Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione pri

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nperilli
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Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione pri

Messaggio da nperilli »

PER IL MODERATORE ROBERTO MANDARINO

Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione privilegiata ordinaria.
Si prega il moderatore Roberto Mandarino di voler estendere a tutti i militari interessati del sito "grnet" di voler trasmettere istanza di petizione(con racc.a.r.) all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art.50 della Costituzione, al fine di ottenere la detassazione aliquota del 10% della p.p.o..
Il fac- simile della petizione si trova sul sito http://www.unuci.org;" onclick="window.open(this.href);return false; una volta entrato cliccare su "tutela iscritti" e poi "sezione pensione privilegiata"
Penso di fare cosa gradita in quanto lo scrivente è anche socio dell'UNUCI.
Saluti Nicola Perilli


Roberto Mandarino
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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione pri

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro luogotenente,

chi ad esempio si trova in pensione Privilegiata Ordinaria di 5^ categoria per essere stato riformato dopo aver prestato 15 anni di servizio, percepisce la pensione privilegiata in base alla categoria tabellare perchè più favorevole della pensione ordinaria più il decimo, ai sensi dell'art.67 comma 2 del D.P.R. 1092/1973.
Secondo la teoria e anche secondo la logica a tali pensioni dovrebbe spettare una pensione totalmente esente dall'I.R.P.E.F., trattandosi di una pensione prettamente di invalidità ed elargita con il sistema percentualista che rilascia il 60% della base pensionabile agli invalidi di servizio di 5^ categoria.
Invece da una ventina di anni a questa parte si sono susseguiti innumerevoli ricorsi al fine di esentare la pensione privilegiata dall'I.R.P.E.F. (tasse), TUTTI SENZA ALCUN ESITO.

LA CORTE DI CASSAZIONE INFATTI HA PIU' VOLTE SENTENZIATO CHE TALE ESENZIONE IRPEF DEVE ESSERE APPLICATA SOLTANTO AL PERSONALE DI LEVA OPPURE A QUELLO CHE HA SUBITO L'INVALIDITA' DURANTE IL PRIMO ANNO DI SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO NEL PERIODO IN CUI VIGEVA L'OBBLIGO DELLA LEVA, IN TAL CASO IL PERIODO VIENE CONSIDERATO DI LEVA.
LA SUPREMA CORTE HA RIBADITO PIU' VOLTE CHE L'ESENZIONE I.R.P.E.F. NON SPETTA ASSOLUTAMENTE AL PERSONALE VOLONTARIO.

PERTANTO PERSONALMENTE NON RITENGO VI SIA ALCUN PRESUPPOSTO LEGALE PER OTTENERE TALE BENEFICIO, QUINDI CREDO E RITENGO CHE RICORRERE SIA SOLTANTO UNA SPESA INUTILE, QUESTO FINO A QUANDO QUALCHE IMPROBABILE LEGGE (VISTE LE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DEL PAESE) NON CAMBIERA' LE COSE.


Distinti saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
nperilli
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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione pri

Messaggio da nperilli »

Caro Roberto, con l'attuale normativa è impossibile ottenere la detassazione, come d'altronde da Lei specificato.
Ecco perchè il gen.Enzo Ruggieri, quale consulente giuridico amministrativo dell'UNUCI ha consigliato di inviare singolarmente domanda di petizione alla camera dei deputati affinchè il legislatore integrasse l'art.62 del dpr 1092/1973 , con le seguenti parole: Il 10% del privilegio si affianca al trattamento pensionistico ordinario ed è concesso a titolo risarcitorio. Non concorre alla formazione del reddito ed ai sensi dell'art.34 del d.p.r. 6/1/73 è esente da irpef e da qualsiasi altra imposta.
Non costa nulla, solo la spesa di una rcc.a.r..
Tanto si doveva.
Gradirei una risposta, se non Le dispiace, alle altre due e-mail che Le ho inviato e registrate sul forum: risposta semplice, franca, esauriente ed obiettiva.
Saluti Ltn Nicola Perilli
Roberto Mandarino
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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione pri

Messaggio da Roberto Mandarino »

