Pensione privilegiata Tab. per Sindrome ansioso depressiva e Altro

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panorama
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Pensione privilegiata Tab. per Sindrome ansioso depressiva e Altro

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per notizia, Accolto in riferimento ai punti sottostanti n. 2, 3 e 4.

- Sindrome ansioso depressiva, reattività ansiosa con note depressive in oggetto con note di labilità affettiva, turbe depressive reattive.

1) - la malattia si era manifestata dopo dieci giorni dal servizio fino alla riforma con giudizio di permanente inabilità al servizio militare incondizionato.

2) - il Giudice di primo grado, che aveva nominato quale CTU l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, aveva omesso di “procedimentalizzare” la CTU ai sensi dell'art. 195 c.g.c., compromettendo il diritto del ricorrente a proporre le osservazioni di legge contro la medesima.

3) - Nonostante la documentazione prodotta e le due consulenze tecniche di parte, che inducevano il ricorrente a chiedere il rinnovo della CTU, il Giudice respingeva il ricorso.

LA CdC d'Appello scrive:

4) - Ciò posto, si reputa che le censure di violazione e falsa applicazione di legge e di carenza motivazionale siano fondate. Infatti, nel ricorso introduttivo l'odierno appellante aveva motivato la sua richiesta della pensione privilegiata ordinaria tabellare con una serie di circostanze, di diritto e di fatto, nonché con una consulenza di parte volta a dimostrare la dipendenza da causa di servizio della malattia psichica manifestata proprio all'inizio del servizio di leva e ha altresì depositato le controdeduzioni alle conclusioni dell'U.M.L.

5) - Di conseguenza, il ricorso è ammissibile e altresì, fondato, rendendo necessario, in accoglimento del gravame, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, ai sensi dell'art. 170, IV comma, c.g.c., al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il riesame nel merito del giudizio, il quale provvederà altresì anche sulle spese di difesa della presente fase di appello.

N.B.: rileggi sopra i punti n. 2, 3 e 4.
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