge alla tredicesima mensilità prevista dall’articolo 94 del medesimo testo unico venendo erogata unitamente alla stessa e non come importo separato; viceversa l’I.S.A. Ex art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, costituisce essa stessa la tredicesima mensilità attribuita agli invalidi di guerra.

I due filoni giurisprudenziali che si sono formati in ordine all’applicazione delle disposizioni richiamate configgono anche per quanto attiene agli effetti discendenti dall’accoglimento dei ricorsi: la giurisprudenza favorevole al pensionato afferma che spetta unicamente al legislatore stabilire se, ed in quale misura, certi benefici di legge possano essere riconosciuti o estesi a favore di alcune categorie di pensionati, rientrando nella piena discrezionalità legislativa la previsione dei benefici economici cui una certa tipologia di pensionanti abbia o meno diritto e l’interprete deve attenersi alla volontà della legge rifuggendo da valutazioni che sfuggono alla relativa competenza (così Sezione Marche n. 21/07 e 98/09; Sezione Puglia n. 713/07 e Sezione Basilicata n. 93/07), mentre la contraria giurisprudenza ritiene ingiustificato e non aderente alle finalità della legge n. 13 del 1987 il privilegio del quale godrebbe il grande invalido per servizio rispetto al grande invalido di guerra, vale a dire il godimento di una seconda tredicesima mensilità di pensione (così Sezione Emilia Romagna n. 37/08, Sezione Abruzzo n. 421/06 e Sezione Liguria n. 759/04).

Sulla base del sopra esposto contrasto giurisprudenziale, di valenza strettamente interpretativa e foriero di incertezza generalizzata in materia particolarmente delicata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche ha ritenuto di dover deferire la questione a queste Sezioni Riunite formulando il quesito innanzi esposto precisando, con richiamo alla sentenza di queste Sezioni Riunite n. 3/QM del 3 ottobre 2005, che il rilevato contrasto giurisprudenziale, segnatamente concernenti decisioni di primo grado, non risulta aver trovato soluzione in decisioni univoche del grado d’appello.

Fissata e comunicata alle parti la data dell’udienza di trattazione innanzi a queste Sezioni Riunite, il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha depositato, in data 12 giugno 2009 una memoria con cui pregiudizialmente eccepisce l’inammissibilità del deferimento in quanto il contrasto giurisprudenziale rilevato sussiste unicamente tra le decisioni adottate in primo grado mentre tale contrasto non è rilevabile in grado di appello atteso che, sulla specifica questione, si è già pronunciata la Sezione prima centrale d’appello (sentenze n. 352 e 354 del 2004, n. 347 del 2005, n. 82 del 2006 e, da ultimo, n. 201 del 2008, con la quale ha esaminato lo specifico profilo deferito con la questione di massima in discussione); inoltre anche le altre Sezioni centrali d’appello, seconda e terza, dovranno a breve pronunciarsi sulla questione in giudizi per i quali risultano fissate le udienze del 14 e del 10 luglio prossimo e solo nell’ipotesi di difformità dalla citata sentenza n. 201 del 2008 di una o più sentenze delle altre Sezioni centrali potrà ritenersi innescato un conflitto giurisprudenziale in grado di appello idoneo a legittimare il deferimento della questione di massima, eventualmente anche ad iniziativa del Procuratore Generale.

Il Pubblico Ministero precisa poi che potrebbe assumere rilievo nel presente giudizio la sopravvenienza della nuova disciplina legislativa del processo pensionistico recata dall’art. 42 del d.d.l. 1082-b, definitivamente approvato dal Senato il 26 maggio 2009 e non ancora pubblicato, che prevede l’attribuzione alle Sezioni Riunite di una competenza estesa anche al merito, il cui giudizio pertanto cesserebbe di essere incidentale per assumere natura decisoria sui giudizi nella loro interezza; l’osservazione è formulata nella considerazione che solo il deposito della sentenza segna il momento oltre il quale non si può più tener conto dello ius superveniens, essendo dovere del giudice applicare la normativa sopravvenuta, anche se entrata in vigore nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza.

In via subordinata e passando al merito della questione prospettata dal giudice remittente, la Procura generale, debitamente argomentando, sostiene di dover condividere le deduzioni fornite e la soluzione data dalla Sezione prima d’appello con la citata sentenza n. 201 del 2008.

