Note caratteristiche CARABINIERI.

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luporaf
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Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da luporaf »

Avvocato buonasera. Vorrei chiederle giusto tre cose in merito alle note caratteristiche di un Carabiniere ...ed un consiglio finale.
1) Secondo lei cosa significa ..."il militare si è disimpegnato nel proprio incarico con normale impegno, costanza ed interesse, fornendo nel complesso un rendimento di livello più che soddisfacente"??? Ovvero potrebbe essere questo giudizio motivo di abbassamento di qualifica?
2) se quanto sopra detto è invece "un risultato positivo" e le singolari aggettivazioni - o almeno quello più importanti - non sono "al massimo", ma comunque positive (es. Forza di carattere e determinazione: MOLTO DETERMINATO E SICURO; lealtà: SICURAMENTE LEALE E SINCERO; motivazione al lavoro e deduzione: MOTIVATO, CERCA DI DARE SEMPRE IL MEGLIO DI SE; rendimento: MOLTO BUONO; vigore mentale e capacità di concentrazione: SODDISFACENTE IN CONDIZIONI NORMALI; etc.), la propria qualifica può essere abbassata da Eccellente a Superiore alla Media?
3) Anche se, magari, rispetto alla volta precedente, le singole aggettivazioni vengono leggermente ridotte (come ho detto prima), ma cmq restano positive nel complesso, in sintonia anche con i giudizi finali espressi dal compilatore e dal 1° revisore da dove non si evince (perchè non c'è proprio indicata) alcuna indicazione su eventuali inadempienze morali, caratteriali e professionali e non si esorta alcuno sprono o incoraggiamento per modificare la tendenza negativa, ovvero viene - nei giudizi finali - trascritto e concordato quanto detto al punto 1), è possibile abbassare la qualifica da eccellente e superiore alla media?
In poche parole non riesco a capire perchè, dopo 8 anni, mi hanno abbassato la qualifica da eccellente a superiore alla media. Non ho fatto nulla e fortunatamente non ho punizioni, vicende penali, ect)....L'unica cosa è che in un anno mi sono ammalato per circa 20 giorni, ma cmq (ad es. ) riguardante il vigore fisico, hanno scritto: DI SODDISFACENTE FORMA FISICA IN SITUAZIONI NORMALI).
Lei può consigliarmi se è il caso o no di proporre un ricorso gerarchico?
Inoltre, se la risposta è affermativa, devo acquisire la documentazione precedente per un eventuale confronto?
La ringrazio.


robys
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da robys »

Fai ricorso non possono abbassarle come piace a loro, se non hai cambiato incarico o qualifica come lo giustificano?????
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Avv. Giorgio Carta
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Impossibile risponderle senza conoscere più approfonditamente la sua sitazione e suoi documenti caratteristici.
Per dirla in altre parole, la sua articolata domanda non si presta ad essere affrontata in un forum.
Saluti,

Giorgio Carta
Frase
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da Frase »

...ogni voce corrisponde ad un punteggio e la somma finale dà la il giudizio......pertanto se le voci modificate danno un punteggio compreso nel giudizio di "superiore alla media"...questo verrà sicuramente trascritto....

NB il giudizio finale si ottiene con la somma del punteggio di tutte le voci interne
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da Frase »

Frase ha scritto:...ogni voce corrisponde ad un punteggio e la somma finale dà la il giudizio......pertanto se le voci modificate danno un punteggio compreso nel giudizio di "superiore alla media"...questo verrà sicuramente trascritto....

NB il giudizio finale si ottiene con la somma del punteggio di tutte le voci interne

Cmq queste informazioni non sono coperte da segreto d'Ufficio e un collega che lavori in segreteria ("normalmente" disponibile) le può dare senza problemi
panorama
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da panorama »

Cari colleghi posso dirvi di aver trovato e letto diverse sentenze del Tar, del CdS e ricorsi straordinari al PDR e posso dirvi che nella maggior parte ho letto sempre questo "passo" - "assoluta autonomia dei documenti caratteristici, onde la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato".

