Salve,
per gli esperti che risponderanno al quesito, Giuseppe è transitato nei ruoli civili.
Saluti
Riformato da ruolo civile
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Re: Riformato da ruolo civile
Messaggio da alpino1973 »
@Giusepppe71
Sono un semplice utente, quindi senza sostituirmi agli addetti ai lavori ti riporto la risposta già data al medesimo quesito nel mese di Gennaio :
"dipendente civile a farsi riformare? Può succedere solo nel caso di inabilità a qualsiasi attività lavorativa (legge 335) ed è un'ipotesi alquanto remota, a meno di gravissime complicazioni. Comunque, in tal caso, la pensione segue un calcolo particolare (40 anni di contributi, ma non più dell'80% che se fosse causa di servizio, cn la sottrazione reale dei 5 anni figurativi). Se hai una causa di servizio riconosciuta, puoi tentare l'incollocabilità."
Ciao
Sono un semplice utente, quindi senza sostituirmi agli addetti ai lavori ti riporto la risposta già data al medesimo quesito nel mese di Gennaio :
"dipendente civile a farsi riformare? Può succedere solo nel caso di inabilità a qualsiasi attività lavorativa (legge 335) ed è un'ipotesi alquanto remota, a meno di gravissime complicazioni. Comunque, in tal caso, la pensione segue un calcolo particolare (40 anni di contributi, ma non più dell'80% che se fosse causa di servizio, cn la sottrazione reale dei 5 anni figurativi). Se hai una causa di servizio riconosciuta, puoi tentare l'incollocabilità."
Ciao
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Re: Riformato da ruolo civile
Messaggio da Carminiello »
Caro Giuseppe, non so che patologie tu abbia, ma come già detto da altri, per farti riformare dai civili, devi essere così grave a essere giudicato incapace a qualsiasi attività lavorativa. Purtroppo successe ad un caro amico, già transitato, per un brutto male. Sai quando gli diedero la riforma da civile? Quando tutti i referti lo portavano a non più di 3 mesi di vita.
Re: Riformato da ruolo civile
Messaggio da Abraham »
Caro Giuseppe, in base a quanto stabilisce la legge non il sentito dire, nel pubblico impiego (ruolo civile) esistono 3 differenti tipologie di inabilità:Giuseppe 71 ha scritto: ↑mar feb 15, 2022 8:50 pm Buonasera, con molta probabilità verrò riformato dalla commissione medica di verifica del ministero dell'economia e delle finanze. La mia domanda è: ho 30 anni di contributi, mi daranno la pensione o vivrò sotto i ponti? Ho 51 anni, moglie invalida e bimbo di 13 anni.
1) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione:
Il pubblico dipendente può essere dispensato dal servizio se inabile in modo assoluto e permanente a svolgere la propria mansione. Questa inabilità deve essere accertata da una Commissione medica e la visita può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Amministrazione pubblica.
Se la Commissione medica conferma questa inabilità, il dipendente non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad attribuire una mansione equivalente che sia compatibile con l’inabilità riconosciuta. Se questa nuova attribuzione è impossibile, l’Amministrazione può proporre al dipendente una mansione di posizione funzionale inferiore e, solo qualora il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione.
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
1) Riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
2) Almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
2) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro.
Si tratta di una pensione di inabilità, anche se con requisiti sanitari e contributivi diversi da quelli per la pensione assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
La legge stabilisce che hanno diritto alla pensione tutti i lavoratori dipendenti pubblici che abbiano un’inabilità permanente e assoluta, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, non derivante da causa di servizio, la quale deve essere accertata dalla Commissione Medica presso la ASL. Non è quindi necessaria una menomazione altamente invalidante ma deve comunque essere tale da impedire una collocazione lavorativa continuativa e remunerativa.
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
1) Riconoscimento medico legale redatto dalla Commissione dell’ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico è inabile assoluto e permanente a proficuo lavoro;
2) Almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);
3)Risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Si precisa che l’inabilità non deve essere intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche se il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni).
Per quanto riguarda gli importi, le modalità di calcolo di questa pensione sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l’integrazione al trattamento minimo.
3) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Una legge del 1995 ha introdotto anche per i dipendenti pubblici la pensione per assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, già introdotta dal 1984 per i lavoratori privati.
