Aliquota straordinaria avanzamento al grado D.lgs. 94/2017 del 1° gennaio 2017, in quanto cessato dal servizio permanente nel corso della procedura di valutazione (Riforma dei ruoli e delle carriere per gli appartenenti delle Forze Armate - d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94).
Il CdS accoglie l'appello del ricorrente.
- il ricorrente, Primo Maresciallo dell’Aeronautica Militare, esponeva che, con il provvedimento M_D GMIL REG2017 0437715 del 27 luglio 2017 (doc. 1 ric.), era stato incluso nel quadro di avanzamento, aliquota straordinaria del 1° gennaio 2017, per il conferimento del grado di “Luogotenente”.
- con comunicazione n. prot. M_GMIL REG2018 0282495 in data 11 maggio 2018 (doc. 2 ric.), la Direzione Generale per il Personale Militare gli comunicava l’impossibilità di poterlo valutare per la promozione al grado superiore, con l’aliquota straordinaria, in quanto, sulla base della domanda presentata dallo stesso ricorrente in data 7.2.2017 ai fini del proprio collocamento in congedo (in ausiliaria), lo stesso era cessato dal servizio attivo dal 31 dicembre 2017 (per effetto decreto dirigenziale M_D GMIL REG2017 0509946 in data 15 settembre 2017 - doc. 3 ric.), dunque nelle more della procedura di avanzamento.
Il CdS precisa:
Il Collegio condivide la ricostruzione della normativa da applicarsi all’avanzamento in questione contenuta nell’atto di appello. L’iscrizione dell’appellante nel quadro di avanzamento è avvenuta in applicazione del disposto dell’art. 2251 ter, commi 1 e 2, D.lgs. 66/2010 che prevedono: “ Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non è stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonché i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1056, comma 2.”.
L’art. 1056 prevede l’avanzamento a ruolo aperto con rispetto dell’ordine di anzianità esistente nel ruolo di provenienze per tutti coloro che risultino idonei.
La decorrenza della promozione è il 1.1.2017 quando l’appellante era ancora in servizio a nulla rilevando i tempi di effettuazione delle valutazioni che dipendono da circostanze estrinseche che non possono certo influire sulla spettanza o meno di una promozione al grado superiore.
Aliquota straordinaria avanzamento al grado D.lgs. 94/2017 del 1° gennaio 2017
Re: Aliquota straordinaria avanzamento al grado D.lgs. 94/2017 del 1° gennaio 2017
Bisogna vedere cosa è stato scritto sul Decreto degli elenchi del personale escluso dall'Aliquota straordinaria (Riordino dei ruoli", ossia se si può impugnare entro un certo tempo o meno e poi eventualmente rivolgersi ad un Avvocato se non sono prescritti i termini.
Logicamente se si è ancora in tempo per eventuale ricorso certamente stiamo parlando di somme da percepire sia sul grado che sul TFS, oltre al ricalcolo della Cassa Sottufficiali.
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