Indennità economiche di missione per impiego all'estero

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Indennità economiche di missione per impiego all'estero

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Ricorso accolto personale Polizia di Stato

1) - diniego del riconoscimento delle indennità economiche di missione riconosciute ai dipendente delle forze armate ai sensi della normativa di cui al r.d. n. 941/1926 - dpr n. 286/1971 - l. n. 836/1973 - l. 417/1978 - dpr n. 513/1978 - d. lgs. n. 165/2001 - artt. 1808 e 2164 del d. lgs. n. 66/2010 - d.l. n. 78 art. 6 co. 12 (conv. in l. n. 122/2010)

2) - distaccato presso la sede dell’Aja in qualità di esperto nazionale distaccato (END)

Il TAR precisa:

3) - La domanda del ricorrente è in parte fondata, per motivazioni in parte analoghe a quanto riconosciuto anche da recente giurisprudenza (v. TAR Campania, Napoli, 1515/2019 del 20.03.2019).

4) - La conclusione è che il ricorrente ha diritto a percepire gli emolumenti previsti dall’articolo 1808 al netto di quanto abbia eventualmente già percepito a titolo di indennità giornaliera e mensile dall’Istituzione Europea di destinazione.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 201913687 ,

Pubblicato il 29/11/2019

N. 13687/2019 REG. PROV. COLL.
N. 04172/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4172 del 2015, proposto da Stefano N.., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni, Antonella Palma e Laura Casella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Vittoria Ferroni in Roma, via di San Basilio, 61;

contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento del 31/10/2014 relativo al diniego del riconoscimento delle indennità economiche di missione riconosciute ai dipendente delle forze armate ai sensi della normativa di cui al r.d. n. 941/1926 - dpr n. 286/1971 - l. n. 836/1973 - l. 417/1978 - dpr n. 513/1978 - d. lgs. n. 165/2001 - artt. 1808 e 2164 del d. lgs. n. 66/2010 - d.l. n. 78 art. 6 co. 12 (conv. in l. n. 122/2010)


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l’ispettore capo della Polizia di Stato Stefano N.., distaccato presso la sede dell’Aja in qualità di esperto nazionale distaccato (END) dal 1° agosto 2011 al 31 agosto 2014 ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili di difetto di motivazione e chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot. N.C.. 333-G/2.1.2584.11 del 31.10.2014, notificato in data 2 febbraio 2015, con cui a seguito della risposta allo specifico quesito posto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’amministrazione ha opposto diniego al riconoscimento delle indennità economiche spettanti ai sensi dell’art.3 della Legge 642 dell’8 luglio 1961 (norma abrogata dall’art.2268 comma 1 n.489 del D.lgs. 15 marzo 2010 n.66 e sostituita dall'art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

In particolare con tale nota l’amministrazione, dopo aver distinto la natura del servizio prestato dall’Esperto nazionale distaccato – che è dispensato dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine per tutta la durata dell'incarico, in quanto opera sotto l'autorità e nell'interesse dell'Organismo internazionale ospitante- rispetto al servizio prestato all’estero dal personale destinato ai sensi dell'art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, che presta servizio nella sede di destinazione nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione di appartenenza e su disposizione unilaterale della stessa- ha precisato che “ sulla scorta delle qualificate considerazioni pervenute che hanno dissipato ogni dubbio interpretativo, si precisa che il personale che svolge il servizio all'estero in qualità di END, destinatario dell'indennità di soggiorno giornaliera ed una mensile a carico dell'Organismo internazionale, non può beneficiare anche del trattamento economico previsto dall'art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

In conseguenza di ciò, il medesimo personale non può beneficiare neppure del trattamento economico previsto dalle Leggi 836/73 e 86/01, in quanto condizione per l'attribuzione di questi benefici è che il dipendente sia stato inviato all'estero ai sensi dell'art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66”.

L’amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria per avversare il ricorso.

Nell’odierna udienza, vista la memoria di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda del ricorrente è in parte fondata, per motivazioni in parte analoghe a quanto riconosciuto anche da recente giurisprudenza (v. TAR Campania, Napoli, 1515/2019 del 20.03.2019).

Ed invero, l’articolo 1808 d.lg. n. 66/2010 – applicabile anche al personale della Polizia di Stato in forza del disposto dell’articolo 2164 – nel testo vigente all’epoca del distacco del ricorrente quale END all’Aja presso l’ufficio di Europol – disponeva che “al personale … destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838”.

Il secondo comma dell’articolo 1808 aggiungeva che “eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1”.

Il testo del comma 2 – in vigore dal 9 febbraio 2013 – precisa che “l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario” ribadendo che “eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1”.

Il ministero dell’interno ha ritenuto che la normativa dell’articolo 1808 citata non fosse applicabile alla fattispecie degli END in quanto il personale contemplato dall’articolo 1808 è quello “destinato” all’estero che “presta servizio nella sede di destinazione nell’esclusivo interesse dell’amministrazione di appartenenza e su disposizione unilaterale di essa”, laddove gli esperti nazionali distaccati sono dispensati dagli obblighi di servizio verso l’amministrazione di origine per tutta la durata del loro incarico operando sotto l’autorità e nell’interesse dell’organismo internazionale ospitante.

