Novità, il CdS Accoglie l'Appello della ricorrente e, finalmente, un po' di chiarezza.
Alla dott.ssa vanno le mie congratulazioni.
- ) - provvedimento disciplinare (richiamo scritto)
1) - disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno, Capo della Polizia, con la circolare n 333/2008
Il CdS scrive:
2) - l’appellante (reiterando un comportamento già tenuto in altre precedenti occasioni), nel trasmettere alla Sezione di Rimini in data 29 maggio 2009 le controdeduzioni ad un ricorso proposto da un agente di PS, aveva inserito, dopo la qualifica di servizio “Comandante della Sottosezione, Sost. Comm.”, tra il cognome ed il nome proprio anche il proprio titolo accademico (P.. dott.ssa A..).
Il CdS precisa:
3) - La motivazione del giudice di primo grado non è condivisibile, poiché la stessa circolare autorizza il personale di Polizia ad utilizzare il titolo accademico, secondo particolari modalità, le quali, nel caso concreto, sono state puntualmente osservate.
4) - In particolare la circolare in esame, al fine di attribuire la giusta rilevanza all’eventuale possesso del titolo di studio universitario, riconosce anche al personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato la facoltà di fregiarsi del titolo accademico conseguito in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato, con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.
5) - Nel caso di specie l’odierna appellante, in servizio con la qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, ha utilizzato il titolo accademico posseduto nel “gruppo firma” di una relazione di servizio diretta al Dirigente della Sezione, ma ha rispettato puntualmente l’obbligo di far precedere il titolo dalla indicazione della qualifica rivestita, in forma chiara ed estesa.
N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
----------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201803778
– Public 2018-06-20 -
Pubblicato il 20/06/2018
N. 03778/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06848/2011 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2011, proposto da:
A. P., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mirra, Oreste Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Mirra in Roma, via Properzio N. 37;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sostituto Commissario della Polizia di Stato P. S. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 06029/2010, resa tra le parti, concernente provvedimento disciplinare (richiamo scritto) nei confronti dell’appellante, di cui alla determinazione 1 dicembre 2009, n. 41610/5247 adottata dal Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emila Romagna.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Antonio Mirra e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 1 dicembre 2009, n.41610/5247, il Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, in relazione alla mancanza commessa il 29 maggio 2009 ed accertata il 22 luglio 2009, infliggeva al Sostituto Commissario della Polizia di Stato A. P., “responsabile di Unità operativa distaccata”, in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Rimini, Sottosezione di Riccione, la sanzione del richiamo scritto, ai sensi dell’art. 3, nn.1 e 2, del DPR n.737/1981, con la seguente motivazione:
“per negligenza continuava ad utilizzare il proprio titolo accademico nel gruppo firma di atti d’ufficio, nonostante i ripetuti solleciti del Dirigente ad ottemperare alle disposizioni impartite in merito dal Signor Capo della polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”.
1.1. Avverso tale provvedimento disciplinare l’interessata proponeva ricorso al TAR Emila Romagna, sede di Bologna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti con vari motivi.
1.2. Chiamata la causa per la trattazione dell’incidente cautelare, il giudice di primo grado la decideva direttamente nel merito, rigettando il ricorso (spese compensate).
1.3. Avverso tale sentenza l’interessata ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma per violazione del DPR n. 782/1985, art. 11 e della circolare del Capo della Polizia 3 novembre 2008, n. 333, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore manifesto e violazione del principio di legalità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari, dedotti con unico articolato motivo.
1.4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che con atto di mera forma ha chiesto il rigetto dell’appello ed in seguito, nell’aprile 2017, ha depositato le difese svolte in primo grado.
Alla pubblica udienza indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del richiamo scritto, inflitto all’appellante da dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia Romagna.
