indennità servizio esterno

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gianni faita
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indennità servizio esterno

Messaggio da gianni faita »

buongiorno,
chiedo cortesemente di sapere se c'è qualcuno in grado di dirmi, con riferimenti normativi, se la testimonianza di Ufficiali ed Agenti di P.G. davanti al Giudice per fatti attinenti al servizio, determini la corresponsione dell'indennità accessoria del servizio esterno ed ancora quale tipologia di orario di servizio è da osservare in caso di testimonianza. Grazie :?


panorama
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Re: indennità servizio esterno

Messaggio da panorama »

addetti al servizio di autista al seguito di personalità.

Ricorso Accolto.
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19/06/2014 201406536 Sentenza 1T


N. 06536/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07606/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7606 del 2005, proposto da:
( OMISSIS – congruo n. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 147/1990 ed all’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ed assumono di essere stati addetti al servizio di autista al seguito di personalità e di aver, perciò, svolto in via continuativa spostamenti in ambiente esterno.

Tutti i ricorrenti, tranne M. G., hanno prodotto in giudizio un’attestazione rilasciata dal Settore “Autoparco” dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, datata 11.3.2014, da cui risulta che gli stessi dal 21.6.2000 al 30.4.2002 hanno svolto attività lavorativa di tutela a disposizione di alte personalità, di durata non inferiore a tre ore lavorative consecutive.

Nel presente ricorso essi deducono: violazione dell’art. 12 del d.P.R. 5.6.1990, n. 147, e dell’art. 9 del d.P.R. n. 395/1995 – eccesso di potere per violazione della circolare n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 18.4.1996 – disparità di trattamento.

La ratio della norma di cui all’art. 12 del citato d.P.R. n. 147/1990 sarebbe quella di remunerare con un’indennità aggiuntiva il personale che effettua turni in ambiente esterno in modo stabile e continuativo. Ciò posto, i ricorrenti, tutti adibiti al servizio di autista, sarebbero costretti a spostarsi quotidianamente a bordo di automezzi, in ambiente esterno, sopportando turni estenuanti.

Nella su richiamata circolare si rinverrebbe una volontà dell’Amministrazione di ampliare i destinatari della norma, richiedendo soltanto lo svolgimento di un servizio esterno sulla base di ordini formali di servizio, non essendo più prescritta l’articolazione dell’orario in cinque turni giornalieri.

Il mancato riconoscimento di tale indennità ai ricorrenti integrerebbe la disparità di trattamento nei confronti del personale adibito ai nuclei di prevenzione crimine, polizia di frontiera aerea, marittima e postale, nonché nei riguardi del personale adibito alle scorte di detenuti e di internati, al quale essa è stata riconosciuta.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, la quale ha poi depositato una memoria defensionale.

In tale memoria ha in primo luogo sollevato eccezioni ed ha inoltre resistito alle censure di parte ricorrente.

Segnatamente essa ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero solo assunto, senza tuttavia dimostrare, di aver svolto servizio di autista al seguito di personalità, mentre sarebbe preciso onere indicare le condizioni legittimanti l’azione, vale a dire i fatti costitutivi della pretesa azionata, non potendosi altrimenti supplire attraverso l’istruttoria documentale sollecitata in ricorso.

Ha altresì eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 , n. 4, c.c., in riferimento a quanto eventualmente spettante ai ricorrenti con decorrenza antecedente ai cinque anni dalla notifica del ricorso (vale a dire per attività svolta in epoca antecedente al 3.8.2000), non essendo documentato il compimento di alcun atto interruttivo della stessa.

Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa fatta valere dagli istanti.

Come già evidenziato in precedenza, tutti i ricorrenti tranne M. G., hanno prodotto in giudizio un’attestazione dell’11.3.2014, proveniente dal Settore “Autoparco” dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la quale certifica che gli stessi dal 21.6.2000 al 30.4.2002 hanno svolto attività lavorativa di tutela a disposizione di alte personalità, di durata non inferiore a tre ore lavorative consecutive

Inoltre essi hanno prodotto una memoria difensiva.

Nella pubblica udienza del 20.5.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame gli attuali istanti, tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, chiedono l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni, assumendo di essere stati addetti al servizio di autista al seguito di personalità e di aver, perciò, svolto in via continuativa spostamenti in ambiente esterno.

2 - Preliminarmente deve disaminarsi l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla resistente Amministrazione dell’Interno.

Essa va accolta, con la precisazione di seguito indicata.

2.1 - In primo luogo è evidente che, essendo l’indennità in questione un importo che avrebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..

2.2 - Né può ritenersi alla specie applicabile la sentenza della Corte costituzionale 1.6.1966, n. 63, che impone il mancato decorso del termine prescrizionale in relazione solo al diritto al salario, mentre le somme in questione costituiscono un’indennità di natura compensativa.

2.3 – Infine non risultano per tabulas atti interruttivi di tale prescrizione.

2.4 - Ne deriva che il diritto è senz’altro prescritto sino al 28.7.2000, posto che la data di notifica del ricorso valevole ad interrompere l’ulteriore decorso del termine prescrizionale è rappresentata da quella della spedizione postale, vale a dire il 28.7.2005, e non già quella di arrivo del ricorso stesso all’Amministrazione, indicata dall’Avvocatura dello Stato (3.8.2005).

3 - Inoltre deve evidenziarsi che non tutti i ricorrenti hanno dato prova dell’assegnazione al servizio de quo; è, infatti, in atti un’attestazione in tal senso rilasciata dal Settore “Autoparco” dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, datata 11.3.2014, che, tuttavia, nulla dice riguardo a M. G..

Conseguentemente, rispetto a quest’ultimo, che non ha assolto all’onere probatorio, attualmente stabilito dall’art. 64, comma 1, c.p.a., il ricorso è inammissibile, essendo carente del titolo a fondamento della propria legittimazione a ricorrere.

4 - Si è evidenziato in narrativa che tutti gli altri hanno invece dato prova di aver svolto il servizio di autista, per la durata di almeno tre ore consecutive, a seguito di formale assegnazione, per il periodo 21.6.2000-30.4.2002.

5 - Stante l’illustrata situazione in fatto, si tratta ora di accertare la spettanza o meno dell’indennità richiesta ai suddetti ricorrenti.

