Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamoci.
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Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamoci.
Messaggio da domenico69 »
La storia sull'ormai famoso "moltiplicatore" si sta facendo sempre più misteriosa con l'appello della sentenza precedentemente emessa a favore del Colonnello dei CC.
A quanto pare, da "voci" circolanti sia qui che altrove, sembrerebbe che il 5 Giugno scorso ci sia stata l'udienza d'appello della predetta sentenza, con rinvio all'Aprile 2019 e sospensione del pagamento rateo di tale beneficio.
Ora, presupponendo che tali notizie siano veritiere, viene spontaneo porsi alcune domande, cioè:
come mai è stata rinviata l'udienza?
Possibile che i giudici non siano stati in grado di emettere una sentenza, per tale argomento, che a parere di un ignorante, dovrebbe essere chiaro e semplicissimo?!?
Ammesso e non concesso che serviva un rinvio, era proprio necessario rinviarlo a cosi tanto tempo dopo?
Non è che tutto questo tempo è stato preso appositamente per studiarsi delle "contromisure" per rigettare l'accoglimento?!?
O sia stato preso perché ci sia qualcos'altro d'importante che dev'essere deciso prima?
Detto questo, chiedo gentilmente a tutti quanti di voler unire le nostre "forze" per cercare di sbrogliare il bandolo della matassa.
Magari comunicando eventuali ricorsi o appelli in corso; stato di trattazione degli stessi; o altre informazioni ritenute utili alla collettività in modo da regolarsi di conseguenza e poterci aiutare l'uno con l'altro.
Grazie a tutti quelli che vorranno dare il loro contributo (non economico naturalmente, quindi gratis!)
Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
1) - Possibile che i giudici non siano stati in grado di emettere una sentenza, per tale argomento, che a parere di un ignorante, dovrebbe essere chiaro e semplicissimo?!?
2) - Ammesso e non concesso che serviva un rinvio, era proprio necessario rinviarlo a cosi tanto tempo dopo?
3) - Non è che tutto questo tempo è stato preso appositamente per studiarsi delle "contromisure" per rigettare l'accoglimento?!?
- Per il punto 1, posso dirti che a mio avviso, avendo già sospeso il rateo pensile del moltiplicatore, potevano già sentenziare senza alcun rinvio perché non c'era alcun motivo, ciò del perché avendo accolto la sospensione del rateo significa che il giudice ha le idee già chiare che non spetta ai riformati;
- Per il punto 2, posso dirti che se serviva un rinvio non si sarebbe espresso oggi sulla sospensione del rateo mensile, almeno che, non lo abbia fatto ben sapendo della sentenza negativa a favore del militare per non fare restituire maggiori somme percepite indebitamente;
- Per il punto 3, la tua tesi potrebbe essere una contromisura sia a favore che a sfavore del militare anche se, con tutto questo tempo a disposizione potrebbero sedersi a tavolino per e discutere sui punti e motivi per non riconoscere il predetto beneficio.
Detto quanto sopra, sarebbe il caso di prendere in considerazione che quando nel 1997 è nato il beneficio dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997 prevedeva, mi sembra, una diversa età anagrafica.
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da naturopata »
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da elciad1963 »
Essendo un Istituto dello stato, quindi lo Stato stesso, non aveva l'obbligo di appellare ogni sentenza, almeno per il principio dell'equita' costituzionale di tutti i cittadini davanti la Legge?
Secondo il mio modestissimo parere, ritengo illegittimo il ricorso in appello contro il citato Colonnello, o altri soggetti, per la stessa materia, per la violazione del sudescritto diritto sancito dalla costituzione.
Non è concepibile in uno Stato di diritto che più cittadini ricevano diverso trattamento per lo stesso contendere, dallo stesso Stato che ne garantisce L'UGUAGLIANZA.
Facendo ciò si ottiene una flessibilità di azioni, oppure omissioni, da parte della Pubblica Amministrazione a favore o contro i cittadini che la Costituzione dichiara UGUALI.
Quindi, secondo sempre il mio modestissimo avviso, l'INPS, o chi per lei, passata in giudicato la sentenza del 2012 e le prime successive, non era, e non è più titolare del diritto di appellare quelle per cui ha proposto appello.