2.1. L’appello è fondato.
E’ utile far presente che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito della conclusione di un procedimento disciplinare iniziato nei confronti della appellante, all’epoca Sostituto Commissario, in data 8 agosto 2009, quando il dirigente della Sezione di Rimini le contestava, quale addebito, la reiterata mancata osservanza delle disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno, Capo della Polizia, con la circolare n 333/2008, in materia di uso (nella firma dei provvedimenti) del titolo accademico eventualmente posseduto dal personale dei ruoli degli agenti, assistenti, soprintendenti ed ispettori.
Era accaduto, infatti, che, nonostante che in data 22 maggio il Dirigente della Sezione di Rimini avesse ribadito alla appellante di “cessare con effetto immediato di utilizzare il proprio titolo accademico in atti di ufficio, in ottemperanza a quanto disposto da questa Direzione con nota n. 16679/5247 del 16 maggio 2009” (provvedimento sanzionatorio), l’appellante (reiterando un comportamento già tenuto in altre precedenti occasioni), nel trasmettere alla Sezione di Rimini in data 29 maggio 2009 le controdeduzioni ad un ricorso proposto da un agente di PS, aveva inserito, dopo la qualifica di servizio “Comandante della Sottosezione, Sost. Comm.”, tra il cognome ed il nome proprio anche il proprio titolo accademico (P.. dott.ssa A..).
2.2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso del sostituto commissario di P.S., ritenendo che la condotta della medesima, sanzionata con il richiamo scritto, sia in chiaro contrasto con la circolare 333-C/I/9009-B1/2008 del 3.11.2008, recante “Disposizioni concernenti l’uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato”.
2.3. La motivazione del giudice di primo grado non è condivisibile, poiché la stessa circolare autorizza il personale di Polizia ad utilizzare il titolo accademico, secondo particolari modalità, le quali, nel caso concreto, sono state puntualmente osservate.
In particolare la circolare in esame, al fine di attribuire la giusta rilevanza all’eventuale possesso del titolo di studio universitario, riconosce anche al personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato la facoltà di fregiarsi del titolo accademico conseguito in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato, con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.
2.4. Nel caso di specie l’odierna appellante, in servizio con la qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, ha utilizzato il titolo accademico posseduto nel “gruppo firma” di una relazione di servizio diretta al Dirigente della Sezione, ma ha rispettato puntualmente l’obbligo di far precedere il titolo dalla indicazione della qualifica rivestita, in forma chiara ed estesa.
2.5. In particolare, poi, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non trova applicazione la previsione contenuta nell’ultimo paragrafo della citata circolare ministeriale, la quale limita l’utilizzo del titolo accademico posseduto, richiedendo l’indicazione della sola qualifica rivestita nell’organico di P.S., negli “atti e provvedimenti provenienti dall’Amministrazione, che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti)”.
2.5. Infatti è agevole osservare che, per un verso, l’atto predisposto e sottoscritto dall’appellante presenta la fisionomia di una vera e propria “relazione di servizio”, e non di “atto di ufficio a tutti gli effetti”, emanato cioè nell’esercizio dei poteri di rilevanza esterna connessi alla qualifica rivestita.
Per altro verso, poi, è evidente l’equivoco che ha condotto l’Amministrazione a comminare la impugnata sanzione, seguendo un’errata interpretazione, che poi è stata sommariamente condivisa dal TAR.
Infatti l’ultimo capoverso della circolare ministeriale non riguarda la firma, ma la diversa ipotesi in cui nel corpo degli atti della Polizia di Stato occorra fare riferimento alla qualifica del personale.
Soltanto in tali casi sussiste l’obbligo di identificare i soggetti mediante l’esclusivo riferimento alla qualifica ricoperta, senza alcuna possibilità di aggiungere il titolo accademico del dipendente, funzionario o dirigente.
2.7. Dalle esposte considerazioni, quindi, deriva l’illegittimità della sanzione inflitta alla interessata, in quanto la condotta tenuta dalla medesima non configura la mancata osservanza dei doveri di servizio, individuati dalla circolare ministeriale 3 novembre 2008, n. 333.
3 In conclusione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto con il conseguente annullamento del richiamo scritto, irrogato nei confronti dell’appellante con la determinazione del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna 1 dicembre 2009, n.41610/5247.
