Il CdS Accoglie l'appello del Ministero della Difesa
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201806386
– Public 2018-11-13 -
Pubblicato il 13/11/2018
N. 06386/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06230/2012 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6230 del 2012, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Davide Giordano, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Giuseppe, Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 01247/2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Davide Giordano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato G. Graziosi, su delega Fortunato, e l’avvocato dello Stato Natale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, il Sig. Davide Giordano, 1° caporale maggiore dell’Esercito, impugnava la nota 18 novembre 2011 con la quale il capo dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito aveva disposto l’assegnazione del ricorrente al 132° reggimento artiglieria terrestre “ariete” di Maniago con decorrenza 1° dicembre 2011, chiedendone l’annullamento, nonché l'adozione di idonee misure cautelari nelle more della decisione di merito.
2. Il T.a.r. Campania, sede distaccata di Salerno, Sezione I, dopo aver accolto l’istanza cautelare prima con decreto presidenziale n. 556/2001 poi con ordinanza collegiale n. 588/2011, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, ed ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale, in particolare:
a) ha dichiarato inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale;
b) ha accolto il primo motivo di ricorso, riconoscendo che l’atto impugnato per il ricorrente non costituisce la “prima assegnazione” di sede, bensì rappresenta un vero e proprio trasferimento, ciò anche alla luce di quanto previsto dalla circolare interpretativa MDGMIL II 5 1 2012 0248948 della Direzione generale per il personale militare.
3. Il Ministero ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata, censurando la stessa quanto all’affermazione della natura dell’atto come trasferimento e sostenendo, al contrario, che il movimento disposto, alla stregua della disciplina del reimpiego dei volontari in esito al passaggio in servizio permanente, rientra nell’ampio genus dei trasferimenti tecnicamente considerati “prima assegnazione” di sede.
3.1. Si è costituito in giudizio il sig. Davide Giordano, presentando memoria difensiva, con la quale si è opposto all’appello, chiedendone il rigetto. L’appellato, in particolare, sostiene di essere già stato destinatario in precedenza di un provvedimento di “prima assegnazione” nella caserma di Persano e di aver in seguito conseguito ben tre promozioni. Richiama, infine, a favore della tesi seguita dal primo giudice, le previsioni di cui alla summenzionata circolare, alle quali ritiene di dover attribuire valenza generale e non limitata alla sola disciplina delle licenze.
4. All’udienza del 20 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
5. Con l’unico motivo di appello il Ministero lamenta l’erroneità della sentenza impugnata, laddove afferma la natura dell’atto come trasferimento, piuttosto che come “prima assegnazione” di sede.
Tale ultima conclusione, ad avviso dell’appellante, sarebbe preferibile sulla base della disciplina del reimpiego dei volontari in esito al passaggio in servizio permanente, nonché in ragione della dicitura del provvedimento originatore dei movimenti, dell’interpretazione letterale dei bandi di concorso per il passaggio in servizio permanente dei volontari e del riconoscimento in loro favore dei benefici economici di cui alla legge n. 86/2001. Peraltro, il documento di riferimento per la valutazione in esame dovrebbe essere la direttiva in materia di “impiego e formazione dei volontari di truppa” ed. 2009 e non, come erroneamente effettuato dal primo giudice, la circolare interpretativa MDGMIL II 5 1 2012 0248948 della Direzione generale per il personale militare, che esula dal settore dell’impiego.
5.1. La censura è meritevole di accoglimento.
5.2. Il Collegio premette in punto di fatto che il caporale maggiore Davide Giordano risultava vincitore alla procedura concorsuale di V.F.B. – Volontari in Ferma Breve indetto dal Ministero della Difesa per il Corpo dell’Esercito Italiano dell’anno 2004 e, dopo l’arruolamento e la fase di formazione, veniva assegnato in servizio presso l’VIII reggimento artiglieria terrestre “Pasubio” presso la caserma di Persano (SA).
In seguito il Giordano risultava vincitore del concorso per il passaggio in servizio permanente (V.S.P.) dell’anno 2010, riservato ai militari in servizio in ferma breve delle Forze Armate, sicché, con nota del 22 novembre 2011 oggetto del presente giudizio, gli veniva comunicato il trasferimento al reggimento di Maniago (PD).
5.3. Occorre altresì premettere, sul piano sistematico, che la ferma prefissata individua un rapporto di servizio a termine, retto da una peculiare e specifica disciplina (art. 953 ss. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", d'ora innanzi C.O.M.), a differenza dell'ammissione al servizio permanente (art. 892 ss. C.O.M.) che identifica un vero e proprio rapporto d'impiego a tempo indeterminato, relativo all'esercizio della professione di militare (art. 893 C.O.M.), a sua volta assoggettato a propria regolamentazione.
5.3.1. L'ammissione al servizio permanente effettivo, peraltro, se anche conseguente a precedente ferma prefissata, non è automatico, perché condizionato da procedure di natura selettiva, in funzione della predeterminazione, secondo le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna forza armata, di un contingente numerico, nonché dalla formazione di una vera e propria graduatoria, formata in base a titoli.
5.4. Ciò premesso, il Collegio rileva inoltre che, ai fini della risoluzione della questione centrale del presente giudizio, risulta utile prendere a riferimento la giurisprudenza sviluppatasi in ordine ai limiti del riconoscimento dell’indennità di trasferimento, la quale ha, per l’appunto, inteso ricondurre la fattispecie in esame al trasferimento presso nuova sede di servizio (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3118-3119; id., Sez. IV, 5 novembre 2004, n. 7204; id., Sez. IV, 13 luglio 1998, n. 1083; cfr., inoltre, id., Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1, che ha composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, ai sensi dell'art. 1 l. n. 86 del 29 marzo 2001 in caso di trasferimento per soppressione o diversa dislocazione del reparto di assegnazione).
5.4.1. In questi termini, è stato pertanto affermato che “la sede alla quale sono assegnati i militari durante la fase addestrativa e/o di corso non può essere considerata alla stregua di una sede di servizio in senso proprio; per cui, al termine di tale fase, la successiva destinazione va considerata prima assegnazione della sede di servizio e non trasferimento d'autorità, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1 L. n. 100 del 1987, a norma del quale il trattamento economico di cui all'art. 13 l. 2 aprile 1979 n. 97 spetta al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che sia "trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" (Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5257).
5.4.2. In linea con la giurisprudenza di questa Sezione, occorre pertanto ribadire che il volontario in posizione di ferma non è titolare di una sede di servizio in senso proprio e, una volta conclusa la fase di addestramento, non è destinatario di un trasferimento in senso proprio, ma è invece assegnato alla prima sede di servizio e, per tale motivo, non ha, dunque, titolo a fruire delle provvidenze previste dalla normativa di settore per ristorare il militare dei disagi conseguenti ad un trasferimento disposto d'autorità prima che egli abbia compiuto un quadriennio nella vecchia sede di servizio.
5.5. In ragione di quanto considerato, la prospettazione del primo giudice non può quindi essere condivisa.
5.5.1. Peraltro, la circolare summenzionata, e citata anche dal primo giudice, non può essere presa come parametro per la risoluzione della controversia, avendo essa ad oggetto specifico la disciplina delle licenze e, pertanto, facendo esclusivo riferimento ad essa, e non all’impiego, per la qualificazione come “trasferimento” piuttosto che quale “prima assegnazione”.
6. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere accolto.
7. La regolazione delle spese del doppio grado di giudizio segue la regola della soccombenza; le stesse sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
Trasferimento o “prima assegnazione” di sede.
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