Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformati x
Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformati x
Sto da oltre 12 mesi in Pensione niente ancora per il totale della pensione (Determina ?)Mandato domanda in Inps risponde e ancora negativo....cosa devo fare ? Poi per gli esperti ma mi tocca il moltiplicatore Riformato con il calcolo misto...? Aspetto risposta chi ne sa di più...Grazie
Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
===dicono di NOFRENK57 ha scritto:Sto da oltre 12 mesi in Pensione niente ancora per il totale della pensione (Determina ?)Mandato domanda in Inps risponde e ancora negativo....cosa devo fare ? Poi per gli esperti ma mi tocca il moltiplicatore Riformato con il calcolo misto...? Aspetto risposta chi ne sa di più...Grazie
non devi fare "inps risponde" ma "ricorsi online"
anche se la risposta sarà negativa, farai un riesame e poi si vedra se ricorrere.
Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
===perchè hai militari riformati SI?firefox ha scritto:NOFRENK57 ha scritto:mi tocca il moltiplicatore Riformato con il calcolo misto...?
il tuo NO è solo una tua convizione, finchè non ci saranno sentenze nessuno può affermare nulla.
Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
Perchè le sentenze a favore sono per chi ha diritto all'ausiliaria....NON mi pare che la PS o la PP abbiano diritto a ciò.angri62 ha scritto: ===perchè hai militari riformati SI?
il tuo NO è solo una tua convizione, finchè non ci saranno sentenze nessuno può affermare nulla.
Il mio NO si basa su quanto scritto nel dlgs 165/97.....poi ovvio che in ItaGlia è tutto discutibile, appellabile, sindacabile, ecc. ecc.
Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
===il diritto all'ausiliaria non esiste più come molti articoli e commi del decreto.firefox ha scritto:Perchè le sentenze a favore sono per chi ha diritto all'ausiliaria....NON mi pare che la PS o la PP abbiano diritto a ciò.angri62 ha scritto: ===perchè hai militari riformati SI?
il tuo NO è solo una tua convizione, finchè non ci saranno sentenze nessuno può affermare nulla.
Il mio NO si basa su quanto scritto nel dlgs 165/97.....poi ovvio che in ItaGlia è tutto discutibile, appellabile, sindacabile, ecc. ecc.
il moltiplicatore era solo per la polizia civile come forma di compensazione all'esclusione dall'ausiliaria.
infatti il comma 7 recita "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza. questo ai fini pensionistici.
poi dice " il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria"
ora mi devi spiegare perchè il militare inabile gli spetta il moltiplicatore ed i civili no. (compresi i vigili)
è una falsa applicazione della norma, perchè chi non ha requisiti psico\fisici deve valere il diritto di uguaglianza e imparzialità è il dettato della legge MADRE la costituzione art. 97 (L’imparzialità al principio di non discriminazione, Per quanto concerne la pubblica amministrazione l’obbligo di non discriminazione implica l’imparzialità dell’azione pubblica. Non solo ma, dato che alla pubblica amministrazione è affidata una buona parte della realizzazione dei diritti individuali, imparzialità significa tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.)
inoltre una sentenza recita:
La legittimita' costituzionale dell'art. 3, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, è già stata sollevata, in quanto il comma 7, del citato art. 3, prevede «... per il personale di cui all'art. 1, escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria, che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta', un incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.», e - di conseguenza - «... l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria.
Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
Sentenza Corte costituzionale n. 122/2007.
Rimane confermato che i dipendenti dalla Polizia di Stato, in quanto appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile, quando cessino dal servizio per raggiunti limiti di età, non possono essere collocati in ausiliaria, essendo tale istituto previsto soltanto per il personale militare e per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare. È quanto risulta dall’Ordinanza del 21 marzo-5 aprile 2007, n. 122, con la quale la Corte Costituzionale, anche a conferma della precedente propria Ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 387, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, concernente l’attuazione delle deleghe conferite al Governo per procedere all’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, del Corpo dei Vigili del fuoco e del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
Rimane confermato che i dipendenti dalla Polizia di Stato, in quanto appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile, quando cessino dal servizio per raggiunti limiti di età, non possono essere collocati in ausiliaria, essendo tale istituto previsto soltanto per il personale militare e per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare. È quanto risulta dall’Ordinanza del 21 marzo-5 aprile 2007, n. 122, con la quale la Corte Costituzionale, anche a conferma della precedente propria Ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 387, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, concernente l’attuazione delle deleghe conferite al Governo per procedere all’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, del Corpo dei Vigili del fuoco e del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
Come la P.S., anche il Corpo Forestale transitato nei Carabinieri, non gli spetta l'ausiliaria.
I lavoratori del corpo forestale dello Stato che saranno assorbiti nell’Arma dei Carabinieri non avranno diritto all’ausiliaria. Lo prevede l’articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 177/2016(*) che disciplina il trasferimento del personale del Corpo Forestale dello Stato all’interno dell’Arma dei Carabinieri. Il provvedimento approvato lo scorso 19 Agosto dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il 12 Settembre in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 13 Settembre.
(*) art.14 c.4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII,
Sezione III.
I lavoratori del corpo forestale dello Stato che saranno assorbiti nell’Arma dei Carabinieri non avranno diritto all’ausiliaria. Lo prevede l’articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 177/2016(*) che disciplina il trasferimento del personale del Corpo Forestale dello Stato all’interno dell’Arma dei Carabinieri. Il provvedimento approvato lo scorso 19 Agosto dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il 12 Settembre in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 13 Settembre.
(*) art.14 c.4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII,
Sezione III.
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Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
===la legittimità è scaturita dalla compensazione del moltiplicatore, il problema che adesso, visto l'abolizione dell'ausiliaria non capisco perchè il problema psico\fisico rimane riconosciuto solo ai militari, da quella sentenza sono già stati stravolti tutti i diritti. ora viene applicata una falsa visione del T.U.AntonioPE ha scritto:Sentenza Corte costituzionale n. 122/2007.
Rimane confermato che i dipendenti dalla Polizia di Stato, in quanto appartenenti ad una Forza di polizia ad ordinamento civile, quando cessino dal servizio per raggiunti limiti di età, non possono essere collocati in ausiliaria, essendo tale istituto previsto soltanto per il personale militare e per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare. È quanto risulta dall’Ordinanza del 21 marzo-5 aprile 2007, n. 122, con la quale la Corte Costituzionale, anche a conferma della precedente propria Ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 387, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3 del DLgs 30 aprile 1997, n. 165, concernente l’attuazione delle deleghe conferite al Governo per procedere all’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia, del Corpo dei Vigili del fuoco e del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
Re: Determina pensione E Moltiplicatore per i misti Riformat
La Legge è uguale per tutti...............si, solo per i raccomandati.
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