Nel caso contrario, coloro che, a loro tempo, non hanno proposto ricorso alle sentenze ormai definitive, rivestendo una funzione pubblica, dovrebbero essere perseguiti in ogni Sede, avendo arrecato un danno grave all'erario in rapporto ai vitalizzi ormai a vita.
FORSE È PURA FANTASIA LA MIA, MA CREDETEMI, IN QUESTA REPUBBLICA DELLE BANANE, NON MI SENTO NE CARNE NE PESCE......
Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da yerri63 »
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da domenico69 »
Sembrano tutte ipotesi plausibili, però come si fa a sapere qual'è quella corretta?naturopata ha scritto:Qui c'è da capire se l'appello è stato assegnato ad un sezione centrale con richiesta subordinata da parte dell'INPS di remissione alle sezioni riunite con sospensione del provvedimento, ovvero proposti direttamente alla sezioni riunite. In questo ultimo caso, visto che non c'è alcun precedente delle sezioni centrali in merito e neanche un contrasto tra sezioni, l'intervento delle sezioni riunite sembra fuori luogo e quindi si rinvia, ci saranno le prime sentenze di appello, probabilmente in contrasto, così le sezioni riunite intervengono e decidono per il si o per il no.
In merito alla tua sentenza della corte dei Conti della Lombardia che, se non ricordo male, ti ha rigettato l'accoglimento del moltiplicatore, hai proposto appello?
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da domenico69 »
Mi sembra che sei bene informato.yerri63 ha scritto:Cari signori,l'impugnazione della sentenza del colonnello e stata fatta dal ministero difesa ,nel nome del c.n.a.,in particolar modo nella persona dell'ufficiale, essendo ci l'aggiornamento del colonnello di aggira intorno 800 euro mensili e ad arretrato di circa50.000 euro,fatevi i conti se la v.brigadiere vanno date.150 mensili ,questo è il motivo per impugnazione dela sentenza, altro collega vincitore no e stato appelato e già passata in giudicata a liquidata.fate voi i conti.
Ma quanto affermi è dato da fonte certa?
E se si, si potrebbero conoscere le motivazioni dell'appello, con le richieste fatte e il motivo del rinvio?
Anche per cercare di capire come si stanno svolgendo i fatti, in modo da rispondere a quanto scritto da naturopata:
Ed anche in modo da poterci regolare di conseguenza.naturopata ha scritto:Qui c'è da capire se l'appello è stato assegnato ad un sezione centrale con richiesta subordinata da parte dell'INPS di remissione alle sezioni riunite con sospensione del provvedimento, ovvero proposti direttamente alla sezioni riunite. In questo ultimo caso, visto che non c'è alcun precedente delle sezioni centrali in merito e neanche un contrasto tra sezioni, l'intervento delle sezioni riunite sembra fuori luogo e quindi si rinvia, ci saranno le prime sentenze di appello, probabilmente in contrasto, così le sezioni riunite intervengono e decidono per il si o per il no.
Grazie.
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da elciad1963 »
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da naturopata »
Te la spiego io. In realtà ad un attento esame, il moltiplicatore, in prima battuta sarebbe di competenza del TAR e non della Corte dei Conti. Difatti è l'Amministrazione che dovrebbe concederlo negli atti trasmessi all'INPS che provvede solo al calcolo. Se infatti si va a vedere la prima sentenza del 2012 dell'Abruzzo, l'Amm.ne l'aveva concessa e l'INPS l'aveva disconosciuta e da lì il ricorso alla Corte dei Conti (anche se pure in quel caso era competente il tar, perché andava a modificare un atto amm.vo, la base pensionale e i relati contributi che ineriscono all'attività di servizio e non di pensione). Ma tutti gli altri ricorsi non hanno alcun riconoscimento nell'atto amm.vo dell'amministrazione del moltiplicatore e quindi sarebbe competente il giudice amm.vo e non la Corte dei Conti.elciad1963 ha scritto:scusate ancora ma non capisco la competenza del ministero della difesa in materia pensionistica.
Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da Massimo Vitelli »
"""""naturopata ha scritto:Te la spiego io. In realtà ad un attento esame, il moltiplicatore, in prima battuta sarebbe di competenza del TAR e non della Corte dei Conti. Difatti è l'Amministrazione che dovrebbe concederlo negli atti trasmessi all'INPS che provvede solo al calcolo. Se infatti si va a vedere la prima sentenza del 2012 dell'Abruzzo, l'Amm.ne l'aveva concessa e l'INPS l'aveva disconosciuta e da lì il ricorso alla Corte dei Conti (anche se pure in quel caso era competente il tar, perché andava a modificare un atto amm.vo, la base pensionale e i relati contributi che ineriscono all'attività di servizio e non di pensione). Ma tutti gli altri ricorsi non hanno alcun riconoscimento nell'atto amm.vo dell'amministrazione del moltiplicatore e quindi sarebbe competente il giudice amm.vo e non la Corte dei Conti.elciad1963 ha scritto:scusate ancora ma non capisco la competenza del ministero della difesa in materia pensionistica.
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Vi prego, per favore evitiamo ogni inutile confusione.
La prima sentenza della Sez. Abruzzo del 2012, nel giudizio da me patrocinato, vedeva come resistente la P.A. militare e non l'INPS per il solo e semplice fatto che l'INPS è subentrato nella determinazione dei trattamenti pensionistici dei MILITARI SOLO DAL 2010!
Al contrario, l'interessato di quella sentenza era stato riformato nel 2006, quando ancora, appunto, i provvedimenti di quiescenza competevano soltanto alla P.a. militare e giammai all'INPS, che all'epoca conservava ancora unicamente il ruolo d ordinatore secondario, cioè di tesoriere!
Più esattamente, l'INPS partecipò a quel contenzioso solo perché si controverteva anche sull'ulteriore domanda di restituzione di un presunto indebito percepito dal militare in questione (di competenza in questo caso proprio dell'INPS), mentre la domanda sul "moltiplicatore" era di pertinenza ratione temporis, lo si ribadisce, della P.A. militare.
Per cui, la giurisdizione era, è e resterà sempre della Corte dei Conti.
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da naturopata »
Pubblicato il 04/07/2018
N. 00814/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Roggia, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino n. 12;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato pressi i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Ruta, Patrizia Sanguineti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Patrizia Sanguineti in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9;
per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'istanza presentata dal ricorrente in data 28.12.2016 di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale a seguito del giudicato di cui alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte del -OMISSIS-, che ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l'infermità per cui il ricorrente è stato collocato in congedo assoluto,
nonché per il conseguente ordine al Ministero dell'Economia e delle Finanze di provvedere in merito alla predetta istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando fin d'ora, in caso di inosservanza, il Commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva;
ed anche per la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento delle somme tutte dovute a titolo di risarcimento del danno da ritardo e/o di indennizzo ex art. 2 bis della L. 7.8.1990 m. 241 e ss.mm.ii.;
per l'accertamento e la declaratoria della fondatezza della predetta istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera, e pertanto del diritto all'equo indennizzo, all'incremento dell'anzianità di servizio, all'incremento del trattamento di fine di rapporto e della pensione privilegiata, anche in relazione alla promozione al grado superiore di -OMISSIS-,
e conseguentemente per la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'I.N.P.S. (quest'ultimo in quanto soggetto tenuto all'erogazione del trattamento previdenziale) a corrispondere le somme tutte spettanti in ragione della ricostruzione giuridico-economico-previdenziale sotto i profili dianzi indicati, nonché ogni altro beneficio derivante dalla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, in una con interessi legali e rivalutazione monetaria; e quant'altro dovuto ai sensi di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso si inserisce nell’ambito delle azioni proposte dal ricorrente, -OMISSIS- della -OMISSIS-, in servizio dal’1.10.1979 fino al 26.4.2004, quando veniva collocato in congedo assoluto, al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di varie invalidità.
L’evoluzione dei fatti è stata ricostruita nella sentenza n. 1242 del 21.11.2017, che si riporta in parte, ai fini di una compiuta comprensione delle questioni in esame.
“Espone il ricorrente di aver presentato, per ragioni di salute, in data 21.10.2002, istanza di trasferimento interno al Corpo di appartenenza, al fine di essere impiegato in incarichi non operativi.
Contestualmente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il relativo equo indennizzo per l’infermità “OD da -OMISSIS-composto di grado elevato ed in OS da postumi di -OMISSIS-ed -OMISSIS-di grado elevato. Le condizioni visive sopra descritte comportano -OMISSIS- più accentuata per l’uso di videoterminali”.
