buongiorno a tutti sono l'Aps. Immernino Francesco volevo chiedere:
- io sono in aspettativa dal 25 novembre 2016 e sono in convalescenza rilasciata dalla cmo di augusta sino al 16 gennaio 2018, siccome dal 25 novembre 2017 passo i famosi 365 gg. la decurtazione dello stipendio avviene il mese successivo o quando un viene riformato o fato idoneo.
grazie per le risposte.
decurtazione stipendio
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Re: decurtazione stipendio
===se non hai fruito del congedo straordinario ti verrà scalato, se vuoi bloccare la decurtazione presenta richiesta di causa di servizio. altrimenti dal 366 giorno subirai la decurtazione sullo stipendio.francesco24121963 ha scritto:buongiorno a tutti sono l'Aps. Immernino Francesco volevo chiedere:
- io sono in aspettativa dal 25 novembre 2016 e sono in convalescenza rilasciata dalla cmo di augusta sino al 16 gennaio 2018, siccome dal 25 novembre 2017 passo i famosi 365 gg. la decurtazione dello stipendio avviene il mese successivo o quando un viene riformato o fato idoneo.
grazie per le risposte.
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Re: decurtazione stipendio
Messaggio da francesco24121963 »
grazie per la risposta
ma io volevo sapere se lo stipendio materialmente lo tolgono al tredicesimo mese oppure appena uno viene riformato.
per quanto riguarda la causa di servizio da presentare purtroppo sono già passati i sei mesi per cui non so se posso farla adesso, anzi se c'è qualche soluzione per evitare la decurtazione ve ne sarei grato a tutti quelli che mi rispondono.
ma io volevo sapere se lo stipendio materialmente lo tolgono al tredicesimo mese oppure appena uno viene riformato.
per quanto riguarda la causa di servizio da presentare purtroppo sono già passati i sei mesi per cui non so se posso farla adesso, anzi se c'è qualche soluzione per evitare la decurtazione ve ne sarei grato a tutti quelli che mi rispondono.
Re: decurtazione stipendio
La c.d.s. la puoi fare anche dopo i 6 mesi per essere riconosciuta come tale.
I 6 mesi, valgono se vuoi ottenere l'equo indennizzo ma non ha nulla a che vedere con il riconoscimento.
La decurtazione avviene dopo il 12 mese di malattia ma ciò dipende dai tempi tecnici dell'Amministrazione.
I 6 mesi, valgono se vuoi ottenere l'equo indennizzo ma non ha nulla a che vedere con il riconoscimento.
La decurtazione avviene dopo il 12 mese di malattia ma ciò dipende dai tempi tecnici dell'Amministrazione.
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Re: decurtazione stipendio
Messaggio da francesco24121963 »
grazie allora domani vado al mio Comando e faccio la causa di servizio
Re: decurtazione stipendio
il superamento di un anno di aspettativa dal servizio per infermità comporta una progressiva riduzione degli emolumenti retributivi spettanti pari al 50%, dal 13° mese fino al 18° mese, e
pari al 100% dal 19° mese fino alla data della riforma dal servizio o fino al compimento del periodo di 24 mesi di permanenza in servizio.
pari al 100% dal 19° mese fino alla data della riforma dal servizio o fino al compimento del periodo di 24 mesi di permanenza in servizio.
Re: decurtazione stipendio
Interessante sentenza del Tar di Bologna
leggetela tutta.
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SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700595 - Public 2017-08-30 -
Pubblicato il 28/08/2017
N. 00595/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, domiciliato ex art. 25 c,p.a. presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege;
Con ricorso principale per l'annullamento, previa sospensiva:
del provvedimento in data 7 settembre 2015, con il quale il Ministero della Difesa ha collocato in aspettativa il ricorrente per infermità riconosciuta non dipendente da causa di servizio;
con ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva: del provvedimento in data 29/9/2016, con il quale Aeronautica Militare – OMISSIS – chiede al ricorrente la restituzione di somme precedentemente erogate al medesimo asseritamente in eccedenza del dovuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017, il dott. Umberto Giovannini e udita, per la parte ricorrente, l’avv. Michela Scafetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, un ex Ufficiale in s.p.e. dell’Aeronautica Militare impugna il provvedimento in data l settembre 2015, con il quale il Ministero della Difesa lo ha collocato in aspettativa e ha dichiarato la cessazione dal servizio del medesimo, in quanto riconosciuto affetto da infermità non dipendente da causa di servizio. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29/9/2016, con il quale Aeronautica Militare – OMISSIS – gli ha chiesto la restituzione di somme relative ad emolumenti vari, asseritamente erogategli in eccedenza del dovuto.
A sostegno dell’azione impugnatoria, l’interessato deduce motivi in diritto rilevanti, quanto al ricorso principale:
eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore nei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione;
errore sul metodo di accertamento, disparità di trattamento, contraddittorietà;
Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990;
violazione dell’art. 15, c. 7 D.P.R. n. 487 del 1994 e dei principi di cui all’art. 97 Cost..
In riferimento ai motivi aggiunti, l’interessato deduce censure rilevanti: eccesso di potere sotto diversi profili, nonché violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost e dell’art. 15, c. 7 D.P.R. n. 487 del 1994.
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2017, la causa è stata chiamata, ed essa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.
Con ordinanze collegiali n. 441 del 2015 e n. 329 del 2016 questa Sezione ha respinto le istanze cautelari presentata dal ricorrente contestualmente all’atto introduttivo del giudizio e ai motivi aggiunti.
Quest’ultima decisione è stata parzialmente riformata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 513 del 2017, con accoglimento della stessa “limitatamente al recupero delle somme indicate in motivazione”.
Alla pubblica udienza del giorno 10 maggio 2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.
Con il ricorso principale il ricorrente contesta, in concreto, la legittimità del calcolo dei giorni di aspettativa per infermità:
gg. n. 598 (dal 3/5/2013 al 21/12/2014) effettuato dal Ministero procedente al fine dell’adozione del provvedimento impugnato.
