Rilievi del Questore in sede di visita ispettiva al Commissariato.
Sanzione disciplinare.
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Il Tar Lazio precisa:
1) - il Questore, ai sensi della normativa vigente, è competente ad irrogare la sanzione disciplinare del richiamo scritto ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r. 737 del 1981 che prescrive che la sanzione del richiamo scritto venga inflitta ai capi degli uffici o comandanti di reparto dal Capo della Polizia.
2) - Infatti il commissariato deve intendersi come articolazione decentrata della Questura, dipendente dalla Questura medesima e non direttamente dal Ministero dell’Interno, e, pertanto, il Questore, che ha irrogato la sanzione “sub specie”, è competente in quanto superiore gerarchico.
Leggete il tutto qui sotto, per comprendere per quali motivi è stata irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1Q ,numero provv.: 201801821 - Public 2018-02-16 -
Pubblicato il 16/02/2018
N. 01821/2018 REG. PROV. COLL.
N. 10821/2007 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10821 del 2007, proposto da:
A. R., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Pinturicchio, 21;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento in data di 6 luglio 2007 adottato dal Questore di Viterbo di irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato l’istante chiede l’annullamento del provvedimento, in data 26 luglio 2007, con cui il questore di Viterbo ha irrogato la sanzione disciplinare del richiamo scritto, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Premette in fatto che il questore di Viterbo, all’esito di una visita ispettiva, rilevava delle anomalie e delle mancanze contestando al ricorrente i seguenti rilievi:
custodia all’interno dell’armeria di quattro fucili appartenenti a privati, su uno dei quali era apposto un verbale di sequestro penale;
assenza di disposizioni relative alla regolamentazione dell’accesso all’armeria;
reperti non custoditi secondo le attuali disposizioni in merito;
alcune armi sottoposte a sequestro penale, un’arma a salve riproducente una pistola berretta modello 92, numero 6 barattoli semivuoti e uno pieno di polvere da sparo per fucili, il tutto non custodito secondo la normativa vigente;
carteggio d’archivio tenuto in modo difforme dalle vigenti disposizioni e assenza delle relative disposizioni in materia;
trasmissione delle comunicazioni di cessione di fabbricato in modo non conforme alle disposizioni in merito;
assenza delle consegne scritte riservate agli operatori del corpo di guardia.
A tali fatti l’amministrazione attribuiva un comportamento negligente e invitava il ricorrente a presentare proprie giustificazioni entro 10 giorni, termine poi prorogato, su richiesta del ricorrente medesimo, di altri 10 giorni.
Il ricorrente presentava le proprie difese scritte confutando tutte le singole contestazioni sollevate.
Con provvedimento del 27 luglio 2007 il Questore di Viterbo, tuttavia, infliggeva la sanzione disciplinare del richiamo scritto, basandosi sulle risultanze della visita ispettiva di cui prima.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Non merita accoglimento la prima censura con cui si eccepisce l’incompetenza dell’organo emanante poiché occorre rilevare che il Questore, ai sensi della normativa vigente, è competente ad irrogare la sanzione disciplinare del richiamo scritto ai sensi dell’articolo 3 del d.p.r. 737 del 1981 che prescrive che la sanzione del richiamo scritto venga inflitta ai capi degli uffici o comandanti di reparto dal Capo della Polizia.
Infatti il commissariato deve intendersi come articolazione decentrata della Questura, dipendente dalla Questura medesima e non direttamente dal Ministero dell’Interno, e, pertanto, il Questore, che ha irrogato la sanzione “sub specie”, è competente in quanto superiore gerarchico.
Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione atteso che il provvedimento, oltre a essere congruamente dettagliatamente motivato, si fonda esclusivamente sui rilievi puntuali che sono stati contestati all’istante a seguito della visita ispettiva.
Tali contestazioni, portate immediatamente a conoscenza dell’interessato, tanto che egli stesso ha posto in essere alcune attività per correggere le anomalie riscontrate, sono state riportate in un documento comunicato all’istante il 28 maggio 2007, in modo da rendere edotto l’incolpato delle contestazioni disciplinari e dei relativi illeciti.
Nel provvedimento, inoltre, sono stati considerati i precedenti di servizio del dipendente in comparazione alle gravi mancanze riscontrate le quali, pertanto, hanno costituito la base della sanzione disciplinare irrogata per un comportamento negligente e non corretto, inteso in senso anche complessivo.
Conclusivamente il collegio respinge il ricorso.
Sussistono ragioni di opportunità per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Germana Panzironi
IL SEGRETARIO
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