avanzamento al grado superiore

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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arcy2001

avanzamento al grado superiore

Messaggio da arcy2001 »

Salve
Un procedimento amministrativo aperto può rappresentare un motivo per bloccare l'avanzamento al grado superiore?
Saluti


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Avv. Giorgio Carta
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Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Sarebbe bene precisare a che procedimento amministrativo lei faccia riferimento: discipllinare? e, nel caso, di corpo o di stato?
Andrebbe altresì precisata la Forza Armata di appartenenza.

Sappia comunque che, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 12-5-1995 n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
arcy2001

Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da arcy2001 »

La ringrazio per la celere ed esaustiva risposta
ad integrazione di quanto già esposto nella precedente email, preciso che il procedimento amministrativo a cui mi riferivo riguarda un ricorso gerarchico avverso la documentazione caratteristica, e pertanto quest'anno (agosto 2009) sono incluso nell'aliquota di avanzamento al grado superiore per il personale non direttivo E.I.
Rischio che mi slitti l'avanzamento ?
Grazie
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Avv. Giorgio Carta
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Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

no, la mera pendenza di un ricorso gerarchico avverso la documentazione caratteristica non può incidere sull'idoneità all'avanzamento.

Ovviamente, il giudzio caratteristico impugnato (nonché quello evntualmente scaturente dal ricorso gerarchico) incideranno sul suo posizionamento in graduatoria, costituendo esso uno dei titoli sottoposti a comparazione.
salui,

Avv. Giorgio Carta
alfaomega033
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Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da alfaomega033 »

A seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, stando ad un eventuale commento di merito (negativo - ciò il fatto reato è stato accertato ma il giudice non condanna per la sola intervenuta prescrizione), il militare, in questo caso, verrà sottoposto a procedimento disciplinare di stato o di corpo? Ed inoltre, nel caso venga notificato all'incolpato l'inizio di un procedimento disciplinare di corpo ed il militare si trova a dover essere portato in avanzamento al grado superiore, tale procedimento può pregiudicate, interrompere, l'avanzamento? Nel caso invece, il militare a seguito di detto procedimento disciplinare di corpo, venga punto con una consegna semplice o peggior cosa di rigore, può essere comunque portato in avanzamento al grado superiore senza che la sanzione inflitta possa arrecare "danno"?
La ringrazio e resto in attesa di una sua risposta.-
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Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da Admin »

alfaomega033 ha scritto:A seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, stando ad un eventuale commento di merito (negativo - ciò il fatto reato è stato accertato ma il giudice non condanna per la sola intervenuta prescrizione), il militare, in questo caso, verrà sottoposto a procedimento disciplinare di stato o di corpo?
E' una facoltà dell'Amministrazione (di cui si avvale però quasi sempre).

Il principio dell'autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare consiste nella facoltà per l’amministrazione procedente di raccogliere elementi di prova a carico e a discarico del militare in sede di accertamenti preliminari (cioè prima ancora di contestargli gli addebiti, nel corso dell’esame del giudicato penale), quindi in sede di inchiesta formale ed infine, se necessario, in sede di Consiglio o Commissione di Disciplina, attraverso l'apposito supplemento di istruttoria.

L'autorità disciplinare, rimane vincolata al giudicato penale quando siano concomitanti i seguenti presupposti di cui all'art.653* del c.p.p.:
- emanazione di una sentenza di assoluzione;
- affermazione nel dispositivo di una delle seguenti formule di assoluzione:
a) perché il fatto non sussiste;
b) perché l'imputato non lo ha commesso;


*Art. 653 c.p.p.: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso».

Non si realizza l'effetto preclusivo di cui all'articolo 653, primo comma, del c.p.p. se:
a. la sentenza contiene una delle sottonotate formule:
- non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529 c.p.p. commi 1 e 2);
- non doversi procedere per estinzione del reato ( per amnistia, prescrizione ecc.) (art. 531 c.p.p. commi 1e 2);