Questo che posto qui' sotto è un ricorso straordinario al PDR di un APS. CC. chè si è rivolto in quanto il Comandante lo ha giudicato ECCELLENTE mentre il revisore si è espresso con SUPERIORE ALLA MEDIA.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Numero 01744/2011 e data 07/05/2011

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 marzo 2011

NUMERO AFFARE 03430/2009
OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’appuntato scelto dei carabinieri in servizio permanente OMISSIS avverso la reiezione del ricorso gerarchico presentato contro la scheda valutativa n. 37 relativa al periodo dal 17 agosto 2006 al 19 luglio 2007.
LA SEZIONE
Vista la relazione 1° luglio 2009 n. M-D GMIL V ………., trasmessa con nota 25 agosto 2009 n. M-D GMIL V ……… pervenuta in pari data, con la quale il ministero della difesa (direzione generale per il personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto spedito al ministero il 20 dicembre 2008;
esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Damiano Nocilla.

Premesso
Nei confronti dell’appuntato scelto OMISSIS è stata redatta, per il periodo dal 17 agosto 2006 al 19 luglio 2007, la scheda valutativa n. 37, nella quale il compilatore ha assegnato al ricorrente la qualifica di “eccellente”, mentre il revisore, non concordando, ha attribuito la qualifica finale di “superiore alla media”.
Avverso tale documento l’interessato, il 1° aprile 2008, ha proposto ricorso gerarchico, che p stato rigettato con decreto dirigenziale n. …….. del 17 luglio 2008, notificato il 2 settembre 2008.
Avverso tale decisione l’appuntato ha proposto il ricorso straordinario in esame, deducendo difetto di motivazione, violazione dei princìpi di trasparenza dell’Amministrazione, contraddittorietà di comportamenti, violazione dell’art. 6 del decreto del presidente della repubblica 15 giugno 1965 n. 1431, difetto d’istruttoria, violazione del diritto alla salute.
Con la relazione citata in epigrafe l’Amministrazione controdeduce per l’infondatezza del ricorso.

Considerato
Il punto di avvio dell’esame di ogni documento caratteristico, sotto il profilo della sussistenza di un eventuale eccesso di potere, è costituito dalla più volte riaffermata assoluta autonomia dei documenti caratteristici, onde la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, sicchè il contrasto tra valutazioni, alcune delle quali favorevoli rispetto ad un’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere.
Né appare necessaria una concordanza tra il giudizio espresso dal compilatore e quello espresso dal revisore, soprattutto quando quest’ultimo si è dato carico di rivedere analiticamente le voci interne. D’altro canto non vi è dubbio che i periodi di assenza per motivi di salute del ricorrente – soprattutto quelli limitati ad una sola giornata – abbiano indotto il revisore stesso a rivedere le valutazioni relative all’impegno profuso dal ricorrente stesso nell’attività di servizio, malgrado il complessivo ed altamente positivo giudizio del compilatore. È altresì evidente che, in presenza degli elementi testè evidenziati, il giudizio espresso dal revisore, pur sostanziandosi comunque in una positiva qualificazione valutativa (“superiore alla media”), ha correttamente escluso l’eccellente connotazione del servizio proprio in relazione a talune modalità di svolgimento del servizio stesso, puntualmente rappresentate.
Occorre rammentare inoltre che i giudizi formulati dai superiori nei c.d. documenti caratteristici sono espressione di un’ampia discrezionalità (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2002, n. 388/2002), comportando un’attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare. Essi come tali, impingono direttamente nel merito dell’azione amministrativa e sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non appaiano ictu oculi arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti.
Quanto poi al fatto che il giudizio espresso dall’impugnata scheda valutativa sarebbe contraddetto da quello risultante dal rapporto informativo n. 38 riguardante l’attività del ricorrente nel periodo dal 20 luglio al 21 novembre 2007, va rilevato come, a parte l’irrilevanza di quest’ultimo periodo ai fini della valutazione del periodo precedente e la più volte ricordata autonomia dei giudizi, il rapporto informativo n. 39, ancora successivo, si esprime in modo grosso modo corrispondente al giudizio espresso nella scheda valutativa impugnata.
Né si può sostenere che il revisore abbia omesso di motivare il proprio giudizio complessivo, atteso che ha provveduto a rivedere con puntualità e coerenza quei giudizi interni che hanno giustificato l’abbassamento della qualifica finale proposta. Tale abbassamento non presenta, peraltro, una divaricazione dal giudizio del compilatore tale da richiedere una indicazione di fatti specifici che potessero giustificarla.
Il ricorso, in conclusione, è infondato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Damiano Nocilla Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
D.ssa Elvira Pallotta
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da panorama »

Il caso non riguarda un CC. ma,
Un M.llo della Guardia di Finanza ha fatto ricorso al Tar in cui tra le altre cose, lamenta che la scheda di valutazione impugnata è stata redatta con ritardo rispetto al termine massimo di "30 giorni" previsto dalla direttiva 6070/R/1190 del 20 marzo 1979 ripresa dalla nota n. 20623/P/3^ del 12 giugno 2002.

