Egr. Avvocato,
sono un CTU e mi ritrovo una situazione particolare.
Ho stimato due beni: una struttura abitativa unifamiliare e un terreno sulla quale sorge la stessa.
All'Asta hanno comprato il terreno!
Il proprietario della abitazione ora si vede recintare ad 1 metro la propria casa tramite picchetti in fero e rete metallica perchè il nuovo acquirente vuole chiudersi il bene appena acquistato.
Domanda: esiste qualche legge che regolamenta le distanze da lasciare in questi casi?
Grazie anticipatamente per l'attenzione.
BENI ALL'ASTA NUOVE DISTANZE
Moderatore: Avv. Giovanni Carta
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Questo servizio è gratuito, quindi le domande che saranno rivolte all'Avv. Giovanni Carta verranno evase compatibilmente con i suoi impegni professionali. Nel caso desideri approfondire il rapporto professionale, potrai metterti in contatto con l'avvocato ai recapiti che leggerai in calce ad ogni sua risposta.
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- Avv. Giovanni Carta
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Re: BENI ALL'ASTA NUOVE DISTANZE
Messaggio da Avv. Giovanni Carta »
Egregio Dottore, il quesito non è di facile soluzione, soprattutto in quanto ignoro l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile e del terreno in parola.
Cionondimeno ritengo che il riferimento debba farsi all’art. 871 c.c., che stabilisce che «le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali», nonché all’art. 873 c.c., che contiene le disposizioni relative alle distanze tra costruzioni su fondi finitimi. Secondo tale ultimo articolo «Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore».
In altri termini, il codice civile prescrive una distanza minima pari a tre metri che deve esistere tra costruzioni esistenti su fondi confinanti. Il valore di tale distanza può essere aumentato da parte dei regolamenti locali che, quindi, possono prevedere anche distanze maggiori.
Si potrebbe quindi ipotizzare che la recinzione possa essere apposta in corrispondenza della metà di detta distanza e, quindi, a non meno di 1,5 metri.
La questione, naturalmente, meriterebbe di essere approfondita.
Cordialmente
GC
Cionondimeno ritengo che il riferimento debba farsi all’art. 871 c.c., che stabilisce che «le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali», nonché all’art. 873 c.c., che contiene le disposizioni relative alle distanze tra costruzioni su fondi finitimi. Secondo tale ultimo articolo «Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore».
In altri termini, il codice civile prescrive una distanza minima pari a tre metri che deve esistere tra costruzioni esistenti su fondi confinanti. Il valore di tale distanza può essere aumentato da parte dei regolamenti locali che, quindi, possono prevedere anche distanze maggiori.
Si potrebbe quindi ipotizzare che la recinzione possa essere apposta in corrispondenza della metà di detta distanza e, quindi, a non meno di 1,5 metri.
La questione, naturalmente, meriterebbe di essere approfondita.
Cordialmente
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