A tal fine si rende necessario esaminare le disposizioni che disciplinano l’indennità per servizi esterni e verificare se l’attività svolta dai medesimi possa o meno inquadrarsi in alcuna delle fattispecie ivi previste.

5.1 - L’art. 12 del d.P.R. 5.6.1990, n. 347, ha previsto che “il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (…) è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.

5.2 - Con il d.P.R. 31.7.1995, n. 395, è stato soppresso il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto e contestualmente è stato previsto uno specifico compenso giornaliero nei confronti proprio del “personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio”.

5.3 - Successivamente l’art. 11, comma 1, del d.P.R. 16.3.1999, n. 254, ha stabilito che “a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta (…), impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi”.

5.4 – Infine l’art. 9 del d.P.R. 18.6.2002, n. 164, ha rideterminato dal 1°.9.2002 l’entità del “compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”.

5.5 - Come risulta evidente, dal 1°.6.1999 la portata soggettiva dell’indennità per servizi esterni è stata molto ampliata e, per quanto qui interessa, è stata espressamente prevista per l’attività di tutela e di scorta, che è quella che i ricorrenti, tranne M…, hanno dato prova di aver svolto per un determinato periodo.

5.6 - Naturalmente è sempre richiesto che siano soddisfatti i requisiti dell’articolazione in turni e dell’assegnazione in base ad ordini formali di servizio, il che non è qui in dubbio.

5.7 - Ne consegue che in capo ai ricorrenti, ricadenti nell’ipotesi figurata dalla norma, deve affermarsi la spettanza dell’indennità di che trattasi.

6 - L’Amministrazione è tenuta a riconoscere detto diritto ed a corrispondere le somme spettanti dal 29.7.2000 (stante il perfezionarsi della prescrizione quinquennale per il periodo antecedente) fino al 30.4.2002, data di cessazione dal servizio de quo, secondo quanto si desume dall’attestazione di servizio depositata in giudizio.

7 - Sul quantum così determinato devono essere calcolati gli interessi, dalla data di spettanza di ciascuna delle somme maturate sino al soddisfo, nella misura legale, e la rivalutazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c., calcolati con i criteri e le modalità stabilite ex lege per i crediti da lavoro on D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352.

8 - In ragione della peculiarità della questione disaminata, si ritengono sussistenti le gravi ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- relativamente a M. G. lo dichiara inammissibile e riguardo agli altri ricorrenti lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a corrispondere agli stessi le somme spettanti, conformemente a quanto indicato in motivazione;

- compensa integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014, con l’intervento dei Magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2014
panorama
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Re: indennità servizio esterno

Messaggio da panorama »

Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ed assumono di essere stati ed in alcuni casi di essere tuttora impiegati presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA della Direzione Nazionale Antimafia, in diverse Procure della Repubblica.

Ciascun Centro di tale Banca Dati, ubicato presso le Procure della Repubblica, perciò strutture facenti capo al Ministero della Giustizia, è costituito da personale Interforze, comprendente la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri, e svolge attività di supporto nella lotta alla criminalità.

Ricorso ACCOLTO

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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27/06/2014 201406812 Sentenza 1T


N. 06812/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09526/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9526 del 2005, proposto da:
P. N., C. G., D. B. R., D. C. G. e M. F., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Cinzia Meco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 91;

contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti all’indennità per servizi esterni di cui all’art.11 del d.P.R. n.254/1999;

e per la condanna
dell’Amministrazione a corrispondere detta indennità, maggiorata degli interessi dalla maturazione delle singole somme al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato ed assumono di essere stati ed in alcuni casi di essere tuttora impiegati presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA della Direzione Nazionale Antimafia, in diverse Procure della Repubblica.

Ciascun Centro di tale Banca Dati, ubicato presso le Procure della Repubblica, perciò strutture facenti capo al Ministero della Giustizia, è costituito da personale Interforze, comprendente la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri, e svolge attività di supporto nella lotta alla criminalità.

I ricorrenti hanno prodotto in giudizio attestati o ordini di servizio, dai quali si desume effettivamente l’assegnazione, in alcuni casi a tutt’oggi, a detta Banca Dati.

Con il ricorso in esame gli stessi lamentano la mancata corresponsione nei loro confronti dell’indennità per servizi esterni di cui all’art.11 del d.P.R. n. 254/1999, chiedendo l’accertamento del relativo diritto e la condanna dell’Amministrazione al suo versamento, con maggiorazione degli interessi.

Deducono in sostanza la violazione della citata disposizione, la quale avrebbe incluso nei servizi esterni, in grado di dare titolo all’indennità de qua, anche quelli che, pur svolgendosi in un ambito chiuso, siano svolti comunque in luogo diverso dalla caserma o dall’edificio in cui opera stabilmente il reparto di appartenenza, e sostengono di trovarsi proprio nella descritta situazione, in quanto la Banca Dati in questione è un ufficio del Ministero della Giustizia, precisamente istituito, nell’ambito della Direzione Nazionale Antimafia ed in tutte le Direzioni Distrettuali Antimafia, presso le Procure della Repubblica, per cui è un ufficio esterno alla Polizia di Stato.

Evidenziano inoltre di essere stati assegnati a tale Banca Dati in forza di apposito provvedimento del Procuratore Nazionale Antimafia o, in periferia, dei Procuratori della Repubblica e di partecipare alla lotta alla criminalità, svolgendo la propria attività secondo turnazione, e di essere, in virtù di tale assegnazione, esonerati completamente dalle attività delle rispettive sezioni di Polizia giudiziaria.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, la quale ha poi depositato una memoria defensionale.

In tale memoria essa ha in primo luogo sollevato eccezioni ed ha inoltre resistito alle censure di parte ricorrente.

Segnatamente essa ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero solo assunto, senza tuttavia dimostrare, l’assegnazione alla Banca Dati SIDDA/SIDNA, mentre sarebbe preciso onere indicare le condizioni legittimanti l’azione, vale a dire i fatti costitutivi della pretesa azionata, non potendosi altrimenti supplire attraverso l’istruttoria documentale sollecitata in ricorso.

Ha altresì eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 , n. 4, c.c., in riferimento a quanto eventualmente spettante ai ricorrenti con decorrenza antecedente ai cinque anni dalla notifica del ricorso (vale a dire per attività svolta in epoca antecedente al 5.10.2000), non essendo documentato il compimento di alcun atto interruttivo della stessa.