NEL 1993 FU EFFETTUATA UNA VERIFICA (SI DICEVA SU NOBILE INIZIATIVA DELL' ON. FINI) PER CAPIRE QUANTI FOSSERO TRA GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA GLI INVALIDI DI SERVIZIO CON PATOLOGIE ASCRITTE A CATEGORIA DELLA TAB."A", QUESTO PER VALUTARE I COSTI RELATIVI AD UN EVENTUALE DETASSAZIONE DEL 10% DELLO STIPENDIO OPPURE DELLA PENSIONE DI QUESTI, MA DOPO SOLO QUALCHE GIORNO E UNA RAPIDA VALUTAZIONE FU RIFERITO CHE SAREBBE STATO TROPPO ONEROSO PER LE CASSE DELLO STATO. QUESTO AVVENNE ALL'EPOCA, FIGURIAMOCI OGGI. TUTTAVIA LA SPERANZA E' L'ULTIMA A MORIRE.
Saluti Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
lucido

Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione pri

Messaggio da lucido »

Per Roberto, a quanto ammonta la tassazione irpef della pensione Privilegiata?
Mi spiego meglio, su 21000 euro di pensione all'anno lordi è il 10% = 2100 lordi. Al netto quando è?
Grazie E AUGURI A TUTTI.
Roberto Mandarino
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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione pri

Messaggio da Roberto Mandarino »

La pensione privilegiata si accorpa alla pensione normale oppure a quella di inabilità, pertanto è soggetta a tassazione come qualsiasi altro reddito da pensione. Le aliquote di tassazione irpef sono riportate sul retro di ogni mod.730.

Buon Natale Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
panorama
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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione

Messaggio da panorama »

esenzione dalla trattenuta IRPEF sulla pensione e, quindi, la rideterminazione della sua misura.

1) - l’Agenzia delle Entrate, sede di Torino, si esprimeva a favore del rimborso al ricorrente delle ritenute per Irpef effettuate sulla detta pensione ritenendone la natura risarcitoria poiché riferita a infermità contratta durante il periodo corrispondente alla ferma obbligatoria, sulla scorta della circolare del Ministero delle Finanze n. 104 del 19 maggio 2000.

2) - Il 25 ottobre 2011, il ricorrente inviava, a mezzo di legale, una nuova istanza al Ministero della Difesa, all’INPDAP e all’Agenzia delle Entrate, per la soppressione della trattenuta Irpef e il rimborso di quanto già trattenuto (doc. 4 prod. ric.), istanza rinnovata in data 2 aprile 2012 (doc. 6). Tali istanze avevano esito negativo.

Ricorso ACCOLTO.

Il resto leggetelo qui sotto x comprendere la problematica.
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PIEMONTE SENTENZA 64 26/06/2014
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PIEMONTE SENTENZA 64 2014 PENSIONI 26/06/2014




SENT. N. 64/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte

nella composizione di Giudice Unico delle pensioni in persona del giudice Primo Referendario Dott. Walter BERRUTI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19285/M del registro di Segreteria, proposto dal Cap. R. S. P., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente in Torino, Via OMISSIS, senza ministero di difensore;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale della previdenza militare e della leva;

e contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti pubblici, Sede territoriale di Torino, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli avv.ti OMISSIS dell’Ufficio legale dell’Istituto, come da procura generale ad lites conferita con atto del notaio OMISSIS, con loro elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9,

avverso
il provvedimento del 15 marzo 2002 con cui è stata respinta la richiesta del ricorrente del 14 febbraio 2002 diretta ad ottenere l’esenzione dalla trattenuta IRPEF sulla pensione e, quindi, la rideterminazione della sua misura;

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 maggio 2014, per l’INPS l’Avv. OMISSIS, comparso il ricorrente, nessuno per il Ministero;

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 2 settembre 2013, il ricorrente – titolare di pensione privilegiata ordinaria n. XXX a seguito di infermità contratta per causa del servizio militare – chiede, per quanto interessa questa Corte, che, previo annullamento del provvedimento in epigrafe e accertamento della natura risarcitoria del proprio trattamento pensionistico di privilegio, venga condannata l’Amministrazione a liquidare la differenza del detto trattamento, oltre accessori. I fatti, così come emergono dalle carte processuali, sono i seguenti.