Al riguardo, il Collegio ritiene invece di condividere la diversa interpretazione secondo cui l’articolo 1808 d.lg. n. 66 del 2010 costituisce una disposizione a carattere generale volta a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti ivi contemplati – ai quali in forza dell’articolo 2164 si aggiunge il personale della Polizia di Stato- “destinati” a prestare servizio all’estero isolatamente per un periodo superiore a sei mesi “presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe”, senza alcuna distinzione a seconda che il servizio all’estero sia svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza o nell’interesse dell’amministrazione di destinazione.

Peraltro, a seguito della disciplina dell’END dettata dalla legge 24 dicembre 2012, n.234, è ormai sancito che tale istituto mira a soddisfare anche l’interesse dell’amministrazione nazionale di appartenenza in termini di know-how, competenze e abilità, di cui beneficerà l’amministrazione al rientro in Patria del personale distaccato. Peraltro, la citata novella del 2012 – intervenuta nel corso del presente giudizio a colmare un vuoto normativo prima colmato dalla prassi del Ministero degli esteri sulla base della disciplina europea- all’art.21 comma 1 ha chiarito che “i dipendenti pubblici possono essere destinati a prestare temporaneo servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell’Unione, incluse le agenzie, in qualità di “esperti nazionali distaccati” (END), ai sensi dell’articolo 32 del Testo Unico sul pubblico impiego, come sostituito dal successivo comma 2 dello stesso articolo 21”: anche nel caso di END, quindi, il legislatore utilizza oggi l’espressione di personale “destinato” a prestare servizio all’estero.

La previsione dell’articolo 1808, in sostanza, distingue il personale inviato isolatamente all’estero esclusivamente in base alla circostanza che esso percepisca o non percepisca il trattamento economico a carico dell’organismo presso il quale è inviato: (solo) in quest’ultima ipotesi, l’articolo 1808 prevede che il dipendente inviato all’estero continui a percepire il normale trattamento economico (cioè gli emolumenti fissi e continuativi) corrispondente alla sua qualifica e che in più gli vengano corrisposti l’ALSE e eventualmente l’IS, con la puntualizzazione che dall’ammontare di tali emolumenti aggiuntivi venga detratto l’importo di “eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi”.

La conclusione è che il ricorrente ha diritto a percepire gli emolumenti previsti dall’articolo 1808 al netto di quanto abbia eventualmente già percepito a titolo di indennità giornaliera e mensile dall’Istituzione Europea di destinazione.

Sulle somme da liquidare al ricorrente spettano altresì gli accessori, secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 3 del 15 giugno 1998 e n. 18 del 13 ottobre 2011.

Per quanto attiene, invece, al riconoscimento degli emolumenti spettanti ai sensi dalle Leggi 18/12/1973, n. 836 e L.29/03/2001, il Collegio ritiene che il ricorso vada respinto.

Ed invero, per costante giurisprudenza i particolari benefici previsti dalle norme di cui trattasi, a differenza di quelli previsto dall’art.1808 d.lg. n. 66 del 2010, spettano al dipendente esclusivamente in caso di trasferimento dalla sede ordinaria di servizio che avvenga sulla base di un provvedimento autoritativo dell’amministrazione (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20/04/2018, n. 4400), presupposto non ravvisabile nel caso in esame atteso che il collocamento in posizione di Esperto nazionale distaccato presso le Istituzioni della Comunità Europea, posizione oggi disciplinata dal DPCM 184/2012, attuativo dell’art.21 della legge n.234/2012 (che ha riformulato l’art.32 del D.lgs.165/2001), anche all’epoca dei fatti per cui si procede presupponeva la disponibilità dell’interessato a presentare la propria candidatura.

Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la novità e particolarità della fattispecie e la soccombenza solo parziale dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto condanna l’amministrazione alla corresponsione al ricorrente degli emolumenti richiesti nei limiti e con le modalità indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ines Simona Immacolata Pisano Donatella Scala





IL SEGRETARIO


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Re: Indennità economiche di missione per impiego all'estero

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- indennità di missione nazionale e non all’estero ??

servizi di pattugliamento misto transfrontaliero in territorio svizzero .... retribuiti ai sensi del R.D. n.941 del 1926 e del D.P.R. n. 286 del 1971 in misura più rilevante rispetto a quella dell’indennità di missione nazionale.

Il Tar Lombardia sede di Milano da ragione al collega PolStato

>> l’indennità di missione all’estero, ciò ai sensi dell’art.1 del R.D. n. 941 del 1926 secondo cui “ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all’estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere …” e del successivo art.2 quale dispone che “le indennità per l’estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all’estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno”. Statuisce, inoltre, l'art. 39, vicies semel, comma 39, del decreto legge 30 dicembre 2005, n.273 convertito in Legge 23 febbraio 2006, n. 51, che “L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, c. 1.. lett. a) della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”. Tali disposizioni prevedono l’erogazione di indennità per il personale dello Stato, sia civile che militare, che svolge missioni all’estero, la cui determinazione viene periodicamente aggiornata attraverso dei Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

N.B.: Per completezza dei fatti Vi invito a leggere direttamente dall'allegato.
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