chi ha acquisito il diritto per accedere alla pensione di anzianita... 40 anni e 7 mesi di contributi..... entro il 2018...... NON RIENTRA NELL'AUMENTO DI 5 MESI DI SPERARANZA DI VITA....
Il personale che, invece, ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione entro il 2018 ancorchè la decorrenza si collochi successivamente al 31 dicembre 2018 non sarà coinvolto nell'adeguamento alla speranza di vita. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
SMENTITEMI SE NE SAPETE DI PIU... CAF E SINDACATI ...DICONO QUESTO
NIENTE ALLARME DI 5 MESI SPERANZA DI VITA A DIRITTO ACQUISIT
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Re: NIENTE ALLARME DI 5 MESI SPERANZA DI VITA A DIRITTO ACQU
[quote="BRACCOPOLIS"]chi ha acquisito il diritto per accedere alla pensione di anzianita... 40 anni e 7 mesi di contributi..... entro il 2018...... NON RIENTRA NELL'AUMENTO DI 5 MESI DI SPERARANZA DI VITA....
Il personale che, invece, ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione entro il 2018 ancorchè la decorrenza si collochi successivamente al 31 dicembre 2018 non sarà coinvolto nell'adeguamento alla speranza di vita. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
SMENTITEMI SE NE SAPETE DI PIU... CAF E SINDACATI ...DICONO QUESTO
scusa non mi e' chiaro quest'ultimo punto:
Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
Ti riferisci al fatto di poter utilizzare i 5/5 per il raggiungimento dei 40/7 oppure che non subiamo gli effetti della speranza di vita entro il limite massimo di 5 anni?
Il personale che, invece, ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione entro il 2018 ancorchè la decorrenza si collochi successivamente al 31 dicembre 2018 non sarà coinvolto nell'adeguamento alla speranza di vita. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
SMENTITEMI SE NE SAPETE DI PIU... CAF E SINDACATI ...DICONO QUESTO
scusa non mi e' chiaro quest'ultimo punto:
Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
Ti riferisci al fatto di poter utilizzare i 5/5 per il raggiungimento dei 40/7 oppure che non subiamo gli effetti della speranza di vita entro il limite massimo di 5 anni?
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Re: NIENTE ALLARME DI 5 MESI SPERANZA DI VITA A DIRITTO ACQU
Messaggio da concetto61 »
Servizi speciali
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:
indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
servizio reso da centralinisti non vedenti: maggiorazione di 1/3 (legge 113 del 1985);
servizio reso da impiegati civili e militari non vedenti: maggiorazione di 1/3 per ogni anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 120 del 1991.
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Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:
indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
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servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
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campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 1092 del 1973);
servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale docente direttivo e assistente educatore presso scuole e istituzioni statali con particolari finalità: scuole con classi differenziali, classi annesse a case di rieducazione e agli istituti penali, scuole all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 (articolo 63 legge 312 del 1980);
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Re: NIENTE ALLARME DI 5 MESI SPERANZA DI VITA A DIRITTO ACQU
Messaggio da concetto61 »
Ritengo siano questi i periodi che vengono supervalutati ai fini contributivi. Almeno da quello che ho inteso.
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Re: NIENTE ALLARME DI 5 MESI SPERANZA DI VITA A DIRITTO ACQU
Perchè smentirti, è scritto nella circolare, ci sono decine di post in merito, NON mi pare la scoperta dell'acqua calda....BRACCOPOLIS ha scritto:chi ha acquisito il diritto per accedere alla pensione di anzianita... 40 anni e 7 mesi di contributi..... entro il 2018...... NON RIENTRA NELL'AUMENTO DI 5 MESI DI SPERARANZA DI VITA....
Il personale che, invece, ha raggiunto i requisiti per il diritto a pensione entro il 2018 ancorchè la decorrenza si collochi successivamente al 31 dicembre 2018 non sarà coinvolto nell'adeguamento alla speranza di vita. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
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