Avvocato buonasera.
Premetto che sono un App. dei Carabinieri.
Vorrei chiederle un parere/consiglio in merito a quanto mi è capitato.
Ho presentato la domanda per benificiare dei permessi mensili ai sensi della legge 104/1992, avendo mia madre ( non convivente con me) che è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità;
1) la domanda l'ho presentata circa 4 mesi fa, allorquando avevo necessità materiale di assistere mia madre (aveva bisogno di essere accompagnata alle sedute di chemioterapie, radioterapie e visite ed esami vari...ora "fortunatamente" deve solo continuare ogni 21 giorni con le chemioterapie)...
...è possibile che chi di competenza mi abbia risposto solo ora (qualche giorno fa)?
2) prima di comunicarmi l'esito finale chi di competenza mi ha "preavvisato" ai sensi dell'art.10/bis L.241/90, comunicandomi che stava valutando la possibilità di non accogliere la mia domanda, per il mancato requisito di esclusività. Mi ha poi invitato a presentare entro dieci giorni dalla notifica le eventuali osservazioni....
a) mi sono documentato ed ho presentato le mie osservazioni dimostrando che il motivo indicato non rispecchiava la normativa;
b) chi di competenza che fa... dopo più di qualche giorno mi notifica l'archiviazione della domanda per un alto motivo... mancanza di convivenza con mia madre, così come disposto dal Comando Generale dell'Arma CC con nr...... di cui io non riesco a trovare traccia..
Comunque le chiedo... è corretto, anzi legale tutto ciò? Ovvero non era giusto indicarami anche quest'altro motivo nel preavviso, in modo tale che avrei potuto presentare (in modo più semplice) le osservazioni e quindi far cambiare la valutazione finale?....e poi chi ha più valenza la legge 104/1992 o un circolare del C.do Generale?
Purtroppo ora "mi è stato messo il bastone fra le ruote", nel senso che ora ho solo la facoltà di ricorrere al TAR, ect... che ovviamente mi fa perdere tempo e danaro... pur avendo al 100% ragione IO.
Ancora le chiedo:-
a) il ricorso dovrei presentarlo al TAR competente relativamente al Comando da cui si presenta l'istanza?....mi spiego io sono effettivo in una Regione CC, ma quando ho presentato la domanda ero in servizio temporaneo in un'altra Regione CC, quindi a chi indirizzo il ricorso?
Infine ne approfitto (se non chiedo troppo) per avere una risposta ad un altro quesito...
...a proposito del preavviso... in caso di domanda di trasferimento, prima di comunicarmi l'esito finale, mi devono "preavvisare" ai sensi del summenzionato art.10/bis o (secondo le attuali norme) possono procedere direttamente alla comunicazione conclusiva? qualcuno mi ha detto che non necessita più il preavviso secondo una disposizione sempre del C.do Generale CC. Ne sa qualcosa?
La ringrazio e le porgo i miei Distinti saluti.
App. CC.
Permessi legge 104/1992 e ...
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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- Avv. Giorgio Carta
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- Messaggi: 2230
- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: Permessi legge 104/1992 e ...
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Egregio Appuntato,
cerco di rispondere alle sue svariate domande nell'ordine in cui le ha poste.
1) Il termine entro cui va data risposta ad un'istanza di trasferimento a domanda è di 240 giorni, onde sotto questo profilo, l'Amministrazione si è attenuta alle regole.
2) è sicuramente illegittimo eccepire un motivo ostativo e, poi, respingere l'istanza per una ragione differente, come pare sia accaduto nel suo caso.
Tuttavia, tale vizio del procedimento non sarebbe idoneo - davanti ad un giudice - a farle orttenere quanto richiesto, cioè il trasferimento.
3) sicuramente non può essere eccepita la mancanza di esclusività dell'assistenza e ben ha fatto lei ad eccepire l'infondatezza di tale obiezione.
Mi pare strano, però, che la sua istanza non sia stata infine accolta per mancanza del requisito della "convivenza" con sua madre.
Mi corregga se sbaglio, ma credo che piuttosto le abbiano eccepito che il rapporto di assistenza è stato instaurato successivamente all'arruolamento o che comunque non era attualmente in corso, considerata la distanza trra la residenza di sua madre e la sede di servizio.
Tale ultima obiezione potrebbe essere legitima, la precedente no.
Le consiglio, pertanto, di mostrare il provvedimento ad un avvocato competente in materia, che non la induca comunque a fare ricorso, ma solo se ci sono i presupposti perchè, come dico spesso, la legge n. 104/1992 sembra congegnata per non essere applicata nella maggioranza dei casi.
4) L'eventuale ricorso al TAR può essere proposto ovunque. Il foro competente sarebbe quello presso cui lei sta oggi svolgendo servizio, ma tale criterio è derogabile per ragioni che sono troppo lunghe da spiegare in questa sede.
5) il preavviso ex art. 10 bis va fatto in relazione ad ogni istanza e, quindi, anche per le istanze di trasferimento.
Questa regola viene derogata nell'ambito della programmazione ordinaria dei trsferienti che l'Arma da qualche anno ha congegnato come procedura concorsuale. Resta, però, a mio parere, tale obbligo per le richieste cosidette "motivate".
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
cerco di rispondere alle sue svariate domande nell'ordine in cui le ha poste.
1) Il termine entro cui va data risposta ad un'istanza di trasferimento a domanda è di 240 giorni, onde sotto questo profilo, l'Amministrazione si è attenuta alle regole.
2) è sicuramente illegittimo eccepire un motivo ostativo e, poi, respingere l'istanza per una ragione differente, come pare sia accaduto nel suo caso.
Tuttavia, tale vizio del procedimento non sarebbe idoneo - davanti ad un giudice - a farle orttenere quanto richiesto, cioè il trasferimento.
3) sicuramente non può essere eccepita la mancanza di esclusività dell'assistenza e ben ha fatto lei ad eccepire l'infondatezza di tale obiezione.
Mi pare strano, però, che la sua istanza non sia stata infine accolta per mancanza del requisito della "convivenza" con sua madre.
Mi corregga se sbaglio, ma credo che piuttosto le abbiano eccepito che il rapporto di assistenza è stato instaurato successivamente all'arruolamento o che comunque non era attualmente in corso, considerata la distanza trra la residenza di sua madre e la sede di servizio.
Tale ultima obiezione potrebbe essere legitima, la precedente no.
Le consiglio, pertanto, di mostrare il provvedimento ad un avvocato competente in materia, che non la induca comunque a fare ricorso, ma solo se ci sono i presupposti perchè, come dico spesso, la legge n. 104/1992 sembra congegnata per non essere applicata nella maggioranza dei casi.
4) L'eventuale ricorso al TAR può essere proposto ovunque. Il foro competente sarebbe quello presso cui lei sta oggi svolgendo servizio, ma tale criterio è derogabile per ragioni che sono troppo lunghe da spiegare in questa sede.
5) il preavviso ex art. 10 bis va fatto in relazione ad ogni istanza e, quindi, anche per le istanze di trasferimento.
Questa regola viene derogata nell'ambito della programmazione ordinaria dei trsferienti che l'Arma da qualche anno ha congegnato come procedura concorsuale. Resta, però, a mio parere, tale obbligo per le richieste cosidette "motivate".
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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