Ricorso Accolto
indennità speciale e assegno di lungo servizio all'estero.
assegno di lungo servizio (cd. ALSE) e assegno integrativo (cd. IS)
1) - Espone il ricorrente di essere ispettore superiore – sostituto commissario della Polizia di Stato e di aver svolto l’incarico di “Esperto nazionale distaccato (END)” presso l’ufficio europeo di polizia (Europol) dell’Aja dal 1° novembre 2011 al 30 ottobre 2014
--------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA sede di NAPOLI, sezione SEZIONE 6, numero provv.: 201901515 ,
Pubblicato il 20/03/2019
N. 01515/2019 REG. PROV. COLL.
N. 04067/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4067 del 2016, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso lo studio Patrizia Kivel in Napoli, viale Gramsci 10;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
della nota del ministero dell'interno n.c. n. 333 - g/ 2.1.2584.11 con cui è stato negato il diritto a percepire l'indennità speciale e l'assegno di lungo servizio all'estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere ispettore superiore – sostituto commissario della Polizia di Stato e di aver svolto l’incarico di “Esperto nazionale distaccato (END)” presso l’ufficio europeo di polizia (Europol) dell’Aja dal 1° novembre 2011 al 30 ottobre 2014
Egli puntualizza che:
a) i provvedimenti coi quali è stato autorizzato il suo distacco presso l’ufficio europeo di polizia espressamente stabilivano che il dipartimento di pubblica sicurezza avrebbe continuato a corrispondergli gli emolumenti fissi spettantigli “mentre gli eventuali oneri di missione – per differenza con quanto rimborsato al dipendente in base alla normativa sui distacchi di esperti nazionali distaccati (END)presso l’ufficio europeo di polizia adottata dal consiglio di amministrazione di Europol il 8 luglio 2009 – saranno a carico del centro di responsabilità Dipartimento della pubblica sicurezza”;
b) in base alle direttive del consiglio di amministrazione Europol del 8 luglio 2009 gli è stato riconosciuto a carico dell’agenzia “un rimborso forfetario a titolo di indennità di soggiorno (indennità giornaliera e mensile) per il sostenimento delle spese di sussistenza”; al riguardo viene ulteriormente puntualizzato che le indennità a carico di Europol non hanno carattere retributivo e, poiché in certe circostanze il loro ammontare non risulta sufficiente a coprire le spese di sussistenza in paesi in cui il costo delle vita è particolarmente elevato, a esse si aggiungono ulteriori indennità necessarie a integrarle. Analoghe indennità sono altresì previste dalle normative dei “paesi di origine”.
Con il ricorso all’esame il ricorrente chiede che sia quindi accertato il suo diritto a beneficiare di queste ultime indennità che nell’ordinamento italiano sono rappresentate dall’assegno di lungo servizio (cd. ALSE) e dall’assegno integrativo (cd. IS) previsti rispettivamente dall’articolo 1808, comma 1, lett. a) e lett. b) e 2164 d.lg. 15 marzo 2010, n. 66, previo annullamento della nota - indicati in epigrafe – e del presupposto parere con cui l’amministrazione ha negato la sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento.
Il ministero dell’interno e il ministero dell’economia e delle finanze resistono al ricorso.
La domanda del ricorrente è in parte fondata.
Per la migliore comprensione della questione e delle ragioni della decisione è opportuno premettere che l’articolo 1808 d.lg. n. 66 citato – applicabile anche al personale della Polizia di Stato in forza del disposto dell’articolo 2164 – nel testo vigente all’epoca del distacco del ricorrente presso Europol – disponeva che “al personale … destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno: a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; b) un'indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838”.
Il secondo comma dell’articolo 1808 aggiungeva che “eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1”.
Il testo del comma 2 – in vigore dal 9 febbraio 2013 – precisa che “l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario” ribadendo che “eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, sono detratti dal trattamento di cui al comma 1”.
