Accolto.
militari dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso il nucleo c.c. istituito presso la stazione Termini, reclamano la corresponsione della indennità” ferroviaria”, di cui al D.M. 30 marzo 1920.
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IL TAR LAZIO scrive:
1) - Ciò comporta, sul piano pratico che, sia i militari dell’Arma, che gli operatori della Polizia di Stato, svolgono le medesime funzioni di polizia con carattere di stabilità e programmazione per le peculiari attività che insistono nel contesto ferroviario.
2) - L’art. 94 del citato D.M. prevede la corresponsione di una indennità per i servizi di prevenzione e repressione, per la vigilanza notturna svolti, nell’interesse dell’amministrazione ferroviaria, da parte di agenti di p.s. o carabinieri, sono a carico della predetta amministrazione, mentre l’indennità di scorta ai convogli nell’interesse generale è a carico del Ministero dell’Interno.
3) - Non solo, l’art. 102 del riferito D.M. quantifica la misura della indennità, compresa la vigilanza notturna.
4) - Di contro, l’attuale e contestuale presenza di diversi presidi di polizia in ambito ferroviario, comporterà, proprio in relazione ai principi di buona amministrazione e parità di trattamento, il riconoscimento anche agli appartenenti all’Arma, inquadrati ed in servizio presso i diversi nuclei istituiti nei diversi scali ferroviari, la medesima indennità percepita dagli operatori della Polizia di Stato in servizio presso la specialità in questione.
5) - L’azione di accertamento, nell'ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
N.B.: rileggi sopra il punto n. 5 (prescrizione dl diritto)
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201707213, - Public 2017-06-21 -
-Pubblicato il 21/06/2017
N. 07213/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09086/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9086 del 2015, proposto da:
Luca D. B., Antonecchia R., D. I. Antonio, P. Mauro, L. Cosimo, M. Pacifico, P. Chiara, C. Gianluca, F. Leandro, P. Paolo, S. Francesco, M. Luigi, M. Carmine, M. Massimiliano, S. Francesco, L. Francesco, D'A. Massimo, D. L. Giuseppe, P. Salvatore, S. Claudio, T. Emanuel Alexandro, F. Michele, A. Purificato, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Livani, Domenico Liberatore, con domicilio eletto presso lo studio Michele Livani in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, 76;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei provvedimenti nr. 119/45-5-2013 emesso in data 24.03.2015 dal comando Legione carabinieri Lazio,
nr. 6/291/3-2-2013 emesso in data 11.10.2013 dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
e
nr. 1227/645-9-1991 emesso in data 30.06.2015 dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, notificati in data 15.05.2015, con cui sono state rigettate le istanze di corresponsione dell'indennità giornaliera e notturna per i servizi di pubblica sicurezza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari dell’Arma dei carabinieri, in servizio presso il nucleo c.c. istituito presso la stazione Termini, reclamano la corresponsione della indennità” ferroviaria”, di cui al D.M. 30 marzo 1920.
Le diverse istanze al riguardo avanzate da alcuni dei ricorrenti alla amministrazione di appartenenza sono state respinte.
Preliminarmente il Collegio deve esattamente inquadrare l’oggetto della presente vicenda processuale che non attiene solo all’ azione di annullamento del provvedimento di rigetto della reclamata indennità adottato nei confronti di alcuni militari, ma anche quella di accertamento, in generale, del diritto alla corresponsione della riferita indennità così come prevista dal D.M. citato vertendo la questione nel contesto della giurisdizione esclusiva ed afferendo ad asseriti diritti soggettivi dei ricorrenti.
E’ noto che tale azione è promovibile, come nel caso di specie : “soltanto qualora essa costituisca l’unico strumento a disposizione del privato per tutelare la propria posizione soggettiva” (Tar Lazio-Roma, Sez. III, ter, 24 febbraio 2015, n. 3252; Tar Lazio-Roma, Sez. III, ter,18 marzo 2016, n. 3413).
Nella presente questione coesiste, pertanto, una azione di annullamento avanzata da coloro che hanno ottenuto il provvedimento di diniego in uno con l’azione di accertamento per coloro che, invece, non hanno neppure avanzato l’istanza di corresponsione della riferita indennità.