Nel merito ha contestato la fondatezza della pretesa fatta valere dagli istanti, assumendo che l’attività svolta dagli stessi non sarebbe assimilabile a quelle previste dalla disposizione invocata, ciascuna delle quali caratterizzata da un qualche aspetto di gravosità, e non potendo integrare il ‘servizio esterno’, “in quanto espletato nella stessa sede in cui ciascuno di essi disbriga ordinariamente e continuativamente – senza alcun onere o disagio aggiuntivo – la propria abituale attività lavorativa e i propri compiti istituzionali”.

Come già evidenziato in precedenza, i ricorrenti hanno poi depositato, nel corso del presente giudizio, ordini o attestati di servizio, dai quali risulta l’assegnazione ai Centri SIDDA/SIDNA.

Inoltre essi hanno prodotto una memoria difensiva.

Nella pubblica udienza del 20.5.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame gli attuali istanti, tutti appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, chiedono il riconoscimento del loro diritto all’indennità di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 254/1999 e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione nei loro confronti del relativo quantum, maggiorato degli interessi dalla data di maturazione sino al soddisfo, assumendo di essere stati assegnati alla Banca Dati SIDDA/SIDNA, ufficio del Ministero della Giustizia, precisamente istituito, nell’ambito della Direzione Nazionale Antimafia ed in tutte le Direzioni Distrettuali Antimafia, presso le Procure della Repubblica, con la finalità di supporto alla lotta alla criminalità, costituito da personale Interforze, comprendente la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri presso le Procure della Repubblica.

2 - Preliminarmente deve disaminarsi l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla resistente Amministrazione dell’Interno.

Essa va accolta.

2.1 - In primo luogo è evidente che, essendo l’indennità in questione un importo che avrebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..
2.2 - Né può ritenersi alla specie applicabile la sentenza della Corte costituzionale 1.6.1966, n. 63, che impone il mancato decorso del termine prescrizionale in relazione solo al diritto al salario, mentre le somme in questione costituiscono un’indennità di natura compensativa.

2.3 – Infine non risultano per tabulas atti interruttivi di tale prescrizione.

2.4 - Ne deriva che il diritto è senz’altro prescritto sino al 5.10.2000, posto che la data di notifica del ricorso, valevole ad interrompere l’ulteriore decorso del termine prescrizionale, è rappresentata dal 5.10.2005.

3 - Nel merito il ricorso è fornito di fondamento.

4 - Va in primo luogo evidenziato che tutti i ricorrenti hanno dato prova dell’assegnazione a detta Banca Dati, per cui essi hanno assolto all’onere probatorio, attualmente stabilito dall’art. 64, comma 1, c.p.a..
Infatti essi hanno depositato in giudizio in alcuni casi gli attestati di servizio ed in altri gli ordini di servizio, da cui risulta lo svolgimento della propria attività di analista delle informazioni presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA.

Segnatamente P. N. è stato in servizio, con formale ordine di servizio, presso la suindicata Banca Dati nell’ambito della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di OMISSIS dal 18.9.1997 sino al 12.1.2009, M. F. è stato assegnato sempre alla medesima Banca Dati a OMISSIS a decorrere anch’egli dal 18.9.1997 ed alla data del 22.1.2014, nella quale è stato rilasciato l’attestato di servizio, risultava ancora lì in servizio, D. B. R. risulta confermato alla Banca Dati nell’ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS con ordine di servizio del 29.4.2008, D. C. G. risulta addetta, come analista delle informazioni, alla Banca Dati presso la Procura della Repubblica OMISSIS dal maggio 1999 sino almeno alla data dell’attestato, vale a dire al 22.1.2014, infine C. A. risulta assegnato alla Direzione Distrettuale Antimafia di OMISSIS in data 7.4.1997, dove svolge funzioni di analista delle informazioni dal 25.2.1998.

5 - Stante l’illustrata situazione in fatto, si tratta ora di accertare la spettanza o meno dell’indennità richiesta ai ricorrenti.

6 - A tal fine si rende necessario esaminare la disposizione normativa invocata dagli stessi e verificare se l’attività svolta dai medesimi possa o meno inquadrarsi in alcuna delle fattispecie ivi previste.

L’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 254/1999 stabilisce che “a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi”.

La disposizione ivi citata (art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995) prevedeva genericamente un’indennità per servizi esterni sempre per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

6.1 - È evidente che la portata della spettanza dell’indennità in parola è stata ampliata, ricomprendendo non solo, come in origine, i ‘servizi esterni’, bensì altresì le molteplici “attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni”, purché siano svolte o “all’esterno degli Uffici” - come in precedenza - o anche “presso enti e strutture di terzi” e soddisfino sempre i requisiti dell’articolazione in turni e dell’assegnazione in base ad ordini formali di servizio.

7 - Nella specie i ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato e, come tali, sotto questo profilo, rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in parola, hanno dato prova, a seconda dei casi, di aver svolto o di svolgere tuttora la propria attività, secondo precisi turni, in qualità di analisti delle informazioni presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA, alla quale è addetto un gruppo interforze (Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Arma dei Carabinieri), all’interno delle Procure della Repubblica – Direzioni Distrettuali Antimafia, le quali fanno capo al Ministero della Giustizia, perciò Amministrazione diversa da quella di appartenenza, evidentemente in supporto all’attività di lotta alla criminalità.

7.1 - Risultano, perciò, in concreto verificati tutti i requisiti prescritti dalla norma in esame.

7.2 - Conseguentemente, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in un caso del tutto simile a quello in esame – si faceva riferimento al Gruppo interforze di polizia giudiziaria - sezione microcriminalità, esistente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Padova – deve affermarsi la spettanza, in capo ai ricorrenti, dell’indennità di che trattasi (cfr.: Cons.St. - sez. VI, 4.6.2007, n. 2944; T.a.r. Liguria - sez. II, 22.6.2002, n. 705).

7.3 - L’Amministrazione è tenuta a riconoscere detto diritto ed a corrispondere le somme spettanti, avuto riguardo al periodo di concreto svolgimento dell’attività da parte di ciascuno dei ricorrenti presso la predetta Banca Dati, a decorrere dal 6.10.2000, stante il perfezionarsi della prescrizione quinquennale per il periodo antecedente.