I requisiti per ottenere questa pensione sono:
1) Riconoscimento medico legale redatto dalle Commissioni mediche di verifica (istituite presso il Ministero del Tesoro) dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisico o mentale;
2) Anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3) La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata dal dipendente all’Amministrazione presso la quale presta servizio. Sarà compito dell’Amministrazione disporre l’accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica e, una volta ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La Commissione medica di verifica può stabilire che l’inabilità non abbia natura illimitata ma debba essere sottoposta a revisione. Nel verbale potrà essere quindi indicato un periodo temporale di validità, terminato il quale, la persona dovrà nuovamente sottoporsi a visita medica.
Il trattamento di pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo.
Questa pensione di inabilità è incompatibile con l’attività da lavoro dipendente, con l’iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l’iscrizione agli albi professionali.
Re: Riformato da ruolo civile
Messaggio da Abraham »
Caro Giuseppe71, da quanto ho potuto capire, vorresti essere riformato dal ruolo civile in quanto hai una menomazione di tipo psichiatrico.Giuseppe 71 ha scritto: ↑mar feb 15, 2022 8:50 pm Buonasera, con molta probabilità verrò riformato dalla commissione medica di verifica del ministero dell'economia e delle finanze. La mia domanda è: ho 30 anni di contributi, mi daranno la pensione o vivrò sotto i ponti? Ho 51 anni, moglie invalida e bimbo di 13 anni.
Senza ovviamente entrare assolutamente nel merito poiché non sono né medico né psicologo, tale menomazione ti è stata già riconosciuta dalla C.M.O.2 dell'Ospedale Militare quando eri nella Polizia Penitenziaria?
Ti è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio?
Ti è stata riconosciuta, a domanda, anche una invalidità civile e la legge 104 da parte della Commissione Medica ASL (in che percentuale)?
Le domande che ti ho posto sono ai fini di una eventuale pensione di inabilità oltre all'assegno di incollocabilità nel caso tu fossi giudicato "incollocabile".
Buona giornata
Re: Riformato da ruolo civile
Messaggio da Abraham »
Caro Giuseppe 71, sto cercando di aiutarti concretamente, tuttavia, dai anche un'occhiata a quanto ti ho scritto sopra.
Come già detto, nel ruolo civile la legge ha statuito 3 distinte tipologie di inabilità con diversi requisiti di accesso, diverse modalità di estrinsecazione e diversi calcoli pensionistici:
1) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione;
2) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
3) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
L'organo competente a deliberare sulla tua eventuale inabilità e sulla tipologia di inabilità è la Commissione ASL o la CMO2.
La visita può essere chiesta sia dal dipendente pubblico sia dall'Amministrazione eccetto la dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa che può essere chiesta solo dal dipendente pubblico.
Qualora tu sia intenzionato ad avviare o anche solo a valutare l'eventualità di iniziare o non iniziare l'iter della dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente in relazione al tuo stato di salute, il mio consiglio personale, è ovviamente quello di farti coadiuvare, oltre che dal medico psichiatra e dallo psicologo, anche da un medico legale di fiducia in quanto è il professionista che si occupa dei rapporti tra la medicina e la legge.
Buona serata e buon fine settimana
Come già detto, nel ruolo civile la legge ha statuito 3 distinte tipologie di inabilità con diversi requisiti di accesso, diverse modalità di estrinsecazione e diversi calcoli pensionistici:
1) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente alla mansione;
2) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
3) Dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
L'organo competente a deliberare sulla tua eventuale inabilità e sulla tipologia di inabilità è la Commissione ASL o la CMO2.
La visita può essere chiesta sia dal dipendente pubblico sia dall'Amministrazione eccetto la dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa che può essere chiesta solo dal dipendente pubblico.
Qualora tu sia intenzionato ad avviare o anche solo a valutare l'eventualità di iniziare o non iniziare l'iter della dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente in relazione al tuo stato di salute, il mio consiglio personale, è ovviamente quello di farti coadiuvare, oltre che dal medico psichiatra e dallo psicologo, anche da un medico legale di fiducia in quanto è il professionista che si occupa dei rapporti tra la medicina e la legge.
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