Mi pongo un quesito.....
Quando siamo reperibili? Qul'è la circolare esplicativa circa l'eventuale chiamata per reperibilità da parte della cenrale operativa in sede di comando compagnia? Chi decide se chiamare o meno il reperibile...?
Il fatto è questo:
Pattuglia esterna con turno 18/24, capo equipaggio un appuntato scelto + 1 carabiniere , + 1 pattuglia del radiomobile. Quelli della stazione fermano 4 stranieri e li portano in caserma dove si trova già il militare di servizio alla caserma. A me che cavolo mi chiamano a fare se non posso fargli neanche lo spis....? Allora il chiamare il reperoibile è una stronzata o si chiama il reperibile per effettive nnecessità....?Siamo in un comando compagnia non in una stazione distaccata....! Forse perchè non sapevano fare gli atti o gli accertamenti ?...
Ogni risposta sarà gradita.
Ringrazio anticipatamente per la fattiva collaborazione.
REPERIBILITA'
Re: REPERIBILITA'
Aspide, se utilizzi il motore di ricerca leggerai quello che è stato risposto al quesito posto dall'utente Mister_No in data 1° maggio 2010 e avente anch'esso per oggetto il termine "reperibilità". Troverai i riferimenti della circolare del Comando Generale che disciplina la materia. Ti dico subito che il reperibile non può essere impiegato per "necessità" come quelle che hai descritto nel tuo esempio...
Saluti, Johnny
Saluti, Johnny
Re: REPERIBILITA'
Aspide, certo è che non si deve chiamare un reperibile , per questo tipo d'intervento, ma sicuramente per fatti di una certa importanza e per gravi motivi di OP come da circolare.
Siccome, i nostri Comandanti di abusi ne fanno a iosa, il mio consiglio è lega l'asino dove dice il padrone, sicuramente nè troverai giovamento
allor quando, tu avrai delle richieste a dir poco strane per un tuo giovamento.
Siccome, i nostri Comandanti di abusi ne fanno a iosa, il mio consiglio è lega l'asino dove dice il padrone, sicuramente nè troverai giovamento
allor quando, tu avrai delle richieste a dir poco strane per un tuo giovamento.
Re: REPERIBILITA'
Messaggio da aspide »
Grazie mille per le vostre delucidazioni, ma a volte mi stupisco di alcuni atteggiameti posti in essere solo per rompere le uova e non sicuramente per necessità. Il fatto che mi più sconforta è che : Se alcuni pretendono di voler uscire fuori di pattuglia , devono essere capaci anche di sapersela sbrigare per quello che gli compete, e ve lo dico io che di interventi per omicidi , rapine ecc. ecc. ne ho fatti. Ancora grazie.



Re: REPERIBILITA'
Messaggio da aspide »
Dimenticavo di dire che: sono stato chiamato alle 21.45 e che a mezzanotte mi pativa il riposo....? 

Re: REPERIBILITA'
Allego anche un flask del SAP della Polizia
Questo comunque il testo per esteso
Reperibilità e Produttività
Lo scorso 5 dicembre il Dipartimento ha emanato una circolare relativa al compenso per la reperibilità, che – come è noto – è stato portato a 17 euro per ciascun turno dopo la stipula dell’accordo sul Fondo Produttività 2004, accordo realizzato grazie alla piattaforma unitaria tra Sap e Siulp. Pubblichiamo, di seguito, il testo completo della circolare inviata ai Dirigenti degli Uffici. Ricordiamo, inoltre, che - come anticipato dal Sap – la Produttività 2004 sarà corrisposta entro il mese di dicembre.
L’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relativo all’anno 2004, sottoscritto in data 23 settembre 2005, ha aumentato la misura del compenso della reperibilità , portata a 17 euro per ciascun turno, e ha chiarito che detto compenso, come già precisato con circolare n.557/RS/01/126/2937 dell’11/10/2005, spetta:
1) al personale collocato in reperibilità, a prescindere dal fatto che durante detto turno sia chiamato o meno ad intervenire;
2) al personale non reperibile chiamato a prestare servizio per sopravvenute esigenze, precisandosi che tale ipotesi può riguardare sia il personale che nella giornata ha già effettuato il previsto turno di servizio sia quello che , a vario titolo, era libero dal servizio.
La fattispecie di cui al punto 2), pur non essendo disposta con precedente, apposita ordinanza, tuttavia produce gli effetti tipici della reperibilità consistenti nell’obbligo di intervento in seguito alla chiamata e nel diritto ad identico compenso. E’ di tutta evidenza che il ricorso a tale impiego si giustifica solo in presenza di eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. Anche in tal caso occorrerà che il responsabile dell’ufficio adotti, a ratifica, un motivato provvedimento .