Il ministero dell’interno ha ritenuto che la normativa dell’articolo 1808 citata non fosse applicabile alla fattispecie in quanto il personale contemplato dall’articolo 1808 è quello “destinato” all’estero che “presta servizio nella sede di destinazione nell’esclusivo interesse dell’amministrazione di appartenenza e su disposizione unilaterale di essa”, laddove gli esperti nazionali distaccati sono dispensati dagli obblighi di servizio verso l’amministrazione di origine per tutta la durata del loro incarico operando sotto l’autorità e nell’interesse dell’organismo internazionale ospitante, beneficiando di un’indennità giornaliera e di una mensile a carico dell’organismo internazionale.
Il ricorrente obietta che il suo distacco presso Europol realizza in realtà un duplice interesse dell’amministrazione europea e di quella nazionale e ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che la selezione per la posizione di END che egli ha ricoperto è stata bandita dal ministero dell’interno e che il suo rapporto di servizio con l’amministrazione non si è interrotto o sospeso per la durata della missione (come ulteriormente dimostra il rilievo che egli ha continuato a essere retribuito da quest’ultima); di qui la conclusione che egli ha titolo alla percezione delle indennità in contestazione che sono riconosciute ai dipendenti inviati in missione presso organismi internazionali.
Ad avviso del Collegio, la pretesa del ricorrente a beneficiare delle indennità previste dall’articolo 1808 d.lg. n. 66 del 2010 è fondata nei limiti che saranno oltre precisati.
La disposizione in questione infatti è una disposizione a carattere generale che disciplina il trattamento economico dei dipendenti ivi contemplati (cui in forza dell’articolo 2164 si aggiunge il personale della Polizia di Stato) che prestino servizio all’estero isolatamente per un periodo superiore a sei mesi “presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe”. Essa non distingue secondo che il servizio all’estero sia svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza o meno (anche ammesso che sia possibile distinguere, dato che se un dipendente viene inviato a prestare servizio presso organismi internazionali conservando il rapporto di servizio con l’amministrazione italiana è ragionevole presumere che ciò avvenga anche nell’interesse di quest’ultima) né siffatta distinzione può farsi discendere dall’uso del termine “destinato”; anzi, l’uso di un’espressione atecnica – qual è il termine “destinato” che non corrisponde ad alcuna specifica formula organizzativa – dimostra la volontà del legislatore di considerare ogni e qualsiasi ipotesi di servizio prestato isolatamente all’estero da un dipendente che non percepisca uno specifico trattamento economico a carico dell’organismo sovranazionale o internazionale presso il quale si trovi a svolgere la sua opera; insomma la previsione dell’articolo 1808 distingue il personale inviato isolatamente all’estero esclusivamente in base alla circostanza che esso percepisca o non percepisca il trattamento economico a carico dell’organismo presso il quale è inviato; in quest’ultima ipotesi l’articolo 1808 prevede che il dipendente inviato all’estero continui a percepire il normale trattamento economico (cioè gli emolumenti fissi e continuativi) corrispondente alla sua qualifica e che in più gli vengano corrisposti l’ALSE e eventualmente l’IS, con la puntualizzazione che dall’ammontare di tali emolumenti aggiuntivi venga detratto l’importo di “eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi”.
La conclusione è che il ricorrente ha diritto a percepire gli emolumenti previsti dall’articolo 1808
al netto di quanto ha percepito a titolo di indennità giornaliera e mensile da Europol non potendosi condividere – perché chiaramente in contrasto con la previsione normativa primaria – la tesi sostenuta in ricorso secondo cui le indennità percepite a carico di Europol sarebbero interamente cumulabili con le indennità dell’articolo 1808 avendo queste ultime la diversa funzione di “compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché di sostituire i compensi per il lavoro straordinario”.
Sulle somme spettanti al ricorrente spettano altresì gli accessori, secondo i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 3 del 15 giugno 1998 e n. 18 del 13 ottobre 2011.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la novità e particolarità della fattispecie e la soccombenza solo parziale dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso lo accoglie in parte e per l’effetto condanna l’amministrazione alla corresponsione al ricorrente degli emolumenti richiesti nei limiti e con le modalità indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide Soricelli Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
Indennità speciale e assegno di lungo servizio all'estero.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE