Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.U.
Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.U.
Ci risiamo, pare che non si vogliano piu attribuire i 6 scatti ( art 4 dlgs 167/97) per chi è stato riformato dopo l'entrata in in vigore del D. L.vo 94/2017 (riordino), che ha introdotto il “grado” di Luogotenente, dalla data del 07 luglio 2017, il grado apicale per il ruolo sottufficiali è diventato appunto Luogotenente.
Questo riguarderebbe i MARESCIALLI CAPI (M1 O C°1^) . Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poiche cessati dal servizio per età , ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è piu' riconosciuto
La mia domanda è la seguente : l'art 4 dlgs 167/97 non parla di gradi apicali ma :
l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
D.L. 66/2010 - C.O.M. codice ordinam. milit.
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per gli altri gradi dei vari ruoli non è previsto i suddetti benefici?
Qualcuno che ha avuto notizie in merito (personale riformato dopo il 07 luglio scorso) ?
Grazie
Questo riguarderebbe i MARESCIALLI CAPI (M1 O C°1^) . Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poiche cessati dal servizio per età , ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è piu' riconosciuto
La mia domanda è la seguente : l'art 4 dlgs 167/97 non parla di gradi apicali ma :
l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
D.L. 66/2010 - C.O.M. codice ordinam. milit.
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per gli altri gradi dei vari ruoli non è previsto i suddetti benefici?
Qualcuno che ha avuto notizie in merito (personale riformato dopo il 07 luglio scorso) ?
Grazie
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
non ho parole possibile che ci sono solo e sempre brutte notizie, pero non capisco che attinenza c'è tra il fatto che il Luogotenente è un grado e la riforma del militare ....
altra brutta notizia la possibile eliminazione della causa di servizio, quindi pensione privileggiata ed equo indennizzo
http://xxxxxxxxxxx.it/addio-equo-indenni ... la-difesa/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma non c'è mai fine ?
altra brutta notizia la possibile eliminazione della causa di servizio, quindi pensione privileggiata ed equo indennizzo
http://xxxxxxxxxxx.it/addio-equo-indenni ... la-difesa/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma non c'è mai fine ?
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
ma da dove spunta fuori questa che i riformati anche se son Lgt non gli toccano i 6 scatti?pugliese ha scritto:Ci risiamo, pare che non si vogliano piu attribuire i 6 scatti ( art 4 dlgs 167/97) per chi è stato riformato dopo l'entrata in in vigore del D. L.vo 94/2017 (riordino), che ha introdotto il “grado” di Luogotenente, dalla data del 07 luglio 2017, il grado apicale per il ruolo sottufficiali è diventato appunto Luogotenente.
Questo riguarderebbe i MARESCIALLI CAPI (M1 O C°1^) . Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poiche cessati dal servizio per età , ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è piu' riconosciuto
La mia domanda è la seguente : l'art 4 dlgs 167/97 non parla di gradi apicali ma :
l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
D.L. 66/2010 - C.O.M. codice ordinam. milit.
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per gli altri gradi dei vari ruoli non è previsto i suddetti benefici?
Qualcuno che ha avuto notizie in merito (personale riformato dopo il 07 luglio scorso) ?
Grazie
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
=========================================Louis65 ha scritto:ma da dove spunta fuori questa che i riformati anche se son Lgt non gli toccano i 6 scatti?pugliese ha scritto:Ci risiamo, pare che non si vogliano piu attribuire i 6 scatti ( art 4 dlgs 167/97) per chi è stato riformato dopo l'entrata in in vigore del D. L.vo 94/2017 (riordino), che ha introdotto il “grado” di Luogotenente, dalla data del 07 luglio 2017, il grado apicale per il ruolo sottufficiali è diventato appunto Luogotenente.
Questo riguarderebbe i MARESCIALLI CAPI (M1 O C°1^) . Sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento e non promossi o non inseriti in aliquota di valutazione, pur avendone maturata l'anzianità, poiche cessati dal servizio per età , ovvero divenuti inabili o deceduti, il predetto beneficio non è piu' riconosciuto
La mia domanda è la seguente : l'art 4 dlgs 167/97 non parla di gradi apicali ma :
l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
D.L. 66/2010 - C.O.M. codice ordinam. milit.
Art. 1863 Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici
1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono
computati a norma dell’ articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Per gli altri gradi dei vari ruoli non è previsto i suddetti benefici?