Le caratteristiche di fatto della controversia consentono di compensare integralmente tra le parti gli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata nei confronti dell’appellante con la determinazione del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna 1 dicembre 2009, n.41610/5247.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Oswald Leitner, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Marco Lipari
IL SEGRETARIO
Gruppo firma e titolo Accademico
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Re: Gruppo firma e titolo Accademico
Messaggio da oreste.vignati »
Ottimo come sempre panorama, complimenti alla collega dottoressa, mi domando dove una persona deve arrivare (consiglio di stato) per vedersi riconosciuta una situazione già ampiamente prevista. Evito ulteriori commenti riferiti ai vari ruoli.
Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalkpanorama ha scritto:Novità, il CdS Accoglie l'Appello della ricorrente e, finalmente, un po' di chiarezza.
Alla dott.ssa vanno le mie congratulazioni.
- ) - provvedimento disciplinare (richiamo scritto)
1) - disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno, Capo della Polizia, con la circolare n 333/2008
Il CdS scrive:
2) - l’appellante (reiterando un comportamento già tenuto in altre precedenti occasioni), nel trasmettere alla Sezione di Rimini in data 29 maggio 2009 le controdeduzioni ad un ricorso proposto da un agente di PS, aveva inserito, dopo la qualifica di servizio “Comandante della Sottosezione, Sost. Comm.”, tra il cognome ed il nome proprio anche il proprio titolo accademico (P.. dott.ssa A..).
Il CdS precisa:
3) - La motivazione del giudice di primo grado non è condivisibile, poiché la stessa circolare autorizza il personale di Polizia ad utilizzare il titolo accademico, secondo particolari modalità, le quali, nel caso concreto, sono state puntualmente osservate.
4) - In particolare la circolare in esame, al fine di attribuire la giusta rilevanza all’eventuale possesso del titolo di studio universitario, riconosce anche al personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato la facoltà di fregiarsi del titolo accademico conseguito in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato, con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.
5) - Nel caso di specie l’odierna appellante, in servizio con la qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, ha utilizzato il titolo accademico posseduto nel “gruppo firma” di una relazione di servizio diretta al Dirigente della Sezione, ma ha rispettato puntualmente l’obbligo di far precedere il titolo dalla indicazione della qualifica rivestita, in forma chiara ed estesa.
N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201803778
– Public 2018-06-20 -
Pubblicato il 20/06/2018
N. 03778/2018 REG. PROV. COLL.
N. 06848/2011 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6848 del 2011, proposto da:
A. P., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mirra, Oreste Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Mirra in Roma, via Properzio N. 37;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sostituto Commissario della Polizia di Stato P. S. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 06029/2010, resa tra le parti, concernente provvedimento disciplinare (richiamo scritto) nei confronti dell’appellante, di cui alla determinazione 1 dicembre 2009, n. 41610/5247 adottata dal Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emila Romagna.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Antonio Mirra e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione 1 dicembre 2009, n.41610/5247, il Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia Romagna, in relazione alla mancanza commessa il 29 maggio 2009 ed accertata il 22 luglio 2009, infliggeva al Sostituto Commissario della Polizia di Stato A. P., “responsabile di Unità operativa distaccata”, in servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Rimini, Sottosezione di Riccione, la sanzione del richiamo scritto, ai sensi dell’art. 3, nn.1 e 2, del DPR n.737/1981, con la seguente motivazione:
“per negligenza continuava ad utilizzare il proprio titolo accademico nel gruppo firma di atti d’ufficio, nonostante i ripetuti solleciti del Dirigente ad ottemperare alle disposizioni impartite in merito dal Signor Capo della polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”.
1.1. Avverso tale provvedimento disciplinare l’interessata proponeva ricorso al TAR Emila Romagna, sede di Bologna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, per vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dedotti con vari motivi.
1.2. Chiamata la causa per la trattazione dell’incidente cautelare, il giudice di primo grado la decideva direttamente nel merito, rigettando il ricorso (spese compensate).