8 - Sul quantum così determinato devono essere liquidati gli interessi, dalla data di spettanza di ciascuna delle somme maturate sino al soddisfo, nella misura legale, e la rivalutazione, prevista direttamente dall’art. 429 c.p.c. (perciò accessorio ex lege, a prescindere da una specifica domanda di parte), calcolati con i criteri e le modalità stabilite per i crediti da lavoro con D.M. Tesoro 1.9.1998, n. 352.

9 - L’accoglimento parziale del ricorso, dovuto all’eccepita prescrizione quinquennale fino al 5.10.2000, e la peculiarità della questione sottesa e disaminata dal Collegio inducono a ritenere sussistenti le gravi ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti le somme spettanti, conformemente a quanto indicato in motivazione;

- compensa integralmente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di difesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014, con l’intervento dei Magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
panorama
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Re: indennità servizio esterno

Messaggio da panorama »

seguito sentenza postata precedentemente in data 01/07/2014.
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Il CdS accoglie l'Appello dell'Amministrazione.

Infatti chiarisce:

1) - L’Amministrazione appellante deduce, altresì, vizio di motivazione nella parte in cui il TAR adito qualifica come “servizio esterno” la semplice prestazione di servizio presso un ufficio non costituente una articolazione organizzativa della amministrazione di appartenenza, senza provvedere all’accertamento delle condizioni richieste dalla normativa per il conseguimento dell’indennità relativa a tipi di prestazioni connotate da reale stato di disagio.

2) - Tuttavia, essendo il ricorso in primo grado palesemente infondato nel merito alla luce della vasta giurisprudenza della Sezione richiamata al capoverso del punto 7, il Collegio ritiene di dover seguire questa via ai fini di una maggiore chiarezza della decisione e di un compiuto accertamento delle situazioni di fatto e di diritto all’esame del presente giudizio.

3) - Ai fini dell’esame nel merito, deve essere in primo luogo considerato il tenore letterale della disposizione normativa di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 254/1999.

4) - L’indennità oggetto del presente ricorso richiede un quid pluris affinché possa legittimamente essere concessa, i.e. la sussistenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato.

5) - Il caso in esame non rientra nelle caratteristiche indicate dalla norma di cui al più volte citato art. 11, dal momento che l’attività svolta presso le banche dati delle Procure distrettuali antimafia non sono per alcun aspetto assimilabili a quelle da esso previste, ciascuna delle quali è connotata da qualche aspetto di gravosità o di rischio per i soggetti implicati.

6) - Anche la espressione “sulla base di formali ordini di servizio” non si presta ad essere estesa alla attività di mera assegnazione alle banche dati.

7) - Dalla stessa memoria di costituzione degli appellati si evince chiaramente che l’attività dai medesimi compiuta, pur di gran pregio per gli organi inquirenti, difetti del requisito del maggior disagio o rischio previsto come essenziale dalla norma della cui applicazione si tratta.

8) - Il provvedimento del 10 novembre 1998 della DDA, richiamato nella memoria di costituzione degli appellati, nella indicazione dell’attività svolta dalla categoria degli analisti, cui si dichiara essi appartengano, enuclea operazioni di catalogazione, verifica, segnalazione e redazione degli atti prive di quel contatto con le realtà circostanti potenzialmente pregiudizievoli per i soggetti coinvolti e dunque inidonee a giustificare la corresponsione dell’indennità richiesta.

Per completezza leggete il tutto qui sotto per comprendere meglio le motivazioni.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502293
- Public 2015-05-07 -


N. 02293/2015REG.PROV.COLL.
N. 09600/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9600 del 2014, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro
( - omissis - poiché indicati precedentemente ), rappresentati e difesi dall'avvocato Cinzia Meco, con domicilio eletto presso lo studio professionale dell’avvocato Cinzia Meco in Roma, Via Nomentana, n. 91;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 06812/2014, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto all'indennità per servizi esterni di cui all'art. 11 DPR n. 254/1999;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ( omissis – ricorrenti );
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Tebaidi su delega di Meco e l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - In data 5 ottobre 2005 proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, i signori ( OMISSIS ) per l’ottenimento dell’indennità di cui all’art.11 del d.P.R. 254/99 maggiorata degli interessi ad essa correlati dalla data di maturazione. A sostegno delle proprie richieste ponevano un periodo di impiego operativo presso le banche dati investigative del SIDDA-SIDNA (sistema informativo direzione distrettuale antimafia/ sistema informativo direzione nazionale antimafia) che, stante la letteralità dell’art.11 d.P.R. n. 254/99, avrebbe assunto il connotato di “servizio esterno” tale da consentire la percezione dell’emolumento ivi previsto.

2. - Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno assumendo l’infondatezza delle istanze così formulate per omessa esposizione della causa petendi; eccepiva l’avvenuta prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2948 c.4 c.c. per i servizi svolti in epoca antecedente ai cinque anni dalla notifica del ricorso vista l’inesistenza di atti interruttivi della stessa; resisteva alle censure mosse da parte ricorrente.

3. - In parziale accoglimento del ricorso, il TAR del Lazio con la sentenza n. 6812/2014, ammetteva l’eccezione di prescrizione opposta dalla Amministrazione resistente per il periodo precedente alla notifica del ricorso ma, ritenuta la fondatezza del gravame così formulato, condannava la stessa alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti per il periodo di concreto svolgimento dell’attività da parte di ciascuno di essi maggiorata degli interessi legali. I ricorrenti hanno dato prova, a seconda dei casi, di aver svolto o di svolgere tuttora la propria attività, secondo precisi turni, in qualità di analisti delle informazioni presso la Banca Dati SIDDA/SIDNA, alla quale è addetto un gruppo interforze (Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Arma dei Carabinieri), all’interno delle Procure della Repubblica – Direzioni Distrettuali Antimafia, le quali fanno capo al Ministero della Giustizia, perciò Amministrazione diversa da quella di appartenenza, evidentemente in supporto all’attività di lotta alla criminalità. Risultano, perciò, in concreto verificati tutti i requisiti prescritti dalla norma in esame.