Qualcuno che ha avuto notizie in merito (personale riformato dopo il 07 luglio scorso) ?
Grazie
a me non li stanno riconoscendo , in virtu' del fatto che dal 7 luglio scorso con l'entrata in vigore del riordino il grado apicale non è piu' 1°Maresciallo ma Luogotenente (che era una qualifica), a detta loro pare che il riconoscimento dell art.4 del dgls 167/97 ai fini del TFS sia legato a questo. PEr cui sono venuti meno i presupposti..... ci sara da combattere per questa storia !!
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
ciao pugliese scusa ma più o meno sai quanto incidono i sei scatti sulla pensione ?
- posso chiederti che corso/arruolamento sei ?
- questi 6 scatti in quale fase del congedo/riforma ti dovrebbero essere riconosciuti ?
- quale CMO ti ha riformato?
- tu come hai riscontrato il mancato riconoscimento?
scusami per le troppe domande ma questa cosa proprio mi lascia esterefatto ...
ciao
- posso chiederti che corso/arruolamento sei ?
- questi 6 scatti in quale fase del congedo/riforma ti dovrebbero essere riconosciuti ?
- quale CMO ti ha riformato?
- tu come hai riscontrato il mancato riconoscimento?
scusami per le troppe domande ma questa cosa proprio mi lascia esterefatto ...
ciao
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
=====================================================CATER ha scritto:ciao pugliese scusa ma più o meno sai quanto incidono i sei scatti sulla pensione ?
- posso chiederti che corso/arruolamento sei ?
- questi 6 scatti in quale fase del congedo/riforma ti dovrebbero essere riconosciuti ?
- quale CMO ti ha riformato?
- tu come hai riscontrato il mancato riconoscimento?
scusami per le troppe domande ma questa cosa proprio mi lascia esterefatto ...
ciao
I sei scatti sul TFS equivalgono al 15 pct della B.U.
Le voci che formano lo Stipendio alla cessazione dal quale si evince poi la B.U. sono i seguenti :
13 ai fini B.U. = 2319
art 117 = 297,91
A.F.= 351.03
RIA = 863,78
STIPENDIO = 22.969
Vac.Contr.= 172.27
Totale 30.453,66 .
80% di questa somma e uguale a 24.362 /12 = 2030 . Moltiplica per il numero di anni utili , nel mio caso 38 = TFS 77.147 Lordi 65300 circa Netti.
Se vi fossero i 6 scatti varia che la 13 è sarebbe stata di 2619,57 e i se scatti pari a 3600. Per cui il totale sarebbe dovuto essere di : 34.053, di cui 80 % 27242 /12 = 2270 x 38 = TFS LORO 86.267 NETTO 73.000.
Considerato che i 6 scatti sul tfs sono riconosciuto in virtu della 167/97 sia sulla PAL che sul TFS.
Sul TFS a condizione che si rivesta o si è in avanzamento (anche non promossi) al grado apicale. Nel mio caso essendo M1 alias C°1^ in avanzamento a 1° Maresciallo (grado apicale) mi veniva riconosciuto ma
Tutto cio' non viene più considerato con l'entrata in vigore con il D.LVO 94/2017 (RIORDINO) il quale dal 07.07.2017 sostituisce con Art.4 "disposizioni a regime in materia di marescialli", nell'art 629 dell D.LGS 66 DEL 2010 ( C.O.M.) cito :" "al codice di ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n 66 sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all articolo 629:11
1) alla rubrica dopo la parola "gradi"sono inserite le seguenti :"e delle qualifiche";
2) al comma 1:
2.3) dopo la lettera 5) è inserita la seguente : "g/Bis ) luogotenente .
In sintesi il giorno in cui sono stato congedato per riforma ,il 26.7.2017 , non essendo piu' il grado di 1° Maresciallo il grado apicale ma il LUOGOTENENTE , non si possono applicare i 6 scatti .
Quel che mi lascia pensare è che le norme sul trattamento ai fine servizi, cita che il beneficio dei sei scatti e strettamente collegato con le norme che regolano la promozione al grado superiore all'atto della cessazione( tra l'altro abrogato per gli ufficiali e mai esistito per i sottufficiali), ma evidenziano che previmile persomil nelle more della revisione dell' art 911 del COM ( che parla di promozioni ) ma non cita a mio parere i sottufficiali. Quindi se i 6 scatti sono previsti dalla 167/97 dove non cita per nulla i gradi ma il sol fatto di essere stati congedati per riforma..?????????