L’interessato osserva preliminarmente di avere un interesse concreto all’impugnativa, stante che, non essendogli stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della malattia di cui è affetto, il superamento di un anno di aspettativa dal servizio per infermità comporta una progressiva riduzione degli emolumenti retributivi spettanti pari al 50%, dal 13° mese fino al 18° mese, e pari al 100% dal 19° mese fino alla data della riforma dal servizio o fino al compimento del periodo di 24 mesi di permanenza in servizio.
A ciò conseguirebbe, pertanto, secondo i calcoli effettuati dall’amministrazione, la restituzione, da parte del ricorrente, di consistente parte degli emolumenti già percepiti senza alcuna decurtazione mentre era ancora in servizio ed era pendente la controversia relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto.
Con un primo ordine di rilievi il ricorrente ritiene innanzitutto che il procedimento in questione sia stato avviato illegittimamente, in quanto egli, in data 4/4/2013 ha tempestivamente inoltrato al Ministero la documentazione sanitaria contenente prognosi inabilitante del medesimo fino al 9/5/2013 rilasciata dall’infermeria del 15° stormo dell’Aeronautica Militare presso cui egli prestava servizio, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicargli la data iniziale del periodo di aspettativa, al fine di consentirgli la fruizione dei giorni di licenza maturati prima di essere collocato in tale posizione, ai sensi di quanto dispone l’art. 905 del D. Lgs. n. 66 del 2010 e delle precisazioni contenute nella direttiva ministeriale in data 17/1/2014, secondo le quali ”…il militare che risulti assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria precedentemente fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio da parte del Comando di appartenenza, che parteciperà all’interessato la nuova posizione di stato…”.
Tale comunicazione – prosegue la direttiva – “…deve essere partecipata al richiamato personale entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comando di Corpo del provvedimento sanitario che comporta il superamento del limite massimo di licenza straordinaria fruibile nell’anno.”. (v. doc. n. 5 punti 7c e 10b del ricorrente).
Secondo l’interessato, l’omissione di tale comunicazione, gli ha impedito di chiedere la fruizione dei suddetti periodi di licenza maturati, al fine di evitare o, comunque, di ritardare l’inizio del periodo di aspettativa per infermità, comportante le citate decurtazioni stipendiali , con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, non avendo l’amministrazione tenuto conto di. gg. 4 di licenza ordinaria anno 2012, gg. 32 di licenza ordinaria anno 2013, gg. 4 L. n. 937/1977 anno 2013, gg. 1 festività da recuperare e ore 7,23 di recupero compensativo (v. doc. 8 ricorrente).
Inoltre, ritiene il ricorrente che nel calcolo totale dei giorni di aspettativa per infermità non dovevano essere calcolati i giorni festivi (art. 7.d della citata Direttiva), e che, di conseguenza, il collocamento in aspettativa per infermità avrebbe dovuto iniziare solo a decorrere dal 1 luglio 2013 e non dal 3 maggio 2013 come erroneamente calcolato dall’amministrazione procedente, con conseguente indebito conteggio nel periodo di aspettativa di 59 giorni.
Con il secondo rilievo, il ricorrente sostiene che erroneamente il Ministero abbia calcolato n. 598 giorni complessivi di aspettativa per infermità, in quanto l’Ufficiale è stato inviato per la prima volta a visita medica dinanzi alla competente C.M.O. solamente in data 17/1/2014, e, quindi, con un ingiustificato ritardo di ben 198 giorni rispetto a quanto prevede la direttiva ministeriale 00050000/20007 del 9/3/2007, nella parte ove si prescrive che, in caso di prognosi medica comportante un’assenza continuativa del militare superiore a 90 giorni, il Comando di appartenenza debba predisporre la richiesta di accertamento sanitario alla competente C.M.O. almeno venti giorni prima dalla scadenza del suddetto periodo di assenza continuativa.
Secondo il ricorrente, da tale grave e ingiustificato ritardo di sottoposizione del medesimo ad accertamenti sanitari è derivato un consistente incremento del periodo di aspettativa per infermità ammontante a quasi sette mesi, con la conseguenza che tale ritardo – in quanto imputabile esclusivamente all’amministrazione che non ha rispettato le direttive dalla stessa emanate in materia - comporta necessariamente che di tale periodo ammontante a complessivi gg. 198 non si debba tenere conto ai fini del calcolo del periodo di aspettativa.
Con ulteriori argomentazioni, il ricorrente ritiene che anche i c.d. giorni qualificati “a disposizione della C.M.O.” siano stati calcolati erroneamente dal Ministero della Difesa, dato che, a fronte di un unico giorno (16/1/2014) a tale titolo indicato nell’atto impugnato, il ricorrente è risultato nella situazione “a disposizione della C.M.O” per ben 159 giorni (v. dettaglio pagg. 21 e 22 ricorso).
Inoltre, l’interessato rileva, al riguardo, che ulteriori 51 giorni non dovevano essere computati dall’Amministrazione, in quanto a suo dire consistenti in giorni di licenza per infermità arbitrariamente attribuitigli da certificazione medica proveniente dall’ente di appartenenza, senza che l’ufficiale fosse stato effettivamente sottoposto a visita medica e spesso indicanti una data di inizio malattia anteriore a quella del documento.
Il Collegio osserva, quanto al primo rilievo, che esso è meritevole di accoglimento, nella specie non avendo l’amministrazione resistente attendibilmente comprovato di avere inviato al ricorrente la necessaria, tempestiva comunicazione del transito del medesimo in posizione di aspettativa per malattia, al riguardo non potendosi ritenendosi sufficiente, in mancanza di deposito in atti di idonea documentazione diretta a comprovare l’effettiva ricezione della missiva, la documentazione allegata dall’Amministrazione, consistente in copia della lettera da questa inviata al ricorrente mediante posta ordinaria e non tramite raccomandata con A.R. o tramite altro mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento della missiva da parte del destinatario (v. doc. B dell’Amm.ne).
