Vice Ispettore concorso interno
Inviato: mer giu 22, 2022 12:22 pm
Il Tar del Lazio accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice processuale amministrativo a proporre ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da liquidare nei termini e in applicazione dei criteri indicati in motivazione.
1) - danni patiti e patiendi dai ricorrenti derivanti dall’ingiustificato ritardo nell'immissione in ruolo per i posti di vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, banditi con concorso interno del 03/04/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15/06/2008
2) - decreto di nomina a vice ispettori, adottato con Provvedimento del Direttore Generale del 02/04/2019 n. 3395/2019, esclusivamente nella parte in cui fissa la decorrenza giuridica ed economica della nomina al 21/03/2019
Il Tar a tal riguardo precisa:
A giudizio del Collegio, dunque, il danno va stimato, in via equitativa, nella misura:
- dei 2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati tempestivamente immessi in servizio nella qualifica superiore;
- dei 2/3 del danno patito da ciascuno dei concorrenti per l'impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente.
N.B.: i nominativi ricorrenti li potete leggere direttamente sul sito.
Cmq. altre notizie potete leggerli nell'allegato.
1) - danni patiti e patiendi dai ricorrenti derivanti dall’ingiustificato ritardo nell'immissione in ruolo per i posti di vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, banditi con concorso interno del 03/04/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15/06/2008
2) - decreto di nomina a vice ispettori, adottato con Provvedimento del Direttore Generale del 02/04/2019 n. 3395/2019, esclusivamente nella parte in cui fissa la decorrenza giuridica ed economica della nomina al 21/03/2019
Il Tar a tal riguardo precisa:
A giudizio del Collegio, dunque, il danno va stimato, in via equitativa, nella misura:
- dei 2/3 della retribuzione (al netto di oneri fiscali e previdenziali) che i ricorrenti avrebbero potuto percepire ove fossero stati tempestivamente immessi in servizio nella qualifica superiore;
- dei 2/3 del danno patito da ciascuno dei concorrenti per l'impossibilità di conseguire, nel corso del rapporto d'impiego, i vantaggi economici legati alla progressione di carriera ove immessi in ruolo tempestivamente.
N.B.: i nominativi ricorrenti li potete leggere direttamente sul sito.
Cmq. altre notizie potete leggerli nell'allegato.