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
Messaggio da Hertz »
Buongiorno, se ho ben capito se si e c1 non spettano piu i sei scatti ,grande ingiustizia, con il grado 1 Mrs in avanzamento spettano i se scatti. Domanda se un 1 Mrs si trova in aspettativa per motivi causa di servizio o meno gli spettano i sei scatti?
Grazie saluti
Grazie saluti
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
ciao pugliese non posso che ringraziarti per la tua esaustiva risposta certo pensare che certe vicende della propria carriera magari legate a superiori incompetenti possono compromettere il tuo futuro economico è deprimente in ogni caso sia pre o post riordino per me non cambia nulla essendo un M1, più che altro mi premeva capire se questi sei scatti mi sarebbero concessi sul rateo pensione, ma mi pare di capire che la questione sia limitata al TFS e non alla pensione che in caso di riforma mi dovrebbero essere riconosciuti, giusto? ....
nel ringraziarti nuovamente per avermi aiutato a capire meglio desideravo chiedere se anche tu sei sei ex AM che anzianità hai per capir, per similitudine, che pensione posso prendere qualora vengo riformato nei prossimi mesi essendo io arruolato 1984
ciao, gentilissimo ...
nel ringraziarti nuovamente per avermi aiutato a capire meglio desideravo chiedere se anche tu sei sei ex AM che anzianità hai per capir, per similitudine, che pensione posso prendere qualora vengo riformato nei prossimi mesi essendo io arruolato 1984
ciao, gentilissimo ...
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
===========================================================CATER ha scritto:ciao pugliese non posso che ringraziarti per la tua esaustiva risposta certo pensare che certe vicende della propria carriera magari legate a superiori incompetenti possono compromettere il tuo futuro economico è deprimente in ogni caso sia pre o post riordino per me non cambia nulla essendo un M1, più che altro mi premeva capire se questi sei scatti mi sarebbero concessi sul rateo pensione, ma mi pare di capire che la questione sia limitata al TFS e non alla pensione che in caso di riforma mi dovrebbero essere riconosciuti, giusto? ....
nel ringraziarti nuovamente per avermi aiutato a capire meglio desideravo chiedere se anche tu sei sei ex AM che anzianità hai per capir, per similitudine, che pensione posso prendere qualora vengo riformato nei prossimi mesi essendo io arruolato 1984
ciao, gentilissimo ...
Ciao io sono MMI, sto cercando di capire dove è previsto che i sei scatti ai fii del tfs sono da rapportare al grado apicale......non trovo niente !!
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
*Art. 1863 C.O.M. Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici.
I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma
dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.o legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
https://www.difesa.it/Content/Documents ... io2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
da leggere sopratutto art. 1911 e 1076 del Codice dell'ordinamento militare
credo che si dovrebbe decifrare dai predetti articoli , poi non sono un tecnico ed ho qualche lacuna anch'io
I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma
dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.o legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
https://www.difesa.it/Content/Documents ... io2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
da leggere sopratutto art. 1911 e 1076 del Codice dell'ordinamento militare
credo che si dovrebbe decifrare dai predetti articoli , poi non sono un tecnico ed ho qualche lacuna anch'io
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
================================================CATER ha scritto:*Art. 1863 C.O.M. Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici.
I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all’atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma
dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.o legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
https://www.difesa.it/Content/Documents ... io2012.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
da leggere sopratutto art. 1911 e 1076 del Codice dell'ordinamento militare
credo che si dovrebbe decifrare dai predetti articoli , poi non sono un tecnico ed ho qualche lacuna anch'io
Art,4 della 165/97 :
Maggiorazione della base pensionabile
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi', attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e' computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facolta' di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.
================================================================
COM :
Trattamento di fine servizio
Art. 1908 Trattamento di fine servizio
1. Il trattamento di fine servizio, è corrisposto al personale militare secondo le
disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le
norme del presente codice.
Art. 1911 Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del
trattamento di fine servizio
1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli
ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della
liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di
stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si
applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi
degli articoli 1076 e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di
età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che
hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione».