1.3. Avverso tale sentenza l’interessata ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone la riforma per violazione del DPR n. 782/1985, art. 11 e della circolare del Capo della Polizia 3 novembre 2008, n. 333, nonché per eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore manifesto e violazione del principio di legalità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari, dedotti con unico articolato motivo.
1.4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che con atto di mera forma ha chiesto il rigetto dell’appello ed in seguito, nell’aprile 2017, ha depositato le difese svolte in primo grado.
Alla pubblica udienza indicata in epigrafe, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del richiamo scritto, inflitto all’appellante da dirigente del Compartimento di Polizia Stradale dell’Emilia Romagna.
2.1. L’appello è fondato.
E’ utile far presente che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito della conclusione di un procedimento disciplinare iniziato nei confronti della appellante, all’epoca Sostituto Commissario, in data 8 agosto 2009, quando il dirigente della Sezione di Rimini le contestava, quale addebito, la reiterata mancata osservanza delle disposizioni diramate dal Ministero dell’Interno, Capo della Polizia, con la circolare n 333/2008, in materia di uso (nella firma dei provvedimenti) del titolo accademico eventualmente posseduto dal personale dei ruoli degli agenti, assistenti, soprintendenti ed ispettori.
Era accaduto, infatti, che, nonostante che in data 22 maggio il Dirigente della Sezione di Rimini avesse ribadito alla appellante di “cessare con effetto immediato di utilizzare il proprio titolo accademico in atti di ufficio, in ottemperanza a quanto disposto da questa Direzione con nota n. 16679/5247 del 16 maggio 2009” (provvedimento sanzionatorio), l’appellante (reiterando un comportamento già tenuto in altre precedenti occasioni), nel trasmettere alla Sezione di Rimini in data 29 maggio 2009 le controdeduzioni ad un ricorso proposto da un agente di PS, aveva inserito, dopo la qualifica di servizio “Comandante della Sottosezione, Sost. Comm.”, tra il cognome ed il nome proprio anche il proprio titolo accademico (P.. dott.ssa A..).
2.2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso del sostituto commissario di P.S., ritenendo che la condotta della medesima, sanzionata con il richiamo scritto, sia in chiaro contrasto con la circolare 333-C/I/9009-B1/2008 del 3.11.2008, recante “Disposizioni concernenti l’uso del titolo accademico per il personale della Polizia di Stato”.
2.3. La motivazione del giudice di primo grado non è condivisibile, poiché la stessa circolare autorizza il personale di Polizia ad utilizzare il titolo accademico, secondo particolari modalità, le quali, nel caso concreto, sono state puntualmente osservate.
In particolare la circolare in esame, al fine di attribuire la giusta rilevanza all’eventuale possesso del titolo di studio universitario, riconosce anche al personale appartenente ai ruoli non dirigenti e non direttivi della Polizia di Stato la facoltà di fregiarsi del titolo accademico conseguito in tutti i documenti attinenti al servizio, redatti e firmati dallo stesso personale laureato, con l’obbligo, in tal caso, di far precedere l’indicazione del titolo accademico dalla qualifica rivestita in forma chiara ed estesa.
2.4. Nel caso di specie l’odierna appellante, in servizio con la qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, ha utilizzato il titolo accademico posseduto nel “gruppo firma” di una relazione di servizio diretta al Dirigente della Sezione, ma ha rispettato puntualmente l’obbligo di far precedere il titolo dalla indicazione della qualifica rivestita, in forma chiara ed estesa.
2.5. In particolare, poi, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non trova applicazione la previsione contenuta nell’ultimo paragrafo della citata circolare ministeriale, la quale limita l’utilizzo del titolo accademico posseduto, richiedendo l’indicazione della sola qualifica rivestita nell’organico di P.S., negli “atti e provvedimenti provenienti dall’Amministrazione, che riguardano il personale dei ruoli degli agenti, assistenti, sovrintendenti ed ispettori, e dei corrispondenti ruoli tecnici (per es. ordinanze di servizio, ordini di servizio, convocazioni, corrispondenza d’ufficio, documenti)”.
