Partecipazione al concorso e dichiarazione possesso del brevetto.
Ricorso Accolto
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1) - Il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano perché in sede di domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso del brevetto equestre per sport olimpici, rilasciato dall’associazione Fitretec Ante.
IL TAR LAZIO precisa:
2) - In particolare la Sezione ha osservato “confortato dalle Sentenze penali che, in analoghe questioni, hanno statuito l’assoluzione dell’imputato per mancanza di dolo per l’attestazione circa il possesso del titolo richiesto - salva diversa dimostrazione probatoria da parte della resistente circa la obiettiva responsabilità del candidato per dichiarazione mendace - (che nel caso di specie non è stata assolta), che l’indicata dichiarazione deve configurarsi, non già quale mendacio, bensì quale mero errore del candidato che avrebbe dovuto essere rilevato dalla p.a. già al momento della valutazione della domanda, con la conseguente esclusione dell’assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato” (8848/2017).
3) - Tale orientamento è ormai pacifico (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis n. 11496/2017, nonché nn. 1940, 1838, 1836, 701 e 8 del 2018) sicchè non vi è alcuna ragione per discostarsene nella decisione del caso in esame, in cui i principi richiamati di giustizia sostanziale, di ragionevolezza e proporzionalità - ripetutamente richiamati dalle decisioni soprariportate – assumono valore prevalente rispetto a quello di autoresponsabilità (anche penale) per le proprie dichiarazioni espressamente rese nella consapevolezza delle gravi conseguenze della erroneità di quanto autocertificato, vista anche la formulazione del modulo predisposto dall’Amministrazione che può aver contributo ad indurre in errore il compilatore frettoloso, che l’ha ritenuto identico a quello degli anni precedenti.
N.B.: leggete tutto il resto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201806117, - Public 2018-06-01 -
Pubblicato il 01/06/2018
N. 06117/2018 REG. PROV. COLL.
N. 13298/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13298 del 2016, proposto da:
Luigi A.., rappresentato e difeso dall'avvocato Mimma Amari, con domicilio eletto presso lo studio Christian Artale in Roma, via Giosue' Borsi, 4;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento con il quale la p.a. ha disposto la decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata di un anno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma prefissata di un anno nell’Esercito italiano perché in sede di domanda di partecipazione al concorso ha dichiarato il possesso del brevetto equestre per sport olimpici, rilasciato dall’associazione Fitretec Ante.
Con Ordinanza cautelare n. 96/2017 il Collegio ha accolto la chiesta misura cautelare.
Alla udienza del giorno 4 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
Nel merito il ricorso risulta fondato alla stregua dell’ormai consolidato orientamento della Sezione sulle conseguenze delle dichiarazioni false/erronee/incomplete sul possesso dei titoli valutabili nel concorso per il reclutamento di volontari nelle FFAA in merito al possesso del brevetto FISE, il cui percorso evolutivo è stato riepilogato, da ultimo, con sentenza n. 2668/2017.
In sostanza la Sezione, partendo da un’impostazione rigorosa, ma anche attenta a riconoscere la buona fede del ricorrente e la scusabilità dell’errore, nelle particolari circostanze, ha inizialmente ritenuto illegittimo il provvedimento espulsivo nel caso in cui il titolo prescritto fosse stato effettivamente rilasciato prima della dichiarazione, ma trascritto in ritardo nei registri della Federazione Sportiva esclusivamente per colta di quest’ultima (TAR Lazio, sez. I bis, n. 12502/2016), nonché nel caso in cui il ricorrente fosse stato truffato dall’istruttore che aveva rilasciato la Patente B senza beneficiare del riconoscimento FISE ventilato (TAR Lazio, sez. I bis, n. 3170/2015).