4. - Impugna la suindicata sentenza il Ministero dell’Interno chiedendone l’annullamento o la riforma. Il Ministero eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso, poiché carente delle necessarie indicazioni in ordine alla sede, alla tipologia dei servizi, agli ordini ricevuti, per ciascuno dei singoli ricorrenti. Non è stata precisata, infatti, la causa petendi di ciascuna delle posizioni fatte valere in giudizio e cioè le circostanze per le quali si è chiesto il riconoscimento dell’indennità, ma si è solo dato conto dell’assegnazione al servizio presso la banca dati SIDDA/SIDNA della Direzione Nazionale Antimafia. In mancanza di un elemento processuale essenziale, ne deriva un irrimediabile difetto nella instaurazione del contraddittorio, non rilevato dal giudice, nonché violazione dell’art.112 c.p.c per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni avanzate dall’Amministrazione resistente. L’Amministrazione appellante deduce, altresì, vizio di motivazione nella parte in cui il TAR adito qualifica come “servizio esterno” la semplice prestazione di servizio presso un ufficio non costituente una articolazione organizzativa della amministrazione di appartenenza, senza provvedere all’accertamento delle condizioni richieste dalla normativa per il conseguimento dell’indennità relativa a tipi di prestazioni connotate da reale stato di disagio. Vengono quindi richiamate numerose pronunce del Consiglio di Stato che hanno affermato la non spettanza dell’indennità in questione al personale della Polizia di Stato in servizio esterno presso i vari Uffici giudiziari.

5. - Si costituiscono in giudizio gli appellati con propria memoria assumendo l’infondatezza della eccezione avanzata dalla Amministrazione appellante relativa alla mancata dimostrazione dei presupposti per ciascuno dei ricorrenti stante il deposito di una apposita istanza, predisposta nel ricorso introduttivo e reiterata nella memoria di replica del 13 febbraio 2014, diretta ad ottenere i fascicoli personali dei ricorrenti ed i rispettivi ordini di servizio, e rimasta disattesa dal TAR Lazio. Si sottolinea la terzietà dell’ente Direzione Distrettuale Antimafia ove gli appellati erano assegnati in servizio esterno rispetto al Corpo di appartenenza in quanto facente parte della struttura del Ministero di Grazia e Giustizia e di diversa ubicazione rispetto agli edifici del Ministero dell’Interno. Infine si oppone alle argomentazioni di merito del Ministero appellante la percezione dell’indennità medesima da parte degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza impiegati presso gli stessi centri SIDDA-SIDNA.

6. – Il Collegio, chiamata la causa per l’esame dell’appello cautelare nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2015, avendo avvisato le parti, ritiene sussistano i presupposti per decidere la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a..


7. - L’appello dell’Amministrazione è fondato alla luce di una costante e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato a cui si fa riferimento anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a. (Sezione III, sent. 8 luglio 2014 n. 3471; sent. 23 gennaio 2013, n. 409; sent. 18 dicembre 2013, n. 6047; sent. 15 maggio 2013, n. 2649; sent. 4 luglio 2011, n. 4005; sent. 31 giugno 2011, n.3575; Sezione. IV, sent. 27 novembre 2007, n. 6053; sent. 22 febbraio 2005, n. 2241; Sezione VI, sent. 20 marzo 2007, n. 2294; sent. 28 settembre 2006, n. 5692; sent. 17 aprile 2007, n. 5324; sent. 28 settembre 2006 n. 5693 e 5694).

7.1. - Deve essere in primo luogo rilevato che l’appello dell’Amministrazione contesta l’intera sentenza riproponendo le eccezioni di più vasta portata, in termini di inammissibilità o di integrale rigetto nel merito del ricorso di primo grado.

7.2. – Deve essere pertanto preliminarmente esaminata la censura di inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza delle posizioni fatte valere con ricorso collettivo. I ricorrenti di primo grado avevano, infatti, proposto un ricorso collettivo limitandosi sostanzialmente a dedurre la loro assegnazione di servizio presso le Procedure Distrettuali Antimafia alla banche dati SIDDA-SIDNA e le modalità di svolgimento del lavoro mediante turni senza specificare e dimostrare la conformità del lavoro svolto alle caratteristiche richieste dalle disposizioni dell’art. 11 del d.P.R. 254/1999 di cui si invoca l’applicazione.

Questa Sezione ha avuto modo di affermare in analoghe fattispecie (sentenze n. 2649 del 15 maggio 2013 e n. 4005 del 4 luglio 2011) che chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l'omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.

L'attenuazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell'onere probatorio e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda (CdS, sezione III, n. 111/2014). Non può pertanto essere accolta la richiesta istruttoria avanzata in primo grado e riproposta in appello dagli appellati per accertare le caratteristiche del servizio esterno da essi svolto né le indicazioni fornite al riguardo con il richiamo al provvedimento del 10 novembre 1998 della Direzione Distrettuale Antimafia interessata, (si veda il successivo punto 7.5.) possono essere considerate sufficienti. L’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale appare dunque fondata, non potendosi eludere la necessità di fornire gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio attraverso una apposita istanza volta ad ottenere dal giudice lo svolgimento di una istruttoria presso l’Amministrazione avversaria. Proprio tale istanza finisce per dimostrare la mancanza nel ricorso di quegli elementi essenziali atti a configurare le pretese azionate in giudizio. Il ricorso dovrebbe quindi essere dichiarato inammissibile per questa ragione. Tuttavia, essendo il ricorso in primo grado palesemente infondato nel merito alla luce della vasta giurisprudenza della Sezione richiamata al capoverso del punto 7, il Collegio ritiene di dover seguire questa via ai fini di una maggiore chiarezza della decisione e di un compiuto accertamento delle situazioni di fatto e di diritto all’esame del presente giudizio.

7.3. – Ai fini dell’esame nel merito, deve essere in primo luogo considerato il tenore letterale della disposizione normativa di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 254/1999 della cui applicazione si tratta: “A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”.

7.4. – La norma è chiara nel confermare la logica dell’istituto e la natura delle attività a cui si applica alla luce della originaria ratio dell’istituto come definito dall'art. 12, d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, (sotto la rubrica dell’articolo, anche essa significativa: Servizi esterni ed ordine pubblico in sede), ratio che non viene affatto modificata dalle successive estensioni operate prima dal d.P.R. n. 254/1999, sopra riportata, poi dal D.P.R n. 164/2002, che, proprio in ragione del maggior disagio che le attività considerate implicano, estende la indennità anche a servizi di limitata durata oraria, ma non inferiori alle tre ore.

Anzi, per aspetti diversi, proprio le norme che estendono l’applicazione dell’indennità per servizi esterni confermano la sua ragion d’essere e la logica che deve guidarne la concessione.

