Decreto legislativo 95/2017, revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

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Decreto legislativo 95/2017, revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

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DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria

Art. 44 /comma 20.
- La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1Q, numero provv.: 201912711 ,

Pubblicato il 06/11/2019

N. 12711/2019 REG. PROV. COLL.
N. 05515/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5515 del 2019, proposto da
Leonardo Altieri, Fabrizio Bonino, Sergio Carloni, Nicola Colucci, Maria De Gregorio, Fabio Delli Poggi, Nicolino Di Michele, Stefano Di Modugno, Donato Giannuzzi, Fabrizio Gioia, Roberto Gregori, Cataldo Lamarca, Alfonso Mambella, Tiziana Mariani Secci, Salvatore Masuri, Pasquale Matarese, Gaetano Megna, Paolo Ciro Mercurio, Eros Moretti, Luigi Petrucci, Orazio Turturo, Adriano Venditti, Nicola Vitale, Rino Zanchetta, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n.4;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. non costituito in giudizio;

per l'accertamento
e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'intimata Amministrazione sulle istanze diffida proposte dai ricorrenti in data 08/11.06.2018 e sul successivo sollecito inoltrato in data 11.12.2018, per ottenere l'adozione degli specifici provvedimenti occorrenti nel caso per l'applicazione del disposto degli artt. 8, comma 4, e 10 del D.lgs. 12 maggio 1995, n.200, come chiarito ora per allora dall'art. 44, comma 20, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95;

per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'intimata Amministrazione di adottare, entro 30 gg. o nel diverso termine che sarà fissato, un provvedimento espresso e motivato in ordine alle suddette istanze-diffida ed al successivo sollecito e, quindi, per la condanna dell'intimata Amministrazione a provvedere come sopra, entro il termine stabilito, sulle suddette istanze diffida e sul successivo sollecito, con contestuale nomina di un commissario ad acta da attivare, nel caso di perdurante inerzia, per l'esecuzione in via sostitutiva;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che i ricorrenti agiscono per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulle istanze proposte in data 8 giugno e 11 giugno 2018 per ottenere l’integrale applicazione dell’articolo 8, comma 4 e dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 200 nel 1995, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 44, comma 20 del decreto legislativo numero 95 del 2017;

Considerato che il decreto legislativo numero 200 del 1995, di attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, all’art 8 “inquadramento nel ruolo degli ispettori”, comma 4, dispone che il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo, conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; per il personale di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni;

Considerato che, per l'applicabilità del suddetto riconoscimento dei due anni di anzianità e per la conseguente riduzione di due anni del periodo minimo di permanenza nella qualifica di ispettore, l'art. 44, comma 20, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha stabilito che la riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Considerato che il personale ricorrente è stato interessato dall’applicazione del suddetto art. 10, in forza del quale erano state salvaguardate le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti, in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 200 del 1995;

Rilevato che l’Amministrazione resistente ha dato attuazione alla norma transitoria recata dall’articolo 44, in precedenza citato, disponendo, retroattivamente, a decorrere dal mese di settembre del 2002, l’inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di ispettore capo, trascorsi 5 anni dal conseguimento della qualifica di ispettore, così riconoscendo la riduzione di 2 anni nella permanenza minima nella qualifica di ispettore per l’ammissione allo scrutinio di promozione, corrispondendo agli interessati anche le conseguenti differenze retributive;

Considerato che i ricorrenti, con l’istanza diffida presentata l’8 e l’11 giugno 2018, hanno lamentato la incompleta ricostruzione della carriera, derivante dall’applicazione della norma richiamata; infatti, ad avviso dei ricorrenti, non si sarebbe tenuto conto della illegittima esclusione dal concorso per ispettore superiore indetto il 4 dicembre 2003 e riservato ai candidati in possesso della qualifica di ispettore capo; pur essendo stati, a suo tempo, ammessi, con riserva, al suddetto concorso interno, risultandone vincitori, i ricorrenti erano stati successivamente esclusi dalla graduatoria, a scioglimento della riserva, per mancanza del requisito di partecipazione costituito dal possesso della qualifica di ispettore capo alla data di indizione del concorso; per uno dei ricorrenti, inoltre, sarebbe stata disposta anche l’esclusione dal successivo concorso interno per la promozione alla qualifica di vicecommissario, nonostante l’ammissione con riserva e la successiva collocazione tra i vincitori, questa volta per la mancanza del requisito del possesso della qualifica di ispettore superiore alla data di espletamento del concorso interno per vicecommissario, conseguente alla esclusione dal precedente concorso interno;

Ritenuto che i ricorrenti abbiano interesse alla decisione del ricorso, pur avendo conseguito successivamente le qualifiche superiori cui aspiravano, in quanto la eventuale retrodatazione delle promozioni determinerebbe la corresponsione di ulteriori differenze retributive e potrebbe determinare, per coloro tra i ricorrenti che ancora prestano servizio, futuri miglioramenti nella progressione di carriera;

Preso atto che l’Amministrazione intimata non ha dato alcun riscontro alla diffida, scaduto il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa, né ha giustificato l’inerzia in corso di giudizio;

Ritenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza diffida, non manifestamente infondata, chiarendo se intende adottare altri provvedimenti per completare la ricostruzione di carriera degli interessati, prendendo in esame anche la possibilità di retrodatare le promozioni alle qualifiche che i ricorrenti avrebbero potuto acquisire già in esito a concorsi interni da cui furono esclusi oppure se, ad avviso della stessa Amministrazione, sussistano ragioni ostative al riconoscimento di questo ulteriore beneficio;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso sull’accertamento del silenzio inadempimento, per l’effetto ordinando al Ministero resistente di provvedere sulla istanza di parte ricorrente, adottando un provvedimento definitivo entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che, pur non ravvisandosi allo stato l’esigenza di nomina di un commissario ad acta, si provvederà in tal senso, su istanza della parte ricorrente, qualora l’Amministrazione resistente non dovesse provvedere entro il termine stabilito;

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza per essere liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio dell’Amministrazione resistente e ordina alla stessa di provvedere nei termini in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di euro 1000,00 (mille) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mariangela Caminiti, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonio Andolfi Donatella Scala





IL SEGRETARIO


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