Successivamente, adeguandosi totalmente all’orientamento del Consiglio di Stato, espresso sia sede giurisdizionale (Cons. St., Sez. IV sentenza n. 51/2015 che annullava la sentenza della Sezione che aveva ritenuto giustificabile l’errore nel caso di patente rilasciata dall’Ente Turismo Equestre) sia in sede di ricorso straordinario (Cons. St., Sez. II, parere n. 875/2016), che aveva operato una fondamentale distinzione tra il caso in cui la dichiarazione veritiera era mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l'ammissione al concorso rispetto a quella in cui il mendacio era volto solo all'assegnazione di un maggior punteggio: in quest’ultima ipotesi si riteneva che “una volta acclarata la mendacità della dichiarazione al riguardo, la decadenza ‘dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera’ poteva essere solo quella della privazione del punteggio stesso con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria, l'inserimento in questa in sé e per sé considerato costituendo, invece, "beneficio" non correlato direttamente al titolo medesimo” e che (Cons. Stato Sez. VI, 10-05-2010, n. 2806) la mancanza di "...condotta incensurabile..." non può essere considerata equivalente alla mancanza assoluta di precedenti negativi, sol che si tengano presenti i principi garantistici in materia (i quali assumono valore paradigmatico) che escludono che la pendenza di un precedente penale o la stessa esistenza di una sentenza penale di condanna siano sufficienti, di per sé stessi, a sorreggere una valutazione negativa della Pubblica Amministrazione ed, ancora, che impongono una puntuale valutazione delle specifiche circostanze del caso, possibilmente in relazione ad altri elementi concreti significativi di una condotta non esemplare”. Tale orientamento veniva ribadito in alcune pronunce cautelari del giudice d’appello (in particolare Cons.St., Sez. IV, ordinanza n. 2404/2016, che aveva accolto l’appello cautelare sulla base della considerazione che “anche in difetto dell’allegazione del titolo si sarebbe comunque collocato tra i vincitori” , sicchè “si doveva applicare l’art 7 co. 1 del bando su dichiarazioni non veritiere su titoli di preferenze anziché il co. 4 e non quello su affermazioni mendaci”).
A partire dalla sentenza TAR Lazio, sez. I bis, n. 2668/2017 la Sezione s’è sempre conformata all’insegnamento del Supremo Consenso con una serie di sentenze in materia di dichiarazioni sul possesso del brevetto FISE, attenuando le conseguenze negative dell’autocertificazione “erronea” del possesso dei brevetti di equitazione nel caso in cui questi costituiscano titoli di merito e non requisiti di partecipazione al concorso per il reclutamento di militari, osservando che “l’indicata dichiarazione non possa ritenersi mendace ai fini della decadenza, proprio in considerazione della buona fede del candidato, che ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso, esattamente il titolo dallo stesso asseritamente posseduto, così consentendo alla p.a. di verificare la natura e le caratteristiche del brevetto in questione, verifica che avrebbe potuto, anzi dovuto essere svolta prima della compilazione della graduatoria definitiva. Tale omissione vizia il provvedimento contestato, proprio per la palese violazione del principio della leale cooperazione tra le parti, atteso che la ritenuta mendace ( in realtà, al massimo, erronea) dichiarazione del ricorrente avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione dello stesso per un corretto suo posizionamento in graduatoria in relazione ai titoli dallo stesso posseduti, con esclusione, eventualmente, di quello contestato e non già comportare la decadenza dalla ferma a prescindere dall’effettivo punteggio allo stesso spettante” (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, I bis, n. 1940/2018; Lazio, Sez. I bis, 8850/2017, 8848/2017; 8468/2017; n. 6802/2017).
In particolare la Sezione ha osservato “confortato dalle Sentenze penali che, in analoghe questioni, hanno statuito l’assoluzione dell’imputato per mancanza di dolo per l’attestazione circa il possesso del titolo richiesto - salva diversa dimostrazione probatoria da parte della resistente circa la obiettiva responsabilità del candidato per dichiarazione mendace - (che nel caso di specie non è stata assolta), che l’indicata dichiarazione deve configurarsi, non già quale mendacio, bensì quale mero errore del candidato che avrebbe dovuto essere rilevato dalla p.a. già al momento della valutazione della domanda, con la conseguente esclusione dell’assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato” (8848/2017).
Tale orientamento è ormai pacifico (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis n. 11496/2017, nonché nn. 1940, 1838, 1836, 701 e 8 del 2018) sicchè non vi è alcuna ragione per discostarsene nella decisione del caso in esame, in cui i principi richiamati di giustizia sostanziale, di ragionevolezza e proporzionalità - ripetutamente richiamati dalle decisioni soprariportate – assumono valore prevalente rispetto a quello di autoresponsabilità (anche penale) per le proprie dichiarazioni espressamente rese nella consapevolezza delle gravi conseguenze della erroneità di quanto autocertificato, vista anche la formulazione del modulo predisposto dall’Amministrazione che può aver contributo ad indurre in errore il compilatore frettoloso, che l’ha ritenuto identico a quello degli anni precedenti.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso risulta fondato sicchè va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento contestato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente FF
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Floriana Rizzetto
IL SEGRETARIO
Partecipazione concorso e dichiarazione possesso brevetto
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