Dato che la questione Assegno di funzione ed aspettativa ex art 8 DPR 339/82
mi riguarda personalmente, ho (ri)trovato questo post, dove l'Avv Carta citava una sentenza del Consiglio di Stato
transito-nel-ruolo-civile-316
La sentenza si puo' scaricare al link.
Consiglio di Stato N. 6825/2007
6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza,
un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.
Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo
mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che
il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute
evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione
il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.
Emergono da questa sentenza molte informazioni positive:
1) la procedura di transito e' un diritto soggettivo che produce effetti ex nunc (da ora in poi)
2) pur se in aspettativa il dipendente mantiene il proprio status di militare, in aspettativa, fino a transito avvenuto
3) nella fase transitoria non possono avvenire modifiche (ma dopo si....a secondo che si transiti nel ruolo civile o ruolo tecnico)
4) il rapporto d'impiego non si interrompe, si rimane nell'amministrazione di provenienza fino al transito (civile o ruolo tecnico)
5)
IL CORRISPONDENTE PERIODO DI ASPETTATIVA E' COMUNQUE DA CONSIDERARSI PRESTATO, A TUTTI GLI EFFETTI, ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE
6) Il Consiglio di Stato in questa sentenza equipara la procedura di transito per le forze armate alla procedura di transito della Polizia di Stato ai sensi del DPR 339/82
In definitiva il Dipartimento PS,
DEVE applicare questa sentenza del Consiglio di Stato e modificare le relative circolari che
NEGANO il computo degli anni di servizio ai fini della maturazione dell'Assegno di funzione !!!!
La progessione in carriera presuppone il servizio effettivo
L'assegno di funzione presuppone il servizio comunque reso senza demerito.