IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
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IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Messaggio da capricorno87 »
Buongiorno a tutti, circa due mesi fa sono stato inviato alla CMO competente per il rientro in servizio, ovviamente dopo malattia, non dipendente da causa di servizio.
Durante la visita , mi è stato detto che per la patologia per cui ero stato inviato a visita non vi erano problemi perchè fortunatamente a prognosi favorele, ma che purtroppo avendo visto tra la documentazione ospedaliera fornita, altra patologia per cui sono in trattamento con terapia anticoagulante ( probabilmente a vita), c'era la possibilità che non mi facessero più idoneo facendomi transitare nei ruoli civili.
Ho controllato l'elenco delle patologie che rientrano tra le cause di inidoneità, e purtroppo la mia rientra nell'elenco, quindi penso che al 95% mi passerrano ai ruoli civili.
Tralasciando l'aspetto psicologico di togliere la divisa ( oggettivamente pesante), qualcuno sa spiegarmi nell'eventualità di riforma, dal momento della stessa, qual'è l'iter burocratico per transitare nei ruoli civili?
Come si inoltra la domanda ?
Quanto tempo passa per il passaggio ai civili?
Prima della firma del nuovo contratto, c'è un iter "pseudoconcorsuale" da seguire?
Dal momento della riforma fino al passaggio ai ruoli civili, come funziona per lo stipendio?
Ci sono buone possibilità che io rimanga da civile nella stessa città ove mi trovo ed all'interno dei carabinieri?
Aggiungo che ho 12 anni di servizio.
Scusate le tante domande, ma mai mi sarei aspettato di doverle fare ma, oltre che a me, devo pensare anche alla mia situazione familiare, che dopo tantissimi sacrifici era finalmente stabile.
Grazie a tutti.
Durante la visita , mi è stato detto che per la patologia per cui ero stato inviato a visita non vi erano problemi perchè fortunatamente a prognosi favorele, ma che purtroppo avendo visto tra la documentazione ospedaliera fornita, altra patologia per cui sono in trattamento con terapia anticoagulante ( probabilmente a vita), c'era la possibilità che non mi facessero più idoneo facendomi transitare nei ruoli civili.
Ho controllato l'elenco delle patologie che rientrano tra le cause di inidoneità, e purtroppo la mia rientra nell'elenco, quindi penso che al 95% mi passerrano ai ruoli civili.
Tralasciando l'aspetto psicologico di togliere la divisa ( oggettivamente pesante), qualcuno sa spiegarmi nell'eventualità di riforma, dal momento della stessa, qual'è l'iter burocratico per transitare nei ruoli civili?
Come si inoltra la domanda ?
Quanto tempo passa per il passaggio ai civili?
Prima della firma del nuovo contratto, c'è un iter "pseudoconcorsuale" da seguire?
Dal momento della riforma fino al passaggio ai ruoli civili, come funziona per lo stipendio?
Ci sono buone possibilità che io rimanga da civile nella stessa città ove mi trovo ed all'interno dei carabinieri?
Aggiungo che ho 12 anni di servizio.
Scusate le tante domande, ma mai mi sarei aspettato di doverle fare ma, oltre che a me, devo pensare anche alla mia situazione familiare, che dopo tantissimi sacrifici era finalmente stabile.
Grazie a tutti.
- nonno Alberto
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Re: IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Messaggio da nonno Alberto »
Un po' di materiale da leggerecapricorno87 ha scritto: ↑gio gen 21, 2021 10:06 am Buongiorno a tutti, circa due mesi fa sono stato inviato alla CMO competente per il rientro in servizio, ovviamente dopo malattia, non dipendente da causa di servizio.
Durante la visita , mi è stato detto che per la patologia per cui ero stato inviato a visita non vi erano problemi perchè fortunatamente a prognosi favorele, ma che purtroppo avendo visto tra la documentazione ospedaliera fornita, altra patologia per cui sono in trattamento con terapia anticoagulante ( probabilmente a vita), c'era la possibilità che non mi facessero più idoneo facendomi transitare nei ruoli civili.
Ho controllato l'elenco delle patologie che rientrano tra le cause di inidoneità, e purtroppo la mia rientra nell'elenco, quindi penso che al 95% mi passerrano ai ruoli civili.
Tralasciando l'aspetto psicologico di togliere la divisa ( oggettivamente pesante), qualcuno sa spiegarmi nell'eventualità di riforma, dal momento della stessa, qual'è l'iter burocratico per transitare nei ruoli civili?
Come si inoltra la domanda ?
Quanto tempo passa per il passaggio ai civili?
Prima della firma del nuovo contratto, c'è un iter "pseudoconcorsuale" da seguire?
Dal momento della riforma fino al passaggio ai ruoli civili, come funziona per lo stipendio?
Ci sono buone possibilità che io rimanga da civile nella stessa città ove mi trovo ed all'interno dei carabinieri?
Aggiungo che ho 12 anni di servizio.
Scusate le tante domande, ma mai mi sarei aspettato di doverle fare ma, oltre che a me, devo pensare anche alla mia situazione familiare, che dopo tantissimi sacrifici era finalmente stabile.
Grazie a tutti.
Ciao Alberto
SGD-DNA
Transito ex militari impiego civile
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TRANSITO MILITARI
-Aspetti giuridici-
1) Qual è la normativa di riferimento per il transito degli ex militari, fisicamente inidonei, nei ruoli civili?
L'art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266, il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo di tale norma e l'art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).
Secondo tale normativa il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transita, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di comparazione allegata al predetto D.I.
2) Chi sono i destinatari di tale normativa?
Tutto il personale militare giudicato inidoneo, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, al servizio militare incondizionato, ma idoneo al transito nei ruoli civili che, al momento del giudizio di inidoneità, si trovi nella posizione di servizio permanente effettivo e non abbia superato il periodo massimo d'aspettativa di 730 giorni nel quinquennio.
3) A chi deve essere inoltrata l'istanza di transito ed in quali termini?
L'istanza di transito deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla data di notifica del giudizio definitivo di inidoneità al servizio militare per lesioni, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza il quale provvederà a trasmetterla alla competente 1^ Div.-1^Sez. della Direzione generale per il personale civile, nonché alla Direzione generale per il personale militare, corredata dell’apposita documentazione così come indicato nella circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione".
4) E' previsto un modulo per la compilazione dell'istanza?
Sì, è previsto un modulo esemplificativo di proposizione della domanda di transito secondo lo schema di cui al modello Allegato 1) alla sopra richiamata circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, reperibile su questo sito nella sezione "Modulistica".
5) Quali documenti devono essere allegati all'istanza?
Secondo le indicazioni della su indicata circolare la domanda deve pervenire a questa Direzione generale, obbligatoriamente corredata di:
1) processo verbale BL/B o estratto dei verbali mod. BL/G e BL/S firmato da tutti i componenti della competente Commissione medica, in originale o copia conforme, dal quale, nel contesto dei giudizi previsti dalla circolare n. 2/03 di DIFESAN, risulti:
a) il giudizio di inidoneità al servizio militare incondizionato;
b) l’espressa indicazione che l’inidoneità al servizio militare incondizionato sia conseguenza di “lesioni dipendenti o no da causa di servizio”.
In caso di coesistenza di più lesioni dipendenti e non da causa di servizio ovvero per le quali sia in corso il relativo riconoscimento, la Commissione stessa deve precisare se la inabilità permanente sia da attribuire, se del caso in misura prevalente, alle une o alle altre.
c) l’idoneità all’ulteriore reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero l’indicazione della non idoneità a tale ulteriore impiego.
d) eventuali controindicazioni all’ulteriore utilizzazione del personale in relazione ai profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, tenendo conto dell'infermità accertata (sia in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato con idoneità nella riserva, sia in caso di eventuale inidoneità parziale in attesa del giudizio su dipendenza da causa di servizio, sia in caso di inidoneità assoluta), con l’esplicito richiamo all’art. 930 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2) modello GL Allegato C alla direttiva DIFESAN PROT. N. 5000/2007 con il quale l’Ente-Distaccamento-Reparto-Comando di appartenenza ha richiesto al Dipartimento Militare di Medicina Legale di competenza, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, di avviare il militare alla visita medica collegiale da cui è derivato il giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato e idoneità all’impiego civile.
3) foglio “AVVERTENZE”, di cui all’Allegato A alla circolare di PERSOMIL DGPM/II/5/1.3 del 16 giugno 2003, opportunamente sottoscritto dall’interessato.
4) dichiarazione di autocertificazione di cui al modello in Allegato 2 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011, debitamente compilato a cura dell’interessato.