Osserva il Collegio.
E’ noto che il processo amministrativo ha in corso una mutazione genetica in cui, salve particolari eccezioni, il carattere formalmente impugnatorio volto alla verifica di legittimità dell’atto amministrativo, si associa, sempre più prepotentemente, all’interesse sostanziale al bene della vita che costituisce l’oggetto del ricorso.
La funzione del processo amministrativo non è più, o meglio non è solo quella di sindacare la legittimità del provvedimento ( vedi l’art. 21 octies, L. 241/90), ma anche quella di delineare il reale assetto dei diversi interessi oggetto dell’azione amministrativa.
In altri termini si assiste alla introduzione, sia pure eventuale ed indiretta, della disamina del rapporto che lega pubblica amministrazione e cittadino come ribadito dallo stesso art. 1 c.p.a., che assegna alla giurisdizione amministrativa la funzione di tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo delle diverse situazioni soggettive.
Ne consegue l’ammissione generalizzata dell’azione di accertamento ( estesa dalla Plenaria : Cons. St., n.15/2011, anche agli interessi legittimi ) ogni volta questa sia in grado fornire all’interessato un’utilità concreta; e dunque anche congiuntamente all’azione impugnatoria.
Si tratta, in buona sostanza, di stabilire ed indicare, in disparte dall’annullamento dell’atto, se la pretesa al bene della vita cui la parte aspira sia fondata o meno.
Sul punto l’amministrazione resistente ha rilevato che la normativa di cui al D.M. 30 marzo 1920 cit. deve essere interpretata alla luce delle disposizioni normative successive.
In particolare dall’art. 15 del D.M. 2 agosto 1977, dall’art. 5 della L. 150/1985, dal D.M. 28 aprile 2006, così che l’indicata indennità non può essere erogata ai militari in questione.
Osserva il Collegio.
L’istituto delle indennità riguarda evenienze previste da norme o dalla stessa p.a. in cui l’appartenenza ad un determinato reparto, comportando peculiari disagi, è remunerato, secondo parametri predeterminati, oltre al previsto emolumento tabellare.
In altri termini le diversificate indennità afferiscono al servizio affidato al reparto cui competono peculiari compiti istituzionali ( c.d. indennità giudiziaria per i magistrati ed il personale amministrativo in servizio presso gli Uffici giudiziari,
quella “ di palazzo” per i dipendenti in servizio presso gli Uffici di Polizia presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Presidenza della Repubblica,
la indennità di servizio autostradale per i reparti della Polizia di Stato impegnati in esclusivo ambito autostradale,
la indennità di Aeronavigazione e di Volo per il personale Pilota, Specialista dei Reparti Volo e per i reparti paracadutisti ecc.)
Ora, nel caso di specie, l’attività di prevenzione e repressione dei reati affidati, in ambito ferroviario, in via prevalente e prioritaria alle diverse Forze dell’ordine sono caratterizzati dalla coesistente presenza della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, con presidi stabili e dedicati alla indicata attività istituzionale.
Non è revocabile in dubbio che la specialità della Polizia di Stato, nell’indicato settore, ha assunto un ruolo preminente proprio per la funzione di direzione dell’ordine e della sicurezza pubblica istituzionalmente affidata ai dirigenti di commissariato, nondimeno i compiti di contrasto e prevenzione della criminalità in ambito ferroviario sono svolti, proprio in relazione alla stabilità dei diversi presidi di polizia, in modo coordinato, sia dall’Arma dei carabinieri che dalla Polizia di Stato.
Ciò comporta, sul piano pratico che, sia i militari dell’Arma, che gli operatori della Polizia di Stato, svolgono le medesime funzioni di polizia con carattere di stabilità e programmazione per le peculiari attività che insistono nel contesto ferroviario.
Sul punto il D.M. 30 marzo 1920, infatti statuisce che il servizio di polizia ferroviaria è svolto, oltre che dagli uffici di pubblica sicurezza, anche dall’Arma dei carabinieri.