Nella seduta del 28.2.2003, la Commissione Medica Ospedaliera di Torino (C.M.O.), pur riscontrando la -OMISSIS- ed il deficit visivo, dichiarava il ricorrente idoneo al servizio -OMISSIS- incondizionato nella -OMISSIS- e l’infermità non dipendente da causa di servizio.
A seguito di ricorso, veniva sottoposto ad esame da parte della Commissione Medica di II istanza di Padova, la quale accertava per la prima volta uno stato -OMISSIS-reattivo, insorto a seguito del fatto che, pur avendo lealmente denunciato un disturbo che rendeva l’uso dell’arma in dotazione pericoloso, il deducente era stato dichiarato incondizionatamente idoneo al servizio.
Seguivano una serie di visite mediche, finché la C.M.O., con verbale del 26.4.2004, giudicava il ricorrente permanentemente ed assolutamente inidoneo al servizio nella -OMISSIS- e da collocare in congedo assoluto, in quanto affetto da “disturbo -OMISSIS-persistente, nonostante la terapia -OMISSIS-”.
Conseguentemente, con determina del 21.6.2004 il ricorrente cessava dal servizio permanente per infermità e veniva collocato in congedo assoluto a decorrere dal 26.4.2004 con diritto agli assegni interi, non cumulabili con quelli di quiescenza, per un periodo di tre mesi dalla data anzidetta e fino al 25.7.2004 ai sensi dell’art. 29 della L. 31.7.1954 n. 599.
Tuttavia l’infermità da ‘Disturbo -OMISSIS-reattivo’ veniva ritenuta non dipendente da causa di servizio, dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nell’adunanza n. 222/2006 del 14.11.2006, sulla base del giudizio della CMO nella seduta n. 40257 del 5.5.2006.
Il diniego veniva gravato avanti questo Tribunale, che, con sentenza 3.4.2014 n. 566 accoglieva il ricorso ed annullava tutti i predetti provvedimenti impugnati, ritenendone l’illegittimità per difetto di istruttoria, di motivazione e di illogicità manifesta.
Il ricorrente chiedeva l’esecuzione della sentenza e la ricostruzione della posizione economico-previdenziale, sia sotto il profilo del diritto all’equo indennizzo, sia sotto il profilo del trattamento di pensione privilegiata, con tutti i benefici di legge spettanti, arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, e quant’altro dovuto ai sensi di legge, a far tempo quantomeno dal 3.3.2003.
Con la determinazione dirigenziale del 27.1.2015 n. 3551 n. pos. 99851 il Ministero dell’Economia e delle Finanze nuovamente riteneva l’infermità “disturbo -OMISSIS-reattivo” non dipendente da causa di servizio in ragione del parere in tal senso espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 18.12.2014.
Con nota del 9.3.2015 prot. 0068011/15 l’Amministrazione dichiarava che non poteva darsi corso alla pratica di Pensione Privilegiata Ordinaria, non essendo l’infermità (causa della permanente inidoneità) stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio”.
Il ricorrente presentava in data 24.4.2015 ricorso alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, chiedendo:
- l’annullamento della determinazione dirigenziale 27.1.2015 n. 3551 del MEF – -OMISSIS- di diniego della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del “disturbo -OMISSIS-reattivo” e del conseguente provvedimento di diniego della pensione privilegiata ordinaria;
- l’accertamento della dipendenza dell’infermità “disturbo -OMISSIS-reattivo” e “disturbo -OMISSIS-reattivo persistente” da causa di servizio e del conseguente diritto al trattamento previdenziale privilegiato ed alla ricostruzione giuridico-economico;
- la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’I.N.P.S., per quanto di rispettiva competenza, al pagamento del trattamento pensionistico privilegiato, in una con arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al saldo, nonché delle somme tutte spettanti in ragione della ricostruzione giuridico economico - previdenziale e di ogni altro beneficio derivante dalla dipendenza delle infermità in parola da causa di servizio.
La Corte dei Conti con sentenza n. -OMISSIS-dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda di ricostruzione giuridico-economica della carriera del ricorrente, ma riconosceva il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, di categoria 8^, Tabella A, a far tempo dalla domanda, oltre ad arretrati maggiorati di accessori come per legge.