Il ricorrente, soldato di leva della classe 1954, lasciato in congedo illimitato provvisorio il 17 aprile 1973, contraeva una ferma triennale come allievo carabiniere il 19 settembre 1973.

Il 21 ottobre 1974 veniva prosciolto da tale ferma in quanto ammesso all’Accademia militare di Modena, quale arruolato volontario con la ferma di anni due.

Il 23 ottobre 1976 conseguiva la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo con anzianità dal 1° settembre dello stesso anno.

Il 22 febbraio 1977 l’Ospedale militare di Torino diagnosticava al ricorrente l’infermità “OMISSIS”.

Il 19 ottobre 1977 il Servizio sanitario della Scuola di applicazione di Torino dichiarava, per la prima volta, tale patologia dipendente da causa di servizio sulla base delle seguenti considerazioni: “I primi sintomi della malattia risalgono al Marzo 1975 epoca in cui cominciò ad accusare dolori in sede epigastrica. Nel febbraio 1977 a seguito della ricomparsa della sintomatologia dolorosa veniva ricoverato presso H.M. di Torino in data 23.2.1977 e dopo opportuni accertamenti RX veniva posta diagnosi di “OMISSIS”. Dimesso il 24.2. con 30 giorni di licenza di convalescenza“, “In considerazione che l’Ufficiale, nonostante l’ancor breve periodo di servizio militare prestato è stato costretto a consumare cibi fuori orario frequentemente sotto posto a stress emotivi”.

Il 17 gennaio 1978 la Commissione medica ospedaliera di Torino confermava tale giudizio con il seguente considerando: “che l’infermità a diagnosi è stata accertata dopo circa 3 anni e mezzo di servizio, il primo dei quali prestato nell’Arma dei CC., ed il resto quale Ufficiale dello Esercito, durante i quali il richiedente è stato sottoposto a particolari stress, nonché a disordini dietetici, fattori che assurgono a ruolo di concausa sufficiente e preponderante nell’insorgere dell’infermità a diagnosi”.

Il 4 gennaio 1984 il ricorrente cessava dal servizio permanente per infermità ed era collocato nella riserva ai sensi dell’art. 36 L. n. 113/1954.

A decorrere dalla stessa data, con Decreto del 7 luglio 1988 il Ministro della Difesa gli conferiva la pensione privilegiata per l’infermità “OMISSIS”.

Il 18 settembre 2001 l’Agenzia delle Entrate, sede di Torino, si esprimeva a favore del rimborso al ricorrente delle ritenute per Irpef effettuate sulla detta pensione ritenendone la natura risarcitoria poiché riferita a infermità contratta durante il periodo corrispondente alla ferma obbligatoria, sulla scorta della circolare del Ministero delle Finanze n. 104 del 19 maggio 2000.

Con istanza del 26 settembre 2001, il ricorrente chiedeva all’INPDAP la soppressione delle suddette ritenute fiscali sulla pensione.

In data 14 febbraio 2002 l’INPDAP, a riscontro di tale istanza interpellava il Ministero della Difesa in merito alla fondatezza della pretesa.

In data 15 marzo 2002, il suddetto Ministero, considerato che il ricorrente era in servizio di leva dal 19 settembre 1973 al 21 ottobre 1974 e che l’infermità a base della pensione privilegiata veniva contratta il 24 febbraio 1977, successivamente al predetto periodo corrispondente alla leva obbligatoria, riteneva che non sussistessero i presupposti per l’esenzione della pensione dall’Irpef.

Con sentenza del 25 agosto 2010 n. 116, questa Sezione, su ricorso avverso tale atto di diniego, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore di quella tributaria, richiamando Cass. S.U. n. 23019/2005, per cui le controversie tra sostituto di imposta (nella specie l’Istituto previdenziale) e sostituito (nella specie il OMISSIS) hanno natura tributaria.

Il 25 ottobre 2011, il ricorrente inviava, a mezzo di legale, una nuova istanza al Ministero della Difesa, all’INPDAP e all’Agenzia delle Entrate, per la soppressione della trattenuta Irpef e il rimborso di quanto già trattenuto (doc. 4 prod. ric.), istanza rinnovata in data 2 aprile 2012 (doc. 6). Tali istanze avevano esito negativo.