Con memoria depositata in data 12 giugno 2009 si è costituito l’I.N.P.D.A.P., Sede centrale di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità della questione sollevata dal giudice di primo grado per la mancanza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni centrali di appello, non essendo sufficiente il cosiddetto contrasto orizzontale in primo grado; nel merito sostiene l’insussistenza del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) a percepire l’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1978 come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981.

All’udienza pubblica odierna l’Avv. Dario Marinuzzi, intervenuto in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P., Sede Centrale di Roma, si è richiamato agli elaborati difensivi già versati in atti ed ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto.

Anche il rappresentante della Procura Generale, nel richiamarsi alla memoria già versata in atti, ha diffusamente illustrato le argomentazioni in essa prospettate, ribadendo le conclusioni già rassegnate per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente le SS.RR. Debbono valutare la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate, sotto vari profili, sia dal Procuratore generale che dalla difesa dell’I.N.P.D.A.P.

Sostiene il Pubblico Ministero che il contrasto rilevato dal giudice remittente sussiste unicamente tra le decisioni adottate in primo grado, mentre tale contrasto non è rilevabile in grado di appello atteso che, sulla specifica questione, si è già pronunciata la Sezione prima centrale con varie pronunce tra cui la sentenza n. 201 del 2008 con la quale è stato esaminato lo specifico profilo deferito con la questione di massima in discussione; afferma l’INPDAP che il quesito, quale proposto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, non è ammissibile per la mancanza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni centrali di appello derivante da mancanza di pronunce nella materia de qua, non essendo sufficiente il cosiddetto contrasto orizzontale in primo grado.

Per motivi di pregiudizialità, ritengono queste Sezioni Riunite di dover procedere esaminando per prima l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Generale atteso che l’accoglimento della stessa rende irrilevante, e pertanto inutiler data, la pronuncia sulla eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto Previdenziale la quale risulterebbe assorbita nella prima.

Tanto premesso, affermano le Sezioni Riunite che non sussiste dubbio alcuno sulla fondatezza della questione pregiudiziale sollevata dal Pubblico Ministero.

Giova peraltro precisare che, delle decisioni di appello citate dal Procuratore Generale a dimostrazione dell’esistenza di un giudicato di secondo grado che rende irrilevante – ai fini della proposizione della questione di massima – la riscontrata sussistenza di un contrasto giurisprudenziale cosiddetto orizzontale tra le Sezioni territoriali che si sono occupate della questione, solo la sentenza n. 201 del 2008 si occupa specificamente della questione oggetto del quesito posto dal giudice remittente, mentre le sentenze n. 352 e 354 del 2004 attengono alla concessione dei benefici di cui agli artt. 39 (assegno di maggiorazione) e 56 (indennità speciale annua spettante alle vedove agli orfani e categorie assimilate) del D.P.R. n. 915/1978 e riguardano la incostituzionalità delle norme stesse nella parte in cui condizionano la concessione dei benefici ivi previsti a determinate condizioni economiche della parte (art. 70 del D.P.R.) assumendosene il contrasto con gli att. 3 e 38 della Costituzione, e le sentenze n. 347 del 2005 e n. 82 del 2006 hanno per oggetto la legittimità dei recuperi disposti dall’Amministrazione che aveva corrisposto somme a titolo di assegno di maggiorazione e di indennità speciale annua non dovute per aver le percepenti superato il limite di reddito previsto dalla legislazione vigente.

Con la sentenza n. 201 del 7 maggio 2008 la Sezione prima centrale d’appello ha respinto il gravame proposto dalla parte privata, parzialmente soccombente nel giudizio di primo grado, avverso la sentenza n. 759 del 5 luglio – 3 agosto 2004 nella parte in cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha respinto il ricorso avverso il negato riconoscimento del diritto dell’interessato, titolare di pensione privilegiata “tabellare di prima categoria tab. A vitalizia, all’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

I Giudici dell’appello hanno delimitato l’oggetto del giudizio precisando che “la questione di diritto sottoposta allo scrutinio del Collegio attiene all’attribuibilità all’appellante, quale grande invalido per servizio, titolare di pensione privilegiata di 1° categoria a vita Tab. A), dell’indennità speciale annua (ISA) introdotta, per i mutilati ed invalidi di guerra dall’art. 25 del D.P.R. n. 915/1978 e come da ultimo disciplinata dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”.

