Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Feed - GUARDIA DI FINANZA

robyn
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 20
Iscritto il: mer giu 18, 2014 4:59 pm

Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da robyn »

Ultime novità ...leggete questo link ;
http://xxxxxxxxxxx.it/forze-di-polizia-i ... ticamente/" onclick="window.open(this.href);return false;


robyn
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 20
Iscritto il: mer giu 18, 2014 4:59 pm

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da robyn »

[quote="robyn"]Ultime novità ...leggete questo link ;


http://xxxxxxxxxxx.it/forze-di-polizia-i ... ticamente/" onclick="window.open(this.href);return false;
indio
Altruista
Altruista
Messaggi: 102
Iscritto il: sab mag 24, 2014 7:03 pm

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da indio »

io non ho trovato nessun articolo. puoi essere più chiaro?
ciao
Ignaziopomona
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: ven feb 17, 2017 12:33 am

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da Ignaziopomona »

http://xxxxxxxxxxx.it/forze-di-polizia-i ... ticamente/" onclick="window.open(this.href);return false;
questo e' il link citato dal collega
Ignaziopomona
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: ven feb 17, 2017 12:33 am

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da Ignaziopomona »

non si riesce a caricare il link. Basta cercare " forze di polizia in pensione durante il -blocco-. Riconosciuti gli effetti economici ai promossi -automaticamente-" Il problema e' che non viene rilevato il numero della sentenza. Chi e' in grado di fornire il n.ro della sentenza lo facciaper favore. Grazie anticipate
Berna60
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: dom nov 06, 2016 8:20 am

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da Berna60 »

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201702024, - Public 2017-02-06 –

Pubblicato il 06/02/2017


N. 02024/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05563/2012 REG.RIC.
Berna60
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 2
Iscritto il: dom nov 06, 2016 8:20 am

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da Berna60 »

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201702024, - Public 2017-02-06 –

Pubblicato il 06/02/2017


N. 02024/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05563/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5563 del 2012, proposto da:
Paul Albert F. N., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Barca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n. 7;

contro
Il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento
del provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.3.2012, notificato in data 15.5.2012, di promozione alla qualifica di Dirigente Generale;

di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente al riconoscimento e conseguimento anche degli effetti economici derivanti dal suindicato decreto di promozione, con corresponsione delle correlate somme dovute anche a titolo di trattamento di fine servizio, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.7.2010, n. 122, nella parte in cui l’art. 9, comma 21, contrasta con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, già dirigente superiore della Polizia di Stato, in quiescenza per raggiungimento del limite di età di 63 anni a decorrere dal 1°.3.3012, ha conseguito la promozione alla qualifica di dirigente generale a decorrere dal 29.2.2012, in applicazione dell’art. 1, comma 260, lett. b), della legge n. 266/2005, giusta decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.3.2012, notificato in data 15.5.2012.

Detta promozione ha determinato solo effetti giuridici e nessun beneficio di natura economica; il menzionato provvedimento ha in proposito richiamato nel preambolo il d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 ed il d.l. n. 27/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74/2011, che hanno stabilito che le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 avrebbero avuto effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici ed è stato istituito un fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

II - Con il presente ricorso è stato censurato il richiamato provvedimento e sono stati chiesti l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento e conseguimento anche degli effetti economici derivanti dallo stesso.

III - I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:

1) Violazione della Carta Costituzionale - Violazione di Legge.

Il provvedimento gravato sarebbe stato emesso in palese violazione dell’art. 1, comma 260, lettera b), della legge 23.12.2005, n. 266, il quale prevede che al dirigente superiore della Polizia di Stato “con almeno cinque anni di anzianità della qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio”, con la consequenziale attribuzione dei correlati effetti giuridici ed economici.

La promozione in esame non sarebbe assimilabile alle progressioni di carriera contemplate dal d.l. n. 78/2010, essendo essa attribuita a posteriori, ossia a pensionamento avvenuto, e, perciò, necessariamente riferita, per decorrenza, all’ultimo giorno di servizio prestato, quindi proprio alla fine stessa della carriera, alla quale è condizionata, mentre quella tipica, disposta nel vivo svolgersi della vita lavorativa, consente effettivamente l’esercizio della funzione di dirigente generale e, pertanto, può effettivamente qualificarsi come una progressione in carriera.

