1) nel 2019 sono stato giudicato Non Idoneo Permanentemente al Servizio Militare e D’Istituto in Modo Parziale ex D.P.R. 738/1981.
2) A tal proposito, non potendo più svolgere le mansioni di capo-equipaggio di Sezione Radiomobile (Carabinieri) e dovendo, quindi, rivalutare la mia posizione di impiego l’Amministrazione mi chiedeva di indicare eventuali aspirazioni in ordine all’impiego in sede di gradimento.
3) Come richiestomi ho avanzato le mie preferenze.
4) Nel contempo mi è arrivata una proposta da parte dell’Amministrazione che (in un primo momento, vds punto

5) A seguito di ciò mi è stato comunicato l’Avvio del Procedimento Amministrativo per un trasferimento d’Autorità per Comandi insistenti in territori diversi dalle sedi dove prestavo servizio e dove gradivo essere trasferito “a domanda”.
6) In quel periodo ero anche titolare di L.104 in situazione di gravità (art.3, comma 3) per assistere mia madre (successivamente deceduta).
7) Un appartenente al COBAR mi aveva avvisato che non avendo accettato la sede propostami si stava valutando nei miei confronti un trasferimento d’Autorità in una sede geograficamente assai distante dalla mia residenza.

9) Di conseguenza è stato predisposto il mio trasferimento “a domanda” presso la predetta sede che avrebbe avuto immediata esecuzione solo dopo una ulteriore istanza da presentare “a proprie spese”. Istanza che ho presentato.
Ho di richiedere all’Amministrazione l’indennità di trasferimento ex L. 86/2001, nonostante la mia (“spintanea”) domanda di trasferimento.
L’indirizzo prevalente e meno risalente nel tempo parrebbe darmi delle speranze.
T.A.R. Lazio Roma Sez. Stralcio, Sent., (ud.19/06/2020) 01/07/2020, n.7477.
Sentenza divenuta IRREVOCABILE (vista la mancanza di appello):
“…i presupposti per l’erogazione di tale indennità sono: a) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; b) sedi di servizio collocate in comuni differenti; c) distanza tra tali sedi superiore a 10 km” (TAR Lazio, Roma, Sez II, 12 novembre 2019, n. 12965).
Con riferimento al primo degli illustrati presupposti, è stato affermato che rientrano nel novero dei trasferimenti tutti i movimenti disposti per ragioni di servizio d’autorità, non direttamente e immediatamente ricollegati all’iniziativa dell’interessato (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21 giugno 2018, n.1553) a nulla rilevando, in senso ostativo al riconoscimento dell’indennità, l’eventuale gradimento della sede assegnata da parte del medesimo (Consiglio di Stato Sez. IV, 06/12/2016, n. 5129) atteso che deve considerarsi come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverseo di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o disponibilità dell’interessato (Cons. Stato Adunanza Plenaria 29 gennaio 2016, n.1)”.
Sempre nel senso dell’irrilevanza della dichiarazione di gradimento, …perché “il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda(o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall’amministrazione” si era espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana(che è la mia Regione) in altro gruppo di sentenze seriali (33 per l’esattezza che vanno dal numero 201400333 al numero 201400366) del 18/ giugno 2014.
Nel mio caso dovrebbero esserci tutti e tre i presupposti:
a) Trasferimento d’ufficio a cui non potevo assolutamente oppormi (mansioni di spiccatamente diverse, se non superiori o di maggiore responsabilità– da capo equipaggio di Sezione Radiomobile ad Addetto al Nucleo Comando);
b) Sedi in comuni diversi;
c) Distanza fra le sedi ben oltre il minimo previsto (70 km circa).
L’unico dubbio sta nel seguente stralcio della richiamata Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 29 gennaio 2016, n.1
“…L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia (rectius remissione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell’indennità, interesse legittimo in relazione all’esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare).”
Potrei avere perso ogni diritto avendo presentato la domanda “a proprie spese”, anche se in tutte le mie istanze ho sempre fatto seguito alla Provvedimento Amministrativo del trasferimento d’autorità da cui è partito tutto?
Gradirei sapere se ho speranza di vincere un eventuale Ricorso Amministrativo dato che l’Amministrazione al 100% boccerà la mia richiesta.
Grazie in anticipo per il tempo che vorrà dedicarmi.