Limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 201800635 - Public 2018-03-14 -
Numero 00635/2018 e data 14/03/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 8 marzo 2018
NUMERO AFFARE 00257/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza.
Decreto ministeriale recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 557/ST/910.SM.2.200 del 12 febbraio 2018 con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo;
Premesso e considerato
1. I riferimenti
Il Capo della Polizia di Stato - Direttore generale della pubblica sicurezza - con nota prot. n. 5576/ST/S.M./2.152 del 12 febbraio 2018, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto recante il regolamento per la individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli ed alle carriere del personale della Polizia di Stato che esercita funzioni di polizia, attività scientifica o tecnica ed alle carriere dei medici e dei medici veterinari.
Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione delle modifiche introdotte dall’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Per effetto di tale provvedimento sono state introdotte rilevanti modifiche al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) finalizzate “a migliorarne la funzionalità e, conseguentemente, a potenziare le attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati”.
Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione dei principi dettati dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) secondo cui “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Lo schema di regolamento, opportunamente deve dirsi (vista la portata dell’intervento e le esigenze di chiarezza) di carattere sostitutivo, contiene l’indicazione di nuovi limiti di età per l’accesso ai corrispondenti ruoli delle altre forze di Polizia attualmente disciplinati dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115. E’ corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico normativa (A.T.N.) e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.).
Lo schema appare correttamente redatto in conformità alle regole di drafting dettate dalla circolare congiunta “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”, adottata dalle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (aprile del 2001) e ulteriormente dettagliate nella circolare della Presidenza del Consiglio 2 maggio 2001, “Guida alla redazione dei testi normativi” (S. O. alla “Gazzetta Ufficiale” n. 101 del 3 maggio 2001).
2. Il quadro normativo
L’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è regolato dalle seguenti norme:
- art. 6, comma 1, lett. b, del d.P.R. D.P.R. 24/04/1982, n. 335 (agente di Polizia): “L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: (…); b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento”;
- art. 5 del d.P.R. 24/04/1982, n. 337 (Nomina ad agente tecnico): “L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado”
- art. 27 bis, comma 1, lett. b, del d.P.R. D.P.R. 24/04/1982, n. 335 (Nomina a vice ispettore di polizia): “1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti (…); b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento”;
- art. 25-bis del d.P.R. 24/04/1982, n. 337 (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico) “1.
Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento, e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
- Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334: (Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico) “L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- ¬Art. 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia): “L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
I nuovi limiti età troveranno applicazione dal giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Le indicazioni della relazione di accompagnamento
La relazione di accompagnamento chiarisce che lo schema di regolamento è stato inviato, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) il quale, ai fini della definizione delle piante organiche, al comma 2 prevede che “prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.”.
La relazione chiarisce, inoltre, che le e modifiche normative sono dettate dalla necessità “di disporre di personale più giovane cui affidare lo svolgimento dei delicati compiti istituzionali”.
In merito, il Sindacato italiani appartenenti Polizia (SIUP), con nota prot. n. 05/SG/18 del 10 gennaio 2018 ha espresso “parere contrario all’attuale previsione dei limiti die età proposti pe la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e carriere della Polizia di Stato.
Valutato il cambiamento e all’allungamento dei programmi di studio pe le nuove generazioni, sempre più complessi e coerenti con l’evoluzione della società, e del mondo del lavoro” è stata ribadita “la necessità che – pe l’accesso alla qualifica di agente/tecnico e vice istitore/ispettore tecnico – il limite anagrafico richiesto sia elevato mentre per quello di commissario o direttore tecnico sia di 32 anni di età”.
Anche l’Unione generale lavoratori di Polizia (UGL – FSP) con nota 12/18 S.N. dell’8 gennaio 2018 ha espresso parere contrario chiedendo il ripristino dei limiti di età in vigore “in data antecedente al D. lgs 29 maggio 2017, n. 95”.
Parimenti contrario, ma con più articolate considerazioni, risulta il parere del Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia (COISP) secondo il quale, peraltro, “le disparità di trattamento e le problematiche rilevate nel D. Lgs 95/2017 dovranno essere risolte con un provvedimento correttivo”.
Le altre Organizzazioni sindacali (S.A.P., SILP, CGIL, FEDERAZIONE UIL POLIZIA, CONSAP-ADP-ANIP ITALIA SICURA) non hanno fatto pervenire alcuna considerazione.
4. La scheda Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Il Consiglio di Stato ha sottolineato in più occasioni (cfr. parere Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515, punto 3; n. 298/2018 del 5 febbraio 2018, punto 5) la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio.
Si segnala, anche in questa occasione, la necessità di un’azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme regolamentare volta a verificarne l’idoneità a perseguire in concreto gli obiettivi fissati: ciò rende necessaria anche una verifica di impatto successiva all’entrata in vigore delle nuove norme regolamentari così da identificare (e subito ridurre) eventuali oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione da parte di tutti i destinatari nonché per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento.
Difatti, la VIR, e in generale il monitoraggio, sono indispensabili per due ragioni:
- da un lato, per verificare se il nuovo provvedimento ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi ed, in particolare, la completa assimilazione delle funzioni loro demandate e, soprattutto, dello spirito di sacrificio e di abnegazione che deve possedere ciascun appartenente alle Forze di Polizia per poter assicurare il ripristino della legalità e la pacifica convivenza sociale.