Anche il secondo rilievo merita accoglimento ad avviso del Tribunale. Al riguardo non sembra persuasiva la tesi dell’amministrazione resistente secondo la quale, nella specie, sarebbe stato effettivamente rispettato il termine massimo (alternativo rispetto a quello la cui applicazione è invocata dal ricorrente) previsto nella stessa direttiva ministeriale 9/3/2017, nella parte di essa in cui si stabilisce che la comunicazione di transito in aspettativa possa essere inviata dal Comando di appartenenza “…30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio di valutazione.” (v. doc. all. E dell’Amm.ne).
In primo luogo, preme osservare che mentre il primo termine, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, ha chiaramente portata generale, e la disposizione che lo prevede risulta quindi ordinariamente applicabile a tutti i casi in cui il militare ha raggiunto i 90 giorni di assenza continuativa per malattia, quello indicato e ritenuto applicabile dall’amministrazione, pur essendo contenuto nella stessa direttiva, risulta espressamente applicabile solamente “…ove ricorra il caso…” e, quindi, in fattispecie particolari, delle quali l’amministrazione non ha, peraltro saputo indicare la specifica ricorrenza (e applicabilità) nel caso in trattazione.
Oltre a ciò, il Collegio ritiene inapplicabile detto diverso termine, che nell’interpretazione datane dall’amministrazione, le consentirebbe di inviare per la prima volta il militare a C.M.O. anche dopo il decorso di un lungo e continuativo periodo (700 giorni) di assenza per malattia, senza che, prima di allora, l’organo tecnico sanitario a ciò istituzionalmente preposto abbia potuto espletare le verifiche e gli accertamenti sanitari di competenza, in quanto detta interpretazione si pone in evidente contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 905 del D. Lgs. n. 66 del 2010, ove la norma del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che “Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”.
Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui computa, ai fini del calcolo del periodo di aspettativa per malattia del ricorrente, anche i suddetti gg.198 di ritardo nella conclusione del procedimento, in quanto ritardo ingiustificato e imputabile unicamente all’amministrazione.
Il Collegio ritiene che sia da respingere, invece, il terzo motivo, con cui il ricorrente chiede che non siano computati ai fini del calcolo del periodo di aspettativa i 159 giorni in cui egli era “a disposizione C.M.O..
Sul punto, il Collegio ritiene condivisibile la tesi dell’amministrazione, secondo la quale detto periodo doveva essere calcolato, perché il ricorrente, che era già stato valutato inidoneo per infermità, al termine del periodo di svolgimento degli ulteriori accertamenti sanitari è stato confermato in tale situazione di inidoneità per infermità, con la conseguenza che l’assenza dal servizio dell’ufficiale in detto periodo non può che essere imputata ad aspettativa per malattia.
Sempre in riferimento a quest’ultimo motivo, il Collegio osserva che, per le stesse ragioni, non possono essere ritenuti scomputabili gli ulteriori giorni (51) contestati dal ricorrente in relazione alla documentazione sanitaria proveniente dall’ente presso l’ente in cui all’epoca prestava servizio, indipendentemente, quindi, dal fatto che a fronte di tale documentazione rilasciata, l’ente abbia effettuato o no effettivi accertamenti sanitari nei confronti dell’Ufficiale.
Per quanto concerne, poi, l’atto impugnato con motivi aggiunti di ricorso, il Collegio ritiene che esso – alla luce delle riferite considerazioni svolte con il ricorso principale – debba essere accolto, necessariamente dovendo l’amministrazione procedente effettuare ex novo il calcolo del periodo in cui il ricorrente era in aspettativa per infermità, sulla base e alla luce delle motivazioni della presente sentenza.
La competente Autorità militare dovrà inoltre verificare ex novo se, in base ai nuovi conteggi del periodo di aspettativa per infermità, il ricorrente abbia o no percepito emolumenti retributivi in eccesso rispetto a quanto dovuto e, in caso affermativo, disporre conseguentemente la ripetizione degli stessi con nuovo provvedimento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso principale è accolto in parte, con parziale annullamento del provvedimento impugnato, secondo quanto precisato in parte motiva della presente decisione ed il ricorso per motivi aggiunti è accolto, con annullamento, per l’effetto, del provvedimento con esso impugnato.
Spese del giudizio compensate, sussistendone giusti motivi, anche in relazione alla peculiarità e alla complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
A) accoglie in parte il ricorso principale, secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte il provvedimento con esso impugnato;
B) Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato;
C) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Giovannini Giuseppe Di Nunzio
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qui sotto l'ordinanza cautelare del CdS richiamata dal Tar (accolta limitatamente al recupero somme)
ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201700513
- Public 2017-02-10 -
Pubblicato il 10/02/2017
N. 00513/2017 REG. PROV. CAU.
N. 09203/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9203 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Scafetta, C.F. SCFMHL79E55A485U, e Salvatore Pesce C.F. PSCSVT69P27F839L, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Africa, 120;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione I, n. 00329/2016, resa tra le parti, concernente il collocamento in aspettativa dell’appellato e la conseguente cessazione per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché il recupero delle somme erogate in eccesso.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Consigliere Nicola D'Angelo e uditi per la parte appellante gli avvocati Scafetta e Pesce;
Considerato che al danno lamentato può ovviarsi disponendo la sollecita definizione del merito del ricorso di primo grado;
Ritenuto, inoltre, di sospendere, fino alla decisione di merito del ricorso, il provvedimento con il quale l’Amministrazione della Difesa ha richiesto all’appellante la restituzione della somma di euro 10.244,53, corrispondente all’ammontare degli emolumenti percepiti in eccesso durante il periodo di aspettativa per infermità;
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9203/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado limitatamente al recupero delle somme indicate in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
leggetela tutta.