Con l’odierno ricorso, il ricorrente, nel rassegnare le conclusioni più sopra riportate, in sintesi, ritiene illegittimo il diniego dell’Amministrazione di esentare la propria pensione dalla trattenuta a titolo di IRPEF, motivato con l’essere l’infermità (OMISSIS), che ha dato causa al trattamento di privilegio non contratta durante un periodo corrispondente al servizio di leva obbligatorio. Secondo il ricorrente, invece, l’infermità andrebbe considerata contratta proprio in tale periodo.

L’INPS, succeduto ex lege all’INPDAP, ha depositato il fascicolo amministrativo in data 5 dicembre 2013 e si è costituito con memoria in data 17 dicembre 2013. Ha rilevato che il ricorrente è titolare di una pensione di privilegio non tabellare e, pertanto, di natura reddituale, con conseguente inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso. Chiede pertanto il rigetto.

Il Ministero della Difesa ha depositato memoria in data 14 gennaio 2014 con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso stante l’intervenuto giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 116/2010, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a favore del giudice tributario, comunque il rigetto del ricorso.

A seguito delle ordinanze a verbale del 14 gennaio e 18 marzo 2014, il Ministero della Difesa ha trasmesso copia integrale dello Stato di servizio del ricorrente unitamente ad altra documentazione. Ha preso posizione nel merito rilevando come l’infermità del ricorrente sia stata accertata nel febbraio del 1977, dunque in data successiva all’assolvimento degli obblighi di leva. Questi, della durata di mesi quindici, invero, erano già decorsi a tale data, sia con riferimento alla prima ferma triennale come allievo carabiniere a far data dal 19 settembre 1973, sia con riferimento alla successiva ferma biennale quale arruolato nell’Accademia militare di Modena a far data dal 21 ottobre 1974. Ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto agli arretrati.

Il ricorrente ha ulteriormente depositato: memoria in data 12 febbraio 2014 e memoria in data 9 maggio 2014 con documenti.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2014 l’INPS ha insistito e concluso come in atti. Il ricorrente ha richiamato le conclusioni del ricorso introduttivo depositato il 2 settembre 2013.

Considerato in
DIRITTO

1. In via preliminare, va osservato che la sentenza di questa Sezione n. 116 del 25 agosto 2010, pronunciata tra le stesse parti odierne, non fa stato nel presente giudizio in quanto limitata alla giurisdizione (cfr. Cass. S.U. n. 5917/2008 e n. 5872/2012).

2. Ancora in via preliminare, va ritenuta la giurisdizione di questa Corte sulla controversia in oggetto, essendo quest’ultima estranea al rapporto di imposta e interessando la misura della pensione (cfr. Cass. S.U. n. 15031/2009).

3. Venendo al merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.

L’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, prevede, al comma 1: “Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche “.

La Corte costituzionale, con sentenza dell’11 luglio 1989 n. 387, ha dichiarato l'illegittimità di detta norma nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva. Per tale categoria, infatti, la pensione privilegiata costituisce un trattamento del tutto peculiare, perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma 2 Cost.) e assume una connotazione risarcitoria.

La stessa ratio dell’esenzione ricorre, evidentemente, laddove il fatto costitutivo della pensione di privilegio, ovvero l’infermità contratta a causa del servizio, si sia verificato durante un periodo corrispondente al servizio militare obbligatorio.

Ed invero, lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare n. 21 del 21 maggio 1991 (in G.U. n. 176 del 29 luglio 1991), successivamente confermata, ha precisato che ai titolari di pensione tabellare possono essere equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale o ufficiale di complemento.

La durata della ferma di leva, a mente del D.P.R. n. 237/1964 e s.m.i. (prima della sua abolizione per effetto del D.lgs. n. 66/2010, che tuttavia qui non interessa) è, per l’Esercito, di mesi quindici (art. 81).

Il servizio prestato alle armi in ferma volontaria è considerato valido a tutti gli effetti ai fini dell’adempimento della ferma di leva (art. 112), salvo che vi sia stato proscioglimento dalla ferma volontariamente contratta (art. 83).