5) foglio notizie di cui al modello in Allegato 3 alla circolare n. 43267/B1 del 21 giugno 2011 debitamente compilato a cura dell’Ente/Distaccamento/Reparto/Comando di appartenenza.
6) Come viene determinata la sede di servizio?
I profili professionali da attribuire e l’indicazione delle sedi di servizio cui assegnare il personale militare transitato saranno individuati nell’ambito di apposite riunioni, a scadenza mensile, con i rappresentanti degli Stati Maggiori/Comando Generale delle FF.AA. e del Segretariato Generale della difesa tenendo presente, per quanto possibile, le esigenze degli istanti nonché l’imprescindibile e superiore interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.
Il personale transitato, ove non in contrasto con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, rimane in forza, in qualità di dipendente civile, nella regione in cui era in servizio al momento in cui è stato giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato.
Quanto sopra salvo quelle particolari fattispecie meritevoli di elevata tutela sociale che, opportunamente motivate e documentate e purché sussistano corrispondenti vacanze organiche nelle sedi interessate, potranno costituire deroghe alla procedura.
Il militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato transitato nei ruoli civili ha l’obbligo di permanenza presso la sede assegnata per almeno un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Eventuali deroghe potranno essere ammesse solo a fronte di particolari sopravvenute fattispecie degne di elevata protezione sociale opportunamente motivate e documentate, da valutarsi a cura dell’Amministrazione.
7) In quale posizione giuridica si trova il personale in attesa di transito?
In attesa delle determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla domanda di transito, il personale militare è considerato in aspettativa.

Con la firma del contratto individuale di lavoro il transito di un ex militare si considera concluso e di conseguenza, prima di allora, e dunque durante tutta la fase istruttoria, l'ex militare continuerà ad essere amministrato dalla Direzione generale per il personale militare.
Solo contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato, divenuto a tutti gli effetti dipendente civile, sarà amministrato dalla Direzione generale del personale civile.
9) Monetarizzazione della licenza non fruita.
Eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio e non fruite all'atto del transito stesso, devono essere fatte valere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione militare.
Va inoltre chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso.
Eventuali ulteriori quesiti in materia dovranno essere indirizzati alla competente Direzione Generale per il Personale Militare.
TRANSITO MILITARI NEI RUOLI CIVILI AI SENSI DELLA LEGGE 191/75 (riserve di posti in favore della categoria di ex militari congedati senza demerito) e DELLA LEGGE 599/54 (riserve di posti per i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di effettivo servizio).
Le istanze ai sensi delle leggi indicate non possono essere accolte in quanto le disposizioni contemplate da leggi speciali sono ricadute nell'ambito del dispositivo dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, che non le ha fatte salve, a differenza delle riserve in favore delle categorie protette. La legge n. 254/88 ha dunque sospeso l'efficacia degli artt. 28 e 29 della Legge 191/75 e quindi le assunzioni degli ex militari volontari congedati senza demerito e dell'art. 57 della legge 1954 n. 599 e quindi le assunzioni dei sottoufficiali con 12 anni di effettivo servizio. In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, sez. controllo, con delibera n. 86 del 1993.
Oltretutto il D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in vigore dal 09/10/2010, ha espressamente abrogato, tra le altre, le due leggi in questione.
TRANSITO MILITARI
-Aspetti economici-
1) Quale è la normativa di riferimento per il trattamento economico degli ex militari transitati all’impiego civile?
L’art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo dell’art. 14 della legge 266/1999 (v. ora art. 930 d.lgs. 90/2010), stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.
2) Quale è l’Ufficio competente a determinare il trattamento economico spettante ai militari che transitano nel ruolo del personale civile?
In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all’effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile - 3° Reparto - 6^ Divisione, che acquisisce la documentazione relativa agli emolumenti ? continuativi e pensionabili – percepiti alla data del giudizio di non idoneità al servizio militare.
3) Il trattamento economico spettante al personale militare, che ha prodotto domanda di transito ed è in attesa della pronuncia dell’amministrazione, è di competenza della Direzione Generale del Personale Civile?
No, il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell’accoglimento della domanda di transito e fino all’assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il personale militare. Il momento del transito di detto personale nei ruoli civili si identifica con la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che produce effetti costitutivi del rapporto. Eventuali pretese economiche relative a detto periodo, pertanto, devono essere avanzate alla Direzione Generale del personale militare.
4) A quale Ente la Direzione Generale per il Personale Civile effettua la richiesta di documentazione economica relativa al militare transitato all’impiego civile?