La sottoposizione della promozione de qua alle previsioni di cui all’art. 9, comma 21, della legge n. 122/2010 determinerebbe una disparità di trattamento, da una parte, rispetto ai colleghi di pari qualifica dirigenziale del ricorrente che hanno usufruito, antecedentemente al 1°.1.2011, del trattamento di quiescenza ai sensi della legge n. 266/2005, con l’attribuzione dei connessi benefici di carattere sia giuridico che economico, dall’altra, rispetto ai colleghi di pari qualifica dirigenziale interessati, ex post, dal trattamento di quiescenza solo con decorrenza 1°.1.2014.

Peraltro le promozioni in carriera vere e proprie sono disposte sulla base di una valutazione discrezionale e comparativa di merito, che ne evidenzia ulteriormente il carattere dell’eventualità, mentre quella qui in rilievo viene attribuita – e non disposta -in modo automatico, senza valutazioni preventive di carattere soggettivo, discendendo direttamente dalla previsione di legge.

Sarebbe anche svilito il legittimo affidamento riposto dal ricorrente sui diritti acquisiti e consolidati, derivanti dall’applicazione della legge n. 266/2005.

2) Eccesso di potere - Illogicità manifesta - Travisamento dei fatti - Difetto di motivazione: il provvedimento censurato ometterebbe di indicare adeguatamente le motivazioni ed i parametri giuridico - economici posti a fondamento dell’agire amministrativo.

IV - Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

V - Il ricorso è stato poi dichiarato perento con il decreto n. 11288 del 5.10.2015.

A seguito di opposizione, con ordinanza collegiale n. 12925 del 13.11.2015, detto decreto di perenzione è stato revocato, con reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

VI - I Ministeri resistenti hanno successivamente hanno prodotto documentazione, ivi compresa una relazione sulle questioni dedotte in questa sede.

VII - Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, in vista della pubblica udienza dell’11.10.2016, nel corso della quale il suo difensore, avvisato della possibilità che a fondamento della decisione sul ricorso fosse posta una questione di rito – segnatamente che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha chiesto un rinvio per produrre deduzioni al riguardo.

VIII - Depositata una memoria sul punto da parte del ricorrente, infine nella pubblica udienza del 19.12.2016 il ricorso è stato introitato per la decisione.

IX - Preliminarmente deve verificarsi se nella specie sussista o meno la giurisdizione del giudice adito.

IX.1 - Condividendo quanto evidenziato nella memoria prodotta dal ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., deve affermarsi che qui la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, rientrando in quella esclusiva relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 133, lett. i), c.p.a..

In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 923 del 15.2.2013, afferma: “ le controversie aventi ad oggetto la contestazione dei provvedimenti autoritativi di status dei militari costituenti il presupposto del trattamento previdenziale appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo riservate alla Corte dei conti solo le questioni direttamente incidenti sulla liquidazione del trattamento previdenziale dei militari già collocati in ausiliaria "(Cons. Stato Sez. IV, 13102010, n. 7497). Ancora di recente, peraltro, si è rilevato che <<la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza di rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio (ovvero, mutatis mutandis, di riliquidazione dell’indennità di buonuscita e di trattamento pensionistico) e quindi ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non della Corte dei Conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti ed obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione.>> (Cons. Giust. Amm. Sic., 23042012, n. 414….

Può ribadirsi pertanto il tradizionale orientamento secondo il quale <<il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 6 della L. 20 marzo 1980 n. 75 è competente a conoscere della domanda relativa alla riliquidazione del trattamento di previdenza e, cioé, dell’indennità di buonuscita, in via esclusiva.>> (Cons. Stato Sez. IV, 17062003, n. 3404) che costituisce corollario del più generale principio secondo cui <<la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l’estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo. (Cons. Stato Sez. VI, 30042002, n. 2323).”.

Non vi è ragione per discostarsi dal richiamato orientamento del giudice d’appello.

X - Nel merito il ricorso è fondato.

