1) - rifiuto a concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della l. 388/200 e 1 della l. 243/2000
2) - i ricorrenti - in qualità di appartenenti “al personale non dirigente della Guardia di Finanza”, con svariate qualifiche, specificamente indicate, destinatari del nuovo regime pensionistico “misto” introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – impugnano il provvedimento con cui, in data 6 novembre 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rifiutata di “avviare e concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della L. 388/2000 e 1 della L. 243/2000”
3) - In ultimo, i ricorrenti chiedono, ancora, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Il TAR LAZIO scrive:
- Ecco alcuni brani.
4) - Tuttavia, con riguardo al regime pensionistico del personale militare e di polizia, quale disciplinato dal D.Lgs. 30.4.1997 n. 165, va rilevato che per dette categorie di dipendenti pubblici non hanno ancora trovato attuazione le norme del D.Lgs. n. 195/1995, come modificato dal D.Lgs. 31.3.2000 n. 129, poiché il processo di avvio della previdenza complementare dei detti dipendenti pubblici potrà dirsi concluso nella prima fase, allorché saranno emanati i decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. (Consigli Centrali di Rappresentanza), cioè degli organismi rappresentativi dei lavoratori.
5) - L’effettivo passaggio al nuovo regime potrà avvenire soltanto alla data dei provvedimenti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e delle piattaforme di concertazione.
6) - Ciò lascia intendere che il ritardo nelle procedure non possa essere ascritto all’inerzia dei Ministeri intimati, bensì alle lentezze di un tavolo di concertazione del quale fanno parte anche i rappresentanti sindacali delle categorie lavorative interessate.
7) - Se si considera che il DPR 16.4.2009 n. 51 (di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui vi è la Guardia di Finanza) ha approvato una pre-intesa per l’accelerazione di dette procedure negoziali nel comparto “Difesa-Sicurezza”, appare evidente che senza una definizione dei detti accordi, nessun Ministero possa autonomamente dar luogo all’istituzione della previdenza complementare per i propri dipendenti.
- Tale considerazione potrebbe persino indurre – e in effetti ha indotto il giudice amministrativo in alcune sue pronunce - a ritenere che, in questa fase, gli unici legittimati a stimolare l’iniziativa della concertazione verso i Ministeri siano proprio le rappresentanze sindacali dei dipendenti pubblici (cfr.: TAR Lazio I-bis 6.5.2015 n. 6491; TAR Lazio, I, 17.2.2015 n. 2738; Cons. Stato IV, 4.2.2014, n. 504; T.A.R. Lazio, I-bis, 26.3.2014 n. 3348; T.A.R. Lazio I, 8.3.2011 n. 2092; Cons. Stato IV, n. 5698/2011).

N.B.: rileggi i punti n. 6, 7 e 8.