--------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di BOLOGNA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700595 - Public 2017-08-30 -
Pubblicato il 28/08/2017
N. 00595/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, domiciliato ex art. 25 c,p.a. presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege;
Con ricorso principale per l'annullamento, previa sospensiva:
del provvedimento in data 7 settembre 2015, con il quale il Ministero della Difesa ha collocato in aspettativa il ricorrente per infermità riconosciuta non dipendente da causa di servizio;
con ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensiva: del provvedimento in data 29/9/2016, con il quale Aeronautica Militare – OMISSIS – chiede al ricorrente la restituzione di somme precedentemente erogate al medesimo asseritamente in eccedenza del dovuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi, rispettivi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2017, il dott. Umberto Giovannini e udita, per la parte ricorrente, l’avv. Michela Scafetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, un ex Ufficiale in s.p.e. dell’Aeronautica Militare impugna il provvedimento in data l settembre 2015, con il quale il Ministero della Difesa lo ha collocato in aspettativa e ha dichiarato la cessazione dal servizio del medesimo, in quanto riconosciuto affetto da infermità non dipendente da causa di servizio. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29/9/2016, con il quale Aeronautica Militare – OMISSIS – gli ha chiesto la restituzione di somme relative ad emolumenti vari, asseritamente erogategli in eccedenza del dovuto.
A sostegno dell’azione impugnatoria, l’interessato deduce motivi in diritto rilevanti, quanto al ricorso principale:
eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore nei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione;
errore sul metodo di accertamento, disparità di trattamento, contraddittorietà;
Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990;
violazione dell’art. 15, c. 7 D.P.R. n. 487 del 1994 e dei principi di cui all’art. 97 Cost..
In riferimento ai motivi aggiunti, l’interessato deduce censure rilevanti: eccesso di potere sotto diversi profili, nonché violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost e dell’art. 15, c. 7 D.P.R. n. 487 del 1994.
Si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Difesa, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2017, la causa è stata chiamata, ed essa è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.
Con ordinanze collegiali n. 441 del 2015 e n. 329 del 2016 questa Sezione ha respinto le istanze cautelari presentata dal ricorrente contestualmente all’atto introduttivo del giudizio e ai motivi aggiunti.
Quest’ultima decisione è stata parzialmente riformata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 513 del 2017, con accoglimento della stessa “limitatamente al recupero delle somme indicate in motivazione”.
Alla pubblica udienza del giorno 10 maggio 2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.
Con il ricorso principale il ricorrente contesta, in concreto, la legittimità del calcolo dei giorni di aspettativa per infermità:
gg. n. 598 (dal 3/5/2013 al 21/12/2014) effettuato dal Ministero procedente al fine dell’adozione del provvedimento impugnato.
L’interessato osserva preliminarmente di avere un interesse concreto all’impugnativa, stante che, non essendogli stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della malattia di cui è affetto, il superamento di un anno di aspettativa dal servizio per infermità comporta una progressiva riduzione degli emolumenti retributivi spettanti pari al 50%, dal 13° mese fino al 18° mese, e pari al 100% dal 19° mese fino alla data della riforma dal servizio o fino al compimento del periodo di 24 mesi di permanenza in servizio.
A ciò conseguirebbe, pertanto, secondo i calcoli effettuati dall’amministrazione, la restituzione, da parte del ricorrente, di consistente parte degli emolumenti già percepiti senza alcuna decurtazione mentre era ancora in servizio ed era pendente la controversia relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto.
Con un primo ordine di rilievi il ricorrente ritiene innanzitutto che il procedimento in questione sia stato avviato illegittimamente, in quanto egli, in data 4/4/2013 ha tempestivamente inoltrato al Ministero la documentazione sanitaria contenente prognosi inabilitante del medesimo fino al 9/5/2013 rilasciata dall’infermeria del 15° stormo dell’Aeronautica Militare presso cui egli prestava servizio, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicargli la data iniziale del periodo di aspettativa, al fine di consentirgli la fruizione dei giorni di licenza maturati prima di essere collocato in tale posizione, ai sensi di quanto dispone l’art. 905 del D. Lgs. n. 66 del 2010 e delle precisazioni contenute nella direttiva ministeriale in data 17/1/2014, secondo le quali ”…il militare che risulti assente dal servizio per infermità, al superamento del 45° giorno di licenza straordinaria precedentemente fruita a qualsiasi titolo, viene collocato in aspettativa d’ufficio da parte del Comando di appartenenza, che parteciperà all’interessato la nuova posizione di stato…”.
Tale comunicazione – prosegue la direttiva – “…deve essere partecipata al richiamato personale entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Comando di Corpo del provvedimento sanitario che comporta il superamento del limite massimo di licenza straordinaria fruibile nell’anno.”. (v. doc. n. 5 punti 7c e 10b del ricorrente).
Secondo l’interessato, l’omissione di tale comunicazione, gli ha impedito di chiedere la fruizione dei suddetti periodi di licenza maturati, al fine di evitare o, comunque, di ritardare l’inizio del periodo di aspettativa per infermità, comportante le citate decurtazioni stipendiali , con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, non avendo l’amministrazione tenuto conto di. gg. 4 di licenza ordinaria anno 2012, gg. 32 di licenza ordinaria anno 2013, gg. 4 L. n. 937/1977 anno 2013, gg. 1 festività da recuperare e ore 7,23 di recupero compensativo (v. doc. 8 ricorrente).
Inoltre, ritiene il ricorrente che nel calcolo totale dei giorni di aspettativa per infermità non dovevano essere calcolati i giorni festivi (art. 7.d della citata Direttiva), e che, di conseguenza, il collocamento in aspettativa per infermità avrebbe dovuto iniziare solo a decorrere dal 1 luglio 2013 e non dal 3 maggio 2013 come erroneamente calcolato dall’amministrazione procedente, con conseguente indebito conteggio nel periodo di aspettativa di 59 giorni.