Nella considerazione che la descritta disciplina, pur risultata dall’accordo relativo all’anno 2004, potrà essere riconfermata, nelle sue linee essenziali, anche nelle intese successive, occorre rilevare che l’ampliamento delle fattispecie remunerabili ed il sostanziale incremento del relativo compenso, ove non bilanciati da una più accorta utilizzazione dello strumento della reperibilità, comporteranno un inevitabile aumento del fabbisogno finanziario che andrà ad incidere sensibilmente, e con rischio di incapienza, sul fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali. Del resto, dalle segnalazioni delle contabilità relative ai pagamenti dei compensi in questione, finora pervenute al CENAPS, si è avuto modo di rilevare un eccessivo ricorso alla reperibilità e, talora, anche al di là dei limiti previsti. Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare, di seguito, le principale disposizioni normative e pattizie attualmente vigenti alle quali le SS.LL. sono tenute ad attenersi con responsabile scrupolosità. L’ art. 64 della legge 121/ 81 stabilisce che, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, può essere fatto obbligo agli appartenenti ai vari ruoli della polizia di Stato di mantenere la reperibilità. La giurisprudenza formatasi in materia ha poi chiarito che l’istituto in questione costituisce uno strumento mediante il quale garantire l’immediato e puntuale intervento delle forze dell’ordine in tutti quei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario e che le ordinanze con cui vengono disposti i turni di reperibilità debbono contenere, per la piena legittimità, non un generico rinvio alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, bensì un riferimento alle esigenze che si intendono fronteggiare e che giustifichino il ricorso alla effettuazione dei turni di reperibilità. L’art. 14 dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 15 maggio 2000, nel fissare i criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità, prevede che, oltre quanto previsto dall’art.64 della legge 121/81, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità sulla base di turni trimestrali di servizio stabiliti dal dirigente dell’Ufficio, Reparto o Istituto, previe intese con le organizzazioni sindacali aventi titolo e nel rispettosi quanto indicato dall’art. 19, secondo comma lett. a) motivata informazione scritta alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali e stabilisce, tra l’altro, che: a) ciascun dipendente non possa essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese; b) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o Istituto; c) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio. Con circolare n. 555/39 RS/01/113/2083 del 5/6/2000, cui si rinvia per l’integrale lettura, si è rilevato che l’istituto della reperibilità di cui all’ art. 14 citato è strutturato in due fattispecie: la prima ancorata alle previsioni dell’art.64 della legge 121/81 e modulata sulla scorta della precedente disciplina; la seconda di natura pattizia e, anche, solo eventualmente applicabile. Tuttavia, si
consiglia di provvedere alla programmazione dei turni, “fermo restando che, nei casi nei quali occorra prevedere la reperibilità anche per settori non espressamente disciplinati dall’accordo con le OO.SS., potrà trovare applicazione, ricorrendone i presupposti ed adeguatamente motivando il relativo provvedimento, il disposto di cui all’art.64 della legge 121/81”. Tutto ciò premesso, nell’invitare le SS.LL. ad un ponderato e giustificato utilizzo dell’istituto in questione, si precisa che i diversi tipi di reperibilità (normativa e pattizia) ed i casi di intervento su chiamata vanno ricompresi, nel loro complesso, nei soprarichiamati limiti dei cinque turni mensili per ciascun dipendente e del 5% della forza effettiva. Detti limiti sono da intendersi come invalicabili e ,comunque, utilizzabili nel massimo solo per comprovate esigenze e con l’osservanza delle prescritte procedure.
Questo comunque il testo per esteso
Reperibilità e Produttività
Lo scorso 5 dicembre il Dipartimento ha emanato una circolare relativa al compenso per la reperibilità, che – come è noto – è stato portato a 17 euro per ciascun turno dopo la stipula dell’accordo sul Fondo Produttività 2004, accordo realizzato grazie alla piattaforma unitaria tra Sap e Siulp. Pubblichiamo, di seguito, il testo completo della circolare inviata ai Dirigenti degli Uffici. Ricordiamo, inoltre, che - come anticipato dal Sap – la Produttività 2004 sarà corrisposta entro il mese di dicembre.
