Perdita del grado

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Zaiga67
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Perdita del grado

Messaggio da Zaiga67 »

Ho ricevuto la notizia della perdita del grado .
Ho un causa di servizio a8 e due cat. B
Facevo parte del servizio aereo con tutte le indennità.
Arruolato nel 1988 con 2 anni di riscatto e 5 di supervalutazione già maturati
Qualcuno sa dirmi cosa indicare nel forum per il calcolo del tfs e di un eventuale pensione privilegiata?

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naturopata
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Re: Perdita del grado

Messaggio da naturopata »

Zaiga67 ha scritto:Ho ricevuto la notizia della perdita del grado .
Ho un causa di servizio a8 e due cat. B
Facevo parte del servizio aereo con tutte le indennità.
Arruolato nel 1988 con 2 anni di riscatto e 5 di supervalutazione già maturati
Qualcuno sa dirmi cosa indicare nel forum per il calcolo del tfs e di un eventuale pensione privilegiata?

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Le cause di servizio sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio con parere del CVCS?
Zaiga67
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Re: Perdita del grado

Messaggio da Zaiga67 »

naturopata ha scritto:
Zaiga67 ha scritto:Ho ricevuto la notizia della perdita del grado .
Ho un causa di servizio a8 e due cat. B
Facevo parte del servizio aereo con tutte le indennità.
Arruolato nel 1988 con 2 anni di riscatto e 5 di supervalutazione già maturati
Qualcuno sa dirmi cosa indicare nel forum per il calcolo del tfs e di un eventuale pensione privilegiata?

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Le cause di servizio sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio con parere del CVCS?
Si

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naturopata
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Re: Perdita del grado

Messaggio da naturopata »

Devi fare di domanda di P.P.O. alla tua oramai ex amministrazione di appartenenza e verrai inviato a visita per la pensione di privilegio. Non sono qui a sindacare le motivazioni della tua rimozione, ma certamente saranno cose di una certa importanza, ma ti dico che portare a casa una 8^ CTG. a vita sarà molto difficile, quindi preparati con un medico legale competente e con certificazione pubblica di centri di riferimento delle patologie che ti sono state riscontrate, in particolare quella ascritta alla 8^ che rischia in cumulo con le altre di essere ascritta ad una tantum o, se ti va bene ad assegno rinnovabile da 2 a 4 anni e poi considerata migliorata e non meritevole di passaggio ad vitam.

Ciao.
panorama
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Re: Perdita del grado

Messaggio da panorama »

Ricorso straordinario al PDR

Il CdS precisa:

1) - Il ricorso è inammissibile in quanto l’atto impugnato non ha il carattere della definitività.

2) - Per atti “definitivi” si intendono gli atti che costituiscono la definitiva manifestazione di volontà della PA in un certo settore.

3) - La dottrina e la giurisprudenza hanno distinto tre ipotesi di definitività:
- 1) definitività espressa, quella derivante dal dettato normativo;
- 2) definitività implicita che si sostanzia allorquando il soggetto o l’organizzazione che hanno adottato l’atto, pur non essendo al vertice dell’amministrazione, in base all’esame complessivo della disciplina di legge, sono dotati del potere di esplicitare in maniera definitiva la volontà dell’amministrazione;
- 3) la definitività soggettiva che deriva dall’assenza di un organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha adottato l’atto.

4) - La determinazione in parola, pertanto, non poteva formare oggetto di impugnazione (diretta) tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5) - In ogni caso, poi, il ricorso sarebbe comunque infondato.

6) - il collegio osserva che nell’ambito del procedimento disciplinare dei componenti delle forze armate, la prescrizione del reato non osta all’applicazione di una sanzione disciplinare;

7) - Più in generale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ribadito che la pubblica amministrazione può legittimamente promuovere un procedimento disciplinare contestando al pubblico dipendente la condotta fatta oggetto dell’imputazione nel processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, perché estinto per prescrizione, e applicare la sanzione disciplinare ove disattenda le controdeduzioni eventualmente svolte dal dipendente a sua difesa sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell’ambito del procedimento penale (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381).

8) - Nella fattispecie, il ricorrente non è stato assolto perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, bensì egli ha beneficiato dell’istituto della prescrizione che, come noto, opera nei soli casi in cui il giudice penale non abbia raggiunto, alla stregua degli atti di processo, il convincimento circa la incolpevolezza dell’imputato (dovendo altrimenti assolverlo in luogo di una pronuncia di mero rito).

9) - L’amministrazione, pertanto, ben poteva (rectius, doveva) contestare al ricorrente la condotta fatta oggetto della imputazione nel processo penale conclusosi, per una parte dei reati, con sentenza di condanna e per altra parte con pronuncia di estinzione per prescrizione, procedendo per tutti i reati alla valutazione autonoma della condotta medesima al fine di appurarne la rilevanza ai fini disciplinare.

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panorama
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Re: Perdita del grado

Messaggio da panorama »

Il CdS rigetto l'Appello del ricorrente

1) - Tale sanzione era stata irrogata, all’esito del procedimento disciplinare, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 27 ottobre 2017 n. OMISSIS che aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati ascritti al OMISSIS di rivelazione ed utilizzazione continuata, in concorso, di segreti di ufficio e di favoreggiamento personale, per avere egli avvisato una commercialista di essere oggetto di intercettazione nell’ambito di una verifica fiscale insieme ad imprenditori suoi clienti.

Il CdS precisa:

2) - D’altra parte, l’intervenuta prescrizione in sede penale – se è idonea ad estinguere il reato e, dunque, ad escludere la potestà punitiva – non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare.

3) - D’altra parte, l’intervenuta prescrizione in sede penale – se è idonea ad estinguere il reato e, dunque, ad escludere la potestà punitiva – non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare.
In tal senso, questo Consiglio di Stato (sez. III, 2 luglio 2014, n. 3324) ha già avuto modo di affermare che “per principio pacifico, peraltro, l’Amministrazione, nei confronti di un dipendente che è stato assolto dal reato contestato per intervenuta prescrizione, ben può procedere all’instaurazione di un procedimento disciplinare ed alla irrogazione di una (eventuale) sanzione, all’esito di una valutazione sulla gravità dei fatti che hanno determinato il giudizio penale.
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