Con il secondo rilievo, il ricorrente sostiene che erroneamente il Ministero abbia calcolato n. 598 giorni complessivi di aspettativa per infermità, in quanto l’Ufficiale è stato inviato per la prima volta a visita medica dinanzi alla competente C.M.O. solamente in data 17/1/2014, e, quindi, con un ingiustificato ritardo di ben 198 giorni rispetto a quanto prevede la direttiva ministeriale 00050000/20007 del 9/3/2007, nella parte ove si prescrive che, in caso di prognosi medica comportante un’assenza continuativa del militare superiore a 90 giorni, il Comando di appartenenza debba predisporre la richiesta di accertamento sanitario alla competente C.M.O. almeno venti giorni prima dalla scadenza del suddetto periodo di assenza continuativa.
Secondo il ricorrente, da tale grave e ingiustificato ritardo di sottoposizione del medesimo ad accertamenti sanitari è derivato un consistente incremento del periodo di aspettativa per infermità ammontante a quasi sette mesi, con la conseguenza che tale ritardo – in quanto imputabile esclusivamente all’amministrazione che non ha rispettato le direttive dalla stessa emanate in materia - comporta necessariamente che di tale periodo ammontante a complessivi gg. 198 non si debba tenere conto ai fini del calcolo del periodo di aspettativa.
Con ulteriori argomentazioni, il ricorrente ritiene che anche i c.d. giorni qualificati “a disposizione della C.M.O.” siano stati calcolati erroneamente dal Ministero della Difesa, dato che, a fronte di un unico giorno (16/1/2014) a tale titolo indicato nell’atto impugnato, il ricorrente è risultato nella situazione “a disposizione della C.M.O” per ben 159 giorni (v. dettaglio pagg. 21 e 22 ricorso).
Inoltre, l’interessato rileva, al riguardo, che ulteriori 51 giorni non dovevano essere computati dall’Amministrazione, in quanto a suo dire consistenti in giorni di licenza per infermità arbitrariamente attribuitigli da certificazione medica proveniente dall’ente di appartenenza, senza che l’ufficiale fosse stato effettivamente sottoposto a visita medica e spesso indicanti una data di inizio malattia anteriore a quella del documento.
Il Collegio osserva, quanto al primo rilievo, che esso è meritevole di accoglimento, nella specie non avendo l’amministrazione resistente attendibilmente comprovato di avere inviato al ricorrente la necessaria, tempestiva comunicazione del transito del medesimo in posizione di aspettativa per malattia, al riguardo non potendosi ritenendosi sufficiente, in mancanza di deposito in atti di idonea documentazione diretta a comprovare l’effettiva ricezione della missiva, la documentazione allegata dall’Amministrazione, consistente in copia della lettera da questa inviata al ricorrente mediante posta ordinaria e non tramite raccomandata con A.R. o tramite altro mezzo idoneo ad attestare la data di ricevimento della missiva da parte del destinatario (v. doc. B dell’Amm.ne).
Anche il secondo rilievo merita accoglimento ad avviso del Tribunale. Al riguardo non sembra persuasiva la tesi dell’amministrazione resistente secondo la quale, nella specie, sarebbe stato effettivamente rispettato il termine massimo (alternativo rispetto a quello la cui applicazione è invocata dal ricorrente) previsto nella stessa direttiva ministeriale 9/3/2017, nella parte di essa in cui si stabilisce che la comunicazione di transito in aspettativa possa essere inviata dal Comando di appartenenza “…30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio di valutazione.” (v. doc. all. E dell’Amm.ne).
In primo luogo, preme osservare che mentre il primo termine, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, ha chiaramente portata generale, e la disposizione che lo prevede risulta quindi ordinariamente applicabile a tutti i casi in cui il militare ha raggiunto i 90 giorni di assenza continuativa per malattia, quello indicato e ritenuto applicabile dall’amministrazione, pur essendo contenuto nella stessa direttiva, risulta espressamente applicabile solamente “…ove ricorra il caso…” e, quindi, in fattispecie particolari, delle quali l’amministrazione non ha, peraltro saputo indicare la specifica ricorrenza (e applicabilità) nel caso in trattazione.
Oltre a ciò, il Collegio ritiene inapplicabile detto diverso termine, che nell’interpretazione datane dall’amministrazione, le consentirebbe di inviare per la prima volta il militare a C.M.O. anche dopo il decorso di un lungo e continuativo periodo (700 giorni) di assenza per malattia, senza che, prima di allora, l’organo tecnico sanitario a ciò istituzionalmente preposto abbia potuto espletare le verifiche e gli accertamenti sanitari di competenza, in quanto detta interpretazione si pone in evidente contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 905 del D. Lgs. n. 66 del 2010, ove la norma del Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che “Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”.
Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, l’illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui computa, ai fini del calcolo del periodo di aspettativa per malattia del ricorrente, anche i suddetti gg.198 di ritardo nella conclusione del procedimento, in quanto ritardo ingiustificato e imputabile unicamente all’amministrazione.
Il Collegio ritiene che sia da respingere, invece, il terzo motivo, con cui il ricorrente chiede che non siano computati ai fini del calcolo del periodo di aspettativa i 159 giorni in cui egli era “a disposizione C.M.O..
Sul punto, il Collegio ritiene condivisibile la tesi dell’amministrazione, secondo la quale detto periodo doveva essere calcolato, perché il ricorrente, che era già stato valutato inidoneo per infermità, al termine del periodo di svolgimento degli ulteriori accertamenti sanitari è stato confermato in tale situazione di inidoneità per infermità, con la conseguenza che l’assenza dal servizio dell’ufficiale in detto periodo non può che essere imputata ad aspettativa per malattia.
Sempre in riferimento a quest’ultimo motivo, il Collegio osserva che, per le stesse ragioni, non possono essere ritenuti scomputabili gli ulteriori giorni (51) contestati dal ricorrente in relazione alla documentazione sanitaria proveniente dall’ente presso l’ente in cui all’epoca prestava servizio, indipendentemente, quindi, dal fatto che a fronte di tale documentazione rilasciata, l’ente abbia effettuato o no effettivi accertamenti sanitari nei confronti dell’Ufficiale.