3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad
applicarsi l’ articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
/////////////////////////////////////
Si evince come del resto due anni fà quando anno fatto la stessa cosa , citando l'art 1076 e 1077 abrogati dalla legge di stabilità del 2015, poi hanno fatto un passo indietro , dicendo che nelle more di revisione dell'art.911 si continuano a pagare, e hanno dovuto pagare a tutti!!
Ora la domanda che mi pongo e pongo ma l'art 911 non è stato variato , gli art 1076 e 1077 (sottufficiali) soo stati già aboliti .....DA DOVE VIENE QUESTA STORIA DEL GRADO APICALE ?....
Anche 'INPS mi ha confermato di non conoscere questa norma e a parer loro l'art 4 della 167 parla chiaro..
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
Monitorando la situazione del mancato riconoscimento dei 6 scatti ai fini della B.U. riporto quanto mi è stato comunicato :
Considerato l'entrata in vigore del riordino (DL.VO 94/2017 )in data 08.LUGLIO 2017 , essendo ora il grado apicale per il ruolo marescialli il LUOGOTENENTE, considerando in vigore l'art 1 comma 15 bis del D.l. 379/1987 il quale riconosce "sino " al grado di marescialli maggiore e maresciallo maggiore aiutante il riconoscimento di detto beneficio , non trova piu' applicazione per tutti coloro che rivestono il grado di C°1^(M1) o 1°MRS non in avanzamento che dovessero essere riformati ....
La mia opinione è la seguente :
"fermo restando che in effetti la legge prevede ora il nuovo grado apicale in LUOGOTENENTE, considerato che l'art. 1 cm 15 bis della 379/1987 recita SINO AL GRADO....non cita la parola APICALE .....: qualche dubbio sull'interpretazione ci puo essere. E chiaro che è BUROCRATESE allo stato puro, anche perchè l'arazzo della 165/97 , sempre secondo me, è quello di riconoscere un beneficio a coloro che non avendo la possibilità di arrivare al termine per eta (quindi questo anche per chi arriva all'età ordiamentale) o perche inidoneo , a rivestire tutti i gradi che il ruolo prevede , gli venga riconosciuto questo "beneficio" dei sei scatti sul tfs cosi come rimane riconosciuto i 6 scatti sulla pensione senza pagare le rap per il restante periodo.
D.L. 379/1987
Art.1 CM 15 BIS
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori
e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal
servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio
per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Spero di aver apporti di pensiero su questo argomento , che se ora non stà producendo alcun risentimento da parte di nessuno (io sono stato riformato il 25 luglio 2017 a distanza di due settiamane dal entrata in vigore del RIORDINO) sicuramente si farà sentire nel prossimo futuro in considerazione di tutti coloro che a seguito del riordino saranno promossi 1°Maresciallo ma per motivo di età non rivestiranno mai il grao di LUOGOTENENTE.....
Saluti
Considerato l'entrata in vigore del riordino (DL.VO 94/2017 )in data 08.LUGLIO 2017 , essendo ora il grado apicale per il ruolo marescialli il LUOGOTENENTE, considerando in vigore l'art 1 comma 15 bis del D.l. 379/1987 il quale riconosce "sino " al grado di marescialli maggiore e maresciallo maggiore aiutante il riconoscimento di detto beneficio , non trova piu' applicazione per tutti coloro che rivestono il grado di C°1^(M1) o 1°MRS non in avanzamento che dovessero essere riformati ....
La mia opinione è la seguente :
"fermo restando che in effetti la legge prevede ora il nuovo grado apicale in LUOGOTENENTE, considerato che l'art. 1 cm 15 bis della 379/1987 recita SINO AL GRADO....non cita la parola APICALE .....: qualche dubbio sull'interpretazione ci puo essere. E chiaro che è BUROCRATESE allo stato puro, anche perchè l'arazzo della 165/97 , sempre secondo me, è quello di riconoscere un beneficio a coloro che non avendo la possibilità di arrivare al termine per eta (quindi questo anche per chi arriva all'età ordiamentale) o perche inidoneo , a rivestire tutti i gradi che il ruolo prevede , gli venga riconosciuto questo "beneficio" dei sei scatti sul tfs cosi come rimane riconosciuto i 6 scatti sulla pensione senza pagare le rap per il restante periodo.
