Sono in pensione da luglio 2013.nel 1985 mi venne riconosciuto causa di servizio con tabella b massimo.
Come posso fare per ottenere la privilegiata.
Riconoscimento di causa
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- airone7388
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Re: Riconoscimento di causa
Messaggio da airone7388 »
Buongiorno (innanzitutto).
Deve aggravare (se ci sono i presupposti medici, documentandoli dettagliatamente) la patologia di cui soffre ed ha ottenuto la tabella B, e poi sperare che la cmo ascriva la patologia(aggravata) ad almeno una categoria 8 tabella A.
In tal modo ha diritto al 10% della sua pal (privilegiata ordinaria, non credo privilegiata tabellare anche se non dice quanti anni di servizio effettuati), e revisione equo indennizzo.
Trova centinaia di informazioni su questo forum in merito la sua richiesta.
Saluti e buona giornata.
Deve aggravare (se ci sono i presupposti medici, documentandoli dettagliatamente) la patologia di cui soffre ed ha ottenuto la tabella B, e poi sperare che la cmo ascriva la patologia(aggravata) ad almeno una categoria 8 tabella A.
In tal modo ha diritto al 10% della sua pal (privilegiata ordinaria, non credo privilegiata tabellare anche se non dice quanti anni di servizio effettuati), e revisione equo indennizzo.
Trova centinaia di informazioni su questo forum in merito la sua richiesta.
Saluti e buona giornata.
- airone7388
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Re: Riconoscimento di causa
Messaggio da airone7388 »
Per la revisione dell' equo indennizzo (dovrebbe avere il decreto!!) non sono sicuro (sono trascorsi abbondantemente 5 anni), lasciamo che altri meritevolo colleghi,se possono, si esprimano, poichè tutto risale ante DPR 461/2001.
- antoniomlg
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Re: Riconoscimento di causa
Messaggio da antoniomlg »
come giustamente detto da airone7388, innanzi tutto buongiornoairone7388 ha scritto:Buongiorno (innanzitutto).
Deve aggravare (se ci sono i presupposti medici, documentandoli dettagliatamente) la patologia di cui soffre ed ha ottenuto la tabella B, e poi sperare che la cmo ascriva la patologia(aggravata) ad almeno una categoria 8 tabella A.
In tal modo ha diritto al 10% della sua pal (privilegiata ordinaria, non credo privilegiata tabellare anche se non dice quanti anni di servizio effettuati), e revisione equo indennizzo.
Trova centinaia di informazioni su questo forum in merito la sua richiesta.
Saluti e buona giornata.
ed aggiungo che se al primissimo post ci si presentasse con il minimo di dati sarebbe piacevole da leggere
tipo "sono appartenente al comparto ecc ecc in servizio dal ecc ecc "
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per l'aggravamento ai fini di una migliore ascrizione tabellare non ci sono limiti di tempo
mentre per la revisione di equo indennizzo i termini potrebbero essere spirati essendo trascorsi
oltre 5 anni.
ma i cinque anni decorrono dalla data del decreto di equo indennizzo se c'è stato.
poi c'è da dire che se la patologia, è stata equo-indennizzata significa che è stata valutata
anche dal CPPO/CVCS-
in questo caso l'iter di aggravamento si conclude alla cmo di competenza
altrimenti se non è mai intervenuto il parere del CPPO/CVCS, l'iter si concluderà
al CVCS,
- airone7388
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Re: Riconoscimento di causa
Messaggio da airone7388 »
Sentitamente un ringraziamento cordiale ad Antonio per la Sua precisa e puntuale risposta alla persona che il post l'ha aperto e che fino ad ora non ha piu' risposto.
Ha dato come sempre dimostrazione di altruismo nel rispondere sempre ed a completamento della risposta integro la norma completa , sperando di fare cosa gradita a tutti
L’aggravamento.
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione, con apposita istanza, la revisione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14 comma 4 DPR n. 461/2001).
Il pensionato può inoltre chiedere, in ogni tempo, che venga riconosciuto l’aggravamento delle infermità o lesioni per le quali gli è stato attribuito il trattamento di pensione privilegiata. Può chiedere il riconoscimento dell’aggravamento, ai fini della pensione privilegiata, anche il dipendente al quale detto beneficio sia stato negato (art. 70 DPR n. 1092/1973).
Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia una ulteriore istanza (la quarta), solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
La pensione spettante in caso di aggravamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica. Ovviamente la pensione così rideterminata è corrisposta con deduzione delle quote di pensione già riscosse dall’interessato dopo la decorrenza stabilita.
Va rilevato che il procedimento per il riconoscimento dell’aggravamento può essere attivato soltanto a domanda e non d’ufficio.
Saluti
Ha dato come sempre dimostrazione di altruismo nel rispondere sempre ed a completamento della risposta integro la norma completa , sperando di fare cosa gradita a tutti
L’aggravamento.
Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’equo indennizzo, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, può, per una sola volta, chiedere all’Amministrazione, con apposita istanza, la revisione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14 comma 4 DPR n. 461/2001).
Il pensionato può inoltre chiedere, in ogni tempo, che venga riconosciuto l’aggravamento delle infermità o lesioni per le quali gli è stato attribuito il trattamento di pensione privilegiata. Può chiedere il riconoscimento dell’aggravamento, ai fini della pensione privilegiata, anche il dipendente al quale detto beneficio sia stato negato (art. 70 DPR n. 1092/1973).
Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia una ulteriore istanza (la quarta), solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
La pensione spettante in caso di aggravamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica. Ovviamente la pensione così rideterminata è corrisposta con deduzione delle quote di pensione già riscosse dall’interessato dopo la decorrenza stabilita.
Va rilevato che il procedimento per il riconoscimento dell’aggravamento può essere attivato soltanto a domanda e non d’ufficio.
Saluti
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