Trattasi di questione esattamente sovrapponibile a quella posta dal giudice remittente onde il rilevato contrasto giurisprudenziale meramente orizzontale tra le sentenze di primo grado deve intendersi superato con conseguente inammissibilità della proposizione del quesito quale posto dal giudice remittente.

Peraltro non può esser sottaciuto che, qualora l’Amministrazione resistente avesse provveduto ad indicare, tra le decisioni annotate a proprio favore, anche la sentenza di appello confermativa di una sentenza di primo grado già individuata dall’I.N.P.D.A.P., peraltro depositata oltre dieci mesi prima dell’udienza nella quale è stata pronunciata l’ordinanza di deferimento di cui è qui controversia, il giudice remittente ben avrebbe potuto prendere visione e valutare la corposa motivazione dei giudici di appello, confermativa della ben più scarna pronuncia del giudice di primo grado e pervenire, quindi, ad una motivata decisione di merito condividendo ovvero congruamente contrastando i princìpi affermati dalla Sezione prima centrale d’appello sul punto di diritto deferito a queste Sezioni Riunite.

La pronuncia di inammissibilità del deferimento indicato in epigrafe, impedendo la pronuncia nel merito della controversia, priva di qualsiasi rilevanza lo ius superveniens costituito dalla sopravvenienza della nuova disciplina del processo pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

dichiara inammissibile

la questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con l’ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009.

Dispone che gli atti siano restituiti alla Sezione rimettente per la prosecuzione del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009

L’Estensore Il Presidente

Luigi Di Murro Giovanni Bencivenga


Depositata in Segreteria il 23 LUGLIO 2009

p. Il Direttore

Pietro Montibello
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Re: Invalidi di Servizio -Indennità Speciale Annua-Legge 116

Messaggio da avt8 »

panorama ha scritto:L'indennità Speciale Annua non spetta agli invalidi per servizio.
(Corte dei Conti, Sezioni Riunite 23.7.2009 5/2009/QM)
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La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima così formulata: “Sussistenza o meno, ai sensi della legge n. 13 del 1987, articoli 1 e 2, del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) all’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (articolo 25 del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981)”. La questione è stata proposta in sede di giudizio di primo grado introdotto con il ricorso proposto dal sig. FARIELLO Mario, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria a far data dal 1° febbraio 2000 con assegno integrativo ex articolo 2, comma 2, legge n. 9 del 1980 e assegno di cumulo di infermità di settima categoria, avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, del diritto all’indennità speciale annua prevista per i grandi invalidi di guerra dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987. Il ricorrente sostiene che il quadro normativo risultante dalle disposizioni precitate evidenzia l’intento del legislatore di estendere i benefici, già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, agli invalidi per servizio, sicché anche in favore di questi – in quanto titolari di pensione privilegiata di prima categoria – deve essere attribuita l’indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra e, cioè, una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, ivi inclusi i relativi assegni accessori; la domanda pensionistica era corredata di nutrita giurisprudenza asseritamente favorevole alla parte privata (Sezione Veneto n. 917/06; Sezione Emilia Romagna n. 603/06; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 713/03; Sezione Puglia n. 5713/03; Sezione Marche n. 21/07 e 98/09). L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, si è costituito con memoria depositata in data 10 marzo 2009 osservando: 1) che agli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987 si occupano unicamente dell’adeguamento e dell’aggancio automatico di assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra; 2) che la legge n. 13 del 1987 in nessun modo equipara o estende ai grandi invalidi per servizio la cosiddetta I.S.A. Spettante ai grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, in aggiunta o in sostituzione della parimenti denominata I.S.A. Prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973; 3) che detta diversa I.S.A. Opera unicamente la parificazione economica degli assegni accessori, dalla legge espressamente indicati, delle due categorie di pensionati di guerra e di servizio, sopprimendo il meccanismo di adeguamento nella misura pari al 60% ed introducendo il meccanismo dell’adeguamento al 100%, limitatamente gli assegni accessori espressamente nominati; 4) che l’articolo 1 della legge n. 342 del 1989, nel prevedere al primo comma l’adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio, ribadisce al secondo comma la tassatività degli assegni stessi ed il loro particolare ambito di applicabilità, non riconducibile ad alcuna...