Nel caso del ricorrente, prosciolto dalla ferma triennale decorrente dal 19 settembre 1973 come allievo carabiniere e successivamente in ferma biennale presso l’Accademia militare di Modena dal 21 ottobre 1974, quest’ultima senza soluzione di continuità, l’adempimento degli obblighi di leva, alla luce delle richiamate disposizioni, risulta perfezionato, ai sensi di legge, non prima del 1976.

Dalla documentazione sanitaria in atti emerge quanto segue:

- nel febbraio 1977 è per la prima volta diagnosticata al ricorrente l’infermità da OMISSIS (cfr. la cartella clinica dell’Ospedale militare di Torino del 22 febbraio 1977, doc. 4 all. 5 prod. ricorso), riconosciuta poi dipendente da causa di servizio;

- nella stessa cartella peraltro si dice che da due anni il paziente con ricorrenza stagionale riferisce dolore a livello epigastrico;

- nella successiva Dichiarazione medica per la dipendenza da causa di servizio a cura del Servizio sanitario della Scuola di applicazione di Torino del 19 ottobre 1977 (doc. 4 all. 6) si legge che “I primi sintomi della presente malattia risalgono al Marzo 1975 epoca in cui cominciò Accademia ad accusare dolori in sede epigastrica “ e che “L’Ufficiale, nonostante ancor breve periodo di servizio militare prestato è stato costretto a consumare cibi fuori orario frequentemente sottoposto a stress emotivi”;

- la Commissione medica ospedaliera nel processo verbale n. .. del 17 gennaio 1978 (cfr. doc. 4 all. 7) conferma tale quadro, precisando che “l’infermità a diagnosi è stata accertata dopo 3 anni e mezzo di servizio, il primo dei quali prestato nell’Arma dei CC., ed il resto quale Ufficiale dello Esercito, durante i quali il richiedente è stato sottoposto a particolari stress, nonché a disordini dietetici, fattori che assurgono a ruolo di concausa sufficiente e preponderante nell’insorgenza dell’infermità a diagnosi”;

- dal Foglio matricolare caratteristico del ricorrente (cfr. doc. 4 all. 14) risultano alcuni ricoveri negli Ospedali militari di Bologna e di Palermo tra il febbraio e il marzo 1975, che verosimilmente possono ricondursi alla patologia in discorso, anche se non ancora formalmente diagnosticata.

Si tratta di circostanze documentate e non contestate, dalle quali questo Giudice ritiene emergere, con sufficiente grado di evidenza, che la contrazione della ridetta infermità da parte del ricorrente, fatto rilevante ai fini di causa, non possa farsi coincidere con il suo accertamento amministrativo del 1977, ma vada riferita alla comparsa dei suoi primi sintomi, ovvero, giusta quanto sopra, intorno al marzo del 1975.

Alla predetta data il ricorrente, per quanto detto, si trovava in un periodo corrispondente (ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 D.P.R. n. 237/1964 cit.) al periodo di leva obbligatoria, decorrente dalla ferma biennale contratta il 21 ottobre 1974 e portata a termine alla prevista scadenza.

Ricorre pertanto il presupposto dell’esenzione richiesta, come sopra definito, dal momento che il fatto costitutivo della pensione di privilegio, ovvero l’infermità contratta a causa del servizio, va considerato come verificatosi durante un periodo corrispondente al servizio militare obbligatorio.

4. Va peraltro applicata, quanto agli arretrati, la prescrizione quinquennale ex adverso eccepita, trattandosi di ratei di pensione parzialmente non corrisposti, individuando a tal fine il primo atto interruttivo utile nell’istanza del 25 ottobre 2011 ricevuta dall’Amministrazione il 27 ottobre successivo (cfr. doc. 4).

5. Il ricorrente ha quindi diritto a percepire la pensione di privilegio di cui in narrativa in misura che comprenda quanto trattenuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, essendone la pensione stessa esente.

6. Gli importi arretrati, spettanti a decorrere dal 27 ottobre 2006, saranno maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 co. 3, c.p.c., calcolati secondo i criteri e i principi indicati dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 10/2002/QM, cui si rimanda, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino al saldo.

7. Nulla compete per le spese di lite non avendo il ricorrente sostenuto oneri di patrocinio.

P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara il diritto del ricorrente all’esenzione dalla trattenuta per Irpef del trattamento pensionistico privilegiato di cui è titolare e alla conseguente rideterminazione dello stesso oltre arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale e accessori ex art. 429 c.p.c.;

nulla per le spese.