7.5. - Non vi è alcun dubbio sul fatto che le attività da svolgere debbano rientrare tutte – anche se svolte presso uffici terzi - tra i servizi di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di telecomunicazioni ovvero in attività assimilabili a queste in modo specifico e non generico. Inoltre deve trattarsi di attività svolte su turni e sulla base di formali ordini di servizio.

Infatti la corresponsione dell’indennità predetta serve a compensare il personale che si trovi ad operare in situazioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici ed ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, nel caso in cui il personale operi a bordo di volanti, espleti il servizio di vigilanza ad obiettivi sensibili, effettui servizi di pattuglia in ambito stradale e autostradale, cioè in presenza di situazioni fattuali in cui il servizio sia reso tendenzialmente per tutta la durata del turno all’aria aperta. L’esigenza è quella di ristorare il particolare disagio derivante da un servizio gravoso perché esposto a particolari fattori di rischio ambientale e dunque insussistente e non riconducibile alla previsione normativa nell’ipotesi del servizio effettuato fuori dagli uffici dell’unità di appartenenza, ma presso altri uffici. L’indennità oggetto del presente ricorso richiede un quid pluris affinché possa legittimamente essere concessa, i.e. la sussistenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato. In caso contrario, si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che, ancorché impiegati presso Amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichico ed alimentando, innegabilmente, una disparità di trattamento fra gli stessi operatori. Pertanto ai fini dell’applicazione della norma non possono essere qualificati come esterni quei servizi resi “in via ordinaria” ancorché presso enti o strutture di terzi, ossia in uffici di polizia ubicati presso Amministrazioni od enti diversi.

7.6. - Il caso in esame non rientra nelle caratteristiche indicate dalla norma di cui al più volte citato art. 11, dal momento che l’attività svolta presso le banche dati delle Procure distrettuali antimafia non sono per alcun aspetto assimilabili a quelle da esso previste, ciascuna delle quali è connotata da qualche aspetto di gravosità o di rischio per i soggetti implicati. Anche la espressione “sulla base di formali ordini di servizio” non si presta ad essere estesa alla attività di mera assegnazione alle banche dati. Dalla stessa memoria di costituzione degli appellati si evince chiaramente che l’attività dai medesimi compiuta, pur di gran pregio per gli organi inquirenti, difetti del requisito del maggior disagio o rischio previsto come essenziale dalla norma della cui applicazione si tratta. Il provvedimento del 10 novembre 1998 della DDA, richiamato nella memoria di costituzione degli appellati, nella indicazione dell’attività svolta dalla categoria degli analisti, cui si dichiara essi appartengano, enuclea operazioni di catalogazione, verifica, segnalazione e redazione degli atti prive di quel contatto con le realtà circostanti potenzialmente pregiudizievoli per i soggetti coinvolti e dunque inidonee a giustificare la corresponsione dell’indennità richiesta. Lo dimostra ulteriormente il fatto che i servizi in questione non sono contemplati esplicitamente nell’ambito dei protocolli di intesa e delle “circolari” del Ministero che elencano i servizi svolti con turni obbligatori di lavoro giornaliero e periodici anche se non continuativi e sulla base di ordini formali di servizio. Tali protocolli e circolari non possono avere d’altra parte valore solo esemplificativo e chiarificatore, stanti i riflessi finanziari connessi all’individuazione dei servizi stessi.

7.7. – Neanche la segnalazione che operatori appartenenti ad altre forze di polizia e applicati alle medesime attività svolte dai ricorrenti abbiano beneficiato dell’indennità in questione è significativa, dal momento che la giurisprudenza sopracitata dà conto di numerosi casi di applicazione estensiva e talvolta opportunistica della norma a volte dovuta alla ambigua formulazione delle circolari ministeriali (si veda ad esempio il caso considerato nella sentenza del CdS n. 409/2013). In tali circostanze l’Amministrazione avrebbe avuto piuttosto il dovere di procedere alla revoca in autotutela dei provvedimenti concessivi della indennità per evitare di incorrere in possibili responsabilità erariali.

8. – In conclusione l’appello dell’Amministrazione deve essere accolto nel merito e di conseguenza la sentenza del TAR deve essere riformata respingendo il ricorso in primo grado.

9. - Nelle considerazioni svolte al punto 7.7. e nell’andamento della vicenda nei due gradi del giudizio si ravvisano giusti motivi per compensare le spese per entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l'appello dell’Amministrazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Spese compensate per i due gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
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Re: indennità servizio esterno

Messaggio da panorama »

fa seguito alla sentenza postata in data 20.06.2014.

Il CdS ribalta la suindicata sentenza, accogliendo l'Appello proposto dal Min.Int..-

I motivi leggeteli direttamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201503426
- Public 2015-07-08 -


N. 03426/2015REG.PROV.COLL.
N. 01405/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2015, proposto dal:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

contro
(congruo numero di persone interessate);

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 6536 del 19 giugno 2014, resa tra le parti, concernente l’accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità per servizi esterni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1245 del 19 marzo 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il consigliere Dante D'Alessio e udita per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Agnese Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, con sentenza n. 6536 del 19 giugno 2014, ha accolto, nei limiti dell’eccepita prescrizione quinquennale (formatasi sino al 28 luglio 2000), il ricorso che era stato proposto dai signori (OMISSIS per brevità di spazio), appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, per l’accertamento del loro diritto a conseguire l’indennità di cui all'art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, per essere stati addetti al servizio di autista al seguito di personalità, dal 21 giugno 2000 al 30 aprile 2002, ed aver quindi svolto in via continuativa servizi in ambiente esterno.

Il T.A.R. ha invece dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M. G. che non aveva assolto l’onere di provare il titolo a fondamento della propria legittimazione a ricorrere.

2.- Il Ministero dell’Interno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

In particolare l’Amministrazione ha sostenuto che, anche sulla scorta della giurisprudenza più recente, l’originario ricorso collettivo doveva ritenersi inammissibile, essendo privo, per ciascuno dei singoli ricorrenti, delle necessarie indicazioni in ordine alla sede di effettivo svolgimento dei servizi, alla durata delle prestazioni esterne e agli ordini ricevuti.

