Anche in Appello il CdS rigetta il ricorso.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202006949
Pubblicato il 12/11/2020
N. 06949/2020 REG. PROV. COLL.
N. 05996/2011 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5996 del 2011, proposto da OMISSIS
(congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Cinzia Meco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana, 91
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 745/2011
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e rilevato che per le parti nessuno è comparso.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I-ter, 26 gennaio 2011, n. 745 ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità prevista dalla L. n. 86/2001 a favore del personale trasferito d’autorità.
Gli appellanti avevano chiesto l’attribuzione di tale indennità a fronte della propria assegnazione, a domanda, a una Sezione di P.G.
Secondo il TAR, sinteticamente:
- le divergenze interpretative si sono, invece, appuntate sulla natura dello specifico trasferimento disposto a mente dell’art. 8, comma 1, disp. att. c.p.p. sostenendosi, da un lato e con indirizzo prevalente, che il trasferimento di unità di personale presso le Sezioni di polizia giudiziaria ha natura d'autorità, in quanto è destinato a soddisfare prioritariamente l'interesse dell'Amministrazione, non rilevando in contrario la domanda avanzata dal militare dipendente, da intendersi quale mera manifestazione di disponibilità;
- altre pronunce – rilevando la distinzione tra l’ipotesi di mobilità (sostanzialmente paraconcorsuale e che muove dalla necessaria presentazione di una domanda di assegnazione) prevista dal primo comma rispetto a quella disciplinata dal comma 3 della norma (che prescinde dalla richiesta dell’interessato e, per converso, presuppone la mancanza di questa) hanno assegnato natura autoritaria solo al trasferimento previsto dal comma 3;
- la Difesa erariale ha precisato nella propria seconda memoria difensiva che i trasferimenti degli odierni ricorrenti sono avvenuti ai sensi del comma 1 dell’art. 8 citato (dato questo non contestato);
- l’art. 3, comma 74, L. n. 350/2003 (norma di interpretazione autentica) non abroga l’art.8, comma 1, d.lgs. n. 271/1989 (unica disposizione che viene in considerazione nel caso di specie) regolando per il futuro ed in modo autonomo la stessa materia, ma si integra con la norma interpretata nel senso che la disciplina da applicarsi ai singoli casi concreti deve essere desunta cumulativamente da quest’ultima e dalla norma interpretativa;
- essa non introduce una disciplina innovativa del regime dettato con la predetta disposizione, limitandosi a definire l'ambito oggettivo di efficacia di quest'ultima, già controversa;
- la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa di cui trattasi, sollevata in via subordinata, è da ritenersi infondata.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva il Ministero appellato, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 13 ottobre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Gli appellanti, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, hanno proposto ricorso al fine di ottenere la declaratoria del diritto a vedersi corrispondere il trattamento economico di cui alla L. n. 86-2001 a seguito della loro assegnazione, in date diverse, a diverse Sezioni di Polizia Giudiziaria presso varie Procure della Repubblica.
Si può prescindere dalla preliminare eccezione di inesigibilità, per intervenuta prescrizione quinquennale, di ogni credito ipoteticamente maturato dagli attori prima del quinquennio antecedente alla data di presentazione del presente atto di ricorso (notificato il 26.1.2009), attesa l'infondatezza nel merito dell’appello.
2. Gli appellanti asseriscono di aver diritto a percepire l'indennità di trasferimento ex L. n. 86/2001, assumendo che nei loro confronti siano stati attuati dei veri e propri trasferimenti d'autorità che sono il presupposto per l'attribuzione del beneficio de quo.
La procedura ad iniziativa di parte delineata dall’art. 8 disp. att. c.p.p. evidenzia il preminente connotato di volontarietà che è alla base del trasferimento de quo e fa conseguentemente venir meno la possibilità di affermare il carattere autoritario del trasferimento stesso, tenuto conto altresì che la normativa in questione prevede puntualmente le specifiche fattispecie (mancanza delle domande o domande in numero inferiore al triplo delle vacanze) in cui l'assegnazione alle predette Sezioni avviene "d'autorità" (e cioè "d'ufficio") anziché "a domanda".
La norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 3, comma 74, L. 24 dicembre 2003, n. 350 stabilisce che l'art. 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza è da considerarsi ai fini dell'applicazione della legge n. 100/1987, come domanda di trasferimento di sede.
Non può, pertanto, ritenersi dovuta ai soggetti in questione l'indennità di cui alla Legge n. 100/1987 (ora sostituita dalla Legge n. 86/2001), che è finalizzata a contenere il disagio del personale che sia costretto, per disposizione dell'Amministrazione, determinata da esigenze di servizio, a trasferire la propria residenza in una sede diversa da quella di provenienza.
Tale presupposto manca nella fattispecie in esame, essendosi in presenza di un'autonoma determinazione del dipendente interessato, il quale formula un'apposita istanza con la quale chiede il trasferimento ad una, o più, specifiche Sezioni di P.G.
3. Al riguardo si deve ulteriormente evidenziare che la procedura prevista per l'assegnazione alle sezioni di P.G. è di tipo concorsuale, come si deduce dalle norme di settore.
Infatti, determinate le esigenze di organico a norma del precedente art. 6, comma 3, l'Amministrazione deve provvedere alla copertura delle vacanze e, a tal fine, dispone la pubblicazione delle stesse sul bollettino ufficiale su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di Appello.
Entro trenta giorni da detta pubblicazione i dipendenti interessati possono presentare apposita istanza che, corredata dal parere dell'ufficio di appartenenza, viene trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza, il quale quindi effettua la scelta dei dipendenti da assegnare alle Sezioni.
Peraltro, il dipendente che presenta l'istanza di cui sopra presceglie sia il distretto di Code d' Appello, sia, nell'ambito di questo, la sede della sezione in cui intende prestare servizio.
Nella fattispecie in esame, l'istanza in argomento si inserisce in una procedura allargata ad un numero indeterminato di dipendenti e si configura come un vero e proprio atto di richiesta di assegnazione (rectius: trasferimento) ad una o più sedi (nel massimo di tre secondo la normativa citata) nell'ambito di quelle cui si riferisce il bando pubblicato nel bollettino.
Si configura, di conseguenza, un vero e proprio trasferimento avviato a istanza di parte (cfr., in termini, Consiglio di Stato n. 3867/2008).
In sintesi, quindi, alla luce dei numerosi precedenti in termini (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, n. 3497-2016) è ormai ius receptum quello secondo cui il personale assegnato su domanda alle Sezioni di PG non abbia diritto all’attribuzione dell’indennità di cui alla L. n. 100/1987 e che la L. n. 350/2003 (che nega quel riconoscimento) ha carattere di interpretazione autentica (e quindi portata retroattiva).
4. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),
Definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti Claudio Contessa
IL SEGRETARIO
Assegnazione a domanda, alla Sezione di P.G. e indennità di trasferimento.
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