D.L. 379/1987
Art.1 CM 15 BIS
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori
e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal
servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio
per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Spero di aver apporti di pensiero su questo argomento , che se ora non stà producendo alcun risentimento da parte di nessuno (io sono stato riformato il 25 luglio 2017 a distanza di due settiamane dal entrata in vigore del RIORDINO) sicuramente si farà sentire nel prossimo futuro in considerazione di tutti coloro che a seguito del riordino saranno promossi 1°Maresciallo ma per motivo di età non rivestiranno mai il grao di LUOGOTENENTE.....
Saluti
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
Ciao pugliesepugliese ha scritto:Monitorando la situazione del mancato riconoscimento dei 6 scatti ai fini della B.U. riporto quanto mi è stato comunicato :
Considerato l'entrata in vigore del riordino (DL.VO 94/2017 )in data 08.LUGLIO 2017 , essendo ora il grado apicale per il ruolo marescialli il LUOGOTENENTE, considerando in vigore l'art 1 comma 15 bis del D.l. 379/1987 il quale riconosce "sino " al grado di marescialli maggiore e maresciallo maggiore aiutante il riconoscimento di detto beneficio , non trova piu' applicazione per tutti coloro che rivestono il grado di C°1^(M1) o 1°MRS non in avanzamento che dovessero essere riformati ....
La mia opinione è la seguente :
"fermo restando che in effetti la legge prevede ora il nuovo grado apicale in LUOGOTENENTE, considerato che l'art. 1 cm 15 bis della 379/1987 recita SINO AL GRADO....non cita la parola APICALE .....: qualche dubbio sull'interpretazione ci puo essere. E chiaro che è BUROCRATESE allo stato puro, anche perchè l'arazzo della 165/97 , sempre secondo me, è quello di riconoscere un beneficio a coloro che non avendo la possibilità di arrivare al termine per eta (quindi questo anche per chi arriva all'età ordiamentale) o perche inidoneo , a rivestire tutti i gradi che il ruolo prevede , gli venga riconosciuto questo "beneficio" dei sei scatti sul tfs cosi come rimane riconosciuto i 6 scatti sulla pensione senza pagare le rap per il restante periodo.
D.L. 379/1987
Art.1 CM 15 BIS
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori
e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal
servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio
per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Spero di aver apporti di pensiero su questo argomento , che se ora non stà producendo alcun risentimento da parte di nessuno (io sono stato riformato il 25 luglio 2017 a distanza di due settiamane dal entrata in vigore del RIORDINO) sicuramente si farà sentire nel prossimo futuro in considerazione di tutti coloro che a seguito del riordino saranno promossi 1°Maresciallo ma per motivo di età non rivestiranno mai il grao di LUOGOTENENTE.....
Saluti
Dal mio punto non è mancanza di risentimento ma bensì rassegnazione ad una situazione economica della nostra amata patria che ormai degenera day by day. Senza fare retorica dal 1995 ad oggi per noi delle FF.AA ci sono solo stati provvedimenti peggiorativi che hanno salvaguardato in alcuni casi i sig. Ufficiali.
Personalmente vedo un futuro sempre più grigio che vede nell'arruolamento delle FF.AA uno spiraglio per i giovani. Se ci fosse una realtà economica diversa credo che pochi si arruolerebbero a queste condizioni ma così nn è.
Resta la storiella del bicchiere mezzo pieno, riuscire ad uscire con uno straccio di pensione è un'occasione. nel mio caso, perderò i 6 scatti sul Tfs ma se ascolto le continue voci di aspettativa di vita, cause di servizio gestite dall INAIL, Tfs dopo 24 mesi in caso di pensione a domanda, casse sottufficiali sull'orlo del fallimento, stipendio che grazie al riordino diminuisce, che dire perderò parecchi euro ma con questi chiari di luna meglio una gallina oggi che un uovo domani.
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Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
Messaggio da Hertz »
Buon giorno, 1 Mrs in avanzamento significa essere 1 Mrs +8 ?
Ringrazio sin d'ora quanti vorranno rispondermi anche con un semplice "certo che si"
Saluti
Ringrazio sin d'ora quanti vorranno rispondermi anche con un semplice "certo che si"
Saluti
Re: Benefici 6 scatti (art.4 dlgs. 167/97 ) ai fini della B.