E’ indubbio che soltanto il tempo potrà dimostrare se gli obiettivi prefissi siano stati raggiunti e, nel caso di specie, se effettivamente si sarà verificata la riduzione dell’abbassamento dell’età media del personale che accede alle qualificazioni iniziali dei diversi ruoli e delle diverse carriere della Polizia di Stato atteso che la diversità del limite massimo, di per sé, non assicura in via automatica il raggiungimento degli obiettivi prefissi;
- dall’altro, per predisporre su una base istruttoria seria e “quantitativamente informata” i più efficaci interventi integrativi e correttivi.
Nel caso di specie, la scheda A.I.R. sembra essere sotto molti aspetti all’altezza dei propri compiti. In ogni caso, considerata la rilevanza delle modifiche, la Sezione ritiene che le azioni di pubblicità e di informazione per la diffusione dei nuovi limiti di età per accedere nei ruoli della Polizia di Stato debbano essere effettuate con la dovuta tempestività al fine di porre i giovani nelle condizioni di essere adeguatamente e tempestivamente informati in ordine alle modifiche legislative e regolamentari di partecipazione ai concorsi per la loro immissione negli organici della Polizia di Stato.
4. Lo schema di regolamento
Lo schema di regolamento si compone di 5 articoli, gli stessi del Decreto del Ministro dell’interno 6 aprile 1999, n. 115, che si propone di sostituire, sebbene diversamente rubricati: articolo 1 (Concorso ad allievo agente ed allievo agente tecnico); art. 2 (Concorso ad allievo vice ispettore ed allievo vice ispettore tecnico); articolo 3 (Concorso a vice commissario e a direttore tecnico); art. 4 (concorso pubblico a medico e a medico veterinario); articolo 5 (abrogazione).
La scheda, poi, chiarisce che l’intervento regolatorio è stato preceduto da approfondimenti svolti dalle “competenti articolazioni del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno per determinare il limite di età previsto per ogni singola procedura concorsuale, nonché per determinare le deroghe” senza indicare né il procedimento utilizzato né gli esiti di tali approfondimenti, certamente utili ai fini del parere richiesto.
5. I limiti di età dello schema di regolamento.
Lo schema di regolamento, in attuazione di quanto previsto sul piano generale dal quadro giuridico di riferimento, prevede distinti limiti età per gli aspiranti già appartenenti all’Amministrazione civile ed alla Polizia di Stato e per i cittadini che possono partecipare ai concorsi indetti per le singole categorie.
In via generale sono stati fissati i seguenti limiti di età:
- Allievo Agente di polizia: 26
- Allievo Agente tecnico: 26
- Allievo vice ispettore: 28
- Allievi vice ispettore tecnico: 28
- Commissario: 30
- direttore tecnico: 30
- Medico: 35
- Medico veterinario: 30
Si dà atto che i limiti indicati nello schema di regolamento sono quelli massimi introdotti dal decreto legislativo n. 95/2017, fatta eccezione per quello per medico veterinario.
I richiamati limiti subiscono deroghe, peraltro, già previste dal Decreto del Ministro dell’interno 6 aprile 1999, n. 115. In particolare:
- allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico: per gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, non sono introdotti limiti di età per le riserve dei posti disponibili previste dalla vigente normativa.
Per gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno il limite massimo è elevato ad anni 33;
- commissario e direttore tecnico: il limite di età per gli appartenenti alla Polizia di Stato è stato elevato in anni 40.
Fino all’anno 2026 non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica di commissario per gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento di cui all’art. 2, comma 1, lett. t) del decreto legislativo n. 95/2017.
Per contro, per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’interno il limite è elevato ad anni 35.
6. Considerazioni generali
Sul piano generale si esprime parere favorevole sulla indicazione nello schema di regolamento dei limiti massimi previsti dalla legislazione primaria tenendo conto anche della comprovata partecipazione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, ivi compresa la nomina ad agente, di cittadini muniti di laurea magistrale, circostanza indubbiamente positiva per innalzare il già adeguato livello professionale del personale.
Ampiamente condivisibili risultano anche le finalità che lo schema di regolamento persegue, soprattutto laddove si consideri che determinati compiti istituzionali demandati alla Polizia di Stato richiedono, oltre ad una elevata professionalità, anche particolari requisiti anagrafici e fisici (si pensi, ad esempio, alle diverse tipologie di manifestazioni in materia di ordine pubblico).
A fattor comune, tuttavia, si è del parere di indicare nello schema di regolamento una data certa ai fini della verifica della sussistenza del requisiti anagrafici richiesti (ad esempio, 31 dicembre dell’anno di pubblicazione del bando di concorso o, in alternativa, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).
Inoltre, con riferimento all’art. 3, comma 3, si suggerisce di integrare la formulazione facendo riferimento alle modalità previste “dall’art. 2, comma 1, lett. t, n. 1), 2) e 3)”.
In conclusione, nei termini e con le osservazioni sopra indicati, il parere è favorevole a che il regolamento prosegua il suo corso.
P.Q.M.
esprime parere favorevole sullo schema di regolamento con le osservazioni di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Saverio Capolupo Claudio Zucchelli
IL SEGRETARIO
Cesare Scimia
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