Qui sotto la sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanni Bencivenga Presidente
dott. Rocco Di Passio Consigliere
dott. Luigi Di Murro Consigliere relatore
dott.ssa Maria Fratocchi Consigliere
dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere
dott.ssa Rita Loreto Consigliere
dott.ssa Pina Maria Adriana La Cava Consigliere

ha emanato la seguente

SENTENZA
Numero 5/2009 QM

nel giudizio sulla questione di massima iscritta al n. 257/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni Riunite, deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 20701/PC del registro di segreteria della medesima Sezione, proposto dal sig. FARIELLO Mario, nato a Castello del Maltese (CE) il 10 aprile 1942 e residente in Ancona, alla Via Agugliano n. 1 avverso l’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona;

Visti tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi all’udienza del 24 giugno 2009, con l’assistenza della Segretaria Adele Mei, il Consigliere relatore, dott. Luigi Di Murro, l’Avv. Dario Marinuzzi per l’I.N.P.D.A.P., Sede centrale di Roma, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Genenerale dott. Fiorenzo Santoro.

FATTO

La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima così formulata: “Sussistenza o meno, ai sensi della legge n. 13 del 1987, articoli 1 e 2, del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) all’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (articolo 25 del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981)”.

La questione è stata proposta in sede di giudizio di primo grado introdotto con il ricorso proposto dal sig. FARIELLO Mario, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria a far data dal 1° febbraio 2000 con assegno integrativo ex articolo 2, comma 2, legge n. 9 del 1980 e assegno di cumulo di infermità di settima categoria, avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, del diritto all’indennità speciale annua prevista per i grandi invalidi di guerra dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987.

Il ricorrente sostiene che il quadro normativo risultante dalle disposizioni precitate evidenzia l’intento del legislatore di estendere i benefici, già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, agli invalidi per servizio, sicché anche in favore di questi – in quanto titolari di pensione privilegiata di prima categoria – deve essere attribuita l’indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra e, cioè, una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, ivi inclusi i relativi assegni accessori; la domanda pensionistica era corredata di nutrita giurisprudenza asseritamente favorevole alla parte privata (Sezione Veneto n. 917/06; Sezione Emilia Romagna n. 603/06; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 713/03; Sezione Puglia n. 5713/03; Sezione Marche n. 21/07 e 98/09).

L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, si è costituito con memoria depositata in data 10 marzo 2009 osservando: 1) che agli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987 si occupano unicamente dell’adeguamento e dell’aggancio automatico di assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra; 2) che la legge n. 13 del 1987 in nessun modo equipara o estende ai grandi invalidi per servizio la cosiddetta I.S.A. Spettante ai grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, in aggiunta o in sostituzione della parimenti denominata I.S.A. Prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973; 3) che detta diversa I.S.A. Opera unicamente la parificazione economica degli assegni accessori, dalla legge espressamente indicati, delle due categorie di pensionati di guerra e di servizio, sopprimendo il meccanismo di adeguamento nella misura pari al 60% ed introducendo il meccanismo dell’adeguamento al 100%, limitatamente gli assegni accessori espressamente nominati; 4) che l’articolo 1 della legge n. 342 del 1989, nel prevedere al primo comma l’adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio, ribadisce al secondo comma la tassatività degli assegni stessi ed il loro particolare ambito di applicabilità, non riconducibile ad alcuna delle due I.S.A. In esame; 5) che l’eventuale estensione a favore dei grandi invalidi per servizio della cosiddetta I.S.A. Prevista per i grandi invalidi di guerra condurrebbe ad una ingiustificata duplicazione in favore dei primi della tredicesima mensilità. La parte pubblica resistente ha versato in giudizio giurisprudenza della Corte dei conti asseritamente maggioritaria e favorevole alla medesima (Sezione Liguria n. 759/04 e 404/07; Sezione Abruzzo n. 421/06; Sezione Emilia Romagna n. 571/07 e n. 37/08; Sezione Piemonte n. 33/08 e n. 52/08; Sezione Lombardia n. 871/08; Sezione Sicilia n. 918/08; Sezione Lazio n. 1631/08; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 294/08).