Con istanza del 28.12.2016 il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla -OMISSIS- e all’I.N.P.S. di adottare, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione al predetto giudicato, disponendo in ordine alla ricostruzione giuridico, economica e previdenziale, al fine di ottenere l’incremento di 1 anno di anzianità; la corresponsione dell’equo indennizzo; il trattamento previdenziale di pensione privilegiata di categoria 8^; ogni altro beneficio di legge, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con decreto del 25.1.2017 n. 327 veniva riconosciuta la pensione privilegiata di 8^ categoria, liquidata nell’incremento di 1/10 della pensione di riposo accertata al 25.4.2004; nello stesso decreto il ricorrente è qualificato con il grado di -OMISSIS-.
Tuttavia, poiché sull’espressa istanza di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale del 28.12.2016, l’Amministrazione ha provveduto soltanto in parte, il ricorrente ha notificato il presente ricorso, avverso il silenzio.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio-inadempimento e la violazione dell’art 1 L. 241/90, chiedendo anche il risarcimento del danno, ovvero l’indennizzo ex art 2 bis L. 241/90. Insiste altresì sulla fondatezza della pretesa e quindi nell’accoglimento della domanda di riconoscimento dell’attribuzione dei benefici previsti dalla legge.
Si sono costituiti in giudizio l’Inps, che ha dichiarato di non aver alcuna competenza rispetto alle richieste avanzate dal ricorrente e ha eccepito la prescrizione quinquennale con riguardo all’indennità di buonuscita, nonché il Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 10.10.2017 il ricorrente ha fatto presente che dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, risulta essere stata adottata la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017, con la quale, in esecuzione del giudicato della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. -OMISSIS-, l’infermità “Disturbo -OMISSIS-reattivo” è stata giudicata dipendente da causa di servizio.
L’Amministrazione ha poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva.
Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione”.
Con sentenza n. 1242/2017 il Collegio, preso atto che il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza della Corte dei Conti, dichiarando la dipendenza dal servizio dell’infermità e aveva poi respinto la domanda di equo indennizzo presentata in data 22.9.2004 in quanto intempestiva, ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Ha invece ritenuto che permanesse l’interesse rispetto alla domanda di ricostruzione giuridico-economica e, di riflesso, alla rideterminazione del trattamento di pensione privilegiata di cui al decreto del 25.1.2017.
E’ stato quindi ordinato all’Amministrazione di produrre una dettagliata relazione, ricostruendo la posizione giuridica ed economica del ricorrente e riportando tutti i provvedimenti di inquadramento del ricorrente.
Dopo la discussione in camera di consiglio del 20 dicembre 2017, a cui ha partecipato la difesa di parte ricorrente, è pervenuta una relazione del Reparto -OMISSIS-, della -OMISSIS-, redatta in ottemperanza all’ordine disposto con la sentenza sopra indicata.
Con ordinanza n. 24 del 4.1.2018, preso atto che la relazione depositata, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha rappresentato le ragioni di ritenuta infondatezza delle pretese del ricorrente, cioè il riconoscimento dell’incremento di un anno di anzianità, il riconoscimento dell’80% della base pensionabile e l’attribuzione della qualifica di -OMISSIS-, il Collegio ha disposto la conversione del rito, fissando a tal fine l’udienza pubblica del 18 aprile 2018; alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il ricorrente chiede la ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera ed in particolare il riconoscimento dell’incremento di un anno di anzianità, il riconoscimento dell’80% della base pensionabile e l’attribuzione della qualifica di -OMISSIS-. Con i motivi aggiunti censura la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017 nella parte in cui ha respinto per tardività la domanda di equo indennizzo per l’infermità “disturbo -OMISSIS-reattivo” riconosciuta dipendente da causa di servizio.
2) Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.
2.1 E’ prioritario l’esame dei motivi aggiunti, avverso la determinazione dirigenziale n. 3049 del 22.8.2017 che ha rigettato, per tardività, la domanda di equo indennizzo, sostenendo che la domanda “sarebbe stata presentata oltre il termine di 6 mesi previsto dall’art. 2 del DPR n. 461 del 29/10/2001: infatti risulta agli atti che l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità il 03.03.2003 (data di conoscibilità rilevata dalla C.M.O. con il citato verbale), mentre ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e la contestuale richiesta di liquidazione di equo indennizzo in data 22.09.2004”.
L’eccezione di tardività è infondata, in quanto non vi è prova dell’avvenuta notifica del verbale.