Per quanto concerne, poi, l’atto impugnato con motivi aggiunti di ricorso, il Collegio ritiene che esso – alla luce delle riferite considerazioni svolte con il ricorso principale – debba essere accolto, necessariamente dovendo l’amministrazione procedente effettuare ex novo il calcolo del periodo in cui il ricorrente era in aspettativa per infermità, sulla base e alla luce delle motivazioni della presente sentenza.
La competente Autorità militare dovrà inoltre verificare ex novo se, in base ai nuovi conteggi del periodo di aspettativa per infermità, il ricorrente abbia o no percepito emolumenti retributivi in eccesso rispetto a quanto dovuto e, in caso affermativo, disporre conseguentemente la ripetizione degli stessi con nuovo provvedimento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso principale è accolto in parte, con parziale annullamento del provvedimento impugnato, secondo quanto precisato in parte motiva della presente decisione ed il ricorso per motivi aggiunti è accolto, con annullamento, per l’effetto, del provvedimento con esso impugnato.
Spese del giudizio compensate, sussistendone giusti motivi, anche in relazione alla peculiarità e alla complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
A) accoglie in parte il ricorso principale, secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte il provvedimento con esso impugnato;
B) Accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato;
C) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Giovannini Giuseppe Di Nunzio
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati
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Qui sotto l'ordinanza cautelare del CdS richiamata dal Tar (accolta limitatamente al recupero somme)
ORDINANZA CAUTELARE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201700513
- Public 2017-02-10 -
Pubblicato il 10/02/2017
N. 00513/2017 REG. PROV. CAU.
N. 09203/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9203 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Scafetta, C.F. SCFMHL79E55A485U, e Salvatore Pesce C.F. PSCSVT69P27F839L, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Africa, 120;
contro
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione I, n. 00329/2016, resa tra le parti, concernente il collocamento in aspettativa dell’appellato e la conseguente cessazione per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché il recupero delle somme erogate in eccesso.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Consigliere Nicola D'Angelo e uditi per la parte appellante gli avvocati Scafetta e Pesce;
Considerato che al danno lamentato può ovviarsi disponendo la sollecita definizione del merito del ricorso di primo grado;
Ritenuto, inoltre, di sospendere, fino alla decisione di merito del ricorso, il provvedimento con il quale l’Amministrazione della Difesa ha richiesto all’appellante la restituzione della somma di euro 10.244,53, corrispondente all’ammontare degli emolumenti percepiti in eccesso durante il periodo di aspettativa per infermità;
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 9203/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado limitatamente al recupero delle somme indicate in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Nulla per le spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Re: decurtazione stipendio
1) - ingiunzione di pagamento n. 310 del 22.9.2014 emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo per il recupero di somme indebitamente percepite;
2) - Con nota del 2005 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività avrebbe comunicato al ricorrente l’avvio di un procedimento di recupero di somme stipendiali indebitamente percepite, per un ammontare di € 12.339,98, quale conguaglio per concessione di aspettativa per motivi non dipendenti da causa di servizio.
Il Tar di Bari precisa:
3) - la fattispecie in esame va ricondotta nell’alveo della figura dell’indebito oggettivo, prevista dall’art. 2033 c.c., soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., posto che il rapporto obbligatorio della cui prescrizione si discute concerne il diritto dell’amministrazione alla restituzione di somme indebitamente percepite dagli obbligati: ipotesi non riconducibile a quelle disciplinate dall’art. 2948 c.c. (sul punto, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 13 maggio 2016, n. 5690; in senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3503).
4) - Sul punto, inoltre, si evidenzia che con la nota n. 44/91-2890-1 di prot. 66013 del 18.5.2005, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività – aveva comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, che il Centro avrebbe avviato nei suoi confronti un procedimento di recupero di somme indebitamente percepite, con la precisazione che il ricorrente avrebbe potuto presentare eventuali memorie scritte e documenti avverso il recupero in questione,
- ) - nonché richiedere la rateizzazione della somma suddetta e, nel provvedimento di ingiunzione impugnato,
- ) - si legge che tale richiesta stragiudiziale è rimasto senza esito.
Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700143, - Public 2017-02-21 -
Pubblicato il 17/02/2017
N. 00143/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Paccione, Giuseppe Maselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Paccione, in Bari, via Q. Sella, n. 120;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante Comandante Generale pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri;
per l'annullamento
- dell’ingiunzione di pagamento n. 310 del 22.9.2014 emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo per il recupero di somme indebitamente percepite;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Alice Paccione e avv. dello Stato Guido Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 310 del 22.9.2014 emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo per il recupero di somme indebitamente percepite.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 3.1.2015 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, atteso che quest’ultima competerebbe esclusivamente alle amministrazioni centrali e, dunque, nella fattispecie in esame, al Ministero della Difesa.
Con ordinanza n. 5 dell’8.1.2015 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso ritenendo prevalente, nella comparazione degli interessi in gioco, l’interesse del ricorrente, atteso che quest’ultimo avrebbe percepito in buona fede la consistente somma di cui gli si chiede la restituzione, peraltro in un’unica soluzione; questo Tribunale ha altresì rilevato che, pur in disparte la questione della prescrizione, pendeva ricorso per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie di cui il ricorrente era affetto e che l’esito di tale gravame poteva produrre effetti sulla controversia.
All’esito dell’udienza pubblica del 10.1.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il Collegio ritiene che la questione dovrebbe essere posta in termini differenti e cioè se sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la notifica al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e non al Ministero della Difesa al quale appartiene il Comando medesimo; tuttavia si ritiene possa prescindersi da tale profilo di inammissibilità vista l’infondatezza del ricorso.