La Sezione remittente osserva che, con le pronunce favorevoli alla tesi del ricorrente, si sostiene che la legge n. 13 del 1987 ha esteso agli invalidi per servizio i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, facendosi perno sulla proposizione del comma 1 dell’art. 2, statuente la corresponsione degli assegni accessori ai grandi invalidi civili nelle stesse misure dei corrispondenti assegni accessori dei grandi invalidi di guerra; inoltre l’I.S.A. Spettante ai grandi invalidi per servizio ha natura di assegno accessorio al trattamento pensionistico e, in quanto tale, risulta chiaramente assoggettata al dettato dell’art. 2 comma 1 della l. n. 13 del 1987.

Per converso la giurisprudenza favorevole alla tesi dell’I.N.P.D.A.P. Pone specifica attenzione alla proposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo medesimo che ha cancellato il meccanismo di adeguamento degli assegni accessori precedentemente recato dall’art. 5, comma 1, della l. n. 111 del 1984 senza con ciò comportare l’abrogazione dell’intero testo del medesimo art. 5, attesa la necessità di fornite il parametro di applicazione del comma 2 dello stesso articolo, vigente e mai abrogato, stabilente il principio di tassatività degli assegni pensionistici dei grandi invalidi assoggettati ad adeguamento con riferimento alla normativa pensionistica di guerra, con la conseguenza che, per gli invalidi di servizio, l’I.S.A. – in quanto non espressamente ricompresa tra gli accessori menzionati nell’art. 5, comma 1, della legge n. 111 del 1984 – non può rientrare nel novero degli assegni soggetti all’adeguamento del 100 per cento sulla base di quanto previsto dalla normativa pensionistica di guerra; viene inoltre esclusa l’eventuale diretta applicabilità dell’art. 2 comma 1 della l. n. 13 del 1987 all’I.S.A. Dei grandi invalidi civili attesa la sostanziale diversità tra detta I.S.A. E l’omonimo istituto previsto dall’ordinamento pensionistico di guerra non sussistendo la necessaria corrispondenza tra gli assegni in argomento, richiesta per l’applicazione del predetto art. 1, comma 2; ed ancora, l’I.S.A. Ex articolo 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973, oltre ad essere riconosciuta nei confronti di tutti i titolari di pensione privilegiata e non solo in favore dei grandi invalidi per servizio, è una speciale mensilità aggiuntiva che non ha carattere accessorio in senso tecnico considerato che, nello stabilire le modalità di calcolo della stessa, la disposizione precitata fa riferimento agli “assegni accessori” come emolumenti dalla medesima distinti, si aggiunge alla tredicesima mensilità prevista dall’articolo 94 del medesimo testo unico venendo erogata unitamente alla stessa e non come importo separato; viceversa l’I.S.A. Ex art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, costituisce essa stessa la tredicesima mensilità attribuita agli invalidi di guerra.

I due filoni giurisprudenziali che si sono formati in ordine all’applicazione delle disposizioni richiamate configgono anche per quanto attiene agli effetti discendenti dall’accoglimento dei ricorsi: la giurisprudenza favorevole al pensionato afferma che spetta unicamente al legislatore stabilire se, ed in quale misura, certi benefici di legge possano essere riconosciuti o estesi a favore di alcune categorie di pensionati, rientrando nella piena discrezionalità legislativa la previsione dei benefici economici cui una certa tipologia di pensionanti abbia o meno diritto e l’interprete deve attenersi alla volontà della legge rifuggendo da valutazioni che sfuggono alla relativa competenza (così Sezione Marche n. 21/07 e 98/09; Sezione Puglia n. 713/07 e Sezione Basilicata n. 93/07), mentre la contraria giurisprudenza ritiene ingiustificato e non aderente alle finalità della legge n. 13 del 1987 il privilegio del quale godrebbe il grande invalido per servizio rispetto al grande invalido di guerra, vale a dire il godimento di una seconda tredicesima mensilità di pensione (così Sezione Emilia Romagna n. 37/08, Sezione Abruzzo n. 421/06 e Sezione Liguria n. 759/04).

Sulla base del sopra esposto contrasto giurisprudenziale, di valenza strettamente interpretativa e foriero di incertezza generalizzata in materia particolarmente delicata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche ha ritenuto di dover deferire la questione a queste Sezioni Riunite formulando il quesito innanzi esposto precisando, con richiamo alla sentenza di queste Sezioni Riunite n. 3/QM del 3 ottobre 2005, che il rilevato contrasto giurisprudenziale, segnatamente concernenti decisioni di primo grado, non risulta aver trovato soluzione in decisioni univoche del grado d’appello.

