Buon giorno avvocato, sono un sottufficiale della g.d.f., ho subito un processo, assolto con esito : "il fatto non susiste - per non aver commesso il fatto".
Successivamente l'Amministrazione ha proceduto a contestarmi gli addebi, contestualmente al procedimento disciplinare "rimprovero".
Preciso di aver notificato all'Amminstrazione sia la sentenza di IRREVOCABILITA', sia la sentenza passata IN GIUDICATO, entro 40 giorni(Decreto Presidente Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
articolo 97-3^comma.
Art. 97.- Revoca della sospensione.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare che non può più essere rinnovato.
L'amministrazione ha provveduto a contestarmi gli addebiti in ritardo di 37 giorni.
Le risulta che la notifica della sentenza adempiuta a mano, non ha valore? Anche se la stessa viene protocollata?
Le risulta che la stessa, deve essere eseguita da un messo comunale, oppure da un ufficiale giudiziario?
Grazie molto gentile.
notifica/addebiti/art. 97, 3° comma, D.P.R. n. 3/1957
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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