X.1 - Si è detto in precedenza che il ricorrente, già dirigente superiore della Polizia di Stato, in quiescenza per raggiungimento del limite di età di 63 anni a decorrere dal 1°.3.3012, ha conseguito la promozione alla qualifica di dirigente generale a decorrere dal 29.2.2012, in applicazione dell’art. 1, comma 260, lett. b), della legge n. 266/2005, ma gli sono stati riconosciuti unicamente gli effetti giuridici.

La citata disposizione normativa, abrogata solo successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto dell’art. 1 della l. n. 190/2014, recita: “In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:

b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio”.

Il comma 259, a sua volta, prevedeva un particolare trattamento pensionistico di favore per i dirigenti generali andati in pensione per raggiunti limiti di età prima dell’inquadramento nel livello B della qualifica.
X.2 - Il provvedimento impugnato non stabilisce alcunché in ordine agli effetti economici e nel preambolo richiama il d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010.

L’art. 9, comma 21, del citato d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010 stabilisce: “Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.

In applicazione della predetta disposizione, la promozione in questione ha avuto appunto solo effetti giuridici.

X.3 - Occorre, tuttavia, rimarcare i tratti peculiari che caratterizzano la promozione de qua.

Essa discende direttamente dalla legge e viene attribuita automaticamente, senza alcuna valutazione né tanto meno alcun confronto comparativo tra concorrenti, il giorno prima che il dirigente superiore, in possesso della necessaria anzianità nella qualifica prevista ex lege, vada in quiescenza.

È evidente che si tratta di un beneficio previsto dalla legge (ora non più, a decorrere dal 1°.1.2015), con incidenza diretta sul trattamento pensionistico, che si giustifica proprio in ragione di tali effetti, in quanto altrimenti sarebbe del tutto svuotato di significato.

Diversamente invece le promozioni alle quali fa riferimento il menzionato art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 disposte negli anni ivi indicati conseguono ad una valutazione e sono strumentali ad una vera e propria progressione in carriera, con correlato esercizio di funzioni nella mansione superiore.

X.4 - Il congelamento di che trattasi, riferito solamente agli anni specificamente individuati - 2011, 2012 e 2013 -, non può, perciò, che riguardare unicamente gli effetti economici delle promozioni in ultimo viste.

X.5 - Va detto al riguardo che, proprio in ragione di questa limitazione temporale della mancata esplicazione degli effetti economici, la norma in questione è stata ritenuta costituzionalmente legittima.
Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 154/2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost., evidenziando il “carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti”.

X.6 - L’applicazione di tale norma generale anche all’ipotesi di promozione attribuita il giorno prima del pensionamento non determina invece effetti di carattere transitorio, ma, al contrario, produce effetti permanenti, per tutta la durata della pensione.

Essa diventa così irragionevole, comportando lo svuotamento della norma che ha previsto tale promozione, vale a dire dell’art. 1, comma 260, lett. b), della legge n. 266/2005.

X.7 – Deve rimarcarsi che il mantenimento degli effetti economici della promozione attribuita al ricorrente conseguente alla mancata applicazione alla stessa dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010 ben si giustifica in ragione del carattere speciale e peculiare della norma di cui al citato art. 1, comma 260, della legge n. 266/2005, in applicazione del principio “lex specialis derogat generali”.

XI - Conseguentemente il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento in parte qua del provvedimento impugnato ed obbligo, per l’Amministrazione, di attribuire al ricorrente gli effetti economici derivanti dalla sua promozione a dirigente generale.

XII - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico delle Amministrazioni resistenti, e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe;

- condanna in solido le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, in favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016, con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Germana Panzironi





IL SEGRETARIO
STANCHISSIMO

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da STANCHISSIMO »

Grazie Robyn, bellissima sentenza, questa farà da apripista alle tante che seguiranno.