Nel merito della questione ha poi sostenuto che l’indennità prevista dal citato art. 12 del D.P.R. n. 147 del 1990, estesa ai servizi di tutela e scorta dall’art. 11 del D.P.R. n. 254 del 1999, poteva essere riconosciuta solamente in favore di dipendenti che avevano svolto servizi esterni per l’intero arco della giornata, prima che il successivo D.P.R. 164 del 18 giugno 2002 estendesse tale beneficio anche al personale impiegato in tali servizi con turni comunque non inferiori alle tre ore.

3. L’appello è fondato.

Deve essere, infatti, accolta la censura di inammissibilità del ricorso originario per indeterminatezza delle posizioni fatte valere con un ricorso collettivo.

3.1.- I ricorrenti di primo grado avevano, infatti, proposto un ricorso collettivo limitandosi sostanzialmente a dedurre, a sostegno della loro pretesa, di aver svolto in via continuativa spostamenti in ambiente esterno in quanto addetti al servizio di autista al seguito di personalità, ma non avevano tuttavia minimamente specificato, se non mediante riferimenti generici (non puntuali, né personalizzati), in base a quale ordini di servizio e con quale periodicità avevano svolto l’attività per la quale avevano chiesto l’attribuzione dell’indennità aggiuntiva.

I ricorrenti, in particolare, avevano tutti prodotto in giudizio (tranne M. G.), un’attestazione rilasciata dal Settore “Autoparco” dell’Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in data 11 marzo 2014, da cui risultava che dal 21 giugno 2000 al 30 aprile 2002 avevano svolto attività lavorativa di autisti a disposizione di alte personalità.

3.2.- I ricorrenti non hanno tuttavia indicato per quali periodi, nel predetto arco temporale, ciascuno di essi era stato effettivamente impegnato nei servizi esterni, né i turni di servizio prestati sulla scorta di ordini formali.

La circostanza che i ricorrenti fossero stati assegnati all’Autoparco e posti a disposizione di diverse personalità non prova, infatti, che gli stessi avessero effettivamente svolto attività esterna in condizioni di disagio, come richiesto dalla normativa di riferimento, e per periodi non inferiori a tre ore lavorative consecutive.

Il ricorso da essi proposto non poteva ritenersi quindi ammissibile.

3.3.- Infatti, come questa Sezione ha avuto modo di affermare in analoghe fattispecie (fra le più recenti: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 111 del 15 gennaio 2014 e n. 2649 del 15 maggio 2013), chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti. Mentre deve ritenersi inammissibile il ricorso collettivo che nulla dice in ordine alle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità dello loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda.

Del resto l'attenuazione, nel processo amministrativo, del principio dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell'onere probatorio (specie laddove, come nella fattispecie, si faccia valere un diritto soggettivo nell’ambito di un rapporto paritetico) e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda.

4.- Per completezza si deve aggiungere che il ricorso di primo grado si rivela, come pure dedotto con l’atto di appello, comunque infondato, tenuto conto che solo con il D.P.R. n. 164 del 18 giugno 2002 è stata prevista la remunerabilità dei servizi di durata minore dell’intero turno, ma non inferiore alle tre ore, e considerato che i ricorrenti avevano, come si è ricordato, sostenuto di essere stati addetti alla funzione di autisti di autorità dal 21 giugno 2000 al 30 aprile 2002 senza aver provato di aver effettivamente svolto attività esterna in condizioni di disagio, come richiesto dalla normativa di riferimento, per periodi non inferiori a tre ore lavorative consecutive in tutto il suddetto periodo.

4.1.- In ogni caso, come pure questa Sezione ha già ricordato, il significato di "servizio esterno" adoperato dalle norme citate deve essere direttamente correlato allo stato di disagio e non alle prestazioni che sono proprie del militare impiegato, per specifico compito d'istituto ed in via normale, a compiere la sua attività di lavoro presso uffici che costituiscono la sua sede di servizio.

Anche di recente questa Sezione ha, in proposito, affermato che l’indennità in questione «richiede un quid pluris affinché possa legittimamente essere concessa, i.e. la sussistenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato. In caso contrario, si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che, ancorché impiegati presso Amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichic, alimentando, innegabilmente, una disparità di trattamento fra gli stessi operatori» (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2293 del 7 maggio 2015).

5. Per le ragioni esposte, l'appello è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso collettivo proposto in primo grado deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della natura della questione trattata si può disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, n. 6536 del 19 giugno 2014, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 08/07/2015
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Re: indennità servizio esterno

Messaggio da panorama »

PolStato - corresponsione dei benefici economici arretrati della doppia indennità per servizi esterni.
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1) - i ricorrenti, premesso di essere tutti appartenenti alla Polizia di Stato e di essere stati adibiti al servizio di scorta e tutela di varie personalità a rischio, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto, e la corrispondente condanna del Ministero dell’interno, alla corresponsione dei benefici economici arretrati della doppia indennità per servizi esterni di cui al combinato disposto degli artt. 9, co. 1, del d.P.R. n. 395/1995, 11 del d.P.R. n. 254/1999, 9 del d.P.R. n. 164/2002 e 8, co. 2, del d.P.R. n.170/2007

Accolto
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201604681, - Public 2016-04-22 -


N. 04681/2016 REG.PROV.COLL.
N. 08123/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8123 del 2009, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 145;

contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

l’accertamento del diritto, e la corrispondente condanna del Ministero dell’interno, alla corresponsione dei benefici economici arretrati della doppia indennità per servizi esterni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. Italo Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, premesso di essere tutti appartenenti alla Polizia di Stato e di essere stati adibiti al servizio di scorta e tutela di varie personalità a rischio, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto, e la corrispondente condanna del Ministero dell’interno, alla corresponsione dei benefici economici arretrati della doppia indennità per servizi esterni di cui al combinato disposto degli artt. 9, co. 1, del d.P.R. n. 395/1995, 11 del d.P.R. n. 254/1999, 9 del d.P.R. n. 164/2002 e 8, co. 2, del d.P.R. n.170/2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza, per ogni singolo ricorrente, dalla data di primo impiego in servizi esterni articolati in doppio turno giornaliero, al netto in ogni caso delle somme eventualmente già loro corrisposte dall'Amministrazione a tale titolo.