Trova quindi applicazione l’art. 2, comma 6, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461, che fa decorrere il termine di sei mesi per la presentazione della domanda di equo indennizzo dalla data di notifica o dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
Nella fattispecie, tale riconoscimento è avvenuto con la sentenza della Corte dei Conti n. -OMISSIS-, per cui la domanda è stata presentata nei termini e non poteva che essere accolta.
L’accoglimento della domanda di equo indennizzo e quindi il riconoscimento del diritto del ricorrente all’equo indennizzo, comporta il riconoscimento di tutti gli altri benefici, giuridici ed economici, conseguenti al collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio, come si vedrà in proseguo.
2.2 Rispetto alla domanda di ricostruzione giuridico-economico-previdenziale della carriera, vanno esaminate distintamente le singole voci.
La richiesta di incremento di un anno di anzianità parte dal presupposto che il ricorrente è stato giudicato dalla C.M.O. di Torino non idoneo permanentemente ed assolutamente al servizio per il “disturbo -OMISSIS-persistente” e quindi posto in congedo assoluto con il grado di -OMISSIS- -OMISSIS-, “atteso che sarebbe stato impossibile un suo ulteriore trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, ivi compresa l’aspettativa”.
Il ricorrente lamenta il fatto di essere stato collocato in congedo assoluto nonostante avesse fruito dell’aspettativa per malattia per soli 392 giorni, collocamento che è avvenuto nelle more del procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-, conclusosi negativamente in data 15.9.2006.
Ritiene invece che avrebbe dovuto essere trattenuto in servizio fino alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, in tal modo avrebbe potuto fruire dei benefici economici contrattuali decorrenti dall’1.1.2005, oltre a maturare un anno in più di anzianità di servizio.
La richiesta è infondata.
La dispensa dal servizio è stata disposta a seguito del riconoscimento del carattere permanente e non reversibile dell’infermità, provvedimento che viene adottato anche prima che sia trascorso il periodo massimo di congedo straordinario, per cui la pretesa di essere collocato in servizio solo dopo il decorso del periodo massimo di aspettativa per malattia è infondata.
Va ugualmente respinta la richiesta di maggiorazione del 18% dell’ultimo stipendio, ai sensi dell’art 16 L. 177/1976, prevista per indennità specifiche ed esclusa per tutte le altre indennità, se la legge non prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
2.2 Il ricorrente chiede il beneficio di cui all’art 3 comma 7 d. lgs. n. 165/97, consistente nell’aumento del contributo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione (c.d. moltiplicatore del montante contributivo).
Tale diritto è stato esteso al personale -OMISSIS- in congedo che ha avuto il riconoscimento in servizio di un’infermità da esso dipendente.
La disposizione richiamata prevede che “per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione”.
Il Legislatore ha quindi riconosciuto la spettanza dell’incremento del montante contributivo al personale escluso dall’ausiliaria e “al personale -OMISSIS- che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima alla quale è riconducibile il ricorrente dichiarato permanentemente non idoneo ai servizi d’istituto e dunque impossibilitato all’esercizio dell’opzione al collocamento in ausiliaria.
Ricorrendone quindi i presupposti, la domanda deve essere accolta.
2.4 Va altresì accolta la domanda di riconoscimento dell’80% della base imponibile: al momento del collocamento in congedo assoluto, cioè in data 26.4.2004, il ricorrente possedeva il grado di -OMISSIS- -OMISSIS- ed aveva maturato un’anzianità di servizio -OMISSIS- effettivo di 25 anni, per cui avrebbe avuto titolo alla pensione, ai sensi dell’art. 28, lett. a, della L. 599/1954.
La pensione di riposo è stata calcolata in €. 24.794,07 annui, pari al 68,47% della base pensionabile, mentre la pensione privilegiata è stata calcolata in €. 27.275,68, aumentando cioè di 1/10 la pensione ordinaria, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità che ha determinato il congedo assoluto del ricorrente avrebbe dovuto comportare l’applicazione del requisito contributivo massimo e pertanto il riconoscimento dell’80% della base pensionabile.
2.5 Ugualmente meritevole di accoglimento la domanda di attribuzione della qualifica di -OMISSIS-, in quanto ai sensi dell’art 4 comma 9 D.L. n. 45 del 31.1.2008 convertito in L. 13.3.2008 n.8, il congedo doveva essere disposto con il grado superiore di -OMISSIS- (anziché di -OMISSIS- -OMISSIS-).
