Chiarimento Pensione Privilegiata

Feed - POLIZIA PENITENZIARIA

Rispondi
manuxx
Appassionato
Appassionato
Messaggi: 93
Iscritto il: mar giu 26, 2012 6:13 pm

Chiarimento Pensione Privilegiata

Messaggio da manuxx »

Ho letto su un forum di militari di un collega in pensione che è possibile fare domanda di P.P. pur non avendo la tabella A e che con la sola causa di servizio non ascrivibile a categoria per tre anni si ha diritto alla P.P., anche allorquando la CMO non riconosca la tabella A e P.P. si ha comunque diritto a tre anni di indennizzo. Essendo molto scettico sulla questione, chiedo se è vero tutto ciò o è solo frutto di mera fantasia, giusto per non illudere nessuno…
Correggetemi se sbaglio la procedura corretta sarebbe fare aggravamento entro i termini di legge se poi si dovesse riscontrare un peggioramento ascrivibile a categoria tab. A successivamente fare domanda di P.P.
Grazie


oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: Chiarimento Pensione Privilegiata

Messaggio da oreste.vignati »

manuxx ha scritto:Ho letto su un forum di militari di un collega in pensione che è possibile fare domanda di P.P. pur non avendo la tabella A e che con la sola causa di servizio non ascrivibile a categoria per tre anni si ha diritto alla P.P., anche allorquando la CMO non riconosca la tabella A e P.P. si ha comunque diritto a tre anni di indennizzo. Essendo molto scettico sulla questione, chiedo se è vero tutto ciò o è solo frutto di mera fantasia, giusto per non illudere nessuno…
Correggetemi se sbaglio la procedura corretta sarebbe fare aggravamento entro i termini di legge se poi si dovesse riscontrare un peggioramento ascrivibile a categoria tab. A successivamente fare domanda di P.P.
Grazie
Non ascrivibile non si ha diritto.
Si ha diritto ad "una tantum" cioè pensione P da uno a 5 anni, con la tab B


Inviato dal mio SM-T560 utilizzando Tapatalk
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Chiarimento Pensione Privilegiata

Messaggio da gino59 »

manuxx ha scritto:Ho letto su un forum di militari di un collega in pensione che è possibile fare domanda di P.P. pur non avendo la tabella A e che con la sola causa di servizio non ascrivibile a categoria per tre anni si ha diritto alla P.P., anche allorquando la CMO non riconosca la tabella A e P.P. si ha comunque diritto a tre anni di indennizzo. Essendo molto scettico sulla questione, chiedo se è vero tutto ciò o è solo frutto di mera fantasia, giusto per non illudere nessuno…
Correggetemi se sbaglio la procedura corretta sarebbe fare aggravamento entro i termini di legge se poi si dovesse riscontrare un peggioramento ascrivibile a categoria tab. A successivamente fare domanda di P.P.
Grazie
========Avrai capito male, oppure questi discendono da un mondo dove anche gli elefanti volano=====
=========================================================================================
Comparto Difesa, Sicurezza, VV.FF. e Soccorso Pubblico
L'indicata abrogazione non ha riguardato, come detto, il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico. Nei loro confronti - sia per le forze ad ordinamento militare che civile (cfr: nota operativa Inpdap 27/2007) - restano, pertanto, due tipi di pensionamenti privilegiati come disciplinati dall'articolo 67 e ss. del Dpr 1092/1973: quello tabellare e quello ordinario. In entrambi i casi il presupposto sono le infermità dipendenti da causa di servizio “non suscettibili di miglioramento" (art. 67, comma 1, DPR n. 1092/1973) infermità che possono anche prescindere dall’inabilità al servizio e, quindi, non necessariamente comportano la risoluzione del rapporto di servizio.

La pensione privilegiata ordinaria (art. 67 DPR n. 1092/1973) si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione normale ed è pari al 100% della retribuzione pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 915/1978, riducendosi al 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava categoria. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%. La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava l'articolo 72 del DPR 1092/1973 all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta (qui sotto riportata). Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale e' ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla predetta tabella. Nel caso di coesistenza di due o più infermita' o lesioni ascrivibili a categorie dalla prima alla seconda categoria tabellare il soggetto ha diritto al cd. assegno di cumulo per infermità di cui all'articolo 109 del predetto DPR.



La pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR n. 1092/1973; tabella n. 3 allegata al medesimo DPR; tabella allegata alla legge 29.04.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.), i quali, abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica. Essa non viene liquidate in base alla paga percepita, ma sulla base di apposite tabelle stabilite per legge. Come per le pensioni di guerra, sono previste otto categorie di pensione d'importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità. In entrambe le prestazioni ove l’infermità peggiora, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore (c.d. aggravamento) e l’eventuale riliquidazione della pensione.

La Domanda
L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio (art. 167 DPR n. 1092/1973). Altrimenti, l’iniziativa è a domanda, come nel caso in cui l’inidoneità assoluta e permanente al momento della cessazione sia dovuta ad infermità o lesioni che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio. In questa ipotesi l’interessato, entro cinque anni dalla cessazione, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (termine elevato a dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica) (art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973). A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 323 del 30 luglio/1° agosto 2008 e n. 43 del 19/3/2015, nei casi in cui la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione del servizio, l’istanza di trattamento pensionistico di privilegio è ammessa qualora non siano decorsi cinque anni dalla manifestazione della malattia stessa. Affinché la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la relativa domanda deve essere presentata entro due anni dalla cessazione stessa. Qualora la domanda venga presentata oltre il predetto termine biennale, il pagamento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa, con conseguente prescrizione dei ratei precedentemente maturati (art. 191 DPR n. 1092/1973).

Caratteristiche dei trattamenti
Il trattamento privilegiato risulta reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili secondo particolari disposizioni di legge (si veda: pensione privilegiata indiretta). Il trattamento privilegiato risulta, inoltre, cumulabile con retribuzioni derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa o con un altro trattamento di quiescenza, purché spettante a seguito di attività lavorativa prestata nell’ambito di un diverso rapporto di lavoro (art. 139 DPR n. 1092/1973) rispetto a quello che ha causato l'infermità di servizio. Il cumulo è ammesso secondo le normali regole in materia di cumulo dei redditi da lavoro con le pensioni (qui ulteriori informazioni). Da sottolineare che se da un lato la pensione privilegiata ordinaria è assoggettata all’IRPEF al pari delle altre prestazioni previdenziali, viceversa, il trattamento pensionistico tabellare, quando corrisposto ai militari in servizio di leva, avendo natura indennitaria (al pari dell’equo indennizzo) risulta esente da IRPEF (art. 1886 Dlgs 66/2010).

Altre prestazioni riconosciute a causa di servizio
Ove le lesioni o le infermità, ascrivibili ad una delle otto categorie sopra indicate, siano riconosciute suscettibili di miglioramento i lavoratori del comparto hanno diritto ad un assegno rinnovabile in luogo della pensione privilegiata (Art. 68 del più volte citato DPR 1092/1973); se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B) annessa al richiamato DPR 915/1978 e s.m.i., cioè risultano meno gravi, gli interessati hanno diritto ad un’indennità una tantum commisurata ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 del TU n. 1092/1973 e art. 4, comma 2, della legge n. 9/1980).

Oltre al trattamento privilegiato, gli interessati, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, hanno diritto all'equo indennizzo, il rimborso delle spese di degenza e i cd. assegni accessori (assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, assegno d'integrazione per i familiari a carico, assegno di cumulo per infermità, indennità speciale annua, assegno di incollocabilità eccetera); gli assegni accessori sono esenti da irpef e non sono reversibili. Si rammenta che nel caso in cui l’interessato abbia ottenuto in attività di servizio la liquidazione dell’equo indennizzo e successivamente (per la stessa infermità) gli venga riconosciuta la pensione di privilegio, la metà dell’importo dell’equo indennizzo già corrisposto viene recuperata sulle rate di pensione.

Vittime del Dovere
Si rammenta che ulteriori benefici possono essere conseguiti ove, in aggiunta o in alternativa alla causa di servizo, l'infermità o la lesione sia riconosciuta ai sensi della legge 466/1980 che ha introdotto una specifica normativa in favore delle cd. vittime del dovere.
=============================================
http://unms.it/index.php?option=com_con ... Itemid=137" onclick="window.open(this.href);return false;
===================================================
Rispondi