Così deciso in Torino, il 20 maggio 2014.

IL GIUDICE
(F.to Dott. Walter BERRUTI)

Depositata in Segreteria il 26 Giugno 2014

Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio CINQUE)
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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione

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detassazione della pensione privilegiata
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CAMPANIA SENTENZA 803 18/04/2011
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CAMPANIA SENTENZA 803 2011 PENSIONI 18/04/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Consigliere Dott. Pino Zingale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
nel giudizio di pensione iscritto al n. 25691 del registro di segreteria promosso ad istanza di M. R., rappresentata e difesa dall’avv. Osvaldo Valente Muto, nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Visto l’atto introduttivo del giudizio.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Assenti le parti alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 e posto il giudizio in decisione.

Rilevato che con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiede la detassazione della pensione privilegiata , prospettando, quindi, una questione di natura tributaria che non appartiene alla giurisdizione di questo Giudice.

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre, in questa fase, la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania – Il Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni Tributarie Provinciali. Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 marzo 2011.

IL GIUDICE UNICO
(Cons. Pino Zingale)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Napoli,
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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione

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La Cassazione rigetta il ricorso del ricorrente contro l'Agenzia delle Entrate di Salerno.
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Cassazione Sez. QUINTA CIVILE, Ordinanza n.29858 del 13/12/2017 (CASS. 2017/29858 CIV), udienza del 06/04/2017, Presidente CAPPABIANCA AURELIO Relatore ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO


1) - secondo Cass. n. 28735 del 2005 «L'intero ammontare, ivi compreso il c.d. aumento del decimo previsto dall'art. 67 d.p.r. n. 1092 del 1973, delle pensioni privilegiate ordinarie è soggetto ad imposizione fiscale diretta, in quanto esse non sono comprese tra i redditi indicati dall'art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, non potendosi assimilare - in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione - alle pensioni di guerra, né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva (sentenza n. 387 del 1989 della corte costituzionale).


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Re: Petizione - Detassazione aliquota del 10% della pensione

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In questa sentenza della Corte dei Conti Calabria, il Giudice afferma che la C. dei C. non è competente per la materia della tassazione dell’IRPEF e spiega tra l'altro la differenza fra pensione privilegiata ordinaria e quella tabellare.
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CALABRIA SENTENZA 39 23/03/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 39 2018 PENSIONI 23/03/2018
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REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. Ida Contino

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.39/2018

Nel ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 21459 del registro di segreteria, proposto da B. S., nato il Omissis a Omissis (c.f. Omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Oliviero e Cosimo Lovelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla via del Gallitello n. 116/b , avverso l’INPS – Sede di Reggio Calabria.

Motivi della decisione
1) Con ricorso depositato in data 6 novembre 2017, il sig. S. B. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla percezione della indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità sul proprio trattamento pensionistico dal 1996 ad oggi oltre rivalutazione monetaria e interessi.

A sostegno della propria istanza, espone di non aver ricevuto, sul proprio trattamento pensionistico, sin dal 3.8.1996, detti emolumenti in quanto percettore di stipendio.

2) Con memoria del 5.12.2017, si è costituito l’Inps opponendo di aver riconosciuto, con decorrenza dal 17.10.2012, quanto richiesto dal ricorrente con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione calcolati nella modalità prevista dal legislatore e cioè “l’importo dovuto a titolo di interessi è riportato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.

3) La documentazione prodotta dall’Amministrazione previdenziale prova che la pretesa avanzata dal ricorrente è stata parzialmente soddisfatta.

4) Risulta, infatti, che con il lotto di lavorazione n. 27 del 24.11.2017, l’Inps ha provveduto, nei limiti della prescrizione quinquennale, a corrispondere a far data dal 17.10.2012, gli emolumenti richiesti oltre agli oneri accessori.

Con la rata di febbraio, pertanto, per come comunicato dall’Inps sono stati liquidati al ricorrente € 53.000,46.

5) All’odierna udienza, il difensore eccepisce che sebbene gli arretrati siano stati liquidati, l’Inps illegittimamente ha erogato la somma al netto dell’irpef; in proposito evidenzia che trattandosi di pensione privilegiata tabellare, le imposte non avrebbero dovuto essere calcolate; oppone altresì un non corretto calcolo degli interessi.