2.5. Infatti è agevole osservare che, per un verso, l’atto predisposto e sottoscritto dall’appellante presenta la fisionomia di una vera e propria “relazione di servizio”, e non di “atto di ufficio a tutti gli effetti”, emanato cioè nell’esercizio dei poteri di rilevanza esterna connessi alla qualifica rivestita.
Per altro verso, poi, è evidente l’equivoco che ha condotto l’Amministrazione a comminare la impugnata sanzione, seguendo un’errata interpretazione, che poi è stata sommariamente condivisa dal TAR.
Infatti l’ultimo capoverso della circolare ministeriale non riguarda la firma, ma la diversa ipotesi in cui nel corpo degli atti della Polizia di Stato occorra fare riferimento alla qualifica del personale.
Soltanto in tali casi sussiste l’obbligo di identificare i soggetti mediante l’esclusivo riferimento alla qualifica ricoperta, senza alcuna possibilità di aggiungere il titolo accademico del dipendente, funzionario o dirigente.
2.7. Dalle esposte considerazioni, quindi, deriva l’illegittimità della sanzione inflitta alla interessata, in quanto la condotta tenuta dalla medesima non configura la mancata osservanza dei doveri di servizio, individuati dalla circolare ministeriale 3 novembre 2008, n. 333.
3 In conclusione l’appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere accolto con il conseguente annullamento del richiamo scritto, irrogato nei confronti dell’appellante con la determinazione del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna 1 dicembre 2009, n.41610/5247.
Le caratteristiche di fatto della controversia consentono di compensare integralmente tra le parti gli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata nei confronti dell’appellante con la determinazione del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna 1 dicembre 2009, n.41610/5247.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Oswald Leitner, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Marco Lipari
IL SEGRETARIO
Re: Gruppo firma e titolo Accademico
l'art. 3 della costituzione talvolta si applica e altre si interpreta...peraltro mi pare che eventuali motivi ostativi siano cessati da quando anni fa sono andati in pensione gli ultimi ufficiali generali non in possesso di laurea (e gia', sic transit gloria mundi)panorama ha scritto:Speriamo che si muove qualcosa in tale direzione anche nell'Arma dei CC.
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- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: Gruppo firma e titolo Accademico
Messaggio da naturopata »
La cosa che continua a non andar bene è questa:
Le caratteristiche di fatto della controversia consentono di compensare integralmente tra le parti gli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
Non è possibile una cosa del genere, ma scherziamo? Così le Amministrazioni sono sempre portate a dire no perché non scuciono un centesimo e i ricorrenti, quando anche quelle rarissime volte cui danno ragione, devono scucire le spese legali per una cavolata pretestuosa del genere e se le devono tenere sul groppone. Io gli avrei addebitato 10.000 euro di spese legali oltre accessori e vedi se poi facevano ancora cose del genere e avrei segnalato chi ha irrogato la sanzione alla Corte dei Conti per danno erariale.
E' inutile dire che non potrei né fare l'avvocato che, soprattutto, il giudice e ne sono sempre stato consapevole.
Le caratteristiche di fatto della controversia consentono di compensare integralmente tra le parti gli oneri di entrambi i gradi di giudizio.
Non è possibile una cosa del genere, ma scherziamo? Così le Amministrazioni sono sempre portate a dire no perché non scuciono un centesimo e i ricorrenti, quando anche quelle rarissime volte cui danno ragione, devono scucire le spese legali per una cavolata pretestuosa del genere e se le devono tenere sul groppone. Io gli avrei addebitato 10.000 euro di spese legali oltre accessori e vedi se poi facevano ancora cose del genere e avrei segnalato chi ha irrogato la sanzione alla Corte dei Conti per danno erariale.
E' inutile dire che non potrei né fare l'avvocato che, soprattutto, il giudice e ne sono sempre stato consapevole.
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