2. – Con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Con nota del 2005 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività avrebbe comunicato al ricorrente l’avvio di un procedimento di recupero di somme stipendiali indebitamente percepite, per un ammontare di € 12.339,98, quale conguaglio per concessione di aspettativa per motivi non dipendenti da causa di servizio.
L’eccezione di prescrizione dell’azione di recupero de qua è infondata poiché la fattispecie in esame va ricondotta nell’alveo della figura dell’indebito oggettivo, prevista dall’art. 2033 c.c., soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., posto che il rapporto obbligatorio della cui prescrizione si discute concerne il diritto dell’amministrazione alla restituzione di somme indebitamente percepite dagli obbligati: ipotesi non riconducibile a quelle disciplinate dall’art. 2948 c.c. (sul punto, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 13 maggio 2016, n. 5690; in senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3503).
3. - Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma, pur statuendo l’obbligo di versamento delle pretese somme di denaro a carico del ricorrente medesimo, avrebbe omesso di enunciare le ragioni di pubblico interesse sottese al disposto recupero, avrebbe omesso di procedere alla comparazione – da svolgersi in contraddittorio con l’interessato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 – tra l’interesse pubblico e quello del dipendente attinto dalla pretesa creditoria della pubblica amministrazione e avrebbe altresì omesso di valutare, al fine di correttamente giungere all’adozione della conclusiva determinazione discrezionale, l’assoluta e incontestabile buona fede del ricorrente nella percezione delle somme per cui è causa.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di valutare le condizioni di vita del debitore affinché le modalità del recupero non risultino troppo onerose.
Anche tali censure non possono essere accolte perché infondate.
Invero, i provvedimenti di ingiunzione di pagamento di somme indebitamente percepite, per giurisprudenza costante, non debbono essere motivati, non debbono contenere un bilanciamento di interessi, né tenere conto della buona fede nella percezione delle somme indebitamente incassate.
In merito, ci si limita a richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 27 gennaio 2014, n. 379, secondo la quale: “…nel caso di recupero da parte dell’amministrazione di somme erroneamente corrisposte, né l’affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, da adottarsi con il solo dovere di osservare modalità non eccessivamente onerose per il soggetto colpito (Cons. St. Sez. IV, 8.6.2009, n. 3516; Sez. V, 30.9.2013, n. 4849).
Ne discende che l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies (interesse pubblico, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole) per l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all’amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza. E’ altresì da condividersi la sentenza impugnata per avere escluso nella omessa comunicazione dell’avvio del procedimento un motivo di illegittimità del recupero. Invero, corretto è il richiamo all’art. 21 octies della legge sul procedimento, in riferimento alla natura vincolata del recupero ed all’impossibilità di un diverso atto in concreto adottabile da parte dell’amministrazione. La natura vincolata e non autoritativa del recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. rende, infatti, impossibile una diversa determinazione all’esito delle eccezioni del destinatario in sede procedimentale, impedendo che l’omissione della comunicazione possa configurare una causa di illegittimità del successivo atto (cfr.Cons. st. sez. IV, 21.5.2008, n. 2410; Sez. III, 4.9.2013, n. 4429).”.
Sul punto, inoltre, si evidenzia che con la nota n. 44/91-2890-1 di prot. 66013 del 18.5.2005, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività – aveva comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, che il Centro avrebbe avviato nei suoi confronti un procedimento di recupero di somme indebitamente percepite, con la precisazione che il ricorrente avrebbe potuto presentare eventuali memorie scritte e documenti avverso il recupero in questione, nonché richiedere la rateizzazione della somma suddetta e, nel provvedimento di ingiunzione impugnato, si legge che tale richiesta stragiudiziale è rimasto senza esito.
4. – Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non abbia tenuto conto della pendenza del ricorso R.G. n. 474/2011 e del fatto che l’eventuale accoglimento avrebbe determinato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle plurime patologie contratte dal ricorrente in costanza di lavoro, il Collegio non può che dichiararne il sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il ricorso de quo è stato respinto da questo Tribunale.
5. - In conclusione il ricorso deve essere respinto perché infondato.
6. - La natura della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
2) - Con nota del 2005 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività avrebbe comunicato al ricorrente l’avvio di un procedimento di recupero di somme stipendiali indebitamente percepite, per un ammontare di € 12.339,98, quale conguaglio per concessione di aspettativa per motivi non dipendenti da causa di servizio.
Il Tar di Bari precisa:
3) - la fattispecie in esame va ricondotta nell’alveo della figura dell’indebito oggettivo, prevista dall’art. 2033 c.c., soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., posto che il rapporto obbligatorio della cui prescrizione si discute concerne il diritto dell’amministrazione alla restituzione di somme indebitamente percepite dagli obbligati: ipotesi non riconducibile a quelle disciplinate dall’art. 2948 c.c. (sul punto, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 13 maggio 2016, n. 5690; in senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3503).
4) - Sul punto, inoltre, si evidenzia che con la nota n. 44/91-2890-1 di prot. 66013 del 18.5.2005, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività – aveva comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, che il Centro avrebbe avviato nei suoi confronti un procedimento di recupero di somme indebitamente percepite, con la precisazione che il ricorrente avrebbe potuto presentare eventuali memorie scritte e documenti avverso il recupero in questione,
- ) - nonché richiedere la rateizzazione della somma suddetta e, nel provvedimento di ingiunzione impugnato,
- ) - si legge che tale richiesta stragiudiziale è rimasto senza esito.
Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700143, - Public 2017-02-21 -
Pubblicato il 17/02/2017
N. 00143/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Paccione, Giuseppe Maselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Paccione, in Bari, via Q. Sella, n. 120;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante Comandante Generale pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri;
per l'annullamento
- dell’ingiunzione di pagamento n. 310 del 22.9.2014 emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo per il recupero di somme indebitamente percepite;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Alice Paccione e avv. dello Stato Guido Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 310 del 22.9.2014 emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo per il recupero di somme indebitamente percepite.