Infine rileva che l’eccezione di prescrizione non viene riportata nelle conclusioni della memoria difensiva ma solo nelle controdeduzioni dell’atto, sicché l’Ente sarebbe decaduto dal potere di proporla.

Il difensore dell’Inps controdeduce alle eccezioni opposte in data odierna evidenziando che si tratta di una pensione privilegiata ordinaria e non tabellare per cui l’Ente , quale sostituto d’imposta, correttamente ha provveduto a erogare al netto gli arretrati. Controdeduce altresì che l’eccezione relativa al calcolo degli interessi è generica nonché inammissibile in questa sede in quanto detti emolumenti, sebbene già disposti, saranno erogati solo con la rata di maggi. Infine resiste all’eccezione di decadenza dell’eccezione di prescrizione.

6) La causa è posta in decisione.

7) Sono destituite di fondamento le eccezioni formulate in data odierna dal ricorrente in ordine alla corretta liquidazione degli arretrati.

L’Ente previdenziale, infatti, quale sostituto d’imposta ha giustamente provveduto a calcolare sugli arretrati la ritenuta d’acconto.

Al contrario di quanto affermato dalla difesa, infatti, nel decreto di liquidazione si parla di trattamento privilegiato ordinario, che, al contrario del tabellare è soggetto a tassazione.

In ogni caso, sulla corretta quantificazione della ritenuta d’acconto, nessuna giurisdizione ha questo giudice.

Generica è la contestazione relativa alla quantificazione degli interessi nonché intempestiva atteso che ancora gli emolumenti non sono stati materialmente erogati.

Tutto ciò premesso, poiché la pretesa principale del ricorrente è stata soddisfatta deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al periodo dal 17.10.2012 a oggi. Si condanna, invece, l’Amministrazione alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria nelle modalità indicate dalle SS.RR. e cioè quale maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

8) Non può trovare accoglimento la richiesta attorea con riferimento al periodo precedente al 17.10.2012.

Come è noto, infatti, sebbene ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. n. 1092/73, l'Amministrazione debba provvedere d'ufficio alla corresponsione della i.i.s. per intero nonché della tredicesima mensilità e sebbene il relativo diritto - al pari di quello a pensione - debba considerarsi imprescrittibile, rimane pur sempre la prescrittibilità dei singoli ratei e delle differenze arretrate.

Quanto alla durata del termine va osservato che per le pensioni pubbliche, in deroga alla normativa comune di cui al codice civile che riguarda esclusivamente le “pensioni private”, deve trovare applicazione il termine quinquennale previsto dalla disposizione speciale di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 ,come sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428, che all'ultimo comma stabilisce che detto termine si applica anche “alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o ai loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”

9) Né è condiviso l’assunto difensivo formulato all’odierna udienza secondo il quale poiché l’eccezione di prescrizione non è stata riproposta nelle conclusioni della memoria di costituzione, non è efficace e si ha per non proposta.

L’Ente previdenziale, infatti, nell’argomentare le proprie difese, oppone la prescrizione dei ratei maturati prima del 2012 e questo è sufficiente ai fini dell’esame della eccezione.

10) Tanto premesso, si precisa che il ricorrente solo in data 17.10.2017 ha chiesto all’Ente previdenziale la corresponsione degli emolumenti; conseguentemente, poiché tale data costituisce il dies a quo del termine prescrizionale, devono essere dichiarati prescritti tutti i ratei maturati oltre il quinquennio e quindi prima del 17.10.2012.

Attesa la parziale soccombenza, si compensano le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Parzialmente cessata la materia del contendere con esclusivo riferimento ai ratei maturati oltre il 17.10.2012. Si condanna l’Amministrazione alla corresponsione, sugli arretrati erogati con la rata di febbraio 2018, degli emolumenti accessori calcolati nelle modalità indicate in parte motiva.

RIGETTA

Il ricorso con riferimento ai ratei maturati anteriormente al 17.10.2012. Compensa le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.3.2018.

Il giudice
Ida Contino


Depositato in Segreteria il 22/03/2018


Il Responsabile della Segreteria Pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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