Legge di trascinamento (Maggiorazione stipendiale)
Legge di trascinamento (Maggiorazione stipendiale)
Salve sono a conoscenza della legge di trascinamento che è previsto a tutte le persone che hanno percepito l’indennità d’imbarco. Io ho fatto 6 anni d’imbarco nella Marina Militare, dopo sono passato nel’Arma dei Carabinieri e, nel 29.07.2009 ho fatto un’istanza per ottenere la corresponsione della maggiorazione stipendiale riferimento normativa art.52,comma 3, D.P.R.254/99, nel 24.08.2009 mi hanno risposto che per essere destinatari della maggiorazione è indispensabile essere percettori dell’indennità d’impiego operativo di base e per ciò non può essere accolta l’istanza. Mi chiedevo se è giusto che non possa percepire tale indennità, e se no cosa si può fare ? Cordiali saluti
Re: Legge di trascinamento (Maggiorazione stipendiale)
Credo che il quesito sia stato impostato male. Si deve chiedere il trascinamento dell'indennità d'imbarco nella misura dei 6/20simi.
I sei anni di imbarco in Marina possono essere trascinati, cioè l'indennità operativa, che viene corrisposta nel massimo per venti anni poichè oltre non vi è rivalutazione, ti deve essere trasferita nella nuova posizione nella misura dei 6/20simi con le maggiorazioni previte per l'indennità percepita: 4.15% per l'imbarco su navi di superficie o del 4.5% su navi di seconda linea. Il trascinamento è stato adottato per evitare di far perdere al militare parte di quanto percepito perchè si è cambiato modalità d'impiego. Se ad esempio un domani facessi domanda d'imbarco su mezzi navali dell'Arma percepiresti l'indennità per intero ma con l'anzianità pregressa dei 6 anni considerato che l'indennità operativa viene corrisposta per grado ed anzianità nel grado.
I sei anni di imbarco in Marina possono essere trascinati, cioè l'indennità operativa, che viene corrisposta nel massimo per venti anni poichè oltre non vi è rivalutazione, ti deve essere trasferita nella nuova posizione nella misura dei 6/20simi con le maggiorazioni previte per l'indennità percepita: 4.15% per l'imbarco su navi di superficie o del 4.5% su navi di seconda linea. Il trascinamento è stato adottato per evitare di far perdere al militare parte di quanto percepito perchè si è cambiato modalità d'impiego. Se ad esempio un domani facessi domanda d'imbarco su mezzi navali dell'Arma percepiresti l'indennità per intero ma con l'anzianità pregressa dei 6 anni considerato che l'indennità operativa viene corrisposta per grado ed anzianità nel grado.
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