La scheda valutativa, a dire del ricorrente, andava redatta entro il termine perentorio del 10 aprile 2007 e non, come è avvenuto, il 18 marzo 2008.

IL TAR precisa:

Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che è da considerarsi pacifica la natura non perentoria dei termini per la compilazione delle schede valutative e l'impossibilità di considerare il superamento del termine come un vizio di legittimità dell'atto impugnato (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16/11/2012 n. 423).

Il termine ha natura ordinatoria e non perentoria e dunque la sua violazione non si risolve in vizio di legittimità dell'atto a contenuto valutativo.
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da panorama »

Tar Piemonte
(5.2014)

1) - il ricorrente censura il provvedimento per la violazione delle norme procedimentali, in particolare gli artt. 689 e 699 del DPR 90/2010, poiché la scheda è stata redatta dal Ten. OMISSIS, in qualità di Comandante del NOR e di revisore, in qualità di “Comandante della Compagnia in s.v.” (sede vacante): poiché ai sensi dell’art 689 comma V l’autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio, non sostituisce il titolare del Comando, nella redazione del documenti caratteristici, il Comandante non avrebbe potuto redigere la scheda in qualità di revisore.

IL TAR scrive:

Il motivo non è fondato.

Il Ten. OMISSIS rivestiva infatti il ruolo di Comandante del NOR e di Comandante in sede vacante della predetta compagnia: parte ricorrente cita l’art 689 V comma che fa riferimento alla differente figura di Comandante interinale, i cui poteri sono limitati, a differenza di colui che svolge l’incarico di Comandante in sede vacante, che esercita tutte le funzioni proprie del Comandante.

Poiché nella redazione del documento di valutazione il compilatore e il revisore possono essere la medesima autorità, (Tar Campania, Napoli sez. VI n. 3367/2011), la scheda può essere redatta anche da un unico soggetto, che riveste contestualmente due ruoli .

Nel caso di specie il Ten. OMISSIS rivestiva il ruolo di Comandante del NOR e di Comandante in sede vacante della compagnia:
- nella prima veste ha redatto la scheda,
- nella seconda ha svolto il ruolo di revisore.
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Re: Note caratteristiche CARABINIERI.

Messaggio da panorama »

2) La s.v. n. … sarebbe nulla per violazione dell’art. 693, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 90/2010, in quanto il documento caratteristico risulterebbe redatto da ufficiali superiori appartenenti al Corpo di Stato Maggiore della Marina di confronti di un ufficiale del Corpo OMISSIS della Marina senza la richiesta e la predisposizione obbligatoria di “elementi di informazione” da parte di un ufficiale della stessa Arma/Corpo/Ruolo dal quale il soggetto da valutare dipenda direttamente in linea tecnico-funzionale (cioè dall’ufficiale del Corpo OMISSIS della marina in servizio presso lo stesso ente del secondo revisore).

3) La s.v. n. (la stessa) sarebbe comunque illegittima per violazione dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010 poiché, pur avendo il ricorrente prestato servizio anche quale ufficiale OMISSIS a bordo della nave OMISSIS, dal 03/11/20… alle dipendenze di altra linea gerarchica (il C.te di tale unità), non sarebbero stati redatti “elementi di informazione” con la motivazione che il C.te della nave in questione risultava impedito proprio ai sensi dell’art. 690 del D.P.R. n. 90/2010; motivazione ad avviso del ricorrente insussistente nel caso di specie.

4) La s.v. n. (la stessa) presenterebbe l’ulteriore profilo di illegittimità costituito dal brusco ridimensionamento della valutazione dell’ufficiale rispetto al più recente passato, come risulterebbe dal raffronto della suddetta scheda con la precedente s.v. n. (diversa).

