terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
Salve a tutti
A qualche collega risulta, se una volta raggiunta l'età anagrafica dei 60 anni e ultimati i pagamenti delle rate relative ai 6 scatti aggiuntivi , l'INPS E IL C.N.A ci devono rivalutare il trattamento pensionistico?
Buona giornata a tutti
A qualche collega risulta, se una volta raggiunta l'età anagrafica dei 60 anni e ultimati i pagamenti delle rate relative ai 6 scatti aggiuntivi , l'INPS E IL C.N.A ci devono rivalutare il trattamento pensionistico?
Buona giornata a tutti
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
[quote="enea57"]Salve a tutti
A qualche collega risulta, se una volta raggiunta l'età anagrafica dei 60 anni e ultimati i pagamenti delle rate relative ai 6 scatti aggiuntivi , l'INPS E IL C.N.A ci devono rivalutare il trattamento pensionistico?
Buona giornata a tutti[/quote
Xxxxxxxxxxx
Si troverà in più solo gli euro che non dovrà più pagare al compimento del 60° anno. NADA DeNADA
A qualche collega risulta, se una volta raggiunta l'età anagrafica dei 60 anni e ultimati i pagamenti delle rate relative ai 6 scatti aggiuntivi , l'INPS E IL C.N.A ci devono rivalutare il trattamento pensionistico?
Buona giornata a tutti[/quote
Xxxxxxxxxxx
Si troverà in più solo gli euro che non dovrà più pagare al compimento del 60° anno. NADA DeNADA
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
mario1960 ha scritto:enea57 ha scritto:Salve a tutti
A qualche collega risulta, se una volta raggiunta l'età anagrafica dei 60 anni e ultimati i pagamenti delle rate relative ai 6 scatti aggiuntivi , l'INPS E IL C.N.A ci devono rivalutare il trattamento pensionistico?
Buona giornata a tutti[/quote. Se non erro dovrebbe essere il 10% del lordo mensile
Xxxxxxxxxxx
Si troverà in più solo gli euro che non dovrà più pagare al compimento del 60° anno. NADA DeNADA
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
Salve a tutti
Se qualche collega
Mi spiega sotto quale voce nel modello PA04 Si vede se sono stati capitalizzati i sei scatti aggiuntivi ?
Se qualche collega
Mi spiega sotto quale voce nel modello PA04 Si vede se sono stati capitalizzati i sei scatti aggiuntivi ?
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
===============Allegalo================enea57 ha scritto:Salve a tutti
Se qualche collega
Mi spiega sotto quale voce nel modello PA04 Si vede se sono stati capitalizzati i sei scatti aggiuntivi ?
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
==============================Quadro II -Trattamento Diretto -===================enea57 ha scritto:Sono 14 pagine
Se mi dici quale parte allegare
Senz’altro ok
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
Ciao Ginogino59 ha scritto:==============================Quadro II -Trattamento Diretto -===================enea57 ha scritto:Sono 14 pagine
Se mi dici quale parte allegare
Senz’altro ok
ti invio in allegato i miei 3 PA04 che ho in mio possesso
il primo- si riferisce a quando sono andato in pensione 01/02/2011
il secondo- a quando mi hanno dato la pensione privilegiata Ottobre2013
il terzo- e ultimo si riferisce a Maggio 2017 mandato dal C.N.A. all'INPS a seguito di aggiornamento al grado superiore dei parametri stipendiali e scatti malattia ex codice 100 statino paga
se ti serve altro fammi sapere
Grazie e buona domenica
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Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
===========================================================enea57 ha scritto:Ciao Ginogino59 ha scritto:==============================Quadro II -Trattamento Diretto -===================enea57 ha scritto:Sono 14 pagine
Se mi dici quale parte allegare
Senz’altro ok
ti invio in allegato i miei 3 PA04 che ho in mio possesso
il primo- si riferisce a quando sono andato in pensione 01/02/2011
il secondo- a quando mi hanno dato la pensione privilegiata Ottobre2013
il terzo- e ultimo si riferisce a Maggio 2017 mandato dal C.N.A. all'INPS a seguito di aggiornamento al grado superiore dei parametri stipendiali e scatti malattia ex codice 100 statino paga
se ti serve altro fammi sapere
Grazie e buona domenica
Scusami, i 6 scatti ti sono stati scritti così chiari che anche un ragazzino......!!! perdonami
N.B. Importo benefici D.L.165/97 art.4 €3.372,43 che nel tuo caso si riducono ad €2.697,94.- Importo pensione senza benefici (art. 4 D.L.165/97), €30.785,70 che è la P.A.L. normale.-
Pensione con benefici arrotondata €33.483,64 che è la P.A.L. che percepirai.-
Ciò posto, dato che sei andato a domanda,dovrai pagare sino a 60 anni le rimanenti quote dei 6 scatti.-
P.S. €2.697,94 - €1.025,20 (irpef) che nel tuo caso è al 38%=€1.672,74 :12=€139,39 netti mensili a VITA,
quindi, la domanda nasce spontanea: (qualora fosse facoltativo) RINUNCERESTI A QUESTE BENEDETTI
€139,39 NETTI MENSILI.....????
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
60 anni compiuti già
I sei scatti finiti di pagare a settembre 2017
Grazie per la risposta
È un altro grazie per ragazzino
magari Si potesse tornare indietro lascerei i sei scatti all’Arma ahahahah
I sei scatti finiti di pagare a settembre 2017
Grazie per la risposta
È un altro grazie per ragazzino
magari Si potesse tornare indietro lascerei i sei scatti all’Arma ahahahah
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
=========================Auguroni=============enea57 ha scritto:60 anni compiuti già
I sei scatti finiti di pagare a settembre 2017
Grazie per la risposta
È un altro grazie per ragazzino
magari Si potesse tornare indietro lascerei i sei scatti all’Arma ahahahah
Re: terminare di pagare i 6 scatti aggiuntivi a 60 anni
Decreto legislativo 165/1997
4. Maggiorazione della base pensionabile.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995 , la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995 .
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N.B.: leggi bene il punto n. 2 che dice "calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito".
4. Maggiorazione della base pensionabile.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali «a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995 , la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995 .
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N.B.: leggi bene il punto n. 2 che dice "calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito".
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