Nel decreto di liquidazione viene indicata solo nominalmente la qualifica di -OMISSIS-, mentre nel decreto di collocamento in congedo assoluto viene ancora riportato il grado di -OMISSIS- -OMISSIS-. Ne consegue che va riconosciuta la qualifica superiore, con ogni conseguenza sul piano economico e giuridico.
2.6 Viene altresì chiesto il risarcimento dei danni da ritardo e/o l’indennizzo ex art 2 bis L. 241/90, per il ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto a riscontrare la domanda del ricorrente, perseverando nell’inadempimento rispetto alla richiesta di ricostruzione giuridico-economica.
A titolo di risarcimento il ricorrente chiede gli interessi legali calcolati sul trattamento economico previdenziale spettante in ragione della ricostruzione giuridico-economico-previdenziale dal collocamento in congedo assoluto fino al momento del pagamento, oltre alla rivalutazione monetaria.
La domanda è fondata.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell'accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
3) Il ricorso va quindi in parte accolto e in parte respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Lo respinge per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvana Bini Domenico Giordano
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniam
Messaggio da Massimo Vitelli »
Infine, precisiamo ulteriormente che nella sentenza del 2012 il diniego sul "moltiplicatore" è stato opposto dalla P.A. militare e non già dall'INPS.
Spero davvero che stavolta si evitino altre inutili confusioni.
Con immutata stima
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da elciad1963 »
se così fosse la strada è spianata. dico bene?
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Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da naturopata »
Ma quando mai. Prego rileggere la sentenza del TAR Torino che ho riportato sopra, è il TAR che riconosce il Moltiplicatore dopo la sentenza della corte dei conti che aveva declinato al giudice amm.vo la ricostruzione della carriera del ricorrente, quindi anche il moltiplicatore.elciad1963 ha scritto:Quindi l'opposizione del ministero della difesa, come sopra riferito, alla sentenza che vede vincente il nostro colonnello, non può essere accolta, atteso che l'opponente non è legittimato a proporla?
se così fosse la strada è spianata. dico bene?
A tutti i colleghi, premesso che a mio avviso si può scegliere dove far ricorso, quindi sia TAR che CDC, anche se secondo me e non solo la competenza è del giudice amm.vo, vi sono diverse sentenze in materia, chi dipende da Corti che si sono già espresse negativamente in cui vi è almeno un giudice che ha dato parere negativo e per cui non vi è certezza di non averlo come giudicante, andate al TAR.
Re: Perplessità su APPELLO art. 3 (moltiplicatore). - Uniamo
Messaggio da Massimo Vitelli »
""""""""elciad1963 ha scritto:Quindi l'opposizione del ministero della difesa, come sopra riferito, alla sentenza che vede vincente il nostro colonnello, non può essere accolta, atteso che l'opponente non è legittimato a proporla?
se così fosse la strada è spianata. dico bene?
La questione si rivela molto interessante e degna di riflessione, anche se la riposta appare nella fattispecie complessa e delicata.
Ribadito che tutte le questioni pensionistiche appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti e giammai del TAR, per antichissima giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, e le rarissime sentenze dei TTAARR sulla materia sono state tutte regolarmente revocate per difetto di giurisdizione, la Sez. Molise si è pronunciata sul ricorso del colonnello anche nei confronti della P.A. militare, senza che nessuno, Giudice compreso, si,ponesse il problema della relativa legittimazione.
Personalmente, io non avrei convenuto in giudizio la P.A. Militare, a meno che non fosse stata certa la riforma dell'interessato prima del 2010.
Se fate caso, infatti, tutte le sentenze o quasi ormai note sul moltiplicatore, di militari congedati dopo il 2010, vedono come parte resistente solo l'INPS e non è giustamente mai stata eccepita l'assenza della P.a. Militare.
Ora, tornando direttamente al punto, la circostanza che la decisione del Molise sia stata resa anche nei confronti della P.A. Militare, con possibilità di giudicato irrevocabile, facultizza in teoria la stessa a proporre appello, ma io porrei comunque una questione di legittimazione della P.A. in parola, tanto, nella peggiore delle ipotesi, la potrebbero respingere, ma almeno mi sarei "tolto il dubbio".
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