L’art. 94 del citato D.M. prevede la corresponsione di una indennità per i servizi di prevenzione e repressione, per la vigilanza notturna svolti, nell’interesse dell’amministrazione ferroviaria, da parte di agenti di p.s. o carabinieri, sono a carico della predetta amministrazione, mentre l’indennità di scorta ai convogli nell’interesse generale è a carico del Ministero dell’Interno.
Non solo, l’art. 102 del riferito D.M. quantifica la misura della indennità, compresa la vigilanza notturna.
Di contro la normativa riportata a sostegno del diniego della richiesta indennità è assolutamente inconferente, facendo riferimento alle scorte ai treni, alle spese per il funzionamento degli uffici e posti di polizia ferroviaria ecc..
Quindi, ciò che caratterizza la funzione cui imputare la reclamata indennità, riguarda, come detto, l’appartenenza ad un presidio stabile che, in via esclusiva e prioritaria, è deputato istituzionalmente, come nel caso di specie, ad attività di prevenzione e repressione nel contesto ferroviario.
In presenza di tali condizioni gli operatori di polizia, indipendentemente dal corpo di appartenenza, hanno titolo alla corresponsione della indennità, secondo previsioni uniformi in relazione alle qualifiche ( o ai gradi) rivistiti in uno con il concreto impiego effettivamente svolto e ciò, quanto meno, sino alla effettiva adozione delle misure di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha previsto la razionalizzazione delle funzioni di polizia, distinguendo in maniera netta l’effettiva attribuzione di compiti specialistici secondo settori ben individuati, in cui la sicurezza ferroviaria è affidata, in via esclusiva, alla Polizia di Stato.
Ciò significa la presenza, in ambito ferroviario, dei soli reparti della Polizia di Stato, impregiudicato l’impiego estemporaneo delle altre forze di polizia per ragioni contingenti.
Solo da tale momento, quindi, la reclamata indennità non potrà essere più corrisposta ai militari dell’Arma dei Carabinieri.
Di contro, l’attuale e contestuale presenza di diversi presidi di polizia in ambito ferroviario, comporterà, proprio in relazione ai principi di buona amministrazione e parità di trattamento, il riconoscimento anche agli appartenenti all’Arma, inquadrati ed in servizio presso i diversi nuclei istituiti nei diversi scali ferroviari, la medesima indennità percepita dagli operatori della Polizia di Stato in servizio presso la specialità in questione.
Un’ultima notazione.
L’azione di accertamento, nell'ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
Conseguentemente, il pubblico dipendente, deve far valere il credito reclamato entro il termine di prescrizione quinquennale sancito dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche, termine la cui decorrenza inizia dalla scadenza del rateo della indennità dovuta e successiva a tale data (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 agosto 2012, n. 4514).
Così che tale indennità risulterà dovuta dalla domanda o dal ricorso e per i cinque anni antecedenti alla stessa, costituendo l’istanza motivo di interruzione della prescrizione.
Pertanto il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento censurato deve essere annullato.
Inoltre il Collegio dichiara fondata la pretesa della parte ricorrente alla corresponsione della indennità per cui è causa.
Tenuto conto dei profili di parziale novità e, comunque, di persistente incertezza del quadro giuridico di riferimento, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara fondata la pretesa della parte ricorrente alla corresponsione della reclamata indennità nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Indennità ” ferroviaria” ai Carabinieri.
Re: Indennità ” ferroviaria” ai Carabinieri.
il CdS Accoglie l'Appello del C.G.A. CC. e ribalta la sentenza del Tar Lazio.
Quindi, niente indennità ai colleghi CC. prevista dagli artt. 102, 103, 106 e 108 del D.M. 30 marzo 1920.
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IL CdS precisa (ecco alcuni brani):
1) - Le statuizioni del giudice di primo grado non possono essere condivise e devono essere riformate in quanto l’evoluzione normativa successiva al DM 30 marzo 1920 pone in chiara evidenza che l’attribuzione di compiti specialistici in materia di sicurezza ferroviaria alla Polizia di Stato, ribadita con il d.lgs. n. 177 del 2016, è risalente nel tempo.
2) - Tali ultimi soggetti, quindi, non solo non possono svolgere servizi di polizia ferroviaria, ma devono espletare le proprie ordinarie competenze, laddove interferenti con l’azione di polizia ferroviaria, sotto le istruzioni di quest’ultima.