1.1. A sostegno della loro domanda i ricorrenti articolano i seguenti motivi:

- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del R.D.L. 19.01.1939, n. 295, come modificato dalla legge 7.8.1985, n. 428, in relazione alla decorrenza del beneficio economico della doppia indennità di cui agli artt. 9 del d.P.R. n. 395/1995, 11 del d.P.R. n. 254/1999, 9 del d.P.R. n. 164/2002 e 8, co. 2, del d.P.R. 170/2007;

- eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, avuto riguardo alle pronunce della Commissione paritetica di cui all'art. 29, co. 3, del d.P.R. n. 164/2002;

- eccesso di potere per disparità di trattamento avuto riguardo alla posizione dei dipendenti della Polizia di Stato che svolgono impiego qualificato esterno non articolato settimanalmente in doppio turno giornaliero.

I ricorrenti, in particolare, assumono che le loro mansioni, le cui modalità sono predisposte dall'Ufficio di appartenenza sulla base di formali ordini di servizio, consistono precipuamente nell'impiego in attività di tutela e scorta in ambiente esterno con orario settimanale che si articola a giorni alterni e che prevede, nella medesima giornata, due turni di servizio esterno.

1.2. A conforto della loro pretesa i ricorrenti richiamano la normativa rilevante che si è succeduta nel tempo, ossia:

A) il d.P.R. 31.7.1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), pubblicato in G.U. 22.9.1995, n. 222, il cui art. 9, rubricato “servizi esterni ed ordine pubblico in sede”, al co. 1 ha previsto che “A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.”;

B) il d.P.R. 16.3.1999, n. 254, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, pubblicato in G.U. 3.8.1999, n. 180, il cui art. 11, rubricato “servizi esterni ed ordine pubblico in sede”, ai co. 1 e 2 ha stabilito che “A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.”;

C) il d.P.R. 18.6.2002, n. 164, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, pubblicato in G.U. 31.7.2002, n. 178, il cui art. 9, rubricato “servizi esterni”, al co. 1 ha disposto che “A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di € 6,00.”;

D) il d.P.R. 11.9.2007, n. 170, recante il recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato in G.U. 18.10.2007, n. 243, il cui art. 8, rubricato “indennità per servizi esterni”, ha infine previsto che “1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.”.

1.3. Premesso quanto precede, i ricorrenti assumono di avere diritto alla predetta indennità per servizi esterni in misura doppia e ciò perché gli stessi sono stati impiegati per esigenze della Amministrazione con orario settimanale articolato a giorni alterni, in attività esterne (in pratica, turni doppi nella medesima giornata lavorativa).

Ricordano poi che, al fine di chiarire la portata applicativa dell'art. 8 del d.P.R. n. 170/2007, nella seduta del 9.4.2008 la Commissione paritetica di cui all'art. 29, co. 3, del d.P.R. n. 164/2002 esprimeva un parere, vincolante nel merito a far data dal giorno in cui era stata formulata la richiesta (14.6.2006), riconoscendo da tale data, al personale che già effettuava un orario settimanale articolato a giorni alterni, il citato emolumento in misura doppia.

Per effetto di tale interpretazione, l'Amministrazione ha già corrisposto ai ricorrenti le competenze arretrate per l'attività di servizio esterno effettivamente svolta, ma solo a far data dal mese di giugno del 2006 anziché, come invece avrebbe dovuto alla luce delle norme in materia di prescrizione (quinquennale), da una data anteriore

1.4. Con memoria in vista dell’udienza di discussione, depositata il 4.3.2016, i ricorrenti precisano che la loro pretesa dovrebbe essere soddisfatta a decorrere dal 23.9.2004.

2. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio solo formalmente, non assumendo posizione in ordine al merito della pretesa e alle relative motivazioni di parte ricorrente.

3. La causa è stata quindi chiamata all’odierna udienza di discussione ed ivi trattenuta in decisione.

4. Il ricorso risulta fondato, e pertanto meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.

4.1. Il quadro normativo di riferimento sopra ricostruito è sufficientemente chiaro e, per di più, consolidato nella sua portata, anche in ragione della sua risalenza.

I ricorrenti hanno versato in atti copia di documentazione di servizio idonea a costituire prova sufficiente dei presupposti complessivi e di massima dell’an della loro pretesa.

Il comportamento assunto dalla Amministrazione dell’interno, che, per quanto intimata, si è costituita si formalmente ma senza tuttavia prendere posizione in ordine al merito della questione in argomento, consente a questo Collegio di trarre adeguati elementi di valutazione in ordine al fatto che essa non contesta la pretesa avversaria, di fatto sostanzialmente condividendola ed accettandola.

Il materiale documentale versato in atti, però, se per un verso consente di trarre elementi di conforto in ordine al fatto che, per ciascun ricorrente, ricorrono – in via generale – i presupposti per un’applicazione utile nei loro riguardi delle disposizioni normative ricordate, come peraltro altresì positivamente interpretate da parte della Commissione paritetica, dall’altro abbisognano di un riscontro puntuale e concreto che solo all’Amministrazione è consentito proficuamente effettuare, allo scopo di stabilire esattamente, per ciascun ricorrente, per quanti turni di servizio esterno effettivo essi hanno svolto precipuamente i compiti previsti dalla stessa normativa richiamata.

5. In accoglimento del ricorso, conseguentemente, il Ministero dell’interno deve essere condannato alla corresponsione degli emolumenti richiesti, previa tuttavia verifica e riscontro, per ciascun ricorrente, dei turni effettivi di servizio da essi singolarmente prestati nel corso dei quali gli stessi hanno svolto precipuamente i compiti di istituto previsti dalla ricordata normativa di riferimento.

Dal punto di vista della delimitazione temporale della pretesa accolta, avuto riguardo al fatto che, in materia, opera la prescrizione quinquennale e che, in concreto, l’atto interruttivo della prescrizione può qui essere fatto coincidere con la notificazione del ricorso in data 23.9.2009, terrà conto il predetto Ministero che detta pretesa in sostanza copre circa un biennio, ossia dal 23.9.2004 al giugno 2006, quando l’Amministrazione, in virtù del richiamato accordo interpretativo, ha già spontaneamente riconosciuto ai ricorrenti la decorrenza degli arretrati.

Le somme che verranno in tal modo calcolate dal Ministero, per ciascun ricorrente, dovranno poi essere sottoposte a rivalutazione monetaria dal giorno in cui le stesse sarebbero già state dovute a quelle del loro effettivo pagamento, in ciò rimanendo assorbiti i richiesti interessi.

6. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e conseguentemente condanna il Ministero dell’interno nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Italo Volpe, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2016
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