La richiesta viene indirizzata:
- all’ultimo Ente di servizio ovvero al Centro Documentale (già Distretto Militare) di appartenenza per gli ex militari alle FFAA dell’Esercito Italiano e della Aeronautica Militare;
- alla 10^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare ed alla Direzione di Commissariato Marina Militare - Roma, per gli appartenenti alla F.A. della Marina Militare;
- al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri.
5) Quale trattamento economico spetta al dipendente civile ex militare?
Quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare (art. 2, comma 8, D.I. 18 aprile 2002).
6) Come viene calcolato l’assegno riassorbibile?
Sulla base di un raffronto tra gli emolumenti ? fissi e continuativi ? che compongono la retribuzione percepita nella posizione militare (stipendio, retribuzione individuale di anzianità ,indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili) e quella spettante nella qualità di dipendente civile, costituita da stipendio determinato dal CCNL in vigore, retribuzione individuale di anzianità, R.I.A. ed indennità di amministrazione.
7) Quale è il trattamento economico che l’Ente di destinazione del personale militare appena transitato nei ruoli civili è tenuto ad erogare, nelle more della determinazione stipendiale adottata della Direzione Generale per il personale civile?
Nelle more dell’adozione, da parte della Direzione Generale per il personale civile, dell’atto che dispone il trattamento economico, comprensivo dell’assegno personale, gli Enti di destinazione del personale militare transitato nei ruoli civili sono tenuti all’erogazione del solo stipendio base corrispondente all’area e alla fascia retributiva di inquadramento. Successivamente all’adozione del provvedimento di determinazione stipendiale ad opera della Direzione Generale per il personale civile, l’Ente di destinazione del personale in argomento provvede al relativo adeguamento.

L’indennità di amministrazione non può essere esclusa dal raffronto delle retribuzioni ai fini del calcolo dell’assegno ad personam, in quanto è elemento fisso e continuativo della retribuzione ed è invariabile nel tempo.
9) Come può essere riassorbito l’assegno personale?
L’assegno personale è definito “riassorbibile” in quanto è una parte di retribuzione che si riduce di pari importo in corrispondenza di miglioramenti economici contrattuali ovvero discendenti da sviluppi economici (acquisizione della fascia retributiva superiore nell’ambito dell’area di inquadramento). Con l'assegno personale, infatti, viene riconosciuto un trattamento economico ad hoc superiore a quello previsto per l’area e la fascia retributiva d’inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”.
10) E’ possibile chiedere l’attribuzione dei benefici economici per un’infermità dipendente da causa di servizio?
Non è più possibile, perché l’art. 70 della legge 133/2008 ha disposto che a decorrere dal 1.1.2009 per i dipendenti civili il riconoscimento della causa di servizio non dà luogo ad un incremento percentuale del trattamento economico.
Tale norma trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, anche se iniziata quando rivestivano lo status militare, si sia conclusa con provvedimento successivo al 31.12.2008.
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Re: IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Messaggio da capricorno87 »
Grazie mille ! Adesso che ho tutta la normativa, vorrei conoscere qualche esperienza diretta!
Grazie ancora
Grazie ancora
Re: IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Ciao,
anche se non ti conosco è ovvio che sono colpito e dispiaciuto per la tua situazione.
Nel tuo post citi "l'elenco delle patologie che rientrano tra le cause di inidoneità", ma dove lo si può trovare questo elenco!?
Grazie ed in bocca al lupo per il futuro!
anche se non ti conosco è ovvio che sono colpito e dispiaciuto per la tua situazione.
Nel tuo post citi "l'elenco delle patologie che rientrano tra le cause di inidoneità", ma dove lo si può trovare questo elenco!?
Grazie ed in bocca al lupo per il futuro!
- nonno Alberto
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Re: IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Messaggio da nonno Alberto »
RdTStyle ha scritto: ↑sab gen 23, 2021 2:07 pm Ciao,
anche se non ti conosco è ovvio che sono colpito e dispiaciuto per la tua situazione.
Nel tuo post citi "l'elenco delle patologie che rientrano tra le cause di inidoneità", ma dove lo si può trovare questo elenco!?
Grazie ed in bocca al lupo per il futuro!
Eccolo, buona lettura
Tabelle lesioni infermità causa di servizio
Tabelle lesioni infermità causa di servizio
Tabelle allegate al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”, così come sostituite dalla tabelle annesse al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 “Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533”).