In particolare tra le parti interne della s.v. n. (la stessa) e il giudizio finale non sussisterebbe la necessaria armonia e coerenza valutativa richiesta dalla normativa vigente. Non si comprenderebbe, inoltre, come si sarebbe manifestata, in concreto, quella mancanza di serenità personale e professionale che risulterebbe essere l’unico motivo in base al quale vengono giustificati il ridimensionamento del giudizio sulle doti (anche intellettuali e culturali) possedute dal ricorrente e l’abbassamento di qualifica.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Con memoria illustrativa depositata il 29 ottobre 2014, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, precisando altresì che, nel periodo immediatamente successivo all’adozione della s.v. impugnata, il ricorrente, oltre a ricevere ulteriori titoli e benemerenze, è stato trasferito in altra sede di servizio dove è stato valutato con giudizi interni tutti di livello apicale da un superiore dotato del grado di Capitano di Vascello dello stesso Corpo (quello OMISSIS della Marina Militare di appartenenza).

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014 il ricorso stato trattenuto la decisione.

Il ricorso è fondato.

La valutazione caratteristica del personale militare è oggi disciplinata dal “Codice dell’ordinamento militare” (D.Lgs. 15.3.2010 n. 66), con il relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 15.3.2010 n. 90), che prevede che:
“Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa delle Forze armate sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici”, costituiti “dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione” (art. 1025);
“I giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente” (art. 1026);
“Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati al militare nei modi stabiliti dal regolamento” (art. 1027).

A sua volta, il D.P.R. 90/2010 individua la tipologia dei documenti caratteristici, ovvero:

1) la scheda valutativa, che si conclude con l'espressione del giudizio finale e l'attribuzione di una delle qualifiche previste dall’art. 1026 del codice, per i servizi di durata non inferiore a 180 giorni;

2) il rapporto informativo, che si conclude con l'espressione del solo giudizio finale, per i servizi di durata pari o superiore a 60 giorni e inferiore a 180 giorni;

3) la dichiarazione di mancata redazione, per i periodi di tempo inferiori a 60 giorni (art. 692).

L’art. 691 individua, poi, i casi nei quali, nel rispetto dei periodi di tempo fissati dal successivo articolo, sono compilati i documenti caratteristici, tra i quali figura un’ipotesi che viene in considerazione nel presente giudizio, ovvero quella prevista dalle lettera d): “variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, se il giudicando esercita il comando o le attribuzioni specifiche valide ai fini dell’avanzamento e il primo revisore lo ha avuto alle proprie dipendenze per un periodo di almeno 180 giorni senza averlo valutato”.

In proposito il Collegio rileva che la scheda valutativa impugnata ha riguardato il periodo decorrente dal 01/11/20… al 31/10/20….

Detta scheda è stata redatta a firma del “compilatore”, individuato nel diretto superiore gerarchico del ricorrente (il capitano di vascello OMISSIS) e completata da due gradi di revisione da parte di autorità superiori “sulla linea operativa”, individuate rispettivamente:

- nel superiore diretto del compilatore, comandante delle forze di pattugliamento per la sorveglianza della difesa costiera (Contrammiraglio OMISSIS);

- nel superiore diretto di quest’ultimo, Comandante in Capo della squadra navale, (Ammiraglio di squadra OMISSIS).

L’Amministrazione, pertanto, in ossequio al dettato della citato art. 691, avrebbe dovuto scindere il periodo oggetto di valutazione con la redazione di una scheda valutativa per variazione di dipendenza dal primo revisore.

Né in senso opposto può obiettarsi, come sostenuto dalla difesa erariale, che il ricorrente aveva già ampiamente maturato i requisiti per l’avanzamento e che l’esito delle precedenti valutazioni sarebbe stato oggetto di impugnazione innanzi al Tar del Lazio, atteso che è la stessa scheda valutativa ad indicare quale motivo della compilazione del documento, la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 20…”.

E comunque sarebbe stato onere della P.A. spiegare, in concreto, la ragione per la quale la norma sopra citata non sia applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la ratio della stessa è quella di non pregiudicare le aspettative e gli interessi del valutando, che potrebbero essere compromessi, in termini di valutazione di servizi utili, proprio dal mutamento intervenuto nella linea di comando.

La censura relativa alla violazione dell’art. 691, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 90/2010 risulta pertanto fondata e il provvedimento merita di essere annullato con conseguente assorbimento delle altre censura formulate ricorso.

In conclusione ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il .../03/2015
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