========================================================ahinama ha scritto:Ciao pugliesepugliese ha scritto:Monitorando la situazione del mancato riconoscimento dei 6 scatti ai fini della B.U. riporto quanto mi è stato comunicato :
Considerato l'entrata in vigore del riordino (DL.VO 94/2017 )in data 08.LUGLIO 2017 , essendo ora il grado apicale per il ruolo marescialli il LUOGOTENENTE, considerando in vigore l'art 1 comma 15 bis del D.l. 379/1987 il quale riconosce "sino " al grado di marescialli maggiore e maresciallo maggiore aiutante il riconoscimento di detto beneficio , non trova piu' applicazione per tutti coloro che rivestono il grado di C°1^(M1) o 1°MRS non in avanzamento che dovessero essere riformati ....
La mia opinione è la seguente :
"fermo restando che in effetti la legge prevede ora il nuovo grado apicale in LUOGOTENENTE, considerato che l'art. 1 cm 15 bis della 379/1987 recita SINO AL GRADO....non cita la parola APICALE .....: qualche dubbio sull'interpretazione ci puo essere. E chiaro che è BUROCRATESE allo stato puro, anche perchè l'arazzo della 165/97 , sempre secondo me, è quello di riconoscere un beneficio a coloro che non avendo la possibilità di arrivare al termine per eta (quindi questo anche per chi arriva all'età ordiamentale) o perche inidoneo , a rivestire tutti i gradi che il ruolo prevede , gli venga riconosciuto questo "beneficio" dei sei scatti sul tfs cosi come rimane riconosciuto i 6 scatti sulla pensione senza pagare le rap per il restante periodo.
D.L. 379/1987
Art.1 CM 15 BIS
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori
e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal
servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai
sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio
per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano
compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
Spero di aver apporti di pensiero su questo argomento , che se ora non stà producendo alcun risentimento da parte di nessuno (io sono stato riformato il 25 luglio 2017 a distanza di due settiamane dal entrata in vigore del RIORDINO) sicuramente si farà sentire nel prossimo futuro in considerazione di tutti coloro che a seguito del riordino saranno promossi 1°Maresciallo ma per motivo di età non rivestiranno mai il grao di LUOGOTENENTE.....
Saluti
Dal mio punto non è mancanza di risentimento ma bensì rassegnazione ad una situazione economica della nostra amata patria che ormai degenera day by day. Senza fare retorica dal 1995 ad oggi per noi delle FF.AA ci sono solo stati provvedimenti peggiorativi che hanno salvaguardato in alcuni casi i sig. Ufficiali.
Personalmente vedo un futuro sempre più grigio che vede nell'arruolamento delle FF.AA uno spiraglio per i giovani. Se ci fosse una realtà economica diversa credo che pochi si arruolerebbero a queste condizioni ma così nn è.
Resta la storiella del bicchiere mezzo pieno, riuscire ad uscire con uno straccio di pensione è un'occasione. nel mio caso, perderò i 6 scatti sul Tfs ma se ascolto le continue voci di aspettativa di vita, cause di servizio gestite dall INAIL, Tfs dopo 24 mesi in caso di pensione a domanda, casse sottufficiali sull'orlo del fallimento, stipendio che grazie al riordino diminuisce, che dire perderò parecchi euro ma con questi chiari di luna meglio una gallina oggi che un uovo domani.
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ciao Carissimo, condivido il tuo pensiero ,la tua analisi sulle FFAA e sul futuro di tanti giovani che vedono nel comparto solo una possibilità di lavoro. Forse noi all'epoca abbiamo fatto un'altra scelta non solo spinta dalla ricerca del lavoro ma spinti da ideali. Ideali che sono andati man mano scemando .....
Certo ti fà rabbia che lasci (non per tuo volere) il servizio, senza un CIAO da parte della S.A.....un biglietto di saluti, di commiato ...nulla ......per non parlare di questo aggravio della mancanza dei sei scatti che a mio dire il legislatore lo aveva previsto in questi casi come per il decesso o per vecchiaia se non avevi raggiunto il grado apicale non per tua volontà.....invece pare che sia il contrario a detta di chi gestisce....
Difendete le vostre idee ma state sempre pronti a cambiarle con quelle di un altro se vi sembrano migliori.
(François Fenelon)
(François Fenelon)
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