Inviato dal mio Lenovo A806 utilizzando Tapatalk
erpatata61
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 37
Iscritto il: lun mar 12, 2012 9:48 pm
Località: carrara

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da erpatata61 »

Salve ho letto la sentenza e questa riconosce giustamente i meriti riguardanti la promozione al grado superiore durante il periodo del blocco.
Avevo a suo tempo già evidenziato questa problematica ed ora vorrei sapere se le agevolazioni possono estendersi anche ad altre voci che non hanno avuto attuazione x la stessa motivazione (assegno funzionale,imbarco etc)
Inoltre come bisognerà adoperarsi x far si che si possano recuperare tali privilegi
Faccio presente di essere stato riformato nell'ottobre 2012 e aver conseguito il grado di brig. capo in quell'anno
Arruolato 1°ottobre 1980
Attendo risposta e ringrazio anticipatamente
Angelo
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da angri62 »

erpatata61 ha scritto:Salve ho letto la sentenza e questa riconosce giustamente i meriti riguardanti la promozione al grado superiore durante il periodo del blocco.
Avevo a suo tempo già evidenziato questa problematica ed ora vorrei sapere se le agevolazioni possono estendersi anche ad altre voci che non hanno avuto attuazione x la stessa motivazione (assegno funzionale,imbarco etc)
Inoltre come bisognerà adoperarsi x far si che si possano recuperare tali privilegi
Faccio presente di essere stato riformato nell'ottobre 2012 e aver conseguito il grado di brig. capo in quell'anno
Arruolato 1°ottobre 1980
Attendo risposta e ringrazio anticipatamente
Angelo
===qui si parla di dirigenti che se li equipariamo ai gradi militari che in sostanza non hanno subito il blocco, pertanto questa era una anomalia non una regola come per noi poveri e brutti-
robyn
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 20
Iscritto il: mer giu 18, 2014 4:59 pm

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da robyn »

Per Indio
STERILIZZAZIONE EFFETTI PREVIDENZIALI DEL BLOCCO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA. QUALCOSA SI MUOVE.

COCER GDF: STERILIZZARE GLI EFFETTI PREVIDENZIALI DEL BLOCCO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE COLPITO; STERILIZZARE GLI EFFETTI DITORSIVI DEL BLOCCO SULLA PROGRESSIONE "PER CLASSI E SCATTI".

Pubblichiamo due delibere approvate in data 23 marzo 2016 dal Cocer Guadia di Finanza con le quali il massimo organo di rappresentanza dei finanzieri chiede di sterilizzare gli effetti permanenti del blocco sul trattamento previdenziale e gli effetti distorsivi dello stesso blocco sulla progressione per classi e scatti.

DELIBERA COCER GDF STERILIZZAZIONE EFFETTI PREVIDENZIALI DEL BLOCCO

DELIBERA COCER GDF STERILIZZAZIONE EFFETTI DISTORSIVI BLOCCO SU PROGRESSIONI PER CLASSI E SCATTI

Bisogna ancora aspettare. La pazienza è la virtù dei forti.
STANCHISSIMO

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da STANCHISSIMO »

Sono Ottimista, si sbloccherà interessa tantissimi, e non tutti frequentano questo forum.
Grazie robyn.

Inviato dal mio Lenovo A806 utilizzando Tapatalk
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da oreste.vignati »

Se lo volessero fare, lo potrebbero fare adesso con il riordino e il rinnovo del contratto. Considerato che i colleghi in questa situazione hanno maturato i requisiti.per ora ho dei dubbi, mi auguro fortemente di essere smentito da questi politici, in modo di poter restituire un diritto acquisito da parte di tantissimi, dopo un lungo periodo di servizio.
STANCHISSIMO

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da STANCHISSIMO »

Concordo Oreste, per adesso posso solo permettermi di aspettare e sperare, poi vorrei potermi pagare un avvocato ma ora a soldi sto a ZERO.

Inviato dal mio Lenovo A806 utilizzando Tapatalk
oreste.vignati
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 2663
Iscritto il: gio ago 21, 2014 8:34 am
Località: bologna

Re: Forze di Polizia in Pensione duranre il "Blocco"

Messaggio da oreste.vignati »

spero che approvino un prvvedimento normativo ad hoc, e che per nessuno di quelli che hanno maturato i diritti in quel periodo ci sia bisogno di far ricorso ad un avvocato, per poter ottenere quanto è stato tolto.
un caro augurio
Rispondi