Estratto dalla Guida tecnica - “Norme e procedure disciplinari”, 2ª edizione 2008 http://www.grnet.it/allegati/guida%20te ... 202008.pdf
alfaomega033 ha scritto:Ed inoltre, nel caso venga notificato all'incolpato l'inizio di un procedimento disciplinare di corpo ed il militare si trova a dover essere portato in avanzamento al grado superiore, tale procedimento può pregiudicate, interrompere, l'avanzamento?
L'avvio di un procedimento disciplinare di corpo non è preclusivo ai fini dell'inserimento nelle aliquote di avanzamento, come lo è invece l'avvio di una inchiesta formale disciplinare dalla quale potrebbe scaturire una sanzione di stato. (Art. 17 D.Lgsv. 196/95)
alfaomega033 ha scritto:Nel caso invece, il militare a seguito di detto procedimento disciplinare di corpo, venga punto con una consegna semplice o peggior cosa di rigore, può essere comunque portato in avanzamento al grado superiore senza che la sanzione inflitta possa arrecare "danno"?
Come già scritto, la sola irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo (consegna semplice o di rigore) non è preclusiva per l'inserimento nelle aliquote di avanzamento, ma tenga presente che tali sanzioni vengono trascritte nel suo libretto personale (rectius libretto matricolare) e gli effetti negativi sulla procedura di avanzamento sono, purtroppo, indubbi.

Se il suo comando inizia la procedura per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo dopo aver già spedito la sua documentazione alla commissione di avanzamento, è chiaro che la commissione non potrà essere al corrente di un'entuale sanzione comminata e, almeno in quel caso, in teoria potrà non subire gli effetti della sanzione ai fini dell'avanzamento. Ma è chiaro che nelle successive valutazioni tali effetti si faranno sentire. Quanto le ho appena scritto però è vero solo in linea teoria, perchè nulla vieta al suo comandante di informare la commissione di avanzamento dell'irrogazione della sanzione, anche perchè l'art. 33 della legge 212/83* consente alla commissione di avanzamento di "aprire" un canale di informazione per acquisire ulteriori elementi sul valutando.

*Art. 33 L. 212/83: "Le commissioni hanno facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il sottufficiale."
bad001

Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da bad001 »

Buonasera avvocato,

quali sarebbero i provvedimenti che potrebbero essere presi a mio carico se dovesse essere emessa sentenza di non luogo a procedere perchè l'azione penale non doveva essere iniziata?

Nel senso, un procedimento penale a carico di un ufficiale, che si conclude con questo tipo di sentenza, quali conseguenze porta sulla sua carriera?
alfaomega033
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Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da alfaomega033 »

...nell'ipotesi in cui l'imputato venga assolto con la formula "perchè il fatto non costituisce reato ex art. 530 1° comma c.p.p." si realizza anche in questa fattispecie l'effetto preclusivo di cui all'articolo 653, primo comma, del c.p.p., nel giudizio disciplinare?
alfaomega033
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Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da alfaomega033 »

alfaomega033 ha scritto:...nell'ipotesi in cui l'imputato venga assolto con la formula "perchè il fatto non costituisce reato ex art. 530 1° comma c.p.p." si realizza anche in questa fattispecie l'effetto preclusivo di cui all'articolo 653, primo comma, del c.p.p., nel giudizio disciplinare?

trovata la risposta nella Guida tecnica - “Norme e procedure disciplinari” ed. 2008 edito dal Ministero della Difesa che riguarda l'esame del giudicato penale ai fini disciplinari.
bad001

Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da bad001 »

trovata la risposta nella Guida tecnica - “Norme e procedure disciplinari” ed. 2008 edito dal Ministero della Difesa che riguarda l'esame del giudicato penale ai fini disciplinari.
Si ma anche qui la normativa non mi sembra affatto chiara.
Fermo restando che è facoltà dell'amministrazione aprire un procedimento disciplinare in caso di sentenza di non luogo a procedere perchè l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, la Guida tecnica "Norme e procedure disciplinari" non parla affatto delle altre sentenze di non luogo a procedere.

Art. 653 c.p.p.: «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso».

Non si realizza l'effetto preclusivo di cui all'articolo 653, primo comma, del c.p.p. se:
a. la sentenza contiene una delle sottonotate formule:
- non doversi procedere perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529 c.p.p. commi 1 e 2);
- non doversi procedere per estinzione del reato ( per amnistia, prescrizione ecc.) (art. 531 c.p.p. commi 1e 2);

Estratto dalla Guida tecnica - “Norme e procedure disciplinari”, 2ª edizione 2008


Quindi? Un procedimento penale potrebbe anche concludersi con sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso...

E in questo caso? Si realizza l'effetto preclusivo come per le sentenze di assoluzione oppure no?
Ettoreonzi982
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Re: avanzamento al grado superiore

Messaggio da Ettoreonzi982 »

Salve, un provvedimento disciplinare di corpo, nello specifico due giorni di consegna, implica nell'avanzamento di grado da Appuntato ad Appuntato scelto? L'amministrazione di cui si parla è l'Arma dei Carabinieri. Grazie
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