Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita disposti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. “serie generale” n. 289 del 12 dicembre 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2019.
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Requisiti di accesso al pensionamento
Re: Requisiti di accesso al pensionamento
INPS 2018
Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
le nuove pensioni.
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Re: Requisiti di accesso al pensionamento
Buonasera a tutti, vorrei porre il seguente quesito:
un appartenente al Comparto Sicurezza, che nel mese di aprile di quest'anno matura i previsti requisiti per la pensione, anni 40 + 7 mesi (di speranza vita) + 3 mesi (parte di finestra mobile), presenta domanda per andare in quiescenza in aprile 2019, completando così altri 12 mesi di prevista finestra mobile, può andare in pensione? Oppure dovrà attenersi ai nuovi requisiti che entreranno in vigore dal 2019?
Dal 2019, i nuovi ingrementi della speranza di vita, se non vado errato, saranno un aumento di 5 mesi.
Grazie
un appartenente al Comparto Sicurezza, che nel mese di aprile di quest'anno matura i previsti requisiti per la pensione, anni 40 + 7 mesi (di speranza vita) + 3 mesi (parte di finestra mobile), presenta domanda per andare in quiescenza in aprile 2019, completando così altri 12 mesi di prevista finestra mobile, può andare in pensione? Oppure dovrà attenersi ai nuovi requisiti che entreranno in vigore dal 2019?
Dal 2019, i nuovi ingrementi della speranza di vita, se non vado errato, saranno un aumento di 5 mesi.
Grazie
Re: Requisiti di accesso al pensionamento
Se si maturano i requisiti pensionistici quest'anno non devi fare i 5 mesi in più anche se vai in congedo nel 2019.giu16 ha scritto:Buonasera a tutti, vorrei porre il seguente quesito:
un appartenente al Comparto Sicurezza, che nel mese di aprile di quest'anno matura i previsti requisiti per la pensione, anni 40 + 7 mesi (di speranza vita) + 3 mesi (parte di finestra mobile), presenta domanda per andare in quiescenza in aprile 2019, completando così altri 12 mesi di prevista finestra mobile, può andare in pensione? Oppure dovrà attenersi ai nuovi requisiti che entreranno in vigore dal 2019?
Dal 2019, i nuovi ingrementi della speranza di vita, se non vado errato, saranno un aumento di 5 mesi.
Grazie
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: Requisiti di accesso al pensionamento
Ricorso accolto e se può interessare..
- Istanza di pensione
1) - Obbligatorietà della copertura contributiva per il periodo dal 12.03.2010 e l' 11.09.2011 durante il quale la sig.ra OMISSIS è stata assente per malattia, su domanda, per ulteriori 18 mesi.
2) - dipendente del ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile
3) - l’INPS rigettava l’istanza in quanto dall’anzianità contributiva certificata dal datore di lavoro di anni 39, mesi 11 e giorni 2, non risultava in possesso dei requisiti richiesti per la pensione anticipata dalla L. n. 214/2011.
4) - In risposta ad ulteriore quesito inoltrato dal Polo di Mantenimento in data 31 gennaio 2017, il Ministero, con note in data 16 febbraio e 17 marzo 2017, negava che il periodo di comporto di 18 mesi non retribuiti concesso ai sensi del citato art. 21, comma 2, del CCNL fosse valido ai fini pensionistici.
5) - In estrema sintesi, la ricorrente ritiene che i periodi di assenza previsti dall’art. 21, comma 2, del CCNL, benché non siano retribuiti, ai sensi del comma 7, siano comunque utili ai fini assistenziali e previdenziali, mediante l’istituto della contribuzione figurativa, come disciplinata dal D. Lgs.vo 16 settembre 1996, n. 564, che non ha abrogato il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, che disciplina la materia delle assenze per malattia.
6) - Inoltre, il periodo di assenza troverebbe copertura nel contributo obbligatorio, previsto dall’art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile da destinare alla Gestione Unitaria Autonoma per Prestazioni Creditizie e Sociali.
La CdC scrive:
7) - In generale, per quanto concerne la valutazione dei periodi di servizio ai fini pensionistici, l’art. 8, commi 1 e 2, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, dispongono che “Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.
- Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.
- La circostanza che un periodo di servizio non sia retribuito non è quindi sufficiente ad escluderne la rilevanza ai fini previdenziali, essendo a tal fine necessario che si realizzi la sospensione del rapporto di lavoro.
- Istanza di pensione
1) - Obbligatorietà della copertura contributiva per il periodo dal 12.03.2010 e l' 11.09.2011 durante il quale la sig.ra OMISSIS è stata assente per malattia, su domanda, per ulteriori 18 mesi.
2) - dipendente del ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile
3) - l’INPS rigettava l’istanza in quanto dall’anzianità contributiva certificata dal datore di lavoro di anni 39, mesi 11 e giorni 2, non risultava in possesso dei requisiti richiesti per la pensione anticipata dalla L. n. 214/2011.
4) - In risposta ad ulteriore quesito inoltrato dal Polo di Mantenimento in data 31 gennaio 2017, il Ministero, con note in data 16 febbraio e 17 marzo 2017, negava che il periodo di comporto di 18 mesi non retribuiti concesso ai sensi del citato art. 21, comma 2, del CCNL fosse valido ai fini pensionistici.
5) - In estrema sintesi, la ricorrente ritiene che i periodi di assenza previsti dall’art. 21, comma 2, del CCNL, benché non siano retribuiti, ai sensi del comma 7, siano comunque utili ai fini assistenziali e previdenziali, mediante l’istituto della contribuzione figurativa, come disciplinata dal D. Lgs.vo 16 settembre 1996, n. 564, che non ha abrogato il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, che disciplina la materia delle assenze per malattia.
6) - Inoltre, il periodo di assenza troverebbe copertura nel contributo obbligatorio, previsto dall’art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile da destinare alla Gestione Unitaria Autonoma per Prestazioni Creditizie e Sociali.
La CdC scrive:
7) - In generale, per quanto concerne la valutazione dei periodi di servizio ai fini pensionistici, l’art. 8, commi 1 e 2, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, dispongono che “Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.
- Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.

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