Fissata e comunicata alle parti la data dell’udienza di trattazione innanzi a queste Sezioni Riunite, il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha depositato, in data 12 giugno 2009 una memoria con cui pregiudizialmente eccepisce l’inammissibilità del deferimento in quanto il contrasto giurisprudenziale rilevato sussiste unicamente tra le decisioni adottate in primo grado mentre tale contrasto non è rilevabile in grado di appello atteso che, sulla specifica questione, si è già pronunciata la Sezione prima centrale d’appello (sentenze n. 352 e 354 del 2004, n. 347 del 2005, n. 82 del 2006 e, da ultimo, n. 201 del 2008, con la quale ha esaminato lo specifico profilo deferito con la questione di massima in discussione); inoltre anche le altre Sezioni centrali d’appello, seconda e terza, dovranno a breve pronunciarsi sulla questione in giudizi per i quali risultano fissate le udienze del 14 e del 10 luglio prossimo e solo nell’ipotesi di difformità dalla citata sentenza n. 201 del 2008 di una o più sentenze delle altre Sezioni centrali potrà ritenersi innescato un conflitto giurisprudenziale in grado di appello idoneo a legittimare il deferimento della questione di massima, eventualmente anche ad iniziativa del Procuratore Generale.

Il Pubblico Ministero precisa poi che potrebbe assumere rilievo nel presente giudizio la sopravvenienza della nuova disciplina legislativa del processo pensionistico recata dall’art. 42 del d.d.l. 1082-b, definitivamente approvato dal Senato il 26 maggio 2009 e non ancora pubblicato, che prevede l’attribuzione alle Sezioni Riunite di una competenza estesa anche al merito, il cui giudizio pertanto cesserebbe di essere incidentale per assumere natura decisoria sui giudizi nella loro interezza; l’osservazione è formulata nella considerazione che solo il deposito della sentenza segna il momento oltre il quale non si può più tener conto dello ius superveniens, essendo dovere del giudice applicare la normativa sopravvenuta, anche se entrata in vigore nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza.

In via subordinata e passando al merito della questione prospettata dal giudice remittente, la Procura generale, debitamente argomentando, sostiene di dover condividere le deduzioni fornite e la soluzione data dalla Sezione prima d’appello con la citata sentenza n. 201 del 2008.

Con memoria depositata in data 12 giugno 2009 si è costituito l’I.N.P.D.A.P., Sede centrale di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Dario Marinuzzi, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità della questione sollevata dal giudice di primo grado per la mancanza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni centrali di appello, non essendo sufficiente il cosiddetto contrasto orizzontale in primo grado; nel merito sostiene l’insussistenza del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) a percepire l’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1978 come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981.

All’udienza pubblica odierna l’Avv. Dario Marinuzzi, intervenuto in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P., Sede Centrale di Roma, si è richiamato agli elaborati difensivi già versati in atti ed ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto.

Anche il rappresentante della Procura Generale, nel richiamarsi alla memoria già versata in atti, ha diffusamente illustrato le argomentazioni in essa prospettate, ribadendo le conclusioni già rassegnate per iscritto.

DIRITTO

Preliminarmente le SS.RR. Debbono valutare la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate, sotto vari profili, sia dal Procuratore generale che dalla difesa dell’I.N.P.D.A.P.

Sostiene il Pubblico Ministero che il contrasto rilevato dal giudice remittente sussiste unicamente tra le decisioni adottate in primo grado, mentre tale contrasto non è rilevabile in grado di appello atteso che, sulla specifica questione, si è già pronunciata la Sezione prima centrale con varie pronunce tra cui la sentenza n. 201 del 2008 con la quale è stato esaminato lo specifico profilo deferito con la questione di massima in discussione; afferma l’INPDAP che il quesito, quale proposto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, non è ammissibile per la mancanza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni centrali di appello derivante da mancanza di pronunce nella materia de qua, non essendo sufficiente il cosiddetto contrasto orizzontale in primo grado.

Per motivi di pregiudizialità, ritengono queste Sezioni Riunite di dover procedere esaminando per prima l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Generale atteso che l’accoglimento della stessa rende irrilevante, e pertanto inutiler data, la pronuncia sulla eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto Previdenziale la quale risulterebbe assorbita nella prima.

Tanto premesso, affermano le Sezioni Riunite che non sussiste dubbio alcuno sulla fondatezza della questione pregiudiziale sollevata dal Pubblico Ministero.