TABELLA A
LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
Prima categoria:
La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
La perdita totale di una mano e dei due piedi.
La perdita totale di una mano e di un piede.
La disarticolazione di un’anca; l’anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
La disarticolazione di un braccio o l’amputazione di esso all’altezza del collo chirurgico dell’omero.
L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell’anca o del ginocchio dell’arto superstite.
La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei, due politici e di altre sette o sei dita.
La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell’altra.
La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
L’anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
L’immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
Tumori maligni a rapida evoluzione.
La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
Esiti di laringectomia totale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).
Seconda categoria
Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell’altra.
La perdita di una coscia a qualunque altezza.
L’amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio.
Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall’azione di gas nocivi.
Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
La perdita della lingua.
Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell’orecchio medio.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.
La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell’altro pollice.
La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo.
Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
La perdita o i disturbi gravi della favella.
L’epilessia con manifestazioni frequenti.
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
Quarta categoria:
L’anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all’asse del corpo.
La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
La perdita totale di un pollice e dei due indici.
La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
La perdita di una gamba al terzo inferiore.
La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
Calcolosi renale e bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
L’epilessia ammenoché per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, coesteatomi, granulazioni).
Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.
Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che rie abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell’altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
L’anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
La perdita totale del pollice e dell’indice di una mano.
La perdita totale di ambo i pollici.
La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l’altro pollice.
La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l’altro indice.
La perdita di due falangi di otto e sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
La perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
La perdita di un piede ovvero l’amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci.
La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
L’arteriosclerosi diffusa e manifesta.
Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
Le nefriti o le nefrosi croniche.
Diabete mellito o insipido di media gravità.
L’ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media e cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare, tra 2/10 e 3/10 della normale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l’altro integro.
Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Sesta categoria:
Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
L’anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l’altro indice.
La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell’una e due delle ultime tre dell’altra.
La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l’altro pollice.
La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
L’amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionale.
Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da scrivere a categoria superiore.
Nefrectomia con integrità del rene superstite.
Psico-nevrosi di media entità.
Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell’acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l’acutezza visiva dell’altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoché per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.
L’anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica.
La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.
La perdita totale dei due indici.
La perdita totale di un pollice.
La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l’altro indice.
La perdita delle due falangi dell’indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.
La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
L’anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
L’anchilosi in estensione del ginocchio.
Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
Nevrosi cardiaca grave e persistente.
Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
Laparocele voluminoso.
Gastroduodenite cronica.
Esiti di resezione gastrica.
Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
Isteronevrosi di media gravità.
Perdita totale di due padiglioni auricolari.
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito non accompagnata da affezioni purulente dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
Esito di intervento radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l’altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del capo visivo stesso, o settori equivalenti.
Ottava categoria:
Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.
La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
La perdita della falange ungueale dei due pollici.
La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.
La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
La perdita di due falangi dell’indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
L’anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
L’accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
Bronchite cronica.
Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
Gli esiti di empiema non tubercolare.
Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
Gastrite cronica.
Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
Emorroidi voluminose procidenti.
Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
Cistite cronica.
Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
Ernie viscerali non contenibili.
Emicastrazione.
Perdita totale di un padiglione auricolare.
Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
La diminuzione bilaterale permanente dell’udito, non accompagnata da affezione purulenta dell’orecchio medio, quando l’audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
Otite media purulenta cronica semplice.
Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l’altro integro, che ne riducano l’acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
Dacriocistite purulenta cronica.
Congiuntiviti manifestamente croniche.
3 Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).
TABELLA B
LESIONI ED INFERMITÀ CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITÀ
PER UNA VOLTA TANTO
La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.
La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell’altra mano.
La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell’altro indice.
La perdita delle ultime due falangi dei due indici.
La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani.
La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.
La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.
La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell’altro piede.
La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.
Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare.
Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.
La distonia spastica diffusa del colon.
Ernie viscerali contenibili.
Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.
Riduzione dell’udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l’acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale.
L’epifora.
TABELLA E
ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ
A)
Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L’assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento.
L’assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell’articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l’assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma.
A-BIS)
La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
La disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi.
B)
Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
C)
Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi.
D)
Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
E)
Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba.
Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
F)
Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell’avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l’altro al terzo inferiore della gamba.
Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l’altro fino al terzo inferiore della gamba.
Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
G)
Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
La disarticolazione di un’anca.
Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
H)
Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l’applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
Anchilosi completa di un’anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
Criteri per l’applicazione delle tabelle A, B ed E
a) Il criterio dell’equivalenza previsto dal quarto comma dell’articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elericate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero , e dalla lettera F, numero. In tali lettere B, numero , ed F, numero , vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all’assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto.
La parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l’infermità e ascritta. Con l’espressione "assoluta", "totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell’arto offeso, di tutto l’arto coritrolaterale, e per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopradette. Per perdita totale di uri dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.
c) l’acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell’accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell’acutezza visiva dopo la correzione, dell’aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell’acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all’oftalmologia.Le frazioni del virus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.
Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, l’acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra l’ottotipo e l’individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:
V = 10/10;
V = 9/10;
V = 8/10;
V = 7/10;
V = 6/10;
V = 5/10;
V = 4/10;
V = 3/10;
V = 2/10;
V = 1/10 (5/50)
Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.
Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l’occhio a 50 cm da esso.
Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale è possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l’acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall’occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.
Per cecità assoluta si deve intendere l’abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.
Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l’altro occhio è cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l’altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto.
d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dello equilibrio statico e dinamico.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.
In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4° e 6ª) per equivalenza.
f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l’organo superstite per cause della guerra, la pensione o l’assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all’invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all’invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l’organo superstite.
Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.
Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all’espletamento di una determinata funzione (ad esempio l’apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).
Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l’apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).
Con la dizione "perdita parziale" dell’organo superstite ("... venga a perdere in parte l’organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell’organo medesimo.
Va altresì considerato alla stregua di "organi pari" quell’apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).
g) Quando nella tabella A non sia già specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.
Se il moncone dell’arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell’applicazione della classifica più favorevole sopra prevista.
h) Per le broncopatie croniche, l’assegnazione a categoria superiore alla 7ª prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all’entità dell’enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A) , n. , gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l’entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.
l) Ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l’invalidità di guerra.
m) Si presumono sempre interdipendenti con l’invalidità che ha dato diritto a pensione le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso
Ciao Alberto
Re: IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Alberto, sei sempre eccellente per chi, come me, legge Arabo!
Ti dovrebbero nominare moderatore anche te (se già non lo sei!)!
Sei Illuminante!
Hai mai pensato di fare un vademecum dove spieghi le casistiche delle riforme ed inabilita parziali e totali!?
Inoltre, quesito che mi rinviene in mente ora, per perdita si intende l'asportazione o anche "semplicemente" la mancata funzionalità!?
Ti dovrebbero nominare moderatore anche te (se già non lo sei!)!
Sei Illuminante!
Hai mai pensato di fare un vademecum dove spieghi le casistiche delle riforme ed inabilita parziali e totali!?
Inoltre, quesito che mi rinviene in mente ora, per perdita si intende l'asportazione o anche "semplicemente" la mancata funzionalità!?
- nonno Alberto
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Re: IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Messaggio da nonno Alberto »
RdTStyle ha scritto: ↑sab gen 23, 2021 3:13 pm Alberto, sei sempre eccellente per chi, come me, legge Arabo!
Ti dovrebbero nominare moderatore anche te (se già non lo sei!)!
Sei Illuminante!
Hai mai pensato di fare un vademecum dove spieghi le casistiche delle riforme ed inabilita parziali e totali!?
Inoltre, quesito che mi rinviene in mente ora, per perdita si intende l'asportazione o anche "semplicemente" la mancata funzionalità!?
Ciao Rocco,
la tua situazione è causa di servizio con riconoscimento e deliberata " SI" dal comitato di verifica.
Devi assolutamente valutare con lo specialista della mano se al momento necessita intervento chirurgico o meno, diversamente ben documentata chiedi l'ascrizione a tabella e contestuale equo indennizzo, non è improbabile, che evidenziandosi una " mancata funzionalità o ridotta capacità" essendo la mano con cui usi l'arma di ordinanza, in sede di visita la cmo ti proponga per i servizi parziali oppure con riforma e possibilità di transito.
Ma... sistema la pratica, come si dice nel nostro gergo militare, poiché hai già una futura ppo assicurata.
Ciao Alberto
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Re: IDONEITA' E PASSAGGIO AI RUOLI CIVILI.
Messaggio da capricorno87 »
Rdtstyle grazie per la tua vicinanza... ho visto che per la tabella ti hanno già risposto! 

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