3) - I compiti dell’Arma dei carabinieri, come precisati negli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 297 del 2000, non recano alcun riferimento ad attribuzioni di polizia ferroviaria, ......
4) - L’esclusività delle competenze in ambito ferroviario della Polizia di Stato, da ultimo, è stata ribadita nel d.lgs. n. 177 del 2016.
5) - Tra i comparti di specialità attribuiti alla Polizia di Stato figura la “sicurezza ferroviaria”.
6) - Il conseguente decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017 chiarisce che, ...........
7) - Il decreto ministeriale “ha confermato” che le funzioni di sicurezza ferroviaria fanno capo alla responsabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, specificando che ..........
8) - Sulla base della descritta evoluzione normativa, emerge come sostanzialmente sin dal 1945 la polizia ferroviaria è stata configurata come una competenza speciale della Polizia di Stato, tanto che il d.lgs. 177 del 2016, lungi dal costituire una nuova attribuzione, ribadisce l’esistenza della Specialità.
9) - In definitiva, gli interessati, militari dell’Arma addetti allo scalo ferroviario di Roma Termini, come esattamente indicato negli atti del Comando Generale dell’Arma che ha loro negato il beneficio, assicurano l’adempimento dei compiti militari dell’Istituzione, e concorrono, in un quadro di collaborazione, a rafforzare il dispositivo di vigilanza nell’infrastruttura ferroviaria, senza alcun intento di sovrapposizione con gli intenti specialistici della Polizia di Stato.
N.B.: rileggi nuovamente il punto n. 9.
vedi e leggi l'allegato se d'interesse.
Quindi, niente indennità ai colleghi CC. prevista dagli artt. 102, 103, 106 e 108 del D.M. 30 marzo 1920.
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IL CdS precisa (ecco alcuni brani):
1) - Le statuizioni del giudice di primo grado non possono essere condivise e devono essere riformate in quanto l’evoluzione normativa successiva al DM 30 marzo 1920 pone in chiara evidenza che l’attribuzione di compiti specialistici in materia di sicurezza ferroviaria alla Polizia di Stato, ribadita con il d.lgs. n. 177 del 2016, è risalente nel tempo.
2) - Tali ultimi soggetti, quindi, non solo non possono svolgere servizi di polizia ferroviaria, ma devono espletare le proprie ordinarie competenze, laddove interferenti con l’azione di polizia ferroviaria, sotto le istruzioni di quest’ultima.
3) - I compiti dell’Arma dei carabinieri, come precisati negli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 297 del 2000, non recano alcun riferimento ad attribuzioni di polizia ferroviaria, ......
4) - L’esclusività delle competenze in ambito ferroviario della Polizia di Stato, da ultimo, è stata ribadita nel d.lgs. n. 177 del 2016.
5) - Tra i comparti di specialità attribuiti alla Polizia di Stato figura la “sicurezza ferroviaria”.
6) - Il conseguente decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017 chiarisce che, ...........
7) - Il decreto ministeriale “ha confermato” che le funzioni di sicurezza ferroviaria fanno capo alla responsabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, specificando che ..........
8) - Sulla base della descritta evoluzione normativa, emerge come sostanzialmente sin dal 1945 la polizia ferroviaria è stata configurata come una competenza speciale della Polizia di Stato, tanto che il d.lgs. 177 del 2016, lungi dal costituire una nuova attribuzione, ribadisce l’esistenza della Specialità.
9) - In definitiva, gli interessati, militari dell’Arma addetti allo scalo ferroviario di Roma Termini, come esattamente indicato negli atti del Comando Generale dell’Arma che ha loro negato il beneficio, assicurano l’adempimento dei compiti militari dell’Istituzione, e concorrono, in un quadro di collaborazione, a rafforzare il dispositivo di vigilanza nell’infrastruttura ferroviaria, senza alcun intento di sovrapposizione con gli intenti specialistici della Polizia di Stato.
N.B.: rileggi nuovamente il punto n. 9.
vedi e leggi l'allegato se d'interesse.
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