Giova peraltro precisare che, delle decisioni di appello citate dal Procuratore Generale a dimostrazione dell’esistenza di un giudicato di secondo grado che rende irrilevante – ai fini della proposizione della questione di massima – la riscontrata sussistenza di un contrasto giurisprudenziale cosiddetto orizzontale tra le Sezioni territoriali che si sono occupate della questione, solo la sentenza n. 201 del 2008 si occupa specificamente della questione oggetto del quesito posto dal giudice remittente, mentre le sentenze n. 352 e 354 del 2004 attengono alla concessione dei benefici di cui agli artt. 39 (assegno di maggiorazione) e 56 (indennità speciale annua spettante alle vedove agli orfani e categorie assimilate) del D.P.R. n. 915/1978 e riguardano la incostituzionalità delle norme stesse nella parte in cui condizionano la concessione dei benefici ivi previsti a determinate condizioni economiche della parte (art. 70 del D.P.R.) assumendosene il contrasto con gli att. 3 e 38 della Costituzione, e le sentenze n. 347 del 2005 e n. 82 del 2006 hanno per oggetto la legittimità dei recuperi disposti dall’Amministrazione che aveva corrisposto somme a titolo di assegno di maggiorazione e di indennità speciale annua non dovute per aver le percepenti superato il limite di reddito previsto dalla legislazione vigente.

Con la sentenza n. 201 del 7 maggio 2008 la Sezione prima centrale d’appello ha respinto il gravame proposto dalla parte privata, parzialmente soccombente nel giudizio di primo grado, avverso la sentenza n. 759 del 5 luglio – 3 agosto 2004 nella parte in cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha respinto il ricorso avverso il negato riconoscimento del diritto dell’interessato, titolare di pensione privilegiata “tabellare di prima categoria tab. A vitalizia, all’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

I Giudici dell’appello hanno delimitato l’oggetto del giudizio precisando che “la questione di diritto sottoposta allo scrutinio del Collegio attiene all’attribuibilità all’appellante, quale grande invalido per servizio, titolare di pensione privilegiata di 1° categoria a vita Tab. A), dell’indennità speciale annua (ISA) introdotta, per i mutilati ed invalidi di guerra dall’art. 25 del D.P.R. n. 915/1978 e come da ultimo disciplinata dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”.

Trattasi di questione esattamente sovrapponibile a quella posta dal giudice remittente onde il rilevato contrasto giurisprudenziale meramente orizzontale tra le sentenze di primo grado deve intendersi superato con conseguente inammissibilità della proposizione del quesito quale posto dal giudice remittente.

Peraltro non può esser sottaciuto che, qualora l’Amministrazione resistente avesse provveduto ad indicare, tra le decisioni annotate a proprio favore, anche la sentenza di appello confermativa di una sentenza di primo grado già individuata dall’I.N.P.D.A.P., peraltro depositata oltre dieci mesi prima dell’udienza nella quale è stata pronunciata l’ordinanza di deferimento di cui è qui controversia, il giudice remittente ben avrebbe potuto prendere visione e valutare la corposa motivazione dei giudici di appello, confermativa della ben più scarna pronuncia del giudice di primo grado e pervenire, quindi, ad una motivata decisione di merito condividendo ovvero congruamente contrastando i princìpi affermati dalla Sezione prima centrale d’appello sul punto di diritto deferito a queste Sezioni Riunite.

La pronuncia di inammissibilità del deferimento indicato in epigrafe, impedendo la pronuncia nel merito della controversia, priva di qualsiasi rilevanza lo ius superveniens costituito dalla sopravvenienza della nuova disciplina del processo pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

dichiara inammissibile

la questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con l’ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009.

Dispone che gli atti siano restituiti alla Sezione rimettente per la prosecuzione del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009

L’Estensore Il Presidente

Luigi Di Murro Giovanni Bencivenga


Depositata in Segreteria il 23 LUGLIO 2009

p. Il Direttore

Pietro Montibello

Agli invalidi per servizio normali non compete,ma agli invalidi per servizio con assegno di incollocabilità di cui all'art.104 del t.u.1092/1973,compete , che deve essere di uguale misura della somma dell'assegno di incollocabilità e va erogata con la 13^ mensilità- In pratica sono due tredicesime- la tredicesima normale e la INDENNTIA' SPECIALE ANNUA
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