firefox ha scritto: ↑mar gen 14, 2020 8:33 pm
sasabl ha scritto: ↑lun gen 13, 2020 11:40 am
L'articolo 3 comma 6 del DL 193/2003 dice che a decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato è attribuito un
assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro.
Quindi per capirci....anche avendo una retribuzione di ingresso nella nuova qualifica inferiore alla precedente, in base a quanto sopra, vi sarà a livello previdenziale un sicuro aumento della "quota A" in relazione a quanti anni si hanno prima del 1993...o sbaglio?
Interessante la domanda
Ti premetto che all'art.45 commi 5 e 6 i sapienti hanno legiferato:
5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.
6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa.
Partiamo dai dati....
.
. Param Stip base I.I.S. Ind. Pens 17 anni 27 anni 32 anni
Vice Sovrintendente 116,75 € 1.201,36 € 530,92 € 728,34 € 150,02 € 251,52 € 289,25
Assistente Capo Coordinatore 121,50 € 1.276,27 € 526,49 € 662,88 € 121,53 € 245,82 € 282,69
Secondo il DL del 2003, quello che ho indicato nella precedente risposta, in caso di passaggi a qualifiche superiori con stipendi inferiori, deve essere elargito un assegno personale che deve colmarne la differenza. In quel decreto si parla di stipendio parametrato che allo stato è composto soltanto da stipendio base e IIS. Nel caso del collega, pertanto, lo stesso dovrà beneficiare di un assegno personale lordo pari alla differenza tra queste voci nelle rispettive qualifiche. Quindi (1276.27 + 526.49)-(1201.36 + 530.92) = 1802.76 - 1732.28 = 70.48€. E le altre voci? L'indennità pensionabile e l'assegno di funzione sono maggiori per il VS e vanno riconosciute perchè il DL del 2003 non ne fa menzione alcuna.
Quindi per rispondere alla tua domanda direi che effettivamente la quota A, nel caso vi fosse contribuzione prima del 1993, aumenterebbe. Di quanto? Facciamo il conto, lo stipendio rimane lo stesso, aumenterebbero solo le due voci di cui sopra ((728,34 - 662,88) + (289,25-282,69) = 72,02€ in totale) che conseguentemente farebbero anche aumentare la maggiorazione del 18% (dal suo calcolo è esclusa solo la IIS) ed i sei scatti. In soldoni avremo 72,02 +72.02*15% + 72.02*18% = 95,79€ quale maggiorazione della quota A. Io, arruolato nel 1985, ho una percentuale per la quota A pari a 20,42 quindi, all'incirca, quei 95€ mi frutterebbero in pensione circa 19 euro lordi.
Ma, a questo punto, ti sarai chiesto perchè ti ho inserito l'articolo 45 del decreto sul riordino. Se leggi il comma 5 troverai che l'assegno personale è dato a chi percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del decreto. Il successivo comma 6 ti dice che cosa significa trattamento fisso e continuativo. Ovvero che nello stesso deve essere considerato anche l'indennità pensionabile e l'assegno di funzione. Quindi, in definitiva, se al collega viene assegnato un assegno personale in base alla norma del riordino non prende nulla perchè l'aumento dell'indennità pensionabile e dell'assegno di funzione bilancia la diminuzione dello stipendio.
Per curiosità ho chiesto al mio ufficio amministrativo contabile come si comportano e loro mi hanno risposto che seguono quello che viene indicato nel decreto stipendiale e che hanno notato che negli ultimi decreti non è stata applicata la norma del riordino ma quella del DL del 2003
Spero di essere stato chiaro