Salve chiedo, e ringrazio in anticipo chi mi risponde.
Sono un APP S dei CC anni 30 servizio.In atto mi trovo in Sospensione dal servizio per un P.P. in corso. Nel momento in cui verra' applicata L'equiparazione ed il trattamento economico rientro nel quadro ugualmente anche da sospesi?
Grazie ancora Giuseppe
RIORDINO CARRIERA IN ( Sospensione dal servizio)
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Re: RIORDINO CARRIERA IN ( Sospensione dal servizio)
Nota informativa per i colleghi CC.
vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse
N.B.: leggere in particolare nell’allegato la lett. "D" - 3^ alinea ove è riportato il "numerino 1" che riporta alla nota citata in fondo, in riferimento all'art. 1051 del COM, che riporto qui sotto integralmente e che dovete leggere attentamente per le cause di esclusione/impeditive:
Art. 1051 del C.O.M.
Impedimenti, sospensione ed esclusione
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
N.B.: il comma 6 suindicato richiama a sua volta l'art. 1050 che qui sotto riporto:
Art. 1050
Disposizioni generali
1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 1053.
2. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l'ammissione all'avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disciplinata dall'articolo 1311
N.B.: il comma 4 dell'art. 1050 suindicato, richiama a sua volta l'art. 1311 che qui sotto riporto:
Art. 1311
Avanzamento degli appuntati e carabinieri
1. Ai carabinieri che hanno compiuto cinque anni di servizio, è conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di
avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comun
vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse
N.B.: leggere in particolare nell’allegato la lett. "D" - 3^ alinea ove è riportato il "numerino 1" che riporta alla nota citata in fondo, in riferimento all'art. 1051 del COM, che riporto qui sotto integralmente e che dovete leggere attentamente per le cause di esclusione/impeditive:
Art. 1051 del C.O.M.
Impedimenti, sospensione ed esclusione
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.
N.B.: il comma 6 suindicato richiama a sua volta l'art. 1050 che qui sotto riporto:
Art. 1050
Disposizioni generali
1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 1053.
2. Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi delle norme sullo stato giuridico.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
4. Nelle aliquote di valutazione di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti; l'ammissione all'avanzamento per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disciplinata dall'articolo 1311
N.B.: il comma 4 dell'art. 1050 suindicato, richiama a sua volta l'art. 1311 che qui sotto riporto:
Art. 1311
Avanzamento degli appuntati e carabinieri
1. Ai carabinieri che hanno compiuto cinque anni di servizio, è conferito il grado di carabiniere scelto.
2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.
3. Agli appuntati che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di
avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comun
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Re: RIORDINO CARRIERA IN ( Sospensione dal servizio)
Scusate,riporto la parte finale del comma 4, visto che sopra non uscito completo.
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4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di
avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.
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4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, sentito il parere della competente commissione permanente di
avanzamento. Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.
Re: RIORDINO CARRIERA IN ( Sospensione dal servizio)
Ricorso al PdR respinto.
-----------------------------
esclusione dalle procedure di avanzamento e dal transito da un ruolo a un altro, in riferimento all'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - condannandolo alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della pena.
2) - il ricorrente assume, in sostanza, che l'Amministrazione avrebbe dato un'interpretazione errata alle disposizioni contenute nell'art. 1051, comma 8 del d. lgs. n. 66/2010. A suo avviso, infatti, tali disposizioni andrebbero applicate solo in presenza di pene superiori a due anni di reclusione.
Il CdS con il proprio Parere precisa:
3) - La Sezione osserva che l'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recita:
- ) "Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro".
4) - Il motivo di doglianza appare infondato, risultando chiaro che con l'espressione "non inferiore a due anni" il legislatore abbia voluto indicare qualsiasi pena pari o superiore a due anni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201800629 - Public 2018-03-15 -
Numero 00629/2018 e data 14/03/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2018
NUMERO AFFARE 00918/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. L. N., contro Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, avverso il decreto dirigenziale n. 1750 del 24/04/2013 di esclusione dalle procedure di avanzamento e dal transito da un ruolo a un altro;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 862481 del 24/03/2014, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso.
La Corte di Appello di OMISSIS con sentenza n. …/2008 del 4 luglio 2008, ha confermato la sentenza n. …/2006 del 26 maggio 2006, con la quale il Tribunale di OMISSIS, Sezione distaccata di OMISSIS, aveva dichiarato il ricorrente colpevole delle imputazioni ascrittegli, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della pena.
Con il decreto impugnato il ricorrente è stato escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro, ai sensi dell'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il ricorrente assume, in sostanza, che l'Amministrazione avrebbe dato un'interpretazione errata alle disposizioni contenute nell'art. 1051, comma 8 del d. lgs. n. 66/2010. A suo avviso, infatti, tali disposizioni andrebbero applicate solo in presenza di pene superiori a due anni di reclusione.
L’Amministrazione riferente eccepisce l’infondatezza del ricorso in oggetto.
Considerato.
Il ricorso risulta infondato.
La Sezione osserva che l'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recita: "Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro".
Il motivo di doglianza appare infondato, risultando chiaro che con l'espressione "non inferiore a due anni" il legislatore abbia voluto indicare qualsiasi pena pari o superiore a due anni.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
-----------------------------
esclusione dalle procedure di avanzamento e dal transito da un ruolo a un altro, in riferimento all'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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1) - condannandolo alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della pena.
2) - il ricorrente assume, in sostanza, che l'Amministrazione avrebbe dato un'interpretazione errata alle disposizioni contenute nell'art. 1051, comma 8 del d. lgs. n. 66/2010. A suo avviso, infatti, tali disposizioni andrebbero applicate solo in presenza di pene superiori a due anni di reclusione.
Il CdS con il proprio Parere precisa:
3) - La Sezione osserva che l'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recita:
- ) "Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro".
4) - Il motivo di doglianza appare infondato, risultando chiaro che con l'espressione "non inferiore a due anni" il legislatore abbia voluto indicare qualsiasi pena pari o superiore a due anni.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201800629 - Public 2018-03-15 -
Numero 00629/2018 e data 14/03/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2018
NUMERO AFFARE 00918/2014
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A. L. N., contro Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, avverso il decreto dirigenziale n. 1750 del 24/04/2013 di esclusione dalle procedure di avanzamento e dal transito da un ruolo a un altro;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 862481 del 24/03/2014, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso.
La Corte di Appello di OMISSIS con sentenza n. …/2008 del 4 luglio 2008, ha confermato la sentenza n. …/2006 del 26 maggio 2006, con la quale il Tribunale di OMISSIS, Sezione distaccata di OMISSIS, aveva dichiarato il ricorrente colpevole delle imputazioni ascrittegli, condannandolo alla pena di anni due di reclusione, con sospensione della pena.
Con il decreto impugnato il ricorrente è stato escluso da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro, ai sensi dell'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe, il ricorrente assume, in sostanza, che l'Amministrazione avrebbe dato un'interpretazione errata alle disposizioni contenute nell'art. 1051, comma 8 del d. lgs. n. 66/2010. A suo avviso, infatti, tali disposizioni andrebbero applicate solo in presenza di pene superiori a due anni di reclusione.
L’Amministrazione riferente eccepisce l’infondatezza del ricorso in oggetto.
Considerato.
Il ricorso risulta infondato.
La Sezione osserva che l'art. 1051, comma 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recita: "Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro".
Il motivo di doglianza appare infondato, risultando chiaro che con l'espressione "non inferiore a due anni" il legislatore abbia voluto indicare qualsiasi pena pari o superiore a due anni.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto
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