Per chi ha avuto già questo tipo di esperienza e/o informato sull'argomento potrebbe postare se ha ragione l'INPS nell'affermare che non spetterebbe l'assegno di superinvalidità ai titolari di assegno di incollocabilità, riconosciuti tali ai sensi della leggeall’art.104 del T.U.DPR 192/73 modificato dall’art.12 della legge 9/1980.
Leggendo l'art.12 della legge 26 gennaio 1980 n.9 invece sembrerebbe che l'assegno di superinvalidità debba essere riconosciuto unitamente all'assegno di incollocabilità.
Art. 12. Assegno di incollocabilità.
Ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera h), esclusa l'indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui sono titolari.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità, e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla prima categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento delle invalidità per servizio, ai sensi del successivo art. 14.
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, sempreché ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma [2].
INCOLLOCABILITA' E ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
- bancario73
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- antoniomlg
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Re: INCOLLOCABILITA' E ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
Messaggio da antoniomlg »
L'assegno di Super Invalidità, è un assegno accessorio;
nello specifico, è erogata in presenza di precise menomazioni che devono essere ascritte ad una delle 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, (massimo lettera A minimo H) elencate in modo tassativo nella tabella E allegata al DPR 915/1978.
E' un assegno accessorio ed in aggiunto alla prima categoria.
Coloro che hanno una 1^ categoria, e non hanno patologie ricomprese nelle stringenti 32 ipotesi, hanno diritto all'assegno Integrativo di 1^ categoria, che equivale alla metà dell'assegno della tabella E lettera h. (spesso viene erogato sotto la voce "Assegno di Super Invalidità" ) ma ciò non significa che hai una Super Invalidità.
nota personale,
se hai una invalidità dalla 8^ alla 2^... significa che non hai una patologia di cui alle 32 ipotesi stringenti di cui ho scritto sopra. altrimenti avresti una 1^ categoria....
probabile, nel porre il quesito fai confusione con l'assegno integrativo di 1^ categoria.
L'invalido che è dichiarato Incollocabile ed ha una invalidità ascritta dalla 8^ alla 2^ categoria
percepisce, l'assegno di incollocabilità.
L'assegno di incollocabilità è la differenza trà quanto si percepisce con la pensione privilegiata della tabella
riconosciuta oppure ordinaria, e quanto si sarebbe percepito con una prima categoria comprensiva della super invalidità tabella E lettera h.
quindi di fatto chi è dichiarato incollocabile percepisce un assegno equiparato alla 1^ categoria più
assegno di Super Invalidità Lettera h. ma di fatto hai una invalidità di 1^ categoria,,,
leggi articolo 20 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915
nello specifico, è erogata in presenza di precise menomazioni che devono essere ascritte ad una delle 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, (massimo lettera A minimo H) elencate in modo tassativo nella tabella E allegata al DPR 915/1978.
E' un assegno accessorio ed in aggiunto alla prima categoria.
Coloro che hanno una 1^ categoria, e non hanno patologie ricomprese nelle stringenti 32 ipotesi, hanno diritto all'assegno Integrativo di 1^ categoria, che equivale alla metà dell'assegno della tabella E lettera h. (spesso viene erogato sotto la voce "Assegno di Super Invalidità" ) ma ciò non significa che hai una Super Invalidità.
nota personale,
se hai una invalidità dalla 8^ alla 2^... significa che non hai una patologia di cui alle 32 ipotesi stringenti di cui ho scritto sopra. altrimenti avresti una 1^ categoria....
probabile, nel porre il quesito fai confusione con l'assegno integrativo di 1^ categoria.
L'invalido che è dichiarato Incollocabile ed ha una invalidità ascritta dalla 8^ alla 2^ categoria
percepisce, l'assegno di incollocabilità.
L'assegno di incollocabilità è la differenza trà quanto si percepisce con la pensione privilegiata della tabella
riconosciuta oppure ordinaria, e quanto si sarebbe percepito con una prima categoria comprensiva della super invalidità tabella E lettera h.
quindi di fatto chi è dichiarato incollocabile percepisce un assegno equiparato alla 1^ categoria più
assegno di Super Invalidità Lettera h. ma di fatto hai una invalidità di 1^ categoria,,,
leggi articolo 20 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915
- bancario73
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Re: INCOLLOCABILITA' E ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
Messaggio da bancario73 »
Non mi pare che sia come sostieni tu, evidentemente stai travisando l'art.12 della legge n.9 del 1980
- antoniomlg
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Re: INCOLLOCABILITA' E ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
Messaggio da antoniomlg »
@bancario73
guarda che ho citato le stesse cose riportato nell'articolo 12 della legge n.9 del 1980
riporto
... e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65°
anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per
gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera h)..
guarda che ho citato le stesse cose riportato nell'articolo 12 della legge n.9 del 1980
riporto
... e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile per servizio, e fino al compimento del 65°
anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per
gli invalidi ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera h)..
Re: INCOLLOCABILITA' E ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
Bancario, se non sei contento della risposta data dall'Inps, invece di perdere tempo a scrivere su questo forum, fai ricorso alla Corte dei Conti,-
- bancario73
- Sostenitore
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- Iscritto il: lun set 30, 2013 12:25 pm
Re: INCOLLOCABILITA' E ASSEGNO DI SUPERINVALIDITA'
Messaggio da bancario73 »
AVT8 non cerco contentezza sul forum, si chiamano tali in quanto si discute e si postano opinioni e non ritengo siano perdite di tempo.
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