Si è costituito in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 3.1.2015 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, atteso che quest’ultima competerebbe esclusivamente alle amministrazioni centrali e, dunque, nella fattispecie in esame, al Ministero della Difesa.
Con ordinanza n. 5 dell’8.1.2015 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata congiuntamente al ricorso ritenendo prevalente, nella comparazione degli interessi in gioco, l’interesse del ricorrente, atteso che quest’ultimo avrebbe percepito in buona fede la consistente somma di cui gli si chiede la restituzione, peraltro in un’unica soluzione; questo Tribunale ha altresì rilevato che, pur in disparte la questione della prescrizione, pendeva ricorso per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie di cui il ricorrente era affetto e che l’esito di tale gravame poteva produrre effetti sulla controversia.
All’esito dell’udienza pubblica del 10.1.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il Collegio ritiene che la questione dovrebbe essere posta in termini differenti e cioè se sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la notifica al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e non al Ministero della Difesa al quale appartiene il Comando medesimo; tuttavia si ritiene possa prescindersi da tale profilo di inammissibilità vista l’infondatezza del ricorso.
2. – Con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
Con nota del 2005 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività avrebbe comunicato al ricorrente l’avvio di un procedimento di recupero di somme stipendiali indebitamente percepite, per un ammontare di € 12.339,98, quale conguaglio per concessione di aspettativa per motivi non dipendenti da causa di servizio.
L’eccezione di prescrizione dell’azione di recupero de qua è infondata poiché la fattispecie in esame va ricondotta nell’alveo della figura dell’indebito oggettivo, prevista dall’art. 2033 c.c., soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., posto che il rapporto obbligatorio della cui prescrizione si discute concerne il diritto dell’amministrazione alla restituzione di somme indebitamente percepite dagli obbligati: ipotesi non riconducibile a quelle disciplinate dall’art. 2948 c.c. (sul punto, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 13 maggio 2016, n. 5690; in senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3503).
3. - Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta che il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma, pur statuendo l’obbligo di versamento delle pretese somme di denaro a carico del ricorrente medesimo, avrebbe omesso di enunciare le ragioni di pubblico interesse sottese al disposto recupero, avrebbe omesso di procedere alla comparazione – da svolgersi in contraddittorio con l’interessato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 – tra l’interesse pubblico e quello del dipendente attinto dalla pretesa creditoria della pubblica amministrazione e avrebbe altresì omesso di valutare, al fine di correttamente giungere all’adozione della conclusiva determinazione discrezionale, l’assoluta e incontestabile buona fede del ricorrente nella percezione delle somme per cui è causa.
Con il terzo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di valutare le condizioni di vita del debitore affinché le modalità del recupero non risultino troppo onerose.
Anche tali censure non possono essere accolte perché infondate.
Invero, i provvedimenti di ingiunzione di pagamento di somme indebitamente percepite, per giurisprudenza costante, non debbono essere motivati, non debbono contenere un bilanciamento di interessi, né tenere conto della buona fede nella percezione delle somme indebitamente incassate.
In merito, ci si limita a richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 27 gennaio 2014, n. 379, secondo la quale: “…nel caso di recupero da parte dell’amministrazione di somme erroneamente corrisposte, né l’affidamento del percipiente, né il decorso del tempo sono di ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di ripetere le somme, essendo il recupero un atto dovuto, privo di valenza provvedimentale, da adottarsi con il solo dovere di osservare modalità non eccessivamente onerose per il soggetto colpito (Cons. St. Sez. IV, 8.6.2009, n. 3516; Sez. V, 30.9.2013, n. 4849).
Ne discende che l’amministrazione non è tenuta a fornire una specifica motivazione né sulle ragioni del recupero, né sulla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies (interesse pubblico, interesse dei destinatari e dei controinteressati, termine ragionevole) per l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, dato che il danno prodotto all’amministrazione dalla corresponsione di un beneficio economico senza titolo, con vantaggio ingiustificato per il destinatario, fa sorgere un interesse pubblico in re ipsa al recupero delle somme, nonché un obbligo ex lege rispetto al quale il decorso del tempo non assume rilevanza. E’ altresì da condividersi la sentenza impugnata per avere escluso nella omessa comunicazione dell’avvio del procedimento un motivo di illegittimità del recupero. Invero, corretto è il richiamo all’art. 21 octies della legge sul procedimento, in riferimento alla natura vincolata del recupero ed all’impossibilità di un diverso atto in concreto adottabile da parte dell’amministrazione. La natura vincolata e non autoritativa del recupero di somme indebitamente corrisposte dalla p.a. rende, infatti, impossibile una diversa determinazione all’esito delle eccezioni del destinatario in sede procedimentale, impedendo che l’omissione della comunicazione possa configurare una causa di illegittimità del successivo atto (cfr.Cons. st. sez. IV, 21.5.2008, n. 2410; Sez. III, 4.9.2013, n. 4429).”.
Sul punto, inoltre, si evidenzia che con la nota n. 44/91-2890-1 di prot. 66013 del 18.5.2005, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Ufficio Trattamento Economico di Attività – aveva comunicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, che il Centro avrebbe avviato nei suoi confronti un procedimento di recupero di somme indebitamente percepite, con la precisazione che il ricorrente avrebbe potuto presentare eventuali memorie scritte e documenti avverso il recupero in questione, nonché richiedere la rateizzazione della somma suddetta e, nel provvedimento di ingiunzione impugnato, si legge che tale richiesta stragiudiziale è rimasto senza esito.
4. – Per quanto riguarda il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non abbia tenuto conto della pendenza del ricorso R.G. n. 474/2011 e del fatto che l’eventuale accoglimento avrebbe determinato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle plurime patologie contratte dal ricorrente in costanza di lavoro, il Collegio non può che dichiararne il sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il ricorso de quo è stato respinto da questo Tribunale.
5. - In conclusione il ricorso deve essere respinto perché infondato.
6. - La natura della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Flavia Risso, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Giacinta Serlenga
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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