one di anzianità nel comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico può essere conseguita a 57 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contribuzione. Restano in vigore le finestre mobili.
Restano immutati nel 2017 i requisiti per il pensionamento per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Come noto a questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelli generali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni sostitutive ed esclusive in virtu' delle specificità riconosciute ai lavoratori di questo settore. La Riforma Fornero aveva demandato ad un regolamento di armonizzazione il compito di innalzare i requisiti anagrafici e contributivi, provvedimento che tuttavia non è stato mai adottato.
Pertanto anche nel 2017 il personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guarda di Finanza e Vigili del Fuoco potrà continuare a pensionarsi utilizzando i requisiti pre-Fornero. L'età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve essere adeguata con la speranza di vita e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi). A differenza di quanto avviene nel regime generale riformato dalla Legge Fornero.
Inoltre anche a queste categorie di lavoratori si applica il sistema di calcolo contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi. In attesa di conoscere se le novità contenute nella legge di bilancio per il 2017 possano interessare, seppur marginalmente, questo comparto vediamo dunque di riassumere i requisiti per il pensionamento per il nuovo anno.
La Prestazione di Vecchiaia
Anche quest'anno la pensione di vecchiaia si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (l'età della permanenza massima in carica si attesta tra i 60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.
Piu' nello specifico i requisiti anagrafici per la pensione di vec
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COMPARTO DIFESA E SICUREZZA ACCESSO ALLA PENSIONE
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