Buonasera, sono stato fuori servizio per un anno e dovrei rientrare a fine Maggio.
Mi sono rimasti alcuni giorni di licenza ordinaria 2019 e tutta la licenza 2020.
Quella del 2019 credo me la diano d'ufficio al rientro ma quella del 2020 entro quando devo terminarla?
Grazie a chi mi risponderà.
Termini Fruizione Licenza Ordinaria 2019-2020
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- domenico.c
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Re: Termini Fruizione Licenza Ordinaria 2019-2020
Messaggio da domenico.c »
ciao, dal sito SINAFI
https://www.sinafi.org/2021/05/22/proro ... -covid-19/
L’art. 259 comma 6 del D.L. 34/20 stabilisce che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid 19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’art. 19 della Legge 183/10, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua é fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
Ne discende, che ove ricorrano le prefate condizioni oggettive legate alle indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica, ritenute apprezzabili dal proprio dirigente, potrà delinearsi il seguente quadro:
Il residuo della licenza del 2018 potrebbe essere fruita entro il 2021;
Il residuo della licenza del 2019 potrebbe essere fruita entro il 2022;
Il Residuo della licenza del 2020 potrebbe essere fruita entro il 2023;
La licenza del 2021 non fruita entro l’anno, invece, potrà essere fruita entro il mese di Giugno 2023.
La problematica, al momento, da tante segnalazioni che ci arrivano dal territorio, tuttavia, risulta l’assenza di precise disposizioni esplicative da parte dell’Amministrazione per definire il campo di effettiva applicazione della previsione, senza le quali sembrerebbe che i Comandi non autorizzino il rinvio della licenza.
Fuori dai casi indicati entro 18 mesi dall'anno di riferimento, quindi il 2020 entro giugno 2022
https://www.sinafi.org/2021/05/22/proro ... -covid-19/
L’art. 259 comma 6 del D.L. 34/20 stabilisce che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid 19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all’art. 19 della Legge 183/10, la completa fruizione nel corso dell’anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua é fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
Ne discende, che ove ricorrano le prefate condizioni oggettive legate alle indifferibili esigenze di servizio connesse con l’emergenza epidemiologica, ritenute apprezzabili dal proprio dirigente, potrà delinearsi il seguente quadro:
Il residuo della licenza del 2018 potrebbe essere fruita entro il 2021;
Il residuo della licenza del 2019 potrebbe essere fruita entro il 2022;
Il Residuo della licenza del 2020 potrebbe essere fruita entro il 2023;
La licenza del 2021 non fruita entro l’anno, invece, potrà essere fruita entro il mese di Giugno 2023.
La problematica, al momento, da tante segnalazioni che ci arrivano dal territorio, tuttavia, risulta l’assenza di precise disposizioni esplicative da parte dell’Amministrazione per definire il campo di effettiva applicazione della previsione, senza le quali sembrerebbe che i Comandi non autorizzino il rinvio della licenza.
Fuori dai casi indicati entro 18 mesi dall'anno di riferimento, quindi il 2020 entro giugno 2022
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