Lo stress lavoro-correlato
Le Linee di indirizzo del Ministero
Lo stress lavoro-correlato viene definito dall’Accordo europeo del 2004 come “una condizione accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative”.
Una delle principali novità della recente revisione della normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) è l’obbligo per i datori di lavoro di valutate, nell’ambito del più complessivo processo di valutazione dei rischi, anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
In Italia è previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008, il cosiddetto Testo Unico, che prevede anche le sanzioni per chi non rispetta le regole: da 2.500 a 6.400 euro e la reclusione da tre a sei mesi.
L’articolo di riferimento per lo svolgimento per la Valutazione dei Rischi da Stress da Lavorocorrelato è l’Art. 29: “Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi”:
1. Il datore di lavoro effettua la Valutazione ed elabora il documento di cui all’Art. 17 comma 1 lettera a) (obblighi del datore di lavoro non delegabili – valutazione di tutti i rischi), in collaborazione con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, nei casi di cui all’Art. 41 (Sorveglianza Sanitaria)”.
Il Medico Competente, ove presente per svolgere la Sorveglianza Sanitaria, viene coinvolto nella valutazione del rischio secondo quanto espresso nell’Art. 25: “Obblighi del Medico Competente”:
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla Valutazione dei Rischi…”.
Per effettuare questo nuovo tipo di valutazione (Stress lavoro-correlato) andranno rispettate le indicazioni appositamente redatte dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e composta da esponenti di vari Ministeri, da rappresentanti delle Regioni e Province autonome e da esperti designati dalle Organizzazione Sindacali e da quelle Datoriali (art. 28 D.Lgs 81/2008). L’obbligo di valutare lo stress lavoro-correlato ed i rischi relativi decorrerà dal 31 dicembre 2010 (la scadenza era stata originariamente fissata il 01/08/2010, poi posticipata con il D.Lgs. 78/2010, Art.

Secondo le Linee guida tracciate dal Ministero del Lavoro, il termine del 31 dicembre 2010 è inteso come data di avvio della valutazione dei rischi. La tempistica di applicazione e la programmazione operativa potrà travalicare questo termine, ma i tempi definitivi vanno indicati nel documento di valutazione.
Elemento molto importante è il legare sempre strettamente la valutazione dello stress lavoro correlato alla gestione dello stress lavoro-correlato: in sostanza, si dice, valutare ha un senso solo se quello che emerge, in termini di criticità, viene immediatamente e contestualmente affrontato in termini di interventi organizzativi volti a ridurre l’entità e l’impatto dello stress lavoro-correlato, ove presente, privilegiando le soluzioni collettive rispetto a quelle individuali e prevedendo sempre il monitoraggio successivo delle situazioni e l’efficacia dei risultati ottenuti.
A questo proposito, si ribadisce esplicitamente che il rischio da stress lavoro-correlato va valutato in tutte le situazioni lavorative, ancorché saranno poi nettamente differenziate le situazioni a seconda dei livelli di rischio (alti, medi, bassi), con differenze quindi sia tra le diverse aziende che anche all’interno della stessa azienda rispetto al tipo di lavorazione/attività.
Un altro elemento di estrema importanza come la valutazione di questo rischio debba sempre essere condotta con la partecipazione attiva e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza (sia sui problemi che sulle soluzioni): si valorizza quindi il ruolo determinante dei RLS.
Questo percorso di partecipazione e coinvolgimento si impernia anche sull’attivazione di specifici percorsi formativi. Nel percorso di valutazione dello stress si ritiene necessario, innanzi tutto, una valutazione oggettiva della situazione, tesa ad individuare le criticità ed il livello collettivo e generale di stress individuabile in quell’azienda o in quel reparto (attraverso l’uso di diversi indicatori); in tutti i casi in cui il livello di rischio non è considerato basso, sulla base della valutazione c.d. oggettiva, seguirà la seconda fase della valutazione soggettiva (con strumenti quali questionari, interviste semi-strutturate, focus group, etc.). È da notare inoltre che viene previsto un percorso semplificato per le aziende con meno di 10 lavoratori (che rappresenta la massima parte delle aziende italiane!).
Fonte amblav http://www.amblav.it/download/Stress-la ... e-2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;