L’accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali relativo all’anno 2004, sottoscritto in data 23 settembre 2005, ha aumentato la misura del compenso della reperibilità , portata a 17 euro per ciascun turno, e ha chiarito che detto compenso, come già precisato con circolare n.557/RS/01/126/2937 dell’11/10/2005, spetta:
1) al personale collocato in reperibilità, a prescindere dal fatto che durante detto turno sia chiamato o meno ad intervenire;
2) al personale non reperibile chiamato a prestare servizio per sopravvenute esigenze, precisandosi che tale ipotesi può riguardare sia il personale che nella giornata ha già effettuato il previsto turno di servizio sia quello che , a vario titolo, era libero dal servizio.
La fattispecie di cui al punto 2), pur non essendo disposta con precedente, apposita ordinanza, tuttavia produce gli effetti tipici della reperibilità consistenti nell’obbligo di intervento in seguito alla chiamata e nel diritto ad identico compenso. E’ di tutta evidenza che il ricorso a tale impiego si giustifica solo in presenza di eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. Anche in tal caso occorrerà che il responsabile dell’ufficio adotti, a ratifica, un motivato provvedimento .
Nella considerazione che la descritta disciplina, pur risultata dall’accordo relativo all’anno 2004, potrà essere riconfermata, nelle sue linee essenziali, anche nelle intese successive, occorre rilevare che l’ampliamento delle fattispecie remunerabili ed il sostanziale incremento del relativo compenso, ove non bilanciati da una più accorta utilizzazione dello strumento della reperibilità, comporteranno un inevitabile aumento del fabbisogno finanziario che andrà ad incidere sensibilmente, e con rischio di incapienza, sul fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali. Del resto, dalle segnalazioni delle contabilità relative ai pagamenti dei compensi in questione, finora pervenute al CENAPS, si è avuto modo di rilevare un eccessivo ricorso alla reperibilità e, talora, anche al di là dei limiti previsti. Si ritiene, pertanto, opportuno richiamare, di seguito, le principale disposizioni normative e pattizie attualmente vigenti alle quali le SS.LL. sono tenute ad attenersi con responsabile scrupolosità. L’ art. 64 della legge 121/ 81 stabilisce che, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso, può essere fatto obbligo agli appartenenti ai vari ruoli della polizia di Stato di mantenere la reperibilità. La giurisprudenza formatasi in materia ha poi chiarito che l’istituto in questione costituisce uno strumento mediante il quale garantire l’immediato e puntuale intervento delle forze dell’ordine in tutti quei casi in cui particolari circostanze lo rendano necessario e che le ordinanze con cui vengono disposti i turni di reperibilità debbono contenere, per la piena legittimità, non un generico rinvio alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, bensì un riferimento alle esigenze che si intendono fronteggiare e che giustifichino il ricorso alla effettuazione dei turni di reperibilità. L’art. 14 dell’Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 15 maggio 2000, nel fissare i criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità, prevede che, oltre quanto previsto dall’art.64 della legge 121/81, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità sulla base di turni trimestrali di servizio stabiliti dal dirigente dell’Ufficio, Reparto o Istituto, previe intese con le organizzazioni sindacali aventi titolo e nel rispettosi quanto indicato dall’art. 19, secondo comma lett. a) motivata informazione scritta alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali e stabilisce, tra l’altro, che: a) ciascun dipendente non possa essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese; b) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o Istituto; c) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio. Con circolare n. 555/39 RS/01/113/2083 del 5/6/2000, cui si rinvia per l’integrale lettura, si è rilevato che l’istituto della reperibilità di cui all’ art. 14 citato è strutturato in due fattispecie: la prima ancorata alle previsioni dell’art.64 della legge 121/81 e modulata sulla scorta della precedente disciplina; la seconda di natura pattizia e, anche, solo eventualmente applicabile. Tuttavia, si
consiglia di provvedere alla programmazione dei turni, “fermo restando che, nei casi nei quali occorra prevedere la reperibilità anche per settori non espressamente disciplinati dall’accordo con le OO.SS., potrà trovare applicazione, ricorrendone i presupposti ed adeguatamente motivando il relativo provvedimento, il disposto di cui all’art.64 della legge 121/81”. Tutto ciò premesso, nell’invitare le SS.LL. ad un ponderato e giustificato utilizzo dell’istituto in questione, si precisa che i diversi tipi di reperibilità (normativa e pattizia) ed i casi di intervento su chiamata vanno ricompresi, nel loro complesso, nei soprarichiamati limiti dei cinque turni mensili per ciascun dipendente e del 5% della forza effettiva. Detti limiti sono da intendersi come invalicabili e ,comunque, utilizzabili nel massimo solo per comprovate